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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 07/02/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 476/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Irene Giamminonni Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 476 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: scioglimento matrimonio, promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(AQ) il, 18.7.1968, rappresentata e difesa, dall'avv. Monica Oddis del Foro di
Sulmona, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Castel di Sangro (AQ) alla Via della Stazione n. 30/b, come da procura in atti;
Ricorrente
Contro
, (C.F. ), nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
(NA) il 22.8.1963, residente in [...],
Resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sulmona
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: “pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, anche con sentenza parziale, lo scioglimento civile del matrimonio contratto in
Roccaraso (AQ) tra la sig.ra ed il sig. in Parte_1 Controparte_1
data 26/07/2018 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Roccaraso al n. 2, p. I, alle seguenti condizioni:
1. disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roccaraso, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 3 e 10 della L. 898/1970;
2. poiché ciascuno dei coniugi gode di reddito proprio, nulla per spese di mantenimento;
3. con vittoria di spese e compensi di giudizio in caso di opposizione”.
Il Pubblico Ministero non ha fatto pervenire le sue cconclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.9.2024, ha chiesto pronunciarsi lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto il 26.7.2018 a Roccaraso (AQ) con esponendo al fine: Controparte_1
- Di aver contratto matrimonio secondo il rito civile, registrato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Roccaraso (AQ) - Atto n. 2 Parte I anno 2018
- con il sig. Controparte_1
- Di aver adottato il regime della separazione dei beni;
- Che dall'unione non sono nati figli;
- Che l'unione è stata incrinata da inconciliabili divergenze caratteriali e relative alla gestione della vita di coppia, tali da rendere intollerabile la convivenza;
- Di essersi legalmente separati, in data 4.3.2024, mediante sottoscrizione di un accordo consensuale per la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 12 del D.L. 132/2014 dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roccaraso;
- Che dalla data del predetto Accordo di separazione concluso dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile di Roccaraso non vi è stata ripresa del consortium vitae tra i coniugi;
- Che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
pag. 2/4 - Che entrambi i coniugi hanno un proprio reddito;
- Che l'istante ha tentato invano di raggiungere un accordo consensuale di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 12 del D.L. 132/2014, ma il si è rifiutato di comparire dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile per la CP_1
sottoscrizione dell'accordo di scioglimento del matrimonio.
Ha concluso chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Il resistente nonostante la regolarità della notifica, non si è Controparte_1
costituito nel presente giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 15.1.2025.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va certamente accolta, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso il termine semestrale di legge.
Il termine abbreviato per accedere al divorzio di cui al testo del novellato art. 3 è applicabile, infatti, qualora le parti sono pervenute alla separazione con una negoziazione assistita o se l'accordo è stato concluso avanti all'ufficiale di Stato civile ex art. 12 legge n. 162/2014 (“…e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.”.
Il termine semestrale decorre, quindi, dalla data di conclusione nell'accordo di separazione ovvero, nel caso di specie, dal 4.3.2024.
Venendo, poi, al merito della domanda di scioglimento del matrimonio si osserva come l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale si è risolta negativamente dal momento che la durata della separazione, il pag. 3/4 tenore delle difese di parte ricorrente e la stessa mancata partecipazione al giudizio da parte del resistente, rendono palese che è ormai venuta meno, irrimediabilmente, ogni affectio coniugalis.
Attesa poi la mancanza di ogni statuizione di ordine patrimoniale e la rinunzia ad ogni rispettiva pretesa economica tra le parti, il Tribunale deve limitarsi ad una mera pronunzia sullo status.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione delle conclusioni rassegnate da parte resistente le spese vanno compensate tra le parti, non essendovi stata opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roccaraso (AQ) il
26.7.2018 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del Comune di Roccaraso, Anno 2018 n. 2, parte I, serie,
Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.
2) Spese irripetibili.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 16.1.2025.
