Art. 2.
Il primo e secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 , sono sostituiti dai seguenti:
"Il quinquennio di carica del consiglio regionale decorre dalla data della elezione.
I comizi elettorali sono convocati dal presidente della giunta regionale con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione non meno di trenta e non piu' di quarantacinque giorni prima della scadenza del consiglio regionale, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza.
Lo stesso decreto fissa la data della prima riunione del consiglio regionale, da tenersi non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti".
Il primo e secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 , sono sostituiti dai seguenti:
"Il quinquennio di carica del consiglio regionale decorre dalla data della elezione.
I comizi elettorali sono convocati dal presidente della giunta regionale con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione non meno di trenta e non piu' di quarantacinque giorni prima della scadenza del consiglio regionale, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza.
Lo stesso decreto fissa la data della prima riunione del consiglio regionale, da tenersi non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti".