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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/03/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3235/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Maurizio Manzionna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3235/2021 R.G. proposta
DA
con l'avv. Antonio Nargiso;
Parte_1
- Attrice –
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante P.T., rappresentata e difesa dall' CP_1 avv. Domenico Castellaneta
- Convenuta-
OGGETTO: Risarcimento danni
All'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 24.12.2024, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate ai verbali telematici che ivi devono ritenersi integralmente trascritti. MOTIVI
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni in contesa possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 4 Con atto di citazione ritualmente notificato il 19.05.2021, la società attrice conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, la in persona del suo legale CP_1
rappresentante P.T.
Esponeva l'attrice che il 07.12. 2020 alle ore 17:00 circa, sulla strada SP 38 al Km 4,300 con direzione di marcia Apricena, a causa dell'attraversamento sulla sede stradale di un branco di cinghiali, sbucati dai terreni alla destra del senso di marcia percorso dall'autovettura attrice, che attraversavano la strada mentre transitava la autovettura Audi Q3 targata
FF933DZ, nella quale si trova quali trasportate le sig.re e Persona_1 Persona_2 condotta dal sig. , il quale non riusciva ad evitare l'impatto, si ribaltava e Persona_3
finiva la corsa in un terreno adiacente sul lato opposto.
Chiedeva quindi che l'adito Giudice, accertata la responsabilità dell'ente convenuto lo condannasse al risarcimento di tutti i danni, oltre interessi e rivalutazioni, vinte le spese di lite.
Si costituivano in giudizio la convenuta, eccependo la carenza di legittimazione CP_1 passiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda attrice.
La causa, istruita a mezzo di prova orale e documentale, all'udienza a trattazione scritta del
24.12.2024, veniva riservata in decisione con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla eccezione sollevata dalla convenuta di carenza di CP_1
legittimazione, la stessa è manifestamente infondata avuto riguardo del quadro normativo che disciplina la “subiecta materia”, alla quale per ormai unanime interpretazione
Giurisprudenziale (da Ultima Cass. n. 19614 del 16.07.2024) è applicabile l'art. 2052 c.c. , essendo la “proprietaria” degli animali selvatici presenti sul suo territorio e CP_1
titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, salva la possibilità per la stessa di rivalersi nei confronti degli Enti a cui detti compiti fossero eventualmente stati delegati.
pagina 2 di 4 Infatti, la Legge n.°157/1992 che ha demandato la competenza a legiferare in materia di gestione, programmazione, coordinamento ai fini della pianificazione faunistico venatoria, nonché di controllo e tutela della fauna selvatica alle Regioni.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il principio generale, dal quale non ci si intende discostare, è che < funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e gestione di dette specie mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo coordinamento e controllo sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, si determina una situazione che è equiparabile a quella di “utilizzazione” degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario, ai fini dell'art. 2052 c.c. >>.
Atteso ciò in linea di diritto, deve accertarsi se nel caso in esame ricorrano in concreto tutti gli elementi necessari, previsti dall'art. 2052 c.c., per configurare il fatto costitutivo della
CP_ responsabilità dell' convenuto.
Sul punto la testimonianza escussa ha confermato l'assunto attoreo: il testimone oculare ha confermato non solo le circostanze di tempo e li luogo in cui si è Testimone_1
verificato il sinistro, ma anche la dinamica dell'incidente; la CTU dell'ing. Persona_4
ha accertato e quantificato non solo i danni riportati dall'autovettura della società attrice in occasione del sinistro per cui è causa, ma anche la dinamica dello stesso ritenendola compatibile con quella descritta in citazione e confermata dal teste escusso.
Le spese e competenze del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, decidendo definitivamente nella causa promossa da con atto di citazione notificato in data 19 Parte_2
maggio 2021 nei confronti della , in persona del suo legale rappresentante P.T. CP_1
così provvede pagina 3 di 4 1) Accoglie la domanda per i motivi esposti in motivazione e, conseguentemente, condanna la convenuta al risarcimento del danno quantificato in € 12.470,00=, oltre CP_1
interessi legali dalla domanda alla data di effettivo pagamento;
2) Condanna altresì la convenuta al pagamento, in favore della società attrice, di CP_1
spese e compensi del giudizio che liquida in complessivi € 5.099,00= (di cui € 264,00= per spese non imponibili), oltre oneri di legge;
3) Pone definitivamente a carico della le spese del CTU ing. CP_1 Persona_4
che liquida complessivamente in € 1.745,00=;
Così deciso in Foggia, il 20 marzo 2025.
