Art. 13.
La sospensione disciplinare dal servizio e' inflitta previa contestazione degli addetti e discolpe dell'interessato per fatti di notevole gravita'; la sua durata non puo' essere inferiore ad un mese ne' superiore a sei.
La sospensione disciplinare dal servizio e' inflitta previa contestazione degli addetti e discolpe dell'interessato per fatti di notevole gravita'; la sua durata non puo' essere inferiore ad un mese ne' superiore a sei.