Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00025/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00212/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 212 del 2021, proposto da:
Alessi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Cunsolo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emidio Morabito, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco Pal Cedir;
per l'annullamento
della delibera della Giunta comunale di Reggio Calabria n. 21 del 8.02.2021 e della nota prot. 46443.U del 4.03.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. AR LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- la ricorrente agisce per l’annullamento della delibera della Giunta comunale di Reggio Calabria n. 21 dell’8.02.2021, avente ad oggetto “Disciplina transitoria canone unico patrimoniale ex tosap icp e dpa ”, nonché della nota prot. 46443 del 4.03.2021 emessa dal dirigente del settore sviluppo economico - servizio pubblicità che ha indicato quale prima scadenza per il pagamento dei “ canoni ” la data del 28.02.2021 e ciò in contrasto con l’istituzione del canone unico “ a decorrere dal 2021 ” per come previsto dal comma 816 dell’art. 1 della L. 160/2019;
Premesso altresì che:
- si è costituito in giudizio l’intimato Comune, confutando le avverse censure e concludendo per il rigetto della domanda;
Considerato che:
- dalle emergenze documentali risulta l’approvazione con delibera di Giunta comunale n. 72 del 19.04.2021 del regolamento del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione pubblicitaria, per le occupazioni di spazi e aree pubbliche e del nuovo canone di concessione mercati, con il quale è stata disposta l’abrogazione a decorrere dall’1.01.2021 delle precedenti disposizioni vigenti in materia;
- tale regolamento precisa altresì che gli eventuali versamenti “ di competenza dell’anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento ”;
Ritenuto che:
- in base a costanti principi ermeneutici “ la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in ordine al ricorso giurisdizionale è, in via di principio, ricollegabile al verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell'utilità o della situazione di vantaggio alla quale mira il ricorso giurisdizionale medesimo, di modo che il suo esito eventualmente positivo per il ricorrente non potrebbe giovare a quest'ultimo. Infatti, l'emanazione di un nuovo atto a seguito di riesame della situazione, anche se non satisfattivo dell'interesse del ricorrente, determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso proposto contro il primo provvedimento, in quanto dal suo eventuale accoglimento non deriverebbe alcun vantaggio alla parte, permanendo la lesione ad opera dell'atto successivamente adottato, tanto nel caso in cui il secondo provvedimento abbia formato oggetto di una nuova impugnazione, quanto nel caso in cui il ricorrente sia rimasto inerte nei suoi confronti, potendosi affermare in entrambi i casi ipotizzati che la sentenza di merito sarebbe comunque inutiliter data ” (T.A.R., Lazio, Roma, Sez. I, 4 febbraio 2022, n. 1303);
- previso rilievo officioso ex art. 73, comma 3, c.p.a., attesa la successiva adozione dell’indicato regolamento, a ciò consegue pertanto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.;
- la pronuncia in rito consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI NT, Presidente
AR LE, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LE | RI NT |
IL SEGRETARIO