Rigetto
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01358/2026REG.PROV.COLL.
N. 08770/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8770 del 2023, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Piva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Difesa Stato Maggiore dell’Aeronautica, 2° Reparto Manutenzione Missili Aeronautica Militare Padova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione Prima, n. -OMISSIS- resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, della Difesa Stato Maggiore dell’Aeronautica e del 2° Reparto Manutenzione Missili Aeronautica Militare Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione delle parti costituite;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. CO OC;
Per le parti nessun difensore è presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Con il censurato provvedimento del 18 agosto 2014 l’Aeronautica Militare - 2° Reparto Manutenzione Missili comminava all’odierno ricorrente -OMISSIS-(Maresciallo di prima classe in servizio presso il 2° Reparto Manutenzione Missili di Padova) la sanzione disciplinare del rimprovero.
Il provvedimento sanzionatorio è motivato con riferimento alla circostanza per cui in data 9 luglio 2014 il ricorrente aveva anticipato alle ore 15:30 l’uscita dal servizio, che avrebbe dovuto essere svolto fino alle ore 16:00, senza assicurarsi che fosse stato concesso il permesso mediante l’apposizione della firma del Capo Servizio, autorizzato a concederlo ai sensi dell’Atto dispositivo n. 3 del 1° gennaio 2014, contravvenendo in tal modo alle disposizioni che regolano l’orario di servizio di cui agli artt. 740 e 742 del d.P.R. n. 90/2010.
2. - Il sig. -OMISSIS- impugnava dinanzi al T.a.r. Veneto il menzionato provvedimento dell’Aeronautica Militare - 2° Reparto Manutenzione Missili, avente prot. RMM2-000/091/P.06.03/INCC e data 18 agosto 2014 unitamente al provvedimento del 10 dicembre 2014, di reiezione del ricorso gerarchico proposto avverso la sanzione.
Deduceva le seguenti doglianze:
« I) Eccesso di potere per erronea ricostruzione dei fatti, per contraddittorietà con precedenti atti e comportamenti, illogicità e disparità di trattamento, per difetto d’istruttoria e insufficiente motivazione. Violazione di legge per violazione del principio d’imparzialità di cui all’articolo 97 Cost, per violazione dell’articolo 10, comma2, Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 1398 D. Lgs 15 marzo 2010 n. 66, per violazione del principio del legittimo affidamento e di buona fede.
II. Violazione di legge per violazione dei criteri di cui all’articolo 1355 C.O.M. e per violazione del principio di gradualità. ».
3. - L’adito T.a.r., nella resistenza dell’intimata Amministrazione, con la sentenza segnata in epigrafe, respingeva il ricorso, ritenendo infondate le censure sollevate.
4. - Con rituale atto di appello il sig. -OMISSIS- chiedeva la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua dei seguenti motivi di gravame:
« In procedendo
1) Acquisizione illegittima di documentazione prodotta tardivamente e con negligenza inescusabile, in violazione dei requisiti di cui all’art. 54 c.p.a.; in violazione del principio di non contestazione dei fatti dedotti nel ricorso di cui all’art. 64, comma 2 c.p.a; oltre che in violazione della natura perentoria dei termini di cui all’art. 73 c.p.a; violazione altresì degli art. 3, 24 e 111 della Costituzione, per essere l’acquisizione officiosa avvenuta in violazione del principio di terzietà del giudice e di parità 6 delle parti oltre che in violazione dei principi pacifici in materia dei poteri officiosi del giudice del lavoro di pubblico impiego soggetti alla giurisdizione del giudice ordinario, con l’effetto di illegittima diversa tutela a seconda della giurisdizione.
Nel merito
2) Illogicità manifesta e travisamento nella lettura della documentazione prodotta tardivamente dal Ministero della Difesa.
Nel merito in via subordinata
3) Violazione di legge per violazione dei “Criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari” di cui all’articolo 1355 C.O.M. e per violazione del generale principio di gradualità in ambito disciplinare.
