Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 8274/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 27.3.2025 con il deposito di note nel termine perentorio assegnato ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8274/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] residente in [...]
204, c.f. elettivamente domiciliato in Mascalucia Via Roma n. 193/B presso lo C.F._1
studio dell'avv. Maria Pia Viglianesi, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
CONTRO CP_
c.f. , elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in Catania piazza P.IVA_1
della Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale – presso l'avv. Livia Gaezza, che lo CP_1
rappresenta e difende per procura generale alle liti n. 37875/7313, a rogito del 22.03.2024 del notaio di Fiumicino (RM); Resistente Persona_1
E CONTRO
, con sede in Roma via Giuseppe Grezar n. 14, c.f. Controparte_2
in persona del procuratore speciale , elettivamente domiciliata in P.IVA_2 Controparte_3
Catania via Etnea n. 740 presso lo studio dell'avv. Laura Marino, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.9.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione all'intimazione di pagamento n.
29320229017192554000, con cui , ha chiesto il pagamento di Controparte_2
somme relative ai seguenti atti: a) Cartella n. 293201600139911184000, notificata il 10.10.2016,
Parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “Preliminarmente in via cautelare: sospendere
l'esecutività del provvedimento di intimazione impugnato, per i motivi di cui in premessa e per i gravi ed irreparabili danni patrimoniali e non che deriverebbero al ricorrente;
- Accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione delle pretese impositive di cui all'intimazione impugnata, conseguentemente annullare le cartelle di pagamento e la inerente intimazione di pagamento;
-
Condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate degli interessi legali e rivalutazione”. CP_
costituitosi in giudizio, ha contestato il ricorso, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese, per l'avvenuto annullamento ex lege della cartella e degli avvisi di addebito impugnati.
Si è costituita in giudizio contestando il ricorso e, in particolare, eccependo, in ordine alla CP_2
cartella n. 293201600139911184000 afferente a diritto annuale camera di commercio, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia tributaria di Catania e deducendo che gli avvisi di addebito n. 59320120006939079000, n. 59320130001699122000 e n.
59320130003551337000 sono sgravati.
Sostituita l'udienza del 27.3.2025 dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, la causa viene decisa nei termini che seguono.
Relativamente agli avvisi di addebito n. 59320120006939079000, n. 59320130001699122000 e n.
59320130003551337000 risulta pacifico, oltre che risultante dall'estratto di ruolo prodotto in atti da che i relativi carichi sono stati oggetto di sgravio per annullamento ex lege, per cui va CP_2
dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione,
“si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (Cass. n. 10553/2009; Cass. n. 22650/2008).
Nel caso di specie, la norma sopravvenuta determina la cessazione della materia del contendere, implicando la sopravvenuta carenza, in capo al ricorrente, di interesse ad agire per l'accertamento giudiziale dell'insussistenza di debiti, pacificamente inferiori ad € 1.000,00 alla data di entrata in vigore della l. n. 197/2022, già oggetto di annullamento ex lege.
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 293201600139911184000, afferente a diritto annuale camera di commercio, è fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, sussistendo la giurisdizione del giudice tributario.
Sul punto, infatti, va richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui: “La controversia concernente il pagamento del diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di commercio
(Cosiddetto diritto camerale) - dovuto ai sensi dell'art. 34 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 786, come convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successivamente regolato dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 - è devoluta alla giurisdizione tributaria ai sensi del sopravvenuto art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avendo quest'ultima norma - che ha novellato, con effetto dal primo gennaio 2002, l'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - comportato la sostituzione dell'originario criterio di collegamento per singoli tributi, tassativamente elencati, con quello, generalizzato, per i
"tributi di ogni genere e specie". In virtù del principio di "perpetuatio iurisdictionis", di cui l'art. 5 cod. proc. civ. è espressione, tale "ius superveniens" comporta il radicamento della giurisdizione in capo alle commissioni tributarie, che invece ne erano prive, nel vigore dell'originario testo del citato art.
2 del d.lgs. n. 546 del 1992, al momento della proposizione della domanda, non essendo ostativa la circostanza che la norma attributiva della giurisdizione sia sopravvenuta nel corso del giudizio di appello” (Cass. S.U. 24/6/2005 n. 13549; Cass. S.U. 23/4/2008 n. 10469).
Con riguardo alle spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio determinato dalla norma sopravvenuta e del parziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, sussistono i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente all'impugnazione degli avvisi di addebito n. 59320120006939079000, n. 59320130001699122000 e n. 59320130003551337000; dichiara, rispetto alla cartella di pagamento n. 293201600139911184000, il difetto di giurisdizione del Tribunale di Catania adito, sussistendo la giurisdizione del giudice tributario;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Catania, 27.3.2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi