Articolo 3 della Legge 18 agosto 1962, n. 1357
Articolo 2Articolo 4
Versione
2 ottobre 1962
Art. 3.
Sono organi dell'Ente:
1) L'assemblea nazionale;
2) Il presidente;
3) Il Consiglio di amministrazione;
4) Il Comitato esecutivo;
5) Il Collegio dei sindaci.
Entrata in vigore il 2 ottobre 1962