CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1009/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
VAIRO GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3867/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250028329732000 RECUPERO CUT 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accogliere il presente ricorso;
2. Annullare la cartella di pagamento n. 10020250028329732000, notificata a mezzo pec in data 16/05/2025, di importo pari ad €. 190,25, per carenza dei presupposti e illegittimità della pretesa;
3. Condannare l'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite. L'avv. Ricorrente_1 si riporta al ricorso ed insiste per il suo accoglimento.
Resistente: Dichiarare inammissibile e, in subordine, rigettare il ricorso;
condannare, altresì, il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione all'avv Difensore_2 procuratrice anticipataria. Nessuno è presente alle ore 13:19.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 04/07/2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 10020250028329732000 notificata il 16/05/2025 per € 190,25, relativa all'asserita insufficienza del Contributo
Unificato Tributario (C.U.T.) nel procedimento R.G. n. 2104/2024, definito con sentenza n. 4764/2024 di accoglimento.
Nel ricorso originario R.G. 2104/2024, il ricorrente aveva impugnato esclusivamente un preavviso di fermo amministrativo su veicolo strumentale all'attività professionale, versando C.U.T. di € 60,00 (fascia € 2.582,29 -
€ 5.000,00), senza contestare le cartelle sottostanti per € 3.129,89.
La Corte, con sentenza n. 4764/2024, ha accolto il ricorso limitatamente all'illegittimità del preavviso di fermo
(art. 86, co. 2, D.P.R. 602/1973), senza menzionare le cartelle presupposte.
Nonostante comunicazione bonaria del 28/05/2025 senza riscontro, è stata emessa la cartella impugnata:
C.U.T. residuo € 60,00; sanzione € 120,00; spese notifica € 8,75; interessi € 1,50.
Il ricorrente deduce ed eccepisce:
1. Erronea determinazione del valore della lite. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992, il valore della lite è dato dal tributo oggetto del ricorso, al netto di sanzioni e interessi. Nella presente fattispecie, il ricorso verteva esclusivamente sull'illegittimità del fermo amministrativo, e non sul merito delle cartelle sottese, le quali non sono mai state impugnate né trattate nel corso del giudizio.
2. Tentativo di risoluzione bonaria e buona fede. Il ricorrente, prima di agire giudizialmente, ha esperito un tentativo di composizione preventiva mediante comunicazione all'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 28/05/2025 (che deposita in atti), spiegando dettagliatamente le ragioni dell'assenza dell'obbligo integrativo.
3. Illegittimità della cartella impugnata. La cartella impugnata è priva di valido presupposto giuridico,
L'Agenzia si è costituita eccependo l'improcedibilità del ricorso e l'assoluta infondatezza.
Quanto all'improcedibilità lamenta l'iscrizione a ruolo del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, art. 17-bis del D.Lgs.n. 546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di improcedibilità ex art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 è inapplicabile: la norma è stata abrogata dal
D.Lgs. 63/2024 (art. 1, co. 28), con effetto per ricorsi notificati dopo il 3 gennaio 2024. Il presente ricorso
(depositato 04/07/2025) ne è estraneo. Infondata anche l'eccezione di tardività: la cartella, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria per ruolo, è impugnabile entro 60 giorni (art. 21 D.Lgs. 546/1992), termine rispettato (notifica 16/05/2025 - deposito
04/07/2025).
Merito. Il ricorso è fondato. L'art. 12, co. 2, D.Lgs. 546/1992 stabilisce che il valore della lite è il "tributo oggetto del ricorso". Qui il ricorso R.G. 2104/2024 censurava solo il preavviso di fermo (autonomamente impugnabile ex art. 19), non le cartelle sottostanti, mai analizzate nella sentenza n. 4764/2024.
Il C.U.T. di € 60,00 è corretto per fascia fino a € 5.000,00. La cartella è illegittima per difetto di presupposto, violando proporzionalità (art. 97 Cost.), buona amministrazione e Statuto del Contribuente (art. 10 L.
212/2000).
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica accoglie il ricorso e annulla la cartella di pagamento n.
