Ordinanza cautelare 18 giugno 2025
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00522/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00809/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 809 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Elio Errichiello e Marta Strazzullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di -OMISSIS-, Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
- del provvedimento con il quale la I Sottocommissione per gli esami di Avvocato “sessione 2024” istituita presso la Corte d'Appello di -OMISSIS-, per la posizione della parte ricorrente, ha reso nota, in data 9 aprile 2025 e tramite il portale web del Ministero della Giustizia, la non ammissione a sostenere la prova orale dell'esame di abilitazione, per la sessione 2024 della professione di Avvocato, fatta propria dalla Corte d'Appello di -OMISSIS-;
- del verbale di correzione della prova redatto dalla suindicata Sottocommissione per gli esami di Avvocato, reso noto all'odierna ricorrente all'esito di formale istanza di accesso agli atti oltre che della votazione negativa contenuta nel suddetto verbale di correzione relativo all'elaborato;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o connesso con quelli che precedono in ogni caso lesivo degli interessi del ricorrente;
IN SUBORDINE, PER LA DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ
dell’art. 49 l. 247/2012 e art. 11, comma 6 quater, D.l. 30 dicembre 2023, n. 215, converti-to con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, e s.m.i.;
NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO
del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarata idonea ed essere ammessa alle fasi successive dell'esame di abilitazione, per la sessione 2024 alla professione di Avvocato
E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA
delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno subito da parte ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, tramite riesame della prova e/o con provvedimento di ammissione alla fase successiva della procedura selettiva in esame nonché, in via subordinata, per equivalente monetario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. TO LF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’atto depositato il 17 dicembre 2025, con cui parte ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e chiede la compensazione delle spese di lite;
Ritenuto di prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, dichiarando il ricorso improcedibile;
Ritenuto, infine, di compensare le spese processuali, avuto riguardo alla qualità delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA CA, Presidente
TO LF, Consigliere, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO LF | VA CA |
IL SEGRETARIO