Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 08/05/2026, n. 8559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8559 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08559/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15087/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex art. 15, comma 4 c.p.a., numero di registro generale 15087 del 2025, integrato con motivi aggiunti, proposti da LU ST, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonio Nardone e Valentina Comella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
RL BE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento di nomina di Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria per la Campania del 6 agosto 2025 con cui il Ministro della Giustizia ha conferito tale incarico al dott. RL BE;
b) della proposta prot. m_dg.GAB.06/08/2025.0029222.E (recante ulteriore prot. m_dg.GDAP.06/08/2025.0341337.U) del 6 agosto 2025, a firma del capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, avente a oggetto “dr. RL BE, dirigente generale penitenziario. Proposta di conferimento di incarico di Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria per la Campania”;
c) del decreto ministeriale del 2 ottobre 2025 adottato dal Ministro della Giustizia, comunicato con e-mail dell’8 ottobre 2025, con cui è stato conferito d’ufficio alla ricorrente l’incarico di Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria per la Calabria e della relativa nota di trasmissione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. RA NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1. La ricorrente, già Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria per la Campania, ha adito, con ricorso in riassunzione, l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento, da un lato, del provvedimento del 6 agosto 2025 di conferimento dell’incarico di Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria per la Campania in favore del controinteressato Dott. RL BE; dall’altro, del successivo provvedimento del 2 ottobre 2025, con il quale le veniva conferito l’incarico di Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria per la Calabria.
Deduceva a tal fine, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:
1) “ Violazione e falsa applicazione della legge n. 154/2005. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 63/2006. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del giusto procedimento. Violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione ” atteso che, trattandosi di incarico di livello dirigenziale generale, la selezione non era stata condotta rispettando il criterio del “merito comparativo” previsto dalle citate leggi;
2) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione della legge n. 154/2005. Violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 63/2006. Difetto e vizio di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 della costituzione. Eccesso di potere per illogicità e sviamento” atteso che non era stata data neanche contezza, in punto motivazionale, della valutazione comparativa svolta rispetto al controinteressato, tenuto conto che ella era già Provveditore in carica del posto bandito per la Regione Campania, riconfermabile;
3) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione della legge n. 154/2005. Violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 63/2006. Difetto e vizio di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 della costituzione. Eccesso di potere per illogicità e sviamento ” atteso che, in violazione dell’art. 10, c. 3, del d.lgs. n. 63/2006, non si era evidentemente tenuto conto dei criteri ivi previsti (risultati e obiettivi raggiunti; attitudini e capacità professionali; natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire), assolutamente prevalenti in suo favore, mentre era stata data preminenza in asserito favore del controinteressato, peraltro in modo erroneo, alla “conoscenza del territorio campano” (viceversa limitata al territorio di Napoli, in quanto limitata a Direttore della casa circondariale di Napoli, Poggioreale, dal 2020 al 2024) - e alla “esperienza maturata nelle funzioni di provveditore regionale della Puglia e Basilicata” (invece limitata a soli 8 mesi);
4) “ Eccesso di potere per arbitrarietà, macroscopica illogicità, errato presupposto. Difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990”;
5) “ Eccesso di potere per mancata osservanza di autolimiti. Violazione dell’avviso di indizione della procedura. Difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990”.
2. Si costituiva in giudizio unicamente l’amministrazione resistente, depositando una approfondita memoria difensiva.
3. In data 29.4.2026 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
4. Il ricorso deve essere respinto perché manifestamente infondato.
5. In tal senso deve infatti rilevarsi – ai sensi dell’art. 74 c.p.a., secondo cui “ Nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ” – la nomina a Provveditore Regionale è conferita, ai sensi dell’art. 10, comma 7, del D.Lgs. n. 63/2006, dal Ministro della Giustizia, su proposta dal Capo del D.A.P. (che, ovviamente, non è vincolante perché altrimenti il potere di nomina sarebbe stato riconosciuto dalla legge direttamente in capo a quest’ultimo, previo semmai mero nulla-osta del Ministro in funzione di organo di controllo), sicché trattasi di nomina mediante conferimento, la stessa ha innanzitutto una forte connotazione fiduciaria, con evidenti riflessi sia in punto di scelta, sia sotto il profilo del sindacato dell’apparato motivazionale.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, entrambi i candidati valutati, ma non selezionati mediante procedura para-concorsuale, ricoprivano già il ruolo di Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria (la prima della regione Campania, il secondo della regione Basilicata) sicché, non implicando alcun avanzamento di carriera per entrambi, non si applicava in ogni caso il regime giuridico richiamato dalla parte ricorrente in tutti i motivi di gravame, il cui presupposto è “l'avanzamento di carriera” (cfr. l’art. 1, comma 1, lett. e) della legge delega n. 145/2005, cui ha fatto seguito il richiamato D. Lgs. n. 63/2006).
Con la conseguenza che trattandosi di scelta amministrativa tra più soluzioni possibili e tutte legittime, il sindacato del giudice amministrativo si arresta inevitabilmente, nella particolare fattispecie in esame in cui non si tratta di avanzamento di carriera, al c.d. criterio della credibilità logica.
Soluzioni tutte legittime in quanto deve anche evidenziarsi, in via generale, che l’essere il Provveditore uscente rispetto alla Regione interessata può essere valutato sia come elemento per dare continuità (come sostenuto dalla ricorrente), sia come elemento per non dare continuità offrendo la possibilità formativa ad altri dirigenti di pari qualifica.
Diversamente, invece, nel caso in cui entrambi non fossero stati già Provveditori regionali.
6. In ragione di quanto esposto, quindi, i ricorsi devono essere respinti perché manifestamente infondati.
7. Attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame, si ritiene di disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge perché infondati.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC IA, Presidente
RA NT, Consigliere, Estensore
RA Baiocco, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| RA NT | CC IA |
IL SEGRETARIO