Il Giudice rel. ist. Il Presidente
Dott.ssa Irene Giamminonni Dott. Pierfilippo Mazzagreco
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Irene Giamminonni Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 476 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: scioglimento matrimonio, promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(AQ) il, 18.7.1968, rappresentata e difesa, dall'avv. Monica Oddis del Foro di
Sulmona, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Castel di Sangro (AQ) alla Via della Stazione n. 30/b, come da procura in atti;
Ricorrente
Contro
, (C.F. ), nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
(NA) il 22.8.1963, residente in [...],
Resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sulmona
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: “pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, anche con sentenza parziale, lo scioglimento civile del matrimonio contratto in
Roccaraso (AQ) tra la sig.ra ed il sig. in Parte_1 Controparte_1
data 26/07/2018 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Roccaraso al n. 2, p. I, alle seguenti condizioni:
1. disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roccaraso, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 3 e 10 della L. 898/1970;
2. poiché ciascuno dei coniugi gode di reddito proprio, nulla per spese di mantenimento;
3. con vittoria di spese e compensi di giudizio in caso di opposizione”.
Il Pubblico Ministero non ha fatto pervenire le sue cconclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.9.2024, ha chiesto pronunciarsi lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto il 26.7.2018 a Roccaraso (AQ) con esponendo al fine: Controparte_1
- Di aver contratto matrimonio secondo il rito civile, registrato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Roccaraso (AQ) - Atto n. 2 Parte I anno 2018
- con il sig. Controparte_1
- Di aver adottato il regime della separazione dei beni;
- Che dall'unione non sono nati figli;
- Che l'unione è stata incrinata da inconciliabili divergenze caratteriali e relative alla gestione della vita di coppia, tali da rendere intollerabile la convivenza;
- Di essersi legalmente separati, in data 4.3.2024, mediante sottoscrizione di un accordo consensuale per la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 12 del D.L. 132/2014 dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roccaraso;
- Che dalla data del predetto Accordo di separazione concluso dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile di Roccaraso non vi è stata ripresa del consortium vitae tra i coniugi;
- Che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
pag. 2/4 - Che entrambi i coniugi hanno un proprio reddito;
- Che l'istante ha tentato invano di raggiungere un accordo consensuale di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 12 del D.L. 132/2014, ma il si è rifiutato di comparire dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile per la CP_1
sottoscrizione dell'accordo di scioglimento del matrimonio.
Ha concluso chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Il resistente nonostante la regolarità della notifica, non si è Controparte_1
costituito nel presente giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 15.1.2025.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va certamente accolta, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso il termine semestrale di legge.
Il termine abbreviato per accedere al divorzio di cui al testo del novellato art. 3 è applicabile, infatti, qualora le parti sono pervenute alla separazione con una negoziazione assistita o se l'accordo è stato concluso avanti all'ufficiale di Stato civile ex art. 12 legge n. 162/2014 (“…e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.”.
Il termine semestrale decorre, quindi, dalla data di conclusione nell'accordo di separazione ovvero, nel caso di specie, dal 4.3.2024.
Venendo, poi, al merito della domanda di scioglimento del matrimonio si osserva come l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale si è risolta negativamente dal momento che la durata della separazione, il pag. 3/4 tenore delle difese di parte ricorrente e la stessa mancata partecipazione al giudizio da parte del resistente, rendono palese che è ormai venuta meno, irrimediabilmente, ogni affectio coniugalis.
Attesa poi la mancanza di ogni statuizione di ordine patrimoniale e la rinunzia ad ogni rispettiva pretesa economica tra le parti, il Tribunale deve limitarsi ad una mera pronunzia sullo status.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione delle conclusioni rassegnate da parte resistente le spese vanno compensate tra le parti, non essendovi stata opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roccaraso (AQ) il
26.7.2018 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del Comune di Roccaraso, Anno 2018 n. 2, parte I, serie,
Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.
2) Spese irripetibili.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 16.1.2025.
Il Giudice rel. ist. Il Presidente
Dott.ssa Irene Giamminonni Dott. Pierfilippo Mazzagreco
pag. 4/4