Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.g. 703/2019
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) dott.ssa Morabito Patrizia Presidente
2) dott.ssa Cusolito Viviana Consigliere
3) dott.ssa Mazzuca Daniela Giudice Ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 703/2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 3.03.2025, vertente
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Rosarno Parte_1 CodiceFiscale_1
(R.C.), via C. Pirozzo n. 2, presso lo studio dell'avv. Carmelo Cannatà che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello
- appellante–
E
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Curatore Fallimentare, elettivamente domiciliato in Giffone (RC), via C.
Marx n. 35, presso lo studio dell'avv. Maria Stella Mercuri che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
– appellato –
NONCHE'
CP_1
-appellati contumaci-
oggetto: usucapione, appello avverso sentenza del Tribunale di Palmi n. 654/2019, pubblicata il 27.06.2019 e notificata il 2.07.2019.
Esposizione del fatto e motivazione
Con atto di citazione in appello, iscritto a ruolo presso questa Corte in data 9 gennaio
2019, ha impugnato la sentenza n. 654/2019, pubblicata il Parte_1
27.06.2019, con la quale il Tribunale di Palmi ha rigettato la domanda di usucapione, da lui proposta nei confronti di , , Controparte_2 CP_3 CP_4
ed il
[...] Controparte_5 CP_1 Controparte_1
con condanna dell'attore al pagamento delle spese giudiziali
[...] nei confronti del convenuto. CP_1
Ha resistito in appello il in Controparte_1 persona del legale rappresentate pro-tempore, rilevando l'infondatezza del gravame proposto con richiesta di integrale rigetto e rifusione delle spese del presente grado.
Non si costituivano , , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4
e , di cui veniva dichiarata la contumacia con Controparte_5 CP_1 ordinanza di questa Corte del 6.05.2022.
All'udienza del 4.11.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 – nessuna delle parti ha depositato note di trattazione nel termine perentorio allo scopo fissato, con provvedimento regolarmente comunicato a tutte.
Considerato che, a mente dell'art. 127 ter c.p.c., se nessuna delle parti costituite deposita note di trattazione nel termine assegnato, deve essere dato nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte, questa Corte, visto l'art. 309 c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 13.01.2025, ore 10.30, da tenersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avvisando contestualmente della circostanza che “se nessuna delle parti costituite depositerà note di trattazione nel termine assegnato, sarà dato nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte (o sarà fissata udienza in presenza) ed ove, anche in questo caso, nessuna delle parti depositerà note di trattazione nel termine perentorio (o comparirà all'udienza se fissata in presenza) il processo sarà cancellato dal ruolo e dichiarato estinto”. All'udienza del 13.01.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - nessuna delle parti ha depositato note di trattazione nel termine perentorio, allo scopo fissato, con la sopra indicata ordinanza.
Sicché, con ordinanza del 4.02.2025, visto l'art. 309 c.p.c., questa Corte rinviava la causa all'udienza del 3.03.2055, assegnando alle parti termine perentorio sino alle ore
10.00 del 3.03.2025 per depositare brevi note di trattazione scritta avvisando che
“laddove nessuna delle parti depositerà le predette note nel termine assegnato, il processo sarà cancellato dal ruolo e dichiarato estinto”
Anche in questo caso, ritualmente comunicato il provvedimento, nessuna delle parti ha depositato note di trattazione e, tale condotta processuale, impone di dichiarare l'estinzione del processo.
Infatti, a norma dell'art.127 ter, comma 4, c.p.c., “se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
È l'evenienza verificatasi nella fattispecie in esame e, per conseguenza, deve disporsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve dichiararsi l'estinzione del processo.
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (che stabilisce l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da , così provvede: Parte_1
1. Visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2. Nulla per le spese.
Così deciso alla camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Giudice ausiliario est. Il Presidente dott.ssa Daniela Mazzuca dott.ssa Patrizia Morabito