Rigetto
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01223/2026REG.PROV.COLL.
N. 07348/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7348 del 2023, proposto da Società il Benzinaio di ED SA & C. s.a.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco n. 31/4;
contro
Comune di Chiavari, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 154/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il consigliere CA DE e udito per l’appellante l’avvocato Vittorio Biscaglino in sostituzione dell’avvocato Daniele Granara;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è il provvedimento prot. 1275 del 9 marzo 2018 con cui il Comune di Chiavari ha negato il permesso di costruire in sanatoria per l’installazione di alcune tende parasole a protezione dell’area esterna del locale ad uso bar -ristorante sito in corso -OMISSIS-.
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dagli scritti difensivi e dalla documentazione in atti, sono di seguito riassunti.
2.1. La società “Il Benzinaio” gestisce un ristorante in un immobile condotto in locazione e costituito da locali chiusi e da un cortile coperto.
2.2. Con due SCIA del 28 novembre 2013 e del 22 novembre 2014 la società effettuava alcuni lavori di manutenzione straordinaria consistenti, rispettivamente, nella realizzazione di un muretto e nella sistemazione di infissi a delimitazione della proprietà (SCIA del 28 novembre 2013, pratica n. 2013/851) e in lievi modifiche interne per l’adeguamento all’attività di ristorazione (SCIA del 22 novembre 2024, pratica n. 2014/737).
2.3. Con nota del 19 ottobre 2017 il Comune comunicava che l’immobile è da ritenersi agibile (sulla base della SCIA presentata in data 10 agosto 2017) con l’esclusione dell’utilizzo a sala ristorante del cortile coperto; si precisava che “ l’utilizzo a sala ristorante del sopraccitato cortile coperto di proprietà è da ritenersi inibito fino a che non si provvederà alla realizzazione di misure necessarie alla conformazione ”.
2.4. In data 9 ottobre 2017 la società presentava una richiesta di permesso di costruire in sanatoria per poter mantenere le tende parasole già installate, in difformità rispetto ai progetti di cui alle SCIA presentate, a protezione dell’area esterna del locale.
2.5. Il Comune comunicava il preavviso di diniego dell’istanza (nota prot. 2819 del 19 gennaio 2018), richiamando il parere negativo espresso dalla Commissione edilizia secondo cui “ le tende a protezione del locale commerciale sono in realtà su area destinata a cortile come da stato autorizzato per la pratica 2014/737 ”.
2.6. Con nota del 9 marzo 2018 il Comune respingeva la domanda di sanatoria, richiamando il nuovo parere negativo della Commissione edilizia del 5 marzo 2018 la quale aveva rilevato che l’intervento “ risulta in contrasto con l’art. 5.12.3 del vigente P.R.G. Inoltre, configurandosi come superficie risulterebbe in contrasto con le vigenti norme del piano bacino ”.
3. Il diniego veniva impugnato dalla società con ricorso al T.a.r. per la Liguria che, con sentenza del 1° febbraio 2023 n. 154, lo respingeva.
Ad avviso del giudice di primo grado, “ una valutazione unitaria e non frazionata dei vari interventi, di quelli legittimati dalle SCIA e di quello che si vorrebbe sanare, induce a ritenere che, mediante l’apposizione delle tende parasole, la ricorrente abbia sostanzialmente creato uno spazio chiuso destinato all’attività di ristorazione ”.
4. L’appellante ha interposto appello, articolando quattro motivi di gravame relativi a:
I. Erroneità della sentenza impugnata per omessa rilevazione della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Contraddittorietà della motivazione. Travisamento . Il T.a.r., nell’accedere ad una valutazione complessiva e non atomistica degli interventi, non avrebbe considerato che si discute solamente dell’installazione delle tende parasole a protezione di una struttura preesistente ed autorizzata.
II. Erroneità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in relazione al secondo motivo di ricorso e conseguente omessa rilevazione dell’assoluto difetto di motivazione ed istruttoria inficiante i provvedimenti impugnati in prime cure. Straripamento per invasione delle attribuzioni della pubblica amministrazione e violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a. Contraddittorietà della motivazione. Travisamento. La sentenza impugnata sarebbe errata anche nella parte in cui avrebbe omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di gravame, relativo al difetto assoluto di motivazione dell’impugnato diniego che non avrebbe indicato le ragioni ostative alla sanatoria.
III. Erroneità della sentenza impugnata per omessa rilevazione della contraddittorietà estrinseca inficiante i provvedimenti impugnati nel giudizio di primo grado. Contraddittorietà, apparenza ed insufficienza della motivazione . Il T.a.r. sarebbe incorso in errore laddove, nel rigettare il terzo motivo di ricorso, ha affermato che l’installazione delle tende parasole necessita di titolo edilizio. Per contro, l’intervento rientrerebbe nell’edilizia libera e, in ogni caso, l’esponente – pur non essendo tenuta – aveva chiesto il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
IV. Erroneità della sentenza per erronea applicazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a. Motivazione apparente e contraddittoria. Omessa pronuncia relativamente al quarto motivo di ricorso . Il T.a.r. sarebbe incorso in errore anche nella parte in cui ha rigettato il quarto motivo di ricorso, sull’assunto che la richiesta di ricondurre lo stato dei luoghi allo stato autorizzato, contenuta nel parere della Commissione edilizia, non si sia tradotta in un ordine formale e sia rimasta circoscritta all’atto endoprocedimentale. Tale rilievo non terrebbe conto del fatto che il parere della Commissione edilizia è vincolante e quindi immediatamente lesivo degli interessi del ricorrente.
5. Il Comune di Chiavari, ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
6. All’udienza di smaltimento del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato.
8. L’assunto di parte appellante, secondo cui le tende parasole, in quanto strutture leggere ed amovibili, rientrerebbero nell’edilizia libera e, in ogni caso, non sarebbero idonee a realizzare un locale chiuso, non può essere accolto in quanto accede ad una visione atomistica e frazionata dell’intervento realizzato (comprensivo sia delle opere autorizzate che di quelle abusive) che non consente di coglierne a pieno il risultato finale, come correttamente rilevato dal T.a.r.
9. Quanto appena osservato emerge chiaramente dagli sviluppi procedimentali della vicenda e dagli elaborati grafici allegati alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria.
10. In particolare, rilevano le seguenti circostanze:
a) con le due SCIA del 2013 e del 2014 la società realizzava un muretto e degli infissi, delimitando il cortile coperto nell’area antistante il ristorante e creando, in tal modo, uno spazio chiuso da tutti i lati, salvo la parte compresa tra il soffitto e le vetrate perimetrali che, secondo il progetto autorizzato, avrebbe dovuto restare aperta;
b) in difformità dal progetto, tale parte era stata, in realtà, già chiusa con delle tende parasole a movimento elettrico che dal soffitto si estendono fino alle vetrate perimetrali, realizzando, nei fatti, un volume chiuso, contrariamente a quanto rappresentato in sede di SCIA;
c) con la richiesta di permesso di costruire in sanatoria, l’appellante ha, quindi, chiesto l’accertamento di conformità (non di un’opera autonoma sul piano strutturale e funzionale bensì) di una porzione dell’intervento già realizzato che non era stata rappresentata in sede di SCIA ma che, ove correttamente rappresentata in quella sede, ne avrebbe completamente stravolto la natura e la portata sul piano urbanistico-edilizio (da delimitazione di cortile coperto a chiusura totale dello stesso).
11. È evidente che la “sottrazione” di una porzione dell’intervento realizzato dal progetto approvato non può determinare, quale risultato ultimo, quello di legittimare una struttura (locale chiuso) che, ove correttamente rappresentata fin dall’inizio, non avrebbe mai potuto essere autorizzata o, comunque, non avrebbe potuto essere autorizzata con semplice SCIA.
12. Per tale ragione, il Collegio condivide la conclusione del T.a.r. secondo cui l’intervento, complessivamente considerato, ha determinato la realizzazione di un volume chiuso e, quindi, di un vano aggiuntivo al locale ristorante.
13. Priva di rilievo è la circostanza, su cui insiste l’appellante, per cui una porzione delle opere era già stata autorizzata tramite SCIA, poiché tale autorizzazione è stata ottenuta proprio per effetto del frazionamento di un unico intervento che, altrimenti, non sarebbe stato assentito.
14. Ad un intervento unitario sul piano strutturale e funzionale non può che corrispondere un unico titolo edilizio.
15. Come chiarito dalla giurisprudenza, la valutazione unitaria dell’intervento è funzionale a contrastare eventuali artificiose frammentazioni che, in luogo di una corretta qualificazione unitaria dell’opera e di una conseguente identificazione unitaria del titolo edilizio che sarebbe stato necessario o che può, se del caso, essere rilasciato, prospettino una scomposizione virtuale finalizzata all’elusione dei presupposti e dei limiti di ammissibilità della sanatoria stessa(Cons. Stato sez. VI, 7 maggio 2020, n. 2813).
16. Tali principi trovano applicazione sia nel caso di una pluralità di abusi sia nel caso di opere in parte autorizzate e in parte no poiché ciò che rileva è la natura unitaria dell’intervento complessivo e il parimenti unitario incremento di carico urbanistico ed edilizio ad esso conseguente.
17. Da quanto appena osservato discende l’infondatezza dei primi due motivi di appello, atteso che, per un verso, la realizzazione del vano aggiuntivo (costituendo le tende parasole solo la parte finale dell’intervento in questione) non rientra nell’edilizia libera ma richiede il permesso di costruire (peraltro, effettivamente richiesto con l’istanza di sanatoria, di indubbia valenza confessoria: cfr. Cons. Stato, sez. II, 2 luglio 2024 n. 5865), e che, per altro verso, la realizzazione di una nuova superficie contrasta con la disciplina urbanistica.
18. L’art. 5.12.3 del vigente P.R.G, richiamato nell’impugnato diniego, sancisce, infatti, che sono escluse dalla superficie lorda di pavimento (definita come la superficie abitabile o agibile compresa entro le pareti perimetrali dell’edificio) alcuni interventi tra cui: i) le coperture con tende e materiali rigidi ad aggetto o sorrette da montanti verticali aperte completamente su almeno tre lati (lett e); ii) l’area di loggia, aperta su un solo lato, che può essere chiusa con pareti leggere ed amovibili solo a determinate condizioni (tra cui non superare il 10 % della S.l.p dell’Ui e comunque i 6 metri quadri: lett. p), iii) gli allestimenti di aree e spazi attrezzati purché conformi alle condizioni e prescrizioni ivi elencate (tra cui una superficie lorda non superiore al 15% della Slp appartenente alla Ui, lett. q).
19. La chiusura totale del cortile coperto mediante l’installazione di tende parasole non è riconducibile a nessuna delle suddette ipotesi e determina, di conseguenza, un incremento della superficie abitabile e del carico insediativo, in contrasto con il PRG oltre che con il piano di bacino.
20. Quanto alle doglianze formulate con il terzo e quarto motivo di appello, è sufficiente osservare che:
a) la nota del 19 ottobre 2017 si limita ad inibire l’utilizzo a sala ristorante del cortile coperto fino “ alla realizzazione di misure necessarie alla conformazione ”; essa non può, quindi, essere utilmente invocata a sostegno dell’illegittimità del diniego di sanatoria che si fonda sul rilevato difetto del requisito della conformità urbanistica;
b) il parere della Commissione edilizia è vincolante con riguardo al diniego di conformità urbanistica mentre la richiesta, contenuta nel parere e recepita nel preavviso di diniego, di “ ricondurre lo stato dei luoghi come da stato autorizzato ”, è priva di immediata portata lesiva perché non si è tradotta nell’adozione dell’ingiunzione a demolire, come osservato dal T.a.r.
21. In conclusione l’appello deve essere respinto.
22. Nulla si dispone quanto alle spese di giudizio, stante la mancata costituzione del Comune appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DI CO, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
CA DE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA DE | DI CO |
IL SEGRETARIO