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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
RG 575/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
P.VA , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.VA_1
Tullio Cuccaru, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via
Principessa Jolanda n. 30;
RICORRENTE - OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_1
Pierino Arru, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Piazza
d'Italia n. 26;
CONVENUTO - OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – consegna buste paga
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
15.4.2022, la ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 118/2022 del 09/03/2022 emesso da questa Sezione, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate.
2. Con il decreto monitorio è stato ingiunto alla società di consegnare al sig. le CP_1
seguenti buste paga: febbraio, aprile, luglio e agosto 2014, tutti i mesi del 2015, gennaio, febbraio, aprile, giugno e agosto 2016, da giugno a dicembre 2017, febbraio, marzo e aprile 2018, febbraio, marzo, aprile, novembre e dicembre 2019.
3. Avverso detto titolo è insorta la eccependo che il sig. Parte_1
avrebbe prestato attività lavorativa unicamente nei seguenti periodi, secondo CP_1 quanto risulterebbe dalla documentazione in atti, prodotta anche innanzi all'ITL di
Sassari:
a) dall'11.12.2013 al 10.1.2014, con contratto a tempo determinato part time (20 ore settimanali), prorogato fino al 10.3.2014;
b) dal 13.5.2014 al 26.5.2014, in forza di contratto a tempo determinato part time (20 ore settimanali), prorogato fino al 25.6.2014;
c) dall'1.7.2014 all'8.8.2014, con contratto a tempo determinato part time (20 ore settimanali);
d) dal 27.8.2014 al 31.10.2014, con contratto a tempo determinato a tempo parziale (20 ore settimanali), con proroghe successive fino al 30.4.2015, trasformato a tempo indeterminato pieno dall'1.5.2015 e cessato il 22.9.2015;
e) dal 4.3.2016 al 30.4.2016, con contratto a tempo determinato part time (20 ore settimanali), trasformato a tempo indeterminato pieno dal 21.3.2016 e cessato l'8.5.2017;
f) dal 7.2.2018 al 7.3.2018, con contratto a tempo determinato part time (20 ore settimanali), portato a 30 ore settimanali dal mese di agosto del 2018, successivamente prorogato al 12.6.2018 e al 31.12.2018, trasformato a tempo indeterminato dall'1.1.2019 e cessato il 28.2.2019;
g) dal 2.5.2019 al 10.5.2019, con contratto a tempo determinato part time (30 ore settimanali), successivamente prorogato fino alla definitiva cessazione al 30.9.2019.
4. La ricorrente ha eccepito che nel corso dei rapporti di lavoro come sopra riportati avrebbe sempre consegnato i prospetti paga al lavoratore;
peraltro, un'ulteriore consegna di tali cedolini al sig. sarebbe avvenuta nell'ambito dell'accertamento ispettivo da CP_1 quest'ultimo provocato.
5. Inoltre, sarebbe stato lo stesso dipendente ad ammettere di aver ricevuto la documentazione durante il rapporto lavorativo, salvo poi sostenere l'avvenuta sparizione di quest'ultima a seguito della forzatura dell'armadietto presso cui era conservata sul luogo di lavoro.
6. Sicché la avrebbe sempre ottemperato all'obbligo di Parte_1
consegna dei cedolini paga.
7. Rispetto invece alle ulteriori mensilità per cui è stata domandata e concessa l'ingiunzione di consegna, la società ha negato la sussistenza di alcun rapporto lavorativo con il sig.
2 , ragion per cui non v'era la sussistenza di alcuna busta paga. CP_1
8. Infine, la ricorrente ha contestato la richiesta, comunque non accolta in sede monitoria, avanzata dal lavoratore con riferimento alla consegna dei documenti attestanti le trasferte effettuate, nonché le giornaliere, in quanto insussistenti.
9. La ha pertanto chiesto l'accoglimento delle seguenti Parte_1
conclusioni:
“1)-ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
2)-revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui sopra, assolvendo in ogni caso la in persona del legale rappresentante, da ogni avversa Parte_1
pretesa;
3)-con vittoria di spese, anche generali e di contributo unificato, e competenze per
l'attività difensiva”.
10. Si è ritualmente costituito in giudizio , chiedendo l'integrale rigetto del CP_1
ricorso e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) Rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 118 del 2022, proposta da
Parte_1
2) Confermare il decreto ingiuntivo n. 118/2022, con condanna di a Parte_1
consegnare le buste paga indicate nel decreto ingiuntivo opposto dei mesi di Febbraio,
Aprile, Luglio e Agosto dell'anno 2014; tutti i mesi, da Gennaio a Dicembre dell'anno
2015; Gennaio, Febbraio, Aprile, Giugno e Agosto dell'anno 2016; da Giugno a
Dicembre compresi dell'anno 2017; Febbraio, Marzo e Aprile 2018; Febbraio, Marzo,
Aprile, Novembre e Dicembre del anno 2019.
3) Con vittoria di spese e competenze legali”.
11. La causa veniva istruita solo documentalmente. Con provvedimento del 3 ottobre 2024, il giudice dichiarava l'interruzione del giudizio, in ragione dell'avvenuto decesso del procuratore della parte ricorrente.
12. Riassunto il giudizio da parte del convenuto, costituitosi il nuovo difensore per conto della e rassegnate le conclusioni come da memorie Parte_1 depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la decisione viene assunta all'esito della scadenza del predetto termine.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3 13. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
14. In diritto si osserva che ai sensi dell'art. 1 della legge n. 4 del 1953, è fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, il cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché distintamente le singole trattenute.
15. Ne deriva che, con riferimento ai periodi di lavoro richiamati analiticamente in ricorso e riportati al punto 3 della presente decisione (pacifica tra le parti la prestazione lavorativa in tali frangenti), spettava alla di dimostrare sia la Parte_1
formazione delle buste paga in questione, sia la consegna delle stesse al sig. . CP_1
16. Tale onere risulta adempiuto dalla datrice di lavoro, atteso che produce in giudizio il doc.
37, dal quale risulta la redazione e la consegna al lavoratore, con sottoscrizione da quest'ultimo non disconosciuta, dei cedolini paga con riferimento ai periodi la cui esistenza è pacifica e comunque provata documentalmente;
ovverosia, rispetto a quanto richiesto in sede di monitoria:
- febbraio, luglio e agosto 2014;
- da gennaio a settembre 2015;
- aprile, giugno e agosto 2016;
- febbraio, marzo e aprile 2018;
- febbraio 2019.
17. Inoltre, risulta altresì che parte dei prospetti paga siano stati nuovamente consegnati in data 28 ottobre 2019 a mani del sig. , anche qui con sottoscrizione non CP_1
disconosciuta dal lavoratore (doc. 32 fasc. ricorrente).
18. Infine, vi è evidenza documentale dell'invio di una raccomandata al sig. , con CP_1
indicazione dei cedolini paga che la spedizione conterrebbe (2015, 2016 e 2019), all'indirizzo Via Grazia Deledda n. 7, quello risultante dai cedolini sottoscritti, e in cui tuttavia l'odierno opposto è risultato irreperibile, alla data del 22.9.2020.
19. Da tutto quanto osservato, va ritenuto adempiuto l'obbligo gravante in capo al datore di consegnare le buste paga al proprio dipendente, sia nel corso del rapporto di lavoro, sia successivamente, con onere poi in capo a quest'ultimo della conservazione delle stesse.
4 20. Sicché la non può considerarsi inadempiente Parte_1 all'obbligazione di consegna, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
21. In ogni eventualità, il giudicante osserva che, stante la produzione in giudizio dei predetti cedolini, strumentali secondo la tesi del lavoratore per muovere la causa di merito afferente alle pretese differenze retributive (e oramai pendente), cessa la materia del contendere con riferimento a tali prospetti paga.
22. Quanto invece ai periodi residui per cui il lavoratore ha chiesto il decreto ingiuntivo, sostenendo sostanzialmente di aver lavorato oltre a quanto risulta documentalmente, e rispetto ai quali la società nega essersi svolto un rapporto di lavoro tra le parti, ovverosia aprile 2014, ottobre - dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016, giugno – dicembre 2017, nonché marzo, aprile, novembre e dicembre 2019, va rilevato che non vi è prova dell'esistenza di siffatto rapporto.
23. Invero, si osserva anzitutto che dalle comunicazioni unilav prodotte a corredo del ricorso in opposizione, emerge la sola instaurazione dei rapporti lavorativi di cui al punto 3.
24. Inoltre, parte opposta non ha dedotto alcunché a livello istruttorio per dar prova dello svolgimento del rapporto lavorativo nelle mensilità allegate, nelle forme della subordinazione. Difatti, il sig. si limita solamente a sostenere di aver lavorato CP_1
oltre i periodi regolarizzati, senza tuttavia dimostrare il proprio assunto, né si offre di provare tali circostanze a mezzo di testimoni.
25. Allo stesso modo, alcunché risulta dall'intervento dell'ITL di Sassari, posto che nel verbale ispettivo si conclude per un eventuale sotto-inquadramento del lavoratore nei periodi di lavoro risultanti dalle comunicazioni unilav, mentre nulla emerge con riferimento agli ulteriori periodi per cui il lavoratore sostiene di aver reso la prestazione lavorativa.
26. Sicché, difettano nel presente giudizio elementi che dimostrino la sussistenza di un rapporto lavorativo tra le parti per i periodi in esame, con conseguente insussistenza dell'obbligo in capo alla di formare e consegnare i Parte_1
cedolini paga al dipendente.
27. Infine, si rileva che parte convenuta non ha riproposto nel presente giudizio di opposizione la domanda avanzata in sede monitoria e non accolta, con riferimento alla richiesta di consegna dei documenti di viaggio e di trasferta, nonché delle giornaliere.
5 28. Conclusivamente, il ricorso va accolto e il decreto ingiuntivo revocato.
29. Con riferimento alle spese processuali, il giudicante ritiene sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, in ragione delle condizioni personali delle parti e delle peculiarità dell'oggetto del giudizio, strumentale ad altra causa tra gli odierni contendenti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, n. 118/2022 del 09/03/2022;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 14/04/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
6
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
P.VA , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.VA_1
Tullio Cuccaru, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via
Principessa Jolanda n. 30;
RICORRENTE - OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_1
Pierino Arru, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Piazza
d'Italia n. 26;
CONVENUTO - OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – consegna buste paga
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
15.4.2022, la ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 118/2022 del 09/03/2022 emesso da questa Sezione, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate.
2. Con il decreto monitorio è stato ingiunto alla società di consegnare al sig. le CP_1
seguenti buste paga: febbraio, aprile, luglio e agosto 2014, tutti i mesi del 2015, gennaio, febbraio, aprile, giugno e agosto 2016, da giugno a dicembre 2017, febbraio, marzo e aprile 2018, febbraio, marzo, aprile, novembre e dicembre 2019.
3. Avverso detto titolo è insorta la eccependo che il sig. Parte_1
avrebbe prestato attività lavorativa unicamente nei seguenti periodi, secondo CP_1 quanto risulterebbe dalla documentazione in atti, prodotta anche innanzi all'ITL di
Sassari:
a) dall'11.12.2013 al 10.1.2014, con contratto a tempo determinato part time (20 ore settimanali), prorogato fino al 10.3.2014;
b) dal 13.5.2014 al 26.5.2014, in forza di contratto a tempo determinato part time (20 ore settimanali), prorogato fino al 25.6.2014;
c) dall'1.7.2014 all'8.8.2014, con contratto a tempo determinato part time (20 ore settimanali);
d) dal 27.8.2014 al 31.10.2014, con contratto a tempo determinato a tempo parziale (20 ore settimanali), con proroghe successive fino al 30.4.2015, trasformato a tempo indeterminato pieno dall'1.5.2015 e cessato il 22.9.2015;
e) dal 4.3.2016 al 30.4.2016, con contratto a tempo determinato part time (20 ore settimanali), trasformato a tempo indeterminato pieno dal 21.3.2016 e cessato l'8.5.2017;
f) dal 7.2.2018 al 7.3.2018, con contratto a tempo determinato part time (20 ore settimanali), portato a 30 ore settimanali dal mese di agosto del 2018, successivamente prorogato al 12.6.2018 e al 31.12.2018, trasformato a tempo indeterminato dall'1.1.2019 e cessato il 28.2.2019;
g) dal 2.5.2019 al 10.5.2019, con contratto a tempo determinato part time (30 ore settimanali), successivamente prorogato fino alla definitiva cessazione al 30.9.2019.
4. La ricorrente ha eccepito che nel corso dei rapporti di lavoro come sopra riportati avrebbe sempre consegnato i prospetti paga al lavoratore;
peraltro, un'ulteriore consegna di tali cedolini al sig. sarebbe avvenuta nell'ambito dell'accertamento ispettivo da CP_1 quest'ultimo provocato.
5. Inoltre, sarebbe stato lo stesso dipendente ad ammettere di aver ricevuto la documentazione durante il rapporto lavorativo, salvo poi sostenere l'avvenuta sparizione di quest'ultima a seguito della forzatura dell'armadietto presso cui era conservata sul luogo di lavoro.
6. Sicché la avrebbe sempre ottemperato all'obbligo di Parte_1
consegna dei cedolini paga.
7. Rispetto invece alle ulteriori mensilità per cui è stata domandata e concessa l'ingiunzione di consegna, la società ha negato la sussistenza di alcun rapporto lavorativo con il sig.
2 , ragion per cui non v'era la sussistenza di alcuna busta paga. CP_1
8. Infine, la ricorrente ha contestato la richiesta, comunque non accolta in sede monitoria, avanzata dal lavoratore con riferimento alla consegna dei documenti attestanti le trasferte effettuate, nonché le giornaliere, in quanto insussistenti.
9. La ha pertanto chiesto l'accoglimento delle seguenti Parte_1
conclusioni:
“1)-ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
2)-revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui sopra, assolvendo in ogni caso la in persona del legale rappresentante, da ogni avversa Parte_1
pretesa;
3)-con vittoria di spese, anche generali e di contributo unificato, e competenze per
l'attività difensiva”.
10. Si è ritualmente costituito in giudizio , chiedendo l'integrale rigetto del CP_1
ricorso e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) Rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 118 del 2022, proposta da
Parte_1
2) Confermare il decreto ingiuntivo n. 118/2022, con condanna di a Parte_1
consegnare le buste paga indicate nel decreto ingiuntivo opposto dei mesi di Febbraio,
Aprile, Luglio e Agosto dell'anno 2014; tutti i mesi, da Gennaio a Dicembre dell'anno
2015; Gennaio, Febbraio, Aprile, Giugno e Agosto dell'anno 2016; da Giugno a
Dicembre compresi dell'anno 2017; Febbraio, Marzo e Aprile 2018; Febbraio, Marzo,
Aprile, Novembre e Dicembre del anno 2019.
3) Con vittoria di spese e competenze legali”.
11. La causa veniva istruita solo documentalmente. Con provvedimento del 3 ottobre 2024, il giudice dichiarava l'interruzione del giudizio, in ragione dell'avvenuto decesso del procuratore della parte ricorrente.
12. Riassunto il giudizio da parte del convenuto, costituitosi il nuovo difensore per conto della e rassegnate le conclusioni come da memorie Parte_1 depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la decisione viene assunta all'esito della scadenza del predetto termine.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3 13. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
14. In diritto si osserva che ai sensi dell'art. 1 della legge n. 4 del 1953, è fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, il cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché distintamente le singole trattenute.
15. Ne deriva che, con riferimento ai periodi di lavoro richiamati analiticamente in ricorso e riportati al punto 3 della presente decisione (pacifica tra le parti la prestazione lavorativa in tali frangenti), spettava alla di dimostrare sia la Parte_1
formazione delle buste paga in questione, sia la consegna delle stesse al sig. . CP_1
16. Tale onere risulta adempiuto dalla datrice di lavoro, atteso che produce in giudizio il doc.
37, dal quale risulta la redazione e la consegna al lavoratore, con sottoscrizione da quest'ultimo non disconosciuta, dei cedolini paga con riferimento ai periodi la cui esistenza è pacifica e comunque provata documentalmente;
ovverosia, rispetto a quanto richiesto in sede di monitoria:
- febbraio, luglio e agosto 2014;
- da gennaio a settembre 2015;
- aprile, giugno e agosto 2016;
- febbraio, marzo e aprile 2018;
- febbraio 2019.
17. Inoltre, risulta altresì che parte dei prospetti paga siano stati nuovamente consegnati in data 28 ottobre 2019 a mani del sig. , anche qui con sottoscrizione non CP_1
disconosciuta dal lavoratore (doc. 32 fasc. ricorrente).
18. Infine, vi è evidenza documentale dell'invio di una raccomandata al sig. , con CP_1
indicazione dei cedolini paga che la spedizione conterrebbe (2015, 2016 e 2019), all'indirizzo Via Grazia Deledda n. 7, quello risultante dai cedolini sottoscritti, e in cui tuttavia l'odierno opposto è risultato irreperibile, alla data del 22.9.2020.
19. Da tutto quanto osservato, va ritenuto adempiuto l'obbligo gravante in capo al datore di consegnare le buste paga al proprio dipendente, sia nel corso del rapporto di lavoro, sia successivamente, con onere poi in capo a quest'ultimo della conservazione delle stesse.
4 20. Sicché la non può considerarsi inadempiente Parte_1 all'obbligazione di consegna, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
21. In ogni eventualità, il giudicante osserva che, stante la produzione in giudizio dei predetti cedolini, strumentali secondo la tesi del lavoratore per muovere la causa di merito afferente alle pretese differenze retributive (e oramai pendente), cessa la materia del contendere con riferimento a tali prospetti paga.
22. Quanto invece ai periodi residui per cui il lavoratore ha chiesto il decreto ingiuntivo, sostenendo sostanzialmente di aver lavorato oltre a quanto risulta documentalmente, e rispetto ai quali la società nega essersi svolto un rapporto di lavoro tra le parti, ovverosia aprile 2014, ottobre - dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016, giugno – dicembre 2017, nonché marzo, aprile, novembre e dicembre 2019, va rilevato che non vi è prova dell'esistenza di siffatto rapporto.
23. Invero, si osserva anzitutto che dalle comunicazioni unilav prodotte a corredo del ricorso in opposizione, emerge la sola instaurazione dei rapporti lavorativi di cui al punto 3.
24. Inoltre, parte opposta non ha dedotto alcunché a livello istruttorio per dar prova dello svolgimento del rapporto lavorativo nelle mensilità allegate, nelle forme della subordinazione. Difatti, il sig. si limita solamente a sostenere di aver lavorato CP_1
oltre i periodi regolarizzati, senza tuttavia dimostrare il proprio assunto, né si offre di provare tali circostanze a mezzo di testimoni.
25. Allo stesso modo, alcunché risulta dall'intervento dell'ITL di Sassari, posto che nel verbale ispettivo si conclude per un eventuale sotto-inquadramento del lavoratore nei periodi di lavoro risultanti dalle comunicazioni unilav, mentre nulla emerge con riferimento agli ulteriori periodi per cui il lavoratore sostiene di aver reso la prestazione lavorativa.
26. Sicché, difettano nel presente giudizio elementi che dimostrino la sussistenza di un rapporto lavorativo tra le parti per i periodi in esame, con conseguente insussistenza dell'obbligo in capo alla di formare e consegnare i Parte_1
cedolini paga al dipendente.
27. Infine, si rileva che parte convenuta non ha riproposto nel presente giudizio di opposizione la domanda avanzata in sede monitoria e non accolta, con riferimento alla richiesta di consegna dei documenti di viaggio e di trasferta, nonché delle giornaliere.
5 28. Conclusivamente, il ricorso va accolto e il decreto ingiuntivo revocato.
29. Con riferimento alle spese processuali, il giudicante ritiene sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, in ragione delle condizioni personali delle parti e delle peculiarità dell'oggetto del giudizio, strumentale ad altra causa tra gli odierni contendenti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, n. 118/2022 del 09/03/2022;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 14/04/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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