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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/04/2024, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa AR Cristina Rizzi giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4306/2022 del R.G., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Luana Manna ed elettivamente domiciliato in Quindici (Av) alla via Parrocchia n. 11;
RICORRENTE
E
nata ad [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. GI Sorrentino ed elettivamente domiciliata in Mugnano del Cardinale (Av) alla via Aldo Moro n. 25;
RESISTENTE
Con il parere del P.m. del 20.03.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.11.2022 ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Avellino di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
il 1.09.1990 e di revocare l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente.
[...]
In punto di fatto il ricorrente, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio con la
Co resistente e che dall'unione coniugale sono nati due figli, GI il 22.09.1992 e AR il
31.12.1990, ha esposto che il matrimonio si era logorato a causa di incompatibilità caratteriali e che in seguito al decreto di omologa n. 3270/2015 del 30.07.2015 reso dal
Tribunale di Avellino non vi era stata alcuna riconciliazione. La parte ha, poi, precisato che i figli risultano indipendenti economicamente e che le sue condizioni economiche sono peggiorate rispetto alla fase di separazione.
Con memoria difensiva del 10.02.2023 si è costituita in giudizio che, pur CP_1
non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto di disporre l'assegnazione della casa coniugale a sé in ragione della convivenza con la figlia, un assegno divorzile a carico del ricorrente della somma di € 600,00 mensili o di € 800,00 in caso di non assegnazione della casa coniugale. Con riferimento all'assegno divorzile la parte ha evidenziato di non svolgere attività lavorativa e di essersi dedicata nel corso del tempo alla cura e alla gestione della famiglia.
Con ordinanza presidenziale del 2.08.2023 sono stati revocati l'assegnazione della casa coniugale in favore della parte resistente e l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione in favore della figlia AR ed è stato, invece, confermato l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente della somma di € 600,00 in favore della resistente.
Con memoria integrativa del 31.08.2023 il ricorrente ha chiesto in via preliminare di pronunciare la sentenza non definitiva sul solo status.
Ciò premesso, la richiesta di pronuncia di sentenza sullo status deve essere accolta.
Invero, nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Avellino nel procedimento di separazione, terminato con decreto di omologa n. 3270/2015 del
30.07.2015 (v. documentazione allegata).
Deve essere disposto il prosieguo del giudizio con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali va rinviata al momento della definizione del giudizio.
P.Q.M.
2/3 Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
[...]
e il 1.09.1990 in RC (Na), trascritto nel registro degli atti di Pt_1 CP_1
matrimonio del comune suddetto (anno 1990, numero 216, parte II, Serie A);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RC (Na) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- rinvia la statuizione sulle spese al momento della emanazione della sentenza definitiva;
- rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice istruttore.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.4.2024
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
3/3