Art. 36. ((Indennita' al personale degli uffici itineranti. )) (( 1. Le disposizioni di cui all' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919 , sono estese al personale comandato a prestare servizio a bordo degli automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni adibiti ad uffici itineranti )) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 25 ottobre 1989, n. 355 ha disposto (con l'art. 19, comma 3) "La norma contenuta nell' articolo 36 della legge 22 dicembre 1981, n. 797 , come sostituito per effetto del comma 2 del presente articolo, deve essere interpretata nel senso che le disposizioni di cui all' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919 , come sostituito, da ultimo, dall'articolo 18 della presente legge, sono estese al personale, compreso quello addetto alla guida, comandato a prestare servizio a bordo degli automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni adibiti ad uffici postali itineranti che operino in comune diverso da quello nel quale e' ubicato l'ufficio di appoggio od in frazioni di quest'ultimo purche' distanti almeno 5 chilometri dal perimetro dell'abitato del capoluogo."
La L. 25 ottobre 1989, n. 355 ha disposto (con l'art. 19, comma 3) "La norma contenuta nell' articolo 36 della legge 22 dicembre 1981, n. 797 , come sostituito per effetto del comma 2 del presente articolo, deve essere interpretata nel senso che le disposizioni di cui all' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919 , come sostituito, da ultimo, dall'articolo 18 della presente legge, sono estese al personale, compreso quello addetto alla guida, comandato a prestare servizio a bordo degli automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni adibiti ad uffici postali itineranti che operino in comune diverso da quello nel quale e' ubicato l'ufficio di appoggio od in frazioni di quest'ultimo purche' distanti almeno 5 chilometri dal perimetro dell'abitato del capoluogo."