Il Giudice Monocratico
Dott. Maurizio Manzionna
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Maurizio Manzionna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3235/2021 R.G. proposta
DA
con l'avv. Antonio Nargiso;
Parte_1
- Attrice –
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante P.T., rappresentata e difesa dall' CP_1 avv. Domenico Castellaneta
- Convenuta-
OGGETTO: Risarcimento danni
All'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 24.12.2024, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate ai verbali telematici che ivi devono ritenersi integralmente trascritti. MOTIVI
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni in contesa possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 4 Con atto di citazione ritualmente notificato il 19.05.2021, la società attrice conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, la in persona del suo legale CP_1
rappresentante P.T.
Esponeva l'attrice che il 07.12. 2020 alle ore 17:00 circa, sulla strada SP 38 al Km 4,300 con direzione di marcia Apricena, a causa dell'attraversamento sulla sede stradale di un branco di cinghiali, sbucati dai terreni alla destra del senso di marcia percorso dall'autovettura attrice, che attraversavano la strada mentre transitava la autovettura Audi Q3 targata
FF933DZ, nella quale si trova quali trasportate le sig.re e Persona_1 Persona_2 condotta dal sig. , il quale non riusciva ad evitare l'impatto, si ribaltava e Persona_3
finiva la corsa in un terreno adiacente sul lato opposto.
Chiedeva quindi che l'adito Giudice, accertata la responsabilità dell'ente convenuto lo condannasse al risarcimento di tutti i danni, oltre interessi e rivalutazioni, vinte le spese di lite.
Si costituivano in giudizio la convenuta, eccependo la carenza di legittimazione CP_1 passiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda attrice.
La causa, istruita a mezzo di prova orale e documentale, all'udienza a trattazione scritta del
24.12.2024, veniva riservata in decisione con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla eccezione sollevata dalla convenuta di carenza di CP_1
legittimazione, la stessa è manifestamente infondata avuto riguardo del quadro normativo che disciplina la “subiecta materia”, alla quale per ormai unanime interpretazione
Giurisprudenziale (da Ultima Cass. n. 19614 del 16.07.2024) è applicabile l'art. 2052 c.c. , essendo la “proprietaria” degli animali selvatici presenti sul suo territorio e CP_1
titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, salva la possibilità per la stessa di rivalersi nei confronti degli Enti a cui detti compiti fossero eventualmente stati delegati.
pagina 2 di 4 Infatti, la Legge n.°157/1992 che ha demandato la competenza a legiferare in materia di gestione, programmazione, coordinamento ai fini della pianificazione faunistico venatoria, nonché di controllo e tutela della fauna selvatica alle Regioni.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il principio generale, dal quale non ci si intende discostare, è che < funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e gestione di dette specie mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo coordinamento e controllo sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, si determina una situazione che è equiparabile a quella di “utilizzazione” degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario, ai fini dell'art. 2052 c.c. >>.
Atteso ciò in linea di diritto, deve accertarsi se nel caso in esame ricorrano in concreto tutti gli elementi necessari, previsti dall'art. 2052 c.c., per configurare il fatto costitutivo della
CP_ responsabilità dell' convenuto.
Sul punto la testimonianza escussa ha confermato l'assunto attoreo: il testimone oculare ha confermato non solo le circostanze di tempo e li luogo in cui si è Testimone_1
verificato il sinistro, ma anche la dinamica dell'incidente; la CTU dell'ing. Persona_4
ha accertato e quantificato non solo i danni riportati dall'autovettura della società attrice in occasione del sinistro per cui è causa, ma anche la dinamica dello stesso ritenendola compatibile con quella descritta in citazione e confermata dal teste escusso.
Le spese e competenze del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, decidendo definitivamente nella causa promossa da con atto di citazione notificato in data 19 Parte_2
maggio 2021 nei confronti della , in persona del suo legale rappresentante P.T. CP_1
così provvede pagina 3 di 4 1) Accoglie la domanda per i motivi esposti in motivazione e, conseguentemente, condanna la convenuta al risarcimento del danno quantificato in € 12.470,00=, oltre CP_1
interessi legali dalla domanda alla data di effettivo pagamento;
2) Condanna altresì la convenuta al pagamento, in favore della società attrice, di CP_1
spese e compensi del giudizio che liquida in complessivi € 5.099,00= (di cui € 264,00= per spese non imponibili), oltre oneri di legge;
3) Pone definitivamente a carico della le spese del CTU ing. CP_1 Persona_4
che liquida complessivamente in € 1.745,00=;
Così deciso in Foggia, il 20 marzo 2025.
Il Giudice Monocratico
Dott. Maurizio Manzionna
pagina 4 di 4