In via istruttoria
4) Illogicità manifesta oltre che violazione del principio della parità delle parti e lesione del diritto di difesa nel rigetto delle istanze istruttorie formulate dal ricorrente.
5) Istanza istruttoria ex articolo 63, comma 2, c.p.a. ».
5. - Resistevano al gravame il Ministero della Difesa, la Difesa Stato Maggiore dell’Aeronautica, e il 2° Reparto Manutenzione Missili Aeronautica Militare Padova, chiedendone il rigetto.
6. - All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026 la causa passava in decisione.
7. - L’appello è infondato.
7.1. - Con il primo motivo di appello il sig. -OMISSIS- reitera la doglienza di inutilizzabilità del rapporto e dei documenti della P.A., poiché prodotti tardivamente, senza dimostrazione dell’impossibilità a produrli nel rispetto dei termini perentori di cui all’art. 73 cod. proc. amm.
La censura è infondata, poiché offre una lettura isolata della menzionata disposizione, non considerando che - sebbene i termini previsti dal menzionato art. 73 cod. proc. amm. abbiano effettivamente carattere perentorio - la giurisprudenza amministrativa abbia tuttavia ammesso la possibilità per il Giudice di acquisire comunque d’ufficio la documentazione tardivamente prodotta, purché questa sia decisiva e venga fatta salva la facoltà dell’interessato di chiedere termini per controdedurre (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 5 giugno 2023, n. 5449).
Ne discende che il T.a.r. ha correttamente ritenuto indispensabile la documentazione offerta dalla P.A. ed assegnato alla controparte un termine per controdedurre.
Sotto tale profilo va, infatti, rimarcato che nel processo amministrativo di primo grado l’Amministrazione resistente ha l’onere di depositare ai sensi dell’art. 46, comma 2, cod. proc. amm. il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti del relativo procedimento amministrativo e che ove l’Amministrazione non provveda a tale adempimento, il Giudice ordina anche d’ufficio ai sensi dell’art. 65, comma 3, cod. proc. amm. l’esibizione dei documenti.
Pertanto il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento amministrativo relativo sono da ritenersi per definizione “ indispensabili ” al giudizio, tanto è vero che la mancata produzione da parte dell’Amministrazione non comporta decadenza, sussistendo il potere-dovere del Giudice di acquisirli d’ufficio.
Ciò trova conferma nel fatto che l’ulteriore conseguenza della mancata acquisizione d’ufficio da parte del Giudice di primo grado può essere supplita dal Giudice di appello, stante l’applicabilità in grado di appello dell’art. 46, comma 2, cod. proc. amm.
In tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 30 maggio 2014, n. 2820 ha rilevato:
«… Al riguardo, condivisibilmente, secondo questo Collegio, l’appellante Comune afferma di aver provveduto al deposito degli atti oggetto della impugnativa originaria, che per definizione debbono essere considerati indispensabili nell’ambito del processo.
Infatti, (tra tanti, Consiglio di Stato sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 6497, Cons. Stato, n.2738 del 9 maggio 2011) nel processo amministrativo di primo grado, l’Amministrazione resistente ha l’onere di depositare il provvedimento impugnato e gli atti e documenti del relativo procedimento amministrativo e gli altri ritenuti utili. Se l’Amministrazione non provvede a tale adempimento, il giudice ordina anche d’ufficio l’esibizione dei documenti. Se ne desume che il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento amministrativo relativo sono per definizione "indispensabili" al giudizio e la mancata produzione da parte dell’Amministrazione non comporta decadenza, sussistendo il potere dovere del giudice di acquisirli d’ufficio.
Se ne ricava l’ulteriore conseguenza che la mancata acquisizione d’ufficio da parte del giudice può essere ben supplita con i poteri ufficiosi del giudice di appello atteso che l’art. 46 comma 2, c.p.a. è senz’altro applicabile in grado di appello senza che si incontri la preclusione ai nova in appello recata dall’art. 104 comma 2, c.p.a., essendovi per definizione un’indispensabilità, sotto il profilo probatorio, del provvedimento impugnato e degli atti del relativo procedimento . …».
A ciò si aggiunge la considerazione in forza della quale il Giudice amministrativo è comunque dotato di un potere istruttorio d’ufficio (cfr. artt. 63, commi 1 e 2, 64, comma 3, e 65, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo) nell’ambito di un processo amministrativo che si informa al modello cd. dispositivo con metodo acquisitivo non solo per colmare la fisiologica asimmetria informativa tra amministrazione e privato (che contraddistingue l’esercizio del pubblico potere e il correlato rimedio dell’impugnazione) in relazione a documenti già formati e preesistenti (ma non nella disponibilità del privato), ma anche allo scopo della ricerca della verità processuale in una logica di giustizia sostanziale e di completezza dell’istruttoria (cfr. artt. 60 cod. proc. amm. in tema di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito dell’udienza cautelare e 71 bis cod. proc. amm. in tema di istanza di prelievo), indipendentemente dalla eventuale prospettazione delle parti (se del caso non pienamente rispondente alla realtà), consentendo allo stesso Giudice di chiedere alle medesime parti (e quindi anche alla P.A.) chiarimenti (art. 63, comma 1, cod. proc. amm.) e informazioni (art. 64, comma 3, cod. proc. amm.) con un ordine istruttorio collaborativo finalizzato eventualmente alla formazione di documenti nuovi (relazioni, note, spiegazioni) da far confluire nel processo.
Ovviamente l’esercizio di detto potere istruttorio ufficioso deve conciliarsi con i fondamentali principi di imparzialità e terzietà del Giudice amministrativo e di parità delle parti di cui all’art. 111 della Costituzione, dovendosi necessariamente consentire in tal caso l’istaurazione sui nuovi elementi introdotti nel giudizio amministrativo di un contraddittorio, come appunto avvenuto nella vicenda de qua .
Ciò premesso, il T.a.r. - coerentemente con il sistema delineato dalle disposizioni codicistiche prima citate - ha legittimamente ritenuto l’acquisizione di quanto prodotto dalla P.A. elemento imprescindibile per un completo scrutinio della vicenda, avendo riguardo soprattutto alla loro portata fondante la motivazione posta a base della irrogata sanzione.
Inoltre, non è corretto il richiamo, operato dalla parte appellante (cfr. pagg. 5 e ss. dell’atto di appello), al disposto di cui all’art. 64, comma 2, cod. proc. amm., poiché detta previsione normativa deve essere letta nei confronti della P.A. in combinato disposto con il successivo comma 3, con la conseguenza che il meccanismo probatorio della non contestazione troverà applicazione solo ove l’Amministrazione sia stata compulsata dal Giudice amministrativo a prendere posizione sui fatti e non vi abbia provveduto, ipotesi non ricorrente nel caso in esame.
7.2. - Altresì non meritevole di positivo apprezzamento è il secondo motivo di appello, dovendosi osservare sul punto come la sentenza impugnata non sia incorsa in alcun travisamento del fatto nel negare l’esistenza della prassi invocata dal sig. -OMISSIS-.
Il T.a.r., invero, nella lettura dei documenti offerti ha individuato una ratio della necessaria preventiva autorizzazione, ossia l’organizzazione del lavoro, la quale si presenta comune a qualunque tipo di permesso sul lavoro.
7.3. - Privo di fondamento è, poi, il motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della sanzione, laddove si lamenta la mancata considerazione di una serie di circostanze (ad esempio assenza di precedenti disciplinari, assenza di intenzionalità, ecc.), che avrebbero inciso sull’entità della punizione.