10020250028329732000 notificata il 16/05/2025 per € 190,25, compensa le spese.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
VAIRO GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3867/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250028329732000 RECUPERO CUT 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accogliere il presente ricorso;
2. Annullare la cartella di pagamento n. 10020250028329732000, notificata a mezzo pec in data 16/05/2025, di importo pari ad €. 190,25, per carenza dei presupposti e illegittimità della pretesa;
3. Condannare l'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite. L'avv. Ricorrente_1 si riporta al ricorso ed insiste per il suo accoglimento.
Resistente: Dichiarare inammissibile e, in subordine, rigettare il ricorso;
condannare, altresì, il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione all'avv Difensore_2 procuratrice anticipataria. Nessuno è presente alle ore 13:19.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 04/07/2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 10020250028329732000 notificata il 16/05/2025 per € 190,25, relativa all'asserita insufficienza del Contributo
Unificato Tributario (C.U.T.) nel procedimento R.G. n. 2104/2024, definito con sentenza n. 4764/2024 di accoglimento.
Nel ricorso originario R.G. 2104/2024, il ricorrente aveva impugnato esclusivamente un preavviso di fermo amministrativo su veicolo strumentale all'attività professionale, versando C.U.T. di € 60,00 (fascia € 2.582,29 -
€ 5.000,00), senza contestare le cartelle sottostanti per € 3.129,89.
La Corte, con sentenza n. 4764/2024, ha accolto il ricorso limitatamente all'illegittimità del preavviso di fermo
(art. 86, co. 2, D.P.R. 602/1973), senza menzionare le cartelle presupposte.
Nonostante comunicazione bonaria del 28/05/2025 senza riscontro, è stata emessa la cartella impugnata:
C.U.T. residuo € 60,00; sanzione € 120,00; spese notifica € 8,75; interessi € 1,50.
Il ricorrente deduce ed eccepisce:
1. Erronea determinazione del valore della lite. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992, il valore della lite è dato dal tributo oggetto del ricorso, al netto di sanzioni e interessi. Nella presente fattispecie, il ricorso verteva esclusivamente sull'illegittimità del fermo amministrativo, e non sul merito delle cartelle sottese, le quali non sono mai state impugnate né trattate nel corso del giudizio.
2. Tentativo di risoluzione bonaria e buona fede. Il ricorrente, prima di agire giudizialmente, ha esperito un tentativo di composizione preventiva mediante comunicazione all'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 28/05/2025 (che deposita in atti), spiegando dettagliatamente le ragioni dell'assenza dell'obbligo integrativo.
3. Illegittimità della cartella impugnata. La cartella impugnata è priva di valido presupposto giuridico,
L'Agenzia si è costituita eccependo l'improcedibilità del ricorso e l'assoluta infondatezza.
Quanto all'improcedibilità lamenta l'iscrizione a ruolo del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, art. 17-bis del D.Lgs.n. 546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di improcedibilità ex art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 è inapplicabile: la norma è stata abrogata dal
D.Lgs. 63/2024 (art. 1, co. 28), con effetto per ricorsi notificati dopo il 3 gennaio 2024. Il presente ricorso
(depositato 04/07/2025) ne è estraneo. Infondata anche l'eccezione di tardività: la cartella, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria per ruolo, è impugnabile entro 60 giorni (art. 21 D.Lgs. 546/1992), termine rispettato (notifica 16/05/2025 - deposito
04/07/2025).
Merito. Il ricorso è fondato. L'art. 12, co. 2, D.Lgs. 546/1992 stabilisce che il valore della lite è il "tributo oggetto del ricorso". Qui il ricorso R.G. 2104/2024 censurava solo il preavviso di fermo (autonomamente impugnabile ex art. 19), non le cartelle sottostanti, mai analizzate nella sentenza n. 4764/2024.
Il C.U.T. di € 60,00 è corretto per fascia fino a € 5.000,00. La cartella è illegittima per difetto di presupposto, violando proporzionalità (art. 97 Cost.), buona amministrazione e Statuto del Contribuente (art. 10 L.
212/2000).
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica accoglie il ricorso e annulla la cartella di pagamento n.
10020250028329732000 notificata il 16/05/2025 per € 190,25, compensa le spese.