Articolo 36 della Legge 22 dicembre 1981, n. 797
Articolo 35Articolo 37
Versione
19 gennaio 1982
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Versione
8 novembre 1989
Art. 36. ((Indennita' al personale degli uffici itineranti. )) (( 1. Le disposizioni di cui all' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919 , sono estese al personale comandato a prestare servizio a bordo degli automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni adibiti ad uffici itineranti )) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 25 ottobre 1989, n. 355 ha disposto (con l'art. 19, comma 3) "La norma contenuta nell' articolo 36 della legge 22 dicembre 1981, n. 797 , come sostituito per effetto del comma 2 del presente articolo, deve essere interpretata nel senso che le disposizioni di cui all' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919 , come sostituito, da ultimo, dall'articolo 18 della presente legge, sono estese al personale, compreso quello addetto alla guida, comandato a prestare servizio a bordo degli automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni adibiti ad uffici postali itineranti che operino in comune diverso da quello nel quale e' ubicato l'ufficio di appoggio od in frazioni di quest'ultimo purche' distanti almeno 5 chilometri dal perimetro dell'abitato del capoluogo."
Entrata in vigore il 8 novembre 1989