Invero - come correttamente rilevato dal T.a.r. nella sentenza appellata - l’Amministrazione, sia nella scelta che nella quantificazione della sanzione, ha considerato tutte le circostanze del caso concreto, sia nel corso dell’inchiesta formale disciplinare, sia in sede di valutazione degli atti di inchiesta.
All’esito della stessa sono stati valutati tanto il profilo professionale del graduato, quanto il profilo della vicenda, così da rendere il contestato provvedimento immune da vizi.
Sul tema Cons. Stato, Sez. III, 24 marzo 2025, n. 2379 ha precisato:
«… Occorre poi rilevare che, come la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha costantemente affermato, "la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa che non è sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali l’illogicità e il travisamento dei fatti; spetta pertanto all’amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto di rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità" (Cons. Stato, sez IV, 26 febbraio 2021, n. 1672; Cons. Stato, sez. IV, 27 luglio 2020 n. 4761; sez. IV, 18 settembre 2018 n. 5451; sez. VI, 20 aprile 2017, n. 1858; sez. III, 5 giugno 2015, n. 2791; sez. VI 16 aprile 2015 n. 1968; sez. III 20 marzo 2015 n. 1537). …».
Ed ancora, il T.a.r. Lazio, Roma, Sez. I Bis , 2 marzo 2022, n. 2433 ha osservato che «… l’entità della sanzione irrogata sotto il profilo della proporzionalità non è censurabile davanti al Giudice Amministrativo, a meno che non appaia manifestamente illogica e ingiusta. Il Giudice Amministrativo, infatti, non può valutare autonomamente il fatto imputato al pubblico dipendente e sanzionato disciplinarmente, né valutare la misura della sanzione inflitta, in quanto la determinazione della punibilità del comportamento rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione e non può essere sindacata, se non per evidenti ragioni di contraddittorietà, illogicità e travisamento dei fatti, ovvero, quanto alla misura, per evidente sproporzione tra i fatti contestati e la sanzione inflitta; ipotesi che, nel caso di specie, per quanto detto, non si ravvisa (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 26 giugno 2000, n. 15; id., sez V, 27 ottobre 2000, n. 5751 ; id., Sez. IV, 15 dicembre 2000 n. 6646; id., Sez. IV, del 30 dicembre 2003, n. 9228; id., Sez. IV, del 3 aprile 2007, n. 2830). …», ipotesi che nel caso di specie non ricorre.
La sentenza da ultimo richiamata, è stata confermata dal Consiglio di Stato, Sez. II, 23 giugno 2025 con sentenza n. 5455/2025 secondo cui:
«… Secondo principi giurisprudenziali consolidati, l’apprezzamento dei fatti rilevanti a fini disciplinari e l’irrogazione delle relative sanzioni al dipendente pubblico è rimesso alla discrezionalità dell’Amministrazione, la quale è sindacabile dal giudice amministrativo solo quando, dagli atti del procedimento e dal provvedimento, emerge che questa è incorsa in un travisamento dei fatti, è caduta in contraddizioni o illogicità, ovvero ha esercitato il proprio potere in maniera arbitraria, applicando una misura che risulti eccessivamente afflittiva in rapporto ai beni giuridici protetti dalla norma e al grado di pericolo o di danno a essi arrecato (tra le più tante pronunce della Sezione, si v. la sent. n. 6924 del 2023).
Nel caso di specie, la valutazione dell’Amministrazione non è irragionevole, avendo all’evidenza l’appellante ecceduto dagli obblighi di continenza, arrecando così grave nocumento al prestigio e al decoro dell’Amministrazione di appartenenza. …».
7.4. - Infine, appare esente da critiche la scelta del Giudice del primo grado di rigettare l’istruttoria testimoniale richiesta dalla parte ricorrente, essendovi identità tra i sottoscrittori delle relazioni e i testimoni indicati.
8. - In conclusione, alla stregua delle argomentazioni svolte l’appello deve essere respinto.
9. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante -OMISSIS-al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IO IN, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
CO OC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO OC | IO IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.