TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/12/2025, n. 2695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2695 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 3 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2836/2022 R.G. e vertente TRA
nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa Parte_1 dall' avv.to Filomena Letizia;
- ricorrente –
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to Itala De CP_1
Benedictis;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.04.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione Prot. N. OI-000115636 emessa il 11.03.2002 (prot. ), notificata in Controparte_2 data 23.03.2022, avente ad oggetto l'atto di accertamento n. prot. 2000.04/04/04/2017.0130083 relativo ad omesso versamento di ritenute CP_1 previdenziali ed assistenziali per l'annualità 2015. A fondamento del proprio ricorso eccepiva, in via preliminare, l'omessa notifica dell'atto presupposto, la decadenza del diritto di riscossione nonché il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
deduceva, inoltre, la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 e degli artt. 21 septies e octies della L. 241/90 eccependo, in ogni caso, la prescrizione del credito. Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' , chiedendo con Controparte_3 varie argomentazioni il rigetto del ricorso. Evidenziava, infine, che: “in relazione all'ordinanza- ingiunzione prot. n. 2000.11/03/2022.0186847, relativa all'annualità 2015 notificata il CP_1
23/03/2022 ed opposta in giudizio , si comunica che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, si è proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 95,47. In applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di euro 47,73 pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
PROOCESSUALE CP_4
Prima di procedere all'analisi del merito, occorre preliminarmente, rilevare che il procedimento in esame, iscritto a ruolo il 19.04.2022, è stato inizialmente fissato, dalla precedente assegnataria della causa, per l'udienza del 22.01.24, poi sostituita in modalità cartolare. All'esito, la causa veniva rinviata più volte finchè, in seguito al trasferimento della precedente assegnataria, veniva riassegnato sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25. MERITO Quanto al merito va dichiarata cessata la materia del contendere. Invero, all'udienza del 3.12.25, il Tribunale ha verificato l'avvenuto deposito, da parte della ricorrente, della quietanza di avvenuto pagamento della sanzione rideterminata dall' CP_1
Le parti, pertanto, chiedevano concordemente l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha documentato l'avvenuto pagamento della sanzione come rideterminata dall' Sul punto giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 9, CP_1 comma 5 e 6, D.Lgs. n. 8/16, il pagamento della sanzione ridotta entro 60 giorni dalla notificazione degli estremi della sanzione, estingue il procedimento. SPESE DI LITE Con riferimento alle spese di lite, esse devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto, per un verso, dell'avvenuta rideterminazione in corso di causa della sanzione (con notevole riduzione dell'importo ingiunto) e, per altro verso, dell'intervento normativo in corso di causa, accadimento che, di per sé solo, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite. Non può, invece, trovare accoglimento la richiesta attorea di condanna alle spese dell' CP_1 posto che in omaggio al criterio della soccombenza virtuale le spese avrebbero essere dovute essere poste a carico della ricorrente e dell'Istituto. Il ricorso, invero, si fonda unicamente sulle censure di omessa notifica dell'atto di accertamento (regolarmente notificato, come da documentazione allegata alla memoria dell' che prova come l'atto CP_1 di accertamento sia stato consegnato a mani proprie della ricorrente, giusta firma mai disconosciuta, in data 10.06.17), decadenza ex art. 25 D.Lgs. 46/99 (norma non applicabile alla fattispecie per cui è causa, afferendo alla differente ipotesi del recupero della contribuzione a mezzo ruolo esecutivo), vizio di motivazione (censura anch'essa infondata attesa la motivazione per relationem rispetto ad atto correttamente notificato all'istante), prescrizione ex art. 3 L. 335/95 (norma anch'essa inapplicabile al caso di specie afferendo alla prescrizione dei contributi previdenziali, laddove nel caso di specie, si tratta di ordinanza ingiunzione). Appare, allora, pienamente equa l'integrale compensazione delle spese che tiene conto, per un verso, della soccombenza virtuale, e per altro verso della notevolissima riduzione della sanzione, effettuata in epoca successiva alla notifica dell'originario atto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 3.12.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 3 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2836/2022 R.G. e vertente TRA
nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa Parte_1 dall' avv.to Filomena Letizia;
- ricorrente –
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to Itala De CP_1
Benedictis;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.04.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione Prot. N. OI-000115636 emessa il 11.03.2002 (prot. ), notificata in Controparte_2 data 23.03.2022, avente ad oggetto l'atto di accertamento n. prot. 2000.04/04/04/2017.0130083 relativo ad omesso versamento di ritenute CP_1 previdenziali ed assistenziali per l'annualità 2015. A fondamento del proprio ricorso eccepiva, in via preliminare, l'omessa notifica dell'atto presupposto, la decadenza del diritto di riscossione nonché il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
deduceva, inoltre, la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 e degli artt. 21 septies e octies della L. 241/90 eccependo, in ogni caso, la prescrizione del credito. Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' , chiedendo con Controparte_3 varie argomentazioni il rigetto del ricorso. Evidenziava, infine, che: “in relazione all'ordinanza- ingiunzione prot. n. 2000.11/03/2022.0186847, relativa all'annualità 2015 notificata il CP_1
23/03/2022 ed opposta in giudizio , si comunica che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, si è proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 95,47. In applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di euro 47,73 pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
PROOCESSUALE CP_4
Prima di procedere all'analisi del merito, occorre preliminarmente, rilevare che il procedimento in esame, iscritto a ruolo il 19.04.2022, è stato inizialmente fissato, dalla precedente assegnataria della causa, per l'udienza del 22.01.24, poi sostituita in modalità cartolare. All'esito, la causa veniva rinviata più volte finchè, in seguito al trasferimento della precedente assegnataria, veniva riassegnato sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25. MERITO Quanto al merito va dichiarata cessata la materia del contendere. Invero, all'udienza del 3.12.25, il Tribunale ha verificato l'avvenuto deposito, da parte della ricorrente, della quietanza di avvenuto pagamento della sanzione rideterminata dall' CP_1
Le parti, pertanto, chiedevano concordemente l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha documentato l'avvenuto pagamento della sanzione come rideterminata dall' Sul punto giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 9, CP_1 comma 5 e 6, D.Lgs. n. 8/16, il pagamento della sanzione ridotta entro 60 giorni dalla notificazione degli estremi della sanzione, estingue il procedimento. SPESE DI LITE Con riferimento alle spese di lite, esse devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto, per un verso, dell'avvenuta rideterminazione in corso di causa della sanzione (con notevole riduzione dell'importo ingiunto) e, per altro verso, dell'intervento normativo in corso di causa, accadimento che, di per sé solo, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite. Non può, invece, trovare accoglimento la richiesta attorea di condanna alle spese dell' CP_1 posto che in omaggio al criterio della soccombenza virtuale le spese avrebbero essere dovute essere poste a carico della ricorrente e dell'Istituto. Il ricorso, invero, si fonda unicamente sulle censure di omessa notifica dell'atto di accertamento (regolarmente notificato, come da documentazione allegata alla memoria dell' che prova come l'atto CP_1 di accertamento sia stato consegnato a mani proprie della ricorrente, giusta firma mai disconosciuta, in data 10.06.17), decadenza ex art. 25 D.Lgs. 46/99 (norma non applicabile alla fattispecie per cui è causa, afferendo alla differente ipotesi del recupero della contribuzione a mezzo ruolo esecutivo), vizio di motivazione (censura anch'essa infondata attesa la motivazione per relationem rispetto ad atto correttamente notificato all'istante), prescrizione ex art. 3 L. 335/95 (norma anch'essa inapplicabile al caso di specie afferendo alla prescrizione dei contributi previdenziali, laddove nel caso di specie, si tratta di ordinanza ingiunzione). Appare, allora, pienamente equa l'integrale compensazione delle spese che tiene conto, per un verso, della soccombenza virtuale, e per altro verso della notevolissima riduzione della sanzione, effettuata in epoca successiva alla notifica dell'originario atto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 3.12.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli