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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/11/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 677/2019 R.G., avente ad oggetto: Vendita di cose mobili;
TRA società corrente in Diamante (CS) alla via G.P. Parisio n. 6, P.IVA/C.F. Parte_1
, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante arch. P.IVA_1 Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Olga Savarese, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Fasano (BR), C.da Torre Spaccata- Sovereto s.n.c., giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(P.IVA , in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Greco ed elettivamente domiciliata Controparte_3 presso il suo studio, sito Belvedere Marittimo (CS), in Via G. Fortunato n.162, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la Parte_1 CP_2
deducendo che: in data 12.04.2017 la dopo aver visionato l'offerta della
[...] Parte_1
nello specifico una RS MA S, nuova, di colore scuro e con gli interni in Controparte_2 pelle, sottoscriveva con questa una proposta di acquisto relativa all'autovettura oggetto dell'offerta, come detto, nuova e con le caratteristiche di autocarro N1, ossia fiscalmente deducibile, il tutto per un importo complessivo iniziale di € 64.000,00, iva inclusa;
detta autovettura, con le caratteristiche specificate e concordate, soprattutto quella che la vedeva immatricolata come “autocarro”, veniva acquistata dalla nel mese di luglio del 2017 al maggior prezzo complessivo di € Parte_1
66.000,00, giusta fattura del 19.07.2017 ; nonostante l'intero pagamento fosse avvenuto nel mese di luglio del 2017, l'autovettura de qua veniva consegnata alla società proprietaria solo nel mese di maggio del 2018, munita di targhe e di carta di circolazione;
in data 21 luglio 2018, il legale della società istante, Arch. recatosi presso l'ACI di Diamante al fine di pagare il Controparte_1 bollo, apprendeva con grande stupore che l'autovettura di cui trattasi non risulta rivestire le caratteristiche di autocarro fiscalmente deducibile, in quanto mancante del quarto elemento previsto dalla normativa in materia;
si precisa, all'uopo, che la legge di bilancio 2018 aveva prorogato il
“super ammortamento”, già in vigore per gli acquisti effettuati nel 2017, consentendo la detraibilità
e deducibilità integrale del costo dei veicoli a uso autocarro (in termini di ammortamento e canoni leasing), dell'IVA sull'acquisto e dei costi di utilizzo dello stesso bene (bollo, assicurazione, carburanti, manutenzione, etc.). Motivo questo che aveva persuaso la a effettuare Parte_1
l'acquisto di quel tipo di automobile;
con provvedimento del 06.12.2006 l'Agenzia delle Entrate, però, aveva individuato i criteri da utilizzare per verificare, ai soli fini fiscali, se un veicolo anche se immatricolato come autocarro, possa essere equiparato alle autovetture. Si tratta, in pratica, di un provvedimento atto a contrastare il dilagare dei c.d. “falsi autocarri”; secondo il predetto provvedimento, l'equiparazione dell'autocarro all'autovettura scatta solo nell'ipotesi in cui il libretto di circolazione risulti portare congiuntamente tutte e tre le seguenti indicazioni: immatricolazione come autocarro (categoria N1) ai sensi del CdS;
codice di carrozzeria identificativo F0; numero posti consentiti per conducente e passeggeri quattro o più.; qualora risultino presenti tutte e tre le caratteristiche sopra illustrate, come nel caso oggetto della presente questione, l'elemento decisivo per identificare se il mezzo di trasporto, ai fini fiscali, debba essere considerato “autocarro” oppure semplice “autoveicolo” è la verifica del rapporto potenza/portata che risulta dalla seguente formula: Pt (Kw) / Mc - T (t) Pt è la potenza del motore espressa in Kw (e il riferimento della carta di circolazione è P.2); Mc è la massa complessiva e T è la tara o anche portata del veicolo. La formula da utilizzare per la determinazione della portata è la seguente:
Massa complessiva espressa in tonnellate (riferimento della carta di circolazione F.2) – Tara espressa in tonnellate (riferimento della carta di circolazione = Massa a vuoto come risultante dalla pag. 3 della carta di circolazione). Quindi, se il risultato del rapporto tra portata e massa è inferiore a 180 il veicolo è fiscalmente considerato autocarro e ha costi deducibili e IVA detraibile al 100%; se, invece, il risultato è uguale o superiore a 180 l'autocarro viene fiscalmente considerato alla stregua di un'autovettura e avrà costi deducibili e IVA detraibile nei limiti previsti per le autovetture. Se si ricade nella seconda ipotesi, quindi, si farà riferimento alla normativa prevista per le autovetture, ovverosia ai fini IVA all'art. 19-bis1, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972, mentre ai fini delle imposte dirette all'art. 164, comma 1, lettera b), TUIR;
ebbene, nel caso della
RS MA S venduta dalla alla si ha che il rapporto Controparte_2 Parte_1 potenza portata è 273,38 (>180), derivante da: - 190 Kw/ 2,575 T (2575 Kg F.2) - 1,88 T (1880 Kg
Massa a vuoto) quindi - 190 Kw/0,695 T = 273,38 (>180) 10. Dalla consultazione dell'archivio
P.R.A., effettuata sempre il giorno 21 luglio 2018 allorquando il legale rappresentante della si era recato presso l'ACI per pagare il bollo, è risultato, altresì, che l'autovettura Parte_1 de qua non era di nuova immatricolazione ma risultavano esservi state già due precedenti intestazioni;
a nulla sono servite le lettere di contestazione del 23.07.2018 e del 28.08.2018 a firma della alle quali seguiva un riscontro del 30.08.2018 della e una Parte_1 Controparte_2 replica scritta del 07.09.2018 da parte della nulla sortiva nemmeno l'invito-diffida Parte_1
a firma del sottoscritto avvocato, al quale la rispondeva con lettera del Controparte_2
20.10.2018, all'interno della quale “ammetteva” che la macchina venduta alla non Parte_1 era di nuova immatricolazione, come, invece, pattuito e pagato;
ingenti sono i danni subìti dalla a causa della mancata deducibilità fiscale dell'automezzo de quo, perché, come Parte_1 detto, a differenza di quanto espressamente garantito dalla non rientrante nella CP_2 categoria degli “autocarri”; nello specifico, sulla base della documentazione in possesso di questo studio scrivente e limitatamente ai soli 5 anni previsti per l'ammortamento fiscale, i suddetti danni si possono quantificare in: a. Mancato recupero dell'IVA sull'acquisto (€ 11.902,00); b. Mancato recupero IVA su consumi (carburante, pneumatici, manutenzioni ed altri vari), per un ammontare complessivo di circa € 3.500,00 per ogni anno di utilizzo del mezzo;
c. Mancata detrazione fiscale di € 10.819,60, per (5) cinque anni, su ammortamento per acquisto “autocarro”, con derivante danno totale di circa € 6.000,00 annui;
d. Mancata detrazione fiscale dei consumi annuali di cui al punto a. (carburante, pneumatici, manutenzioni ed altri) per un importo di circa € 5.000,00 annui;
e.
Mancata agevolazione del pagamento sul bollo auto (tassa di possesso), da € 35,15 annui detraibili a
€ 679,75 annui non detraibili;
f. Mancata agevolazione nel costo dell'assicurazione (RC auto), da €
982,43 annui detraibili a € 1.614,71 annui non detraibili;
oltre a detti danni puramente fiscali, dovranno essere risarciti anche quelli diversi, ma pur sempre collegati al vizio (impossibilità della vettura a essere immatricolata come “autocarro”) della cosa venduta, la riconversione d'immatricolazione in autovettura che la è stata costretta a effettuare nel dicembre Parte_1 del 2018 per ovviare alle limitazioni di utilizzo previste dalla legge per gli “autocarri” e il rischio di multa e sequestro del mezzo “falso autocarro”, per un importo di € 300,00 ; a quanto innanzi elencato, precisato e dimostrato, la società istante, a causa dell'impossibilità di utilizzare l'acquisto di cui trattasi come “autocarro” necessario per l'azienda, nel settembre del 2018, si è vista costretta a dover acquistare un altro veicolo avente le caratteristiche di “autocarro” espressamente richieste alla prima dell'acquisto della vettura per cui vi è causa, con conseguente Controparte_2 ulteriore esborso di € 21.000,00 iva inclusa;
secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 1494 del cod. civ., il venditore è tenuto al risarcimento del danno verso il compratore, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa, e deve, altresì, risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
Parte attrice, pertanto, domandava: accertarsi l'esistenza dei vizi e/o della mancanza di qualità promesse contestati da e dichiararsi la responsabilità della Parte_1 Controparte_2 venditrice, ex art. 1490 cod. civ;
conseguentemente, disporsi la riduzione del prezzo di vendita, ex art. 1492 cod. civ., nella misura di € 30.000,00, o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata nel corso del giudizio;
accertarsi e dichiararsi la responsabilità della società CP_2 ex art. 1494, commi 1 e 2, cod. civ. e, per l'effetto, condannarla al risarcimento in favore della
[...] di tutti i danni, fiscali e non, da questa subiti per l'importo complessivo di € Parte_1
117.174, o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata nel corso del giudizio;
con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva la la quale Controparte_2 domandava: accertarsi e dichiararsi, in via preliminare che la società , è decaduta CP_4 dal diritto di garanzia per violazione dei termini di cui all'art. 1495 c.c.; nel merito, rigettarsi la domanda attorea perché assolutamente infondata ed illegittima sia in fatto che in diritto, con condanna alle spese da distrarsi in favore del procuratore.
Instaurato il contraddittorio, espletata la fase istruttoria, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, la domanda attorea non risulta meritevole di accoglimento.
In via preliminare si rileva l'eccezione formulata da parte convenuta sull'inammissibilità della domanda per decadenza dell'azione per il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 1495, comma 1, c.c..
Tale eccezione deve essere respinta.
L'art. 1495, comma 1, prevede che “il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge”.
Secondo la Corte di Cassazione in materia di denunzia dei vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 1495, occorre che il dies a quo si faccia risalire al momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva del vizio, non essendo sufficiente il semplice sospetto (Cass. n.5732/2011, Cass. n.11046/2016, Cass. n.8183/2002). In ogni caso, in tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia prevista dall'art. 1495 c.c. si prescrive nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati o la denuncia non fosse neppure necessaria, sempre che la consegna abbia avuto luogo dopo la conclusione del contratto, coincidendo, altrimenti, l'inizio della prescrizione con quest'ultimo evento (Cass. n.12337/2023). Parte attrice ha preso conoscenza del fatto che l'autovettura, immatricolata con la sigla “N1” acquistata dalla non avesse i Controparte_2 requisiti per essere fiscalmente deducibile solamente quando l'Aci gli ha comunicato tale circostanza, ossia il 21 luglio 2018, e conseguenzialmente il 23 luglio 2018 ha rappresentato ciò alla
Controparte_2
Nel merito, la fattispecie che ci occupa ci pone difronte una situazione che rientra nel quadro normativo della stipula di contratti di vendita di cose mobili, in particolare di cose mobili registrate.
L'atto preliminare compiuto dalle parti è la proposta di acquisto.
Una proposta di acquisto è un documento formale in cui un potenziale acquirente esprime il suo interesse a comprare un bene a un prezzo e a condizioni specifici e una volta firmata contiene impegni già vincolanti per lo stesso. Solitamente, si accompagna al versamento di una somma di denaro come caparra confirmatoria per dimostrare la serietà dell'intento. La proposta diventa un accordo vincolante solo dopo essere stata accettata per iscritto dal venditore.
Inquadrata in questi termini la vicenda, occorre procedere alla valutazione del rapporto tra proposta d'acquisto e la reale consegna di quanto effettivamente sottoscritto in quella fase procedimentale.
Dall'esame degli atti acquisiti emerge che il ricorrente ha stipulato con la un Controparte_2 contratto avente ad oggetto l'acquisto di una autovettura marca “RS MA” con immatricolazione “N1”, versando un acconto e saldo mediante finanziamento.
In via generale il Codice della Strada definisce in modo preciso le categorie dei veicoli: Autovettura
(M1): Veicolo destinato al trasporto di persone, con un massimo di nove posti compreso il conducente;
Autocarro (N1): Veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse, con massa massima non superiore a 3,5 tonnellate.
La differenza è sostanziale: l'autovettura nasce per le persone, l'autocarro per le merci. Questa distinzione rappresenta il fondamento di tutto il sistema fiscale applicabile alle fattispecie suddette.
Infatti, quando un veicolo è considerato “strumentale” all'attività d'impresa, ovvero essenziale per svolgere il proprio lavoro, lo Stato riconosce una serie di agevolazioni fiscali totali. Per un autocarro N1, tutti i costi sono deducibili al 100% dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo.
Proprio per evitare un uso elusivo di queste norme, l'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento
61999/2006, ha stabilito dei criteri precisi per identificare i cosiddetti “falsi autocarri”: veicoli che, pur essendo immatricolati N1, sono di fatto utilizzati come normali autovetture.
Un veicolo N1 viene considerato fiscalmente un'autovettura (perdendo quindi tutti i vantaggi di deducibilità e detraibilità al 100%) se possiede contemporaneamente tutte e quattro queste caratteristiche: Immatricolazione: Categoria N1; Codice Carrozzeria: F0 (furgone); Numero di
Posti: Quattro o più; Rapporto Potenza/Portata: Maggiore o uguale a 180.
Detto ciò, l'autovettura acquistata dalla risulta pienamente conforme a quanto Parte_1 previsto nella succitata proposta di acquisto, nei termini e nelle condizioni nella stessa stabilite.
Infatti, la sebbene con ritardo, anche se il termine non risultava previsto nella Controparte_2 proposta di acquisto, ha consegnato alla una “RS MA S” con Parte_1 immatricolazione “N1”. Il relativo libretto di circolazione riporta esattamente tale tipologia di immatricolazione, ma riporta anche la presenza degli altri tre requisiti di cui sopra, per cui diventa necessario verificare un quarto elemento che è dato dal rapporto potenza/portata, che non deve essere maggiore di 180, affinchè l'autovettura medesima possa essere qualificata “vero autocarro” ed usufruire così di tutti i benefici fiscali previsti dalla normativa vigente in materia.
Nel merito della vicenda, diversamente da quanto asserito da parte ricorrente, non si rinviene nella documentazione prodotta, benchè copiosa, alcun elemento che faccia propendere per la validità della tesi sostenuta. Anzi, dimostrerebbe il contrario.
Infatti, come in precedenza detto, vi è collimazione tra la proposta di acquisto e l'effettiva consegna del bene pattuito.
Considerato che la proposta di acquisto, sottoscritta da entrambe le parti, riporta semplicemente nelle note:” la vettura verrà consegnata immatricolata N1”, senza alcuna esplicito riferimento alla volontà di usufruire dei benefici fiscali, non è possibile contestare un vizio della cosa, perché il veicolo non ha un difetto intrinseco e l'omologazione N1 è corretta.
Occorre infatti qualificare la domanda proposta dalla parte attrice;
trattasi, al riguardo, di azione ex art. 1497 c.c. volta a denunciare la mancanza di una qualità pattuita nel bene compravenduto;
come, infatti, sostenuto da autorevole e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, “In tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali
(art. 1497 c.c.), pur presupponendo entrambi l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che, nell'ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie, piuttosto che in un'altra. Vizi redibitori e mancanza di qualità si distinguono, a loro volta, dall'ipotesi della consegna aliud pro alio, la quale ricorre quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso, o presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (cd. inidoneità ad assolvere la funzione economico - sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto” (Cass 1997, n. 244).
L'azione promossa, in particolare, è un azione inerente alla natura della merce e concernente un elemento essenziale sostanziale che nell'ambito del medesimo genere, influisce sulla classificazione della cosa in una specie piuttosto che in un'altra; in tal prospettiva occorre ricordare che “La qualità della cosa compravenduta, qualora sia espressamente promessa, assume, per volontà dei contraenti, un carattere di essenzialità di per se stesso incompatibile con la tollerabilità della sua mancanza.” (Cass 1995, n. 3550).
Tanto premesso, nello specifico, non ravvisandosi appunto una difformità con la cosa venduta, laddove la qualità promessa e convenuta risulta rispettata, la domanda sotto tale profilo non risulta meritevole di accoglimento.
In ordine alla sollevata eccezione di parte attrice relativamente all'acquisto di una autovettura nuova, cioè senza precedenti intestazioni, come è risultato essere la RS MA S in questione, nessun riferimento in tal senso si rinviene nei documenti di vendita, come non emerge, altresì, da nessun documento che la venda principalmente auto nuove. Semmai il valore in Controparte_2 termini economici di una vettura con le medesime caratteristiche di quella in discussione, acquistata sul mercato delle auto nuove, non sarebbe stato sicuramente della stessa entità del costo sostenuto per l'autovettura in questione. Ciò avrebbe dovuto indurre effettivamente l'acquirente a valutare con maggiore riguardo alla questione dallo stesso sollevata.
Appare, poi, più corrispondente alla reale situazione la tesi della convenuta secondo la quale: “…le questioni attinenti alla mancanza degli ulteriori requisiti necessari previsti per legge per godere delle deduzioni e/o detrazioni fiscali legati ai veicoli immatricolati “N1” non attengono al contratto di compravendita…..la società è una società che commercia auto e non Controparte_2 svolge alcuna attività di consulenza fiscale e tributaria ai suoi potenziali acquirenti in merito alle agevolazioni fiscali. La convenuta, nell'occasione, si obbligava unicamente a consegnare alla società istante un veicolo immatricolato con la sigla “N1” giusta previsione contrattuale”.
Anche dalla prova testimoniale non sono emersi, con estrema certezza, elementi tali da suffragare la tesi sostenuta da parte attrice, anzi viene confermata la circostanza della vendita di auto usate da parte della e della effettiva richiesta di immatricolazione del veicolo come Controparte_2 autocarro, ossia N1.
Infatti, il teste ha fornito risposta ai capi della memoria istruttoria di parte attrice, Testimone_1 ed ha confermato il punto 1 in quanto: “..riferitomi dall'arch. ed il punto 5, mentre per il CP_1 punto 6 : “..confermo la circostanza solo nella parte in cui fa riferimento alla circolazione con la targa prova”. Per gli altri capi non ha potuto riferire perchè non presente o non a conoscenza dei fatti.
Il teste ha fornito risposta ai capi della memoria istruttoria di parte convenuta Testimone_2 confermando, sostanzialmente, le circostanze ivi dedotte.
Il teste rappresentante legale della in risposta ai capi della Controparte_1 Parte_1 memoria istruttoria di parte convenuta, ha sostanzialmente confermato le circostanze, con la sola netta esclusione del capo 5.
Il teste rispondendo ai capi di cui alla memoria ex art. 183, co. VI, n.2 della Testimone_3 ha negato la circostanza della vendita di auto nuova e fiscalmente deducibile. Parte_1
Il teste , in risposta ai capi della memoria istruttoria di parte attrice, ha confermato Testimone_4 nella sostanza le circostanze ivi indicate.
Il teste in risposta ai capi della memoria istruttoria di parte convenuta, ha Testimone_5 confermato le circostanze, mentre in risposta ai capi di cui alla memoria istruttoria di parte attrice ha escluso la vendita di auto nuove da parte della e di sapere se la vettura fosse Controparte_2 fiscalmente deducibile.
Quanto sopra si ritiene assorba anche il diniego della richiesta di risarcimento danni.
Alla luce del compendio probatorio in atti e dei principi normativi e giurisprudenziali ut supra citati, le domande avanzate da parte attrice, dunque, risultano non accoglibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel presente giudizio n. 677/2019 r.g., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
- RIGETTA la domanda attorea;
- CONDANNA la al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che si Parte_1 liquidano in € 7.052,00.
Paola lì 12.11.2025
Il Giudice dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 677/2019 R.G., avente ad oggetto: Vendita di cose mobili;
TRA società corrente in Diamante (CS) alla via G.P. Parisio n. 6, P.IVA/C.F. Parte_1
, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante arch. P.IVA_1 Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Olga Savarese, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Fasano (BR), C.da Torre Spaccata- Sovereto s.n.c., giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(P.IVA , in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Greco ed elettivamente domiciliata Controparte_3 presso il suo studio, sito Belvedere Marittimo (CS), in Via G. Fortunato n.162, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la Parte_1 CP_2
deducendo che: in data 12.04.2017 la dopo aver visionato l'offerta della
[...] Parte_1
nello specifico una RS MA S, nuova, di colore scuro e con gli interni in Controparte_2 pelle, sottoscriveva con questa una proposta di acquisto relativa all'autovettura oggetto dell'offerta, come detto, nuova e con le caratteristiche di autocarro N1, ossia fiscalmente deducibile, il tutto per un importo complessivo iniziale di € 64.000,00, iva inclusa;
detta autovettura, con le caratteristiche specificate e concordate, soprattutto quella che la vedeva immatricolata come “autocarro”, veniva acquistata dalla nel mese di luglio del 2017 al maggior prezzo complessivo di € Parte_1
66.000,00, giusta fattura del 19.07.2017 ; nonostante l'intero pagamento fosse avvenuto nel mese di luglio del 2017, l'autovettura de qua veniva consegnata alla società proprietaria solo nel mese di maggio del 2018, munita di targhe e di carta di circolazione;
in data 21 luglio 2018, il legale della società istante, Arch. recatosi presso l'ACI di Diamante al fine di pagare il Controparte_1 bollo, apprendeva con grande stupore che l'autovettura di cui trattasi non risulta rivestire le caratteristiche di autocarro fiscalmente deducibile, in quanto mancante del quarto elemento previsto dalla normativa in materia;
si precisa, all'uopo, che la legge di bilancio 2018 aveva prorogato il
“super ammortamento”, già in vigore per gli acquisti effettuati nel 2017, consentendo la detraibilità
e deducibilità integrale del costo dei veicoli a uso autocarro (in termini di ammortamento e canoni leasing), dell'IVA sull'acquisto e dei costi di utilizzo dello stesso bene (bollo, assicurazione, carburanti, manutenzione, etc.). Motivo questo che aveva persuaso la a effettuare Parte_1
l'acquisto di quel tipo di automobile;
con provvedimento del 06.12.2006 l'Agenzia delle Entrate, però, aveva individuato i criteri da utilizzare per verificare, ai soli fini fiscali, se un veicolo anche se immatricolato come autocarro, possa essere equiparato alle autovetture. Si tratta, in pratica, di un provvedimento atto a contrastare il dilagare dei c.d. “falsi autocarri”; secondo il predetto provvedimento, l'equiparazione dell'autocarro all'autovettura scatta solo nell'ipotesi in cui il libretto di circolazione risulti portare congiuntamente tutte e tre le seguenti indicazioni: immatricolazione come autocarro (categoria N1) ai sensi del CdS;
codice di carrozzeria identificativo F0; numero posti consentiti per conducente e passeggeri quattro o più.; qualora risultino presenti tutte e tre le caratteristiche sopra illustrate, come nel caso oggetto della presente questione, l'elemento decisivo per identificare se il mezzo di trasporto, ai fini fiscali, debba essere considerato “autocarro” oppure semplice “autoveicolo” è la verifica del rapporto potenza/portata che risulta dalla seguente formula: Pt (Kw) / Mc - T (t) Pt è la potenza del motore espressa in Kw (e il riferimento della carta di circolazione è P.2); Mc è la massa complessiva e T è la tara o anche portata del veicolo. La formula da utilizzare per la determinazione della portata è la seguente:
Massa complessiva espressa in tonnellate (riferimento della carta di circolazione F.2) – Tara espressa in tonnellate (riferimento della carta di circolazione = Massa a vuoto come risultante dalla pag. 3 della carta di circolazione). Quindi, se il risultato del rapporto tra portata e massa è inferiore a 180 il veicolo è fiscalmente considerato autocarro e ha costi deducibili e IVA detraibile al 100%; se, invece, il risultato è uguale o superiore a 180 l'autocarro viene fiscalmente considerato alla stregua di un'autovettura e avrà costi deducibili e IVA detraibile nei limiti previsti per le autovetture. Se si ricade nella seconda ipotesi, quindi, si farà riferimento alla normativa prevista per le autovetture, ovverosia ai fini IVA all'art. 19-bis1, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972, mentre ai fini delle imposte dirette all'art. 164, comma 1, lettera b), TUIR;
ebbene, nel caso della
RS MA S venduta dalla alla si ha che il rapporto Controparte_2 Parte_1 potenza portata è 273,38 (>180), derivante da: - 190 Kw/ 2,575 T (2575 Kg F.2) - 1,88 T (1880 Kg
Massa a vuoto) quindi - 190 Kw/0,695 T = 273,38 (>180) 10. Dalla consultazione dell'archivio
P.R.A., effettuata sempre il giorno 21 luglio 2018 allorquando il legale rappresentante della si era recato presso l'ACI per pagare il bollo, è risultato, altresì, che l'autovettura Parte_1 de qua non era di nuova immatricolazione ma risultavano esservi state già due precedenti intestazioni;
a nulla sono servite le lettere di contestazione del 23.07.2018 e del 28.08.2018 a firma della alle quali seguiva un riscontro del 30.08.2018 della e una Parte_1 Controparte_2 replica scritta del 07.09.2018 da parte della nulla sortiva nemmeno l'invito-diffida Parte_1
a firma del sottoscritto avvocato, al quale la rispondeva con lettera del Controparte_2
20.10.2018, all'interno della quale “ammetteva” che la macchina venduta alla non Parte_1 era di nuova immatricolazione, come, invece, pattuito e pagato;
ingenti sono i danni subìti dalla a causa della mancata deducibilità fiscale dell'automezzo de quo, perché, come Parte_1 detto, a differenza di quanto espressamente garantito dalla non rientrante nella CP_2 categoria degli “autocarri”; nello specifico, sulla base della documentazione in possesso di questo studio scrivente e limitatamente ai soli 5 anni previsti per l'ammortamento fiscale, i suddetti danni si possono quantificare in: a. Mancato recupero dell'IVA sull'acquisto (€ 11.902,00); b. Mancato recupero IVA su consumi (carburante, pneumatici, manutenzioni ed altri vari), per un ammontare complessivo di circa € 3.500,00 per ogni anno di utilizzo del mezzo;
c. Mancata detrazione fiscale di € 10.819,60, per (5) cinque anni, su ammortamento per acquisto “autocarro”, con derivante danno totale di circa € 6.000,00 annui;
d. Mancata detrazione fiscale dei consumi annuali di cui al punto a. (carburante, pneumatici, manutenzioni ed altri) per un importo di circa € 5.000,00 annui;
e.
Mancata agevolazione del pagamento sul bollo auto (tassa di possesso), da € 35,15 annui detraibili a
€ 679,75 annui non detraibili;
f. Mancata agevolazione nel costo dell'assicurazione (RC auto), da €
982,43 annui detraibili a € 1.614,71 annui non detraibili;
oltre a detti danni puramente fiscali, dovranno essere risarciti anche quelli diversi, ma pur sempre collegati al vizio (impossibilità della vettura a essere immatricolata come “autocarro”) della cosa venduta, la riconversione d'immatricolazione in autovettura che la è stata costretta a effettuare nel dicembre Parte_1 del 2018 per ovviare alle limitazioni di utilizzo previste dalla legge per gli “autocarri” e il rischio di multa e sequestro del mezzo “falso autocarro”, per un importo di € 300,00 ; a quanto innanzi elencato, precisato e dimostrato, la società istante, a causa dell'impossibilità di utilizzare l'acquisto di cui trattasi come “autocarro” necessario per l'azienda, nel settembre del 2018, si è vista costretta a dover acquistare un altro veicolo avente le caratteristiche di “autocarro” espressamente richieste alla prima dell'acquisto della vettura per cui vi è causa, con conseguente Controparte_2 ulteriore esborso di € 21.000,00 iva inclusa;
secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 1494 del cod. civ., il venditore è tenuto al risarcimento del danno verso il compratore, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa, e deve, altresì, risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
Parte attrice, pertanto, domandava: accertarsi l'esistenza dei vizi e/o della mancanza di qualità promesse contestati da e dichiararsi la responsabilità della Parte_1 Controparte_2 venditrice, ex art. 1490 cod. civ;
conseguentemente, disporsi la riduzione del prezzo di vendita, ex art. 1492 cod. civ., nella misura di € 30.000,00, o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata nel corso del giudizio;
accertarsi e dichiararsi la responsabilità della società CP_2 ex art. 1494, commi 1 e 2, cod. civ. e, per l'effetto, condannarla al risarcimento in favore della
[...] di tutti i danni, fiscali e non, da questa subiti per l'importo complessivo di € Parte_1
117.174, o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata nel corso del giudizio;
con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva la la quale Controparte_2 domandava: accertarsi e dichiararsi, in via preliminare che la società , è decaduta CP_4 dal diritto di garanzia per violazione dei termini di cui all'art. 1495 c.c.; nel merito, rigettarsi la domanda attorea perché assolutamente infondata ed illegittima sia in fatto che in diritto, con condanna alle spese da distrarsi in favore del procuratore.
Instaurato il contraddittorio, espletata la fase istruttoria, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, la domanda attorea non risulta meritevole di accoglimento.
In via preliminare si rileva l'eccezione formulata da parte convenuta sull'inammissibilità della domanda per decadenza dell'azione per il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 1495, comma 1, c.c..
Tale eccezione deve essere respinta.
L'art. 1495, comma 1, prevede che “il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge”.
Secondo la Corte di Cassazione in materia di denunzia dei vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 1495, occorre che il dies a quo si faccia risalire al momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva del vizio, non essendo sufficiente il semplice sospetto (Cass. n.5732/2011, Cass. n.11046/2016, Cass. n.8183/2002). In ogni caso, in tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia prevista dall'art. 1495 c.c. si prescrive nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati o la denuncia non fosse neppure necessaria, sempre che la consegna abbia avuto luogo dopo la conclusione del contratto, coincidendo, altrimenti, l'inizio della prescrizione con quest'ultimo evento (Cass. n.12337/2023). Parte attrice ha preso conoscenza del fatto che l'autovettura, immatricolata con la sigla “N1” acquistata dalla non avesse i Controparte_2 requisiti per essere fiscalmente deducibile solamente quando l'Aci gli ha comunicato tale circostanza, ossia il 21 luglio 2018, e conseguenzialmente il 23 luglio 2018 ha rappresentato ciò alla
Controparte_2
Nel merito, la fattispecie che ci occupa ci pone difronte una situazione che rientra nel quadro normativo della stipula di contratti di vendita di cose mobili, in particolare di cose mobili registrate.
L'atto preliminare compiuto dalle parti è la proposta di acquisto.
Una proposta di acquisto è un documento formale in cui un potenziale acquirente esprime il suo interesse a comprare un bene a un prezzo e a condizioni specifici e una volta firmata contiene impegni già vincolanti per lo stesso. Solitamente, si accompagna al versamento di una somma di denaro come caparra confirmatoria per dimostrare la serietà dell'intento. La proposta diventa un accordo vincolante solo dopo essere stata accettata per iscritto dal venditore.
Inquadrata in questi termini la vicenda, occorre procedere alla valutazione del rapporto tra proposta d'acquisto e la reale consegna di quanto effettivamente sottoscritto in quella fase procedimentale.
Dall'esame degli atti acquisiti emerge che il ricorrente ha stipulato con la un Controparte_2 contratto avente ad oggetto l'acquisto di una autovettura marca “RS MA” con immatricolazione “N1”, versando un acconto e saldo mediante finanziamento.
In via generale il Codice della Strada definisce in modo preciso le categorie dei veicoli: Autovettura
(M1): Veicolo destinato al trasporto di persone, con un massimo di nove posti compreso il conducente;
Autocarro (N1): Veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse, con massa massima non superiore a 3,5 tonnellate.
La differenza è sostanziale: l'autovettura nasce per le persone, l'autocarro per le merci. Questa distinzione rappresenta il fondamento di tutto il sistema fiscale applicabile alle fattispecie suddette.
Infatti, quando un veicolo è considerato “strumentale” all'attività d'impresa, ovvero essenziale per svolgere il proprio lavoro, lo Stato riconosce una serie di agevolazioni fiscali totali. Per un autocarro N1, tutti i costi sono deducibili al 100% dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo.
Proprio per evitare un uso elusivo di queste norme, l'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento
61999/2006, ha stabilito dei criteri precisi per identificare i cosiddetti “falsi autocarri”: veicoli che, pur essendo immatricolati N1, sono di fatto utilizzati come normali autovetture.
Un veicolo N1 viene considerato fiscalmente un'autovettura (perdendo quindi tutti i vantaggi di deducibilità e detraibilità al 100%) se possiede contemporaneamente tutte e quattro queste caratteristiche: Immatricolazione: Categoria N1; Codice Carrozzeria: F0 (furgone); Numero di
Posti: Quattro o più; Rapporto Potenza/Portata: Maggiore o uguale a 180.
Detto ciò, l'autovettura acquistata dalla risulta pienamente conforme a quanto Parte_1 previsto nella succitata proposta di acquisto, nei termini e nelle condizioni nella stessa stabilite.
Infatti, la sebbene con ritardo, anche se il termine non risultava previsto nella Controparte_2 proposta di acquisto, ha consegnato alla una “RS MA S” con Parte_1 immatricolazione “N1”. Il relativo libretto di circolazione riporta esattamente tale tipologia di immatricolazione, ma riporta anche la presenza degli altri tre requisiti di cui sopra, per cui diventa necessario verificare un quarto elemento che è dato dal rapporto potenza/portata, che non deve essere maggiore di 180, affinchè l'autovettura medesima possa essere qualificata “vero autocarro” ed usufruire così di tutti i benefici fiscali previsti dalla normativa vigente in materia.
Nel merito della vicenda, diversamente da quanto asserito da parte ricorrente, non si rinviene nella documentazione prodotta, benchè copiosa, alcun elemento che faccia propendere per la validità della tesi sostenuta. Anzi, dimostrerebbe il contrario.
Infatti, come in precedenza detto, vi è collimazione tra la proposta di acquisto e l'effettiva consegna del bene pattuito.
Considerato che la proposta di acquisto, sottoscritta da entrambe le parti, riporta semplicemente nelle note:” la vettura verrà consegnata immatricolata N1”, senza alcuna esplicito riferimento alla volontà di usufruire dei benefici fiscali, non è possibile contestare un vizio della cosa, perché il veicolo non ha un difetto intrinseco e l'omologazione N1 è corretta.
Occorre infatti qualificare la domanda proposta dalla parte attrice;
trattasi, al riguardo, di azione ex art. 1497 c.c. volta a denunciare la mancanza di una qualità pattuita nel bene compravenduto;
come, infatti, sostenuto da autorevole e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, “In tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali
(art. 1497 c.c.), pur presupponendo entrambi l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che, nell'ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie, piuttosto che in un'altra. Vizi redibitori e mancanza di qualità si distinguono, a loro volta, dall'ipotesi della consegna aliud pro alio, la quale ricorre quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso, o presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (cd. inidoneità ad assolvere la funzione economico - sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto” (Cass 1997, n. 244).
L'azione promossa, in particolare, è un azione inerente alla natura della merce e concernente un elemento essenziale sostanziale che nell'ambito del medesimo genere, influisce sulla classificazione della cosa in una specie piuttosto che in un'altra; in tal prospettiva occorre ricordare che “La qualità della cosa compravenduta, qualora sia espressamente promessa, assume, per volontà dei contraenti, un carattere di essenzialità di per se stesso incompatibile con la tollerabilità della sua mancanza.” (Cass 1995, n. 3550).
Tanto premesso, nello specifico, non ravvisandosi appunto una difformità con la cosa venduta, laddove la qualità promessa e convenuta risulta rispettata, la domanda sotto tale profilo non risulta meritevole di accoglimento.
In ordine alla sollevata eccezione di parte attrice relativamente all'acquisto di una autovettura nuova, cioè senza precedenti intestazioni, come è risultato essere la RS MA S in questione, nessun riferimento in tal senso si rinviene nei documenti di vendita, come non emerge, altresì, da nessun documento che la venda principalmente auto nuove. Semmai il valore in Controparte_2 termini economici di una vettura con le medesime caratteristiche di quella in discussione, acquistata sul mercato delle auto nuove, non sarebbe stato sicuramente della stessa entità del costo sostenuto per l'autovettura in questione. Ciò avrebbe dovuto indurre effettivamente l'acquirente a valutare con maggiore riguardo alla questione dallo stesso sollevata.
Appare, poi, più corrispondente alla reale situazione la tesi della convenuta secondo la quale: “…le questioni attinenti alla mancanza degli ulteriori requisiti necessari previsti per legge per godere delle deduzioni e/o detrazioni fiscali legati ai veicoli immatricolati “N1” non attengono al contratto di compravendita…..la società è una società che commercia auto e non Controparte_2 svolge alcuna attività di consulenza fiscale e tributaria ai suoi potenziali acquirenti in merito alle agevolazioni fiscali. La convenuta, nell'occasione, si obbligava unicamente a consegnare alla società istante un veicolo immatricolato con la sigla “N1” giusta previsione contrattuale”.
Anche dalla prova testimoniale non sono emersi, con estrema certezza, elementi tali da suffragare la tesi sostenuta da parte attrice, anzi viene confermata la circostanza della vendita di auto usate da parte della e della effettiva richiesta di immatricolazione del veicolo come Controparte_2 autocarro, ossia N1.
Infatti, il teste ha fornito risposta ai capi della memoria istruttoria di parte attrice, Testimone_1 ed ha confermato il punto 1 in quanto: “..riferitomi dall'arch. ed il punto 5, mentre per il CP_1 punto 6 : “..confermo la circostanza solo nella parte in cui fa riferimento alla circolazione con la targa prova”. Per gli altri capi non ha potuto riferire perchè non presente o non a conoscenza dei fatti.
Il teste ha fornito risposta ai capi della memoria istruttoria di parte convenuta Testimone_2 confermando, sostanzialmente, le circostanze ivi dedotte.
Il teste rappresentante legale della in risposta ai capi della Controparte_1 Parte_1 memoria istruttoria di parte convenuta, ha sostanzialmente confermato le circostanze, con la sola netta esclusione del capo 5.
Il teste rispondendo ai capi di cui alla memoria ex art. 183, co. VI, n.2 della Testimone_3 ha negato la circostanza della vendita di auto nuova e fiscalmente deducibile. Parte_1
Il teste , in risposta ai capi della memoria istruttoria di parte attrice, ha confermato Testimone_4 nella sostanza le circostanze ivi indicate.
Il teste in risposta ai capi della memoria istruttoria di parte convenuta, ha Testimone_5 confermato le circostanze, mentre in risposta ai capi di cui alla memoria istruttoria di parte attrice ha escluso la vendita di auto nuove da parte della e di sapere se la vettura fosse Controparte_2 fiscalmente deducibile.
Quanto sopra si ritiene assorba anche il diniego della richiesta di risarcimento danni.
Alla luce del compendio probatorio in atti e dei principi normativi e giurisprudenziali ut supra citati, le domande avanzate da parte attrice, dunque, risultano non accoglibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel presente giudizio n. 677/2019 r.g., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
- RIGETTA la domanda attorea;
- CONDANNA la al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che si Parte_1 liquidano in € 7.052,00.
Paola lì 12.11.2025
Il Giudice dott. Alberto Caprioli