Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/06/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 548/ 2025 V.G.
RE BBLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 548 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nata a MORCIANO DI ROMAGNA (RN) il 06/08/1958 Parte_1 il patrocinio dell'Avv. PANDOLFINI KARL FRIEDRICH Codice Fiscale_1 con
Codice Fiscale_2
e
C.F. 3 ) con il Parte 2 nato a [...] il [...] (C.F. patrocinio dell'Avv. PANDOLFINI KARL FRIEDRICH (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
Parte_1 e Parte_2-visto il ricorso depositato il 24/03/2025 con il quale
[...] hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 19.12.1976, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli Per_1 e Per_2, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 6.06.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
personale dei coniugi
. dichiarare la separazione e [...] Parte_1
151, Pt_2 ai sensi dell'art. 1° comma, cod. civ.;
• la sig.ra Parte_1 ed il sig. Parte_3 vivranno separati e stabiliranno la propria residenza lo riterrannoove opportuno;
si impegna ed obbliga a versare, a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra
• il Sig. Parte_2
la somma di € 400,00 (quattrocento/00) mensili da versarsi anticipatamente entro il Parte_1
,
giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di marzo 2025, somma che sarà annualmente rivalutata alla fine del mese di dicembre di ogni anno in base agli indici Istat del costo vita rilevati;
• le parti si faranno carico al 50% cadauna delle spese legali per addivenire al presente accordo;
• le parti dichiarano di avere fra loro già definito ogni altra questione patrimoniale e di non avere reciprocamente nulla a pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione, fatta eccezione per quanto regolato il presente accordo;
con
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 674 Parte II Serie A Anno 1976 ); spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi