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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/09/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 562/2024 (riunito con R.G. n. 1608/2024)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza dell'11.9.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Pierpaolo Viteritti. attore-opponente
contro
(CF: ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fedele Lucchetta e dall'Avv. Rosaria Zaccaria. convenuta-opposta
in persona del Sindaco p.t. Controparte_2 convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. Parte_1
034 2024 90032721 24/000 notificatagli in data 14.2.2024 di € 15.619,44 fondata sulla cartella di pagamento n. 03420200006591692000 relativa a rate di finanziamento agevolato ex D.L. n. 185/2000. Ha eccepito l'insussistenza della pretesa creditoria stante l'omessa risposta dell'ente impositore e dell' all'istanza di sospensione legale della Controparte_3 riscossione ex art. 1 commi 537-544 della Legge n. 228 del 2012.
Ha chiesto di dichiarare illegittima l'intimazione.
2. Con separato giudizio l'odierno opponente ha altresì introdotto la fase di merito dell'opposizione già proposta avverso il pignoramento presso terzi fondato sulla intimazione di pagamento sopra citata. In quella sede ha sollevato le medesime doglianze.
2.1. Il giudizio, rubricato al n. R.G. 1608/2024, inizialmente iscritto al ruolo del Dott. è stato riunito al presente ex art. 274 c.p.c. con Parte_2 provvedimento dell'1.4.2025.
3. In ambedue i giudizi si è costituita l' Controparte_4 chiedendo il rigetto delle opposizioni in quanto infondate in fatto e in diritto.
4. Il per evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_2
Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
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5. Ai sensi dell'art. 1 comma 538 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 il contribuente è tenuto a trasmettere, affinché possa sollecitare i concessionari a sospendere le iniziative finalizzate alla riscossione, una dichiarazione “con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore.”. Detta dichiarazione va trasmessa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario. Il comma 539 della citata disposizione prevede che “Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del
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provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.” Infine, in base al comma 540 “In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.”. L'istituto previsto dalle norme sopra menzionate è stato introdotto con l'obiettivo di migliorare la relazione con i debitori, che hanno subito iscrizioni a ruolo, e quindi con l'esigenza di attivare la riscossione solo in presenza di un valido titolo esecutivo, e ha cristallizzato una prassi già esistente (in tal senso prevista dalla direttiva Equitalia n. 10 del 6/05/2010), la cui finalità è essenzialmente quella di rimediare ai difetti di comunicazione tra l'ente creditore e l'agente della riscossione (cfr. Cassazione civile sez. lav., 23/04/2024, n.10939). Ciò posto, nel caso in disamina l'attore ha provato di avere depositato in data 15.2.2022 presso gli sportelli dell' di Corigliano- Controparte_1
Rossano istanza di sospensione legale della riscossione ex art. 1 commi 537 ss. della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 relativamente alla cartella di pagamento n.03420200006591692000 (atto presupposto all'intimazione di pagamento n. 03420249003272124/000) eccependo la prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo.
L'istante risulta aver rispettato il termine decadenziale di 60 giorni considerato che la predetta cartella risulta essere stata notificata il 21.12.2021. L' non ha fornito prova di avere ricevuto da parte Controparte_5 dell'ente creditore, entro il termine di 220 giorni decorrente dal 15.2.2022, la comunicazione prevista dal comma 539 e i conseguenti flussi informativi. Pertanto trova applicazione il comma 540 per cui le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto e il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli;
contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. Non può essere condivisa l'obiezione svolta dall secondo cui l'istituto in CP_6 parola opererebbe unicamente per i crediti di natura tributaria. La formulazione delle menzionate norme suggerisce infatti tutt'altro, visto che il comma 537 parla, con un'ampia dicitura, di “somme iscritte a ruolo o affidate”. Quanto alla contestazione con cui l' ha lamentato il fatto che la dichiarazione CP_6 trasmessa dal sig. ai sensi dell'art. 1 comma 538 della Legge 24 dicembre Pt_1
2012, n. 228 non sarebbe stata “documentata”, meritano piena condivisione le
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osservazioni svolte a tal proposito dall'opponente nella propria memoria ex art.171- ter n.1 c.p.c. Segnatamente, è logico ritenere che la norma in questione laddove parla di onere di documentazione si riferisca in particolar modo alle ulteriori ipotesi previste nelle lettere b), d), c) d) ed e) non essendo dato comprendere in quale modo possa essere documentato il maturare del termine di prescrizione Alla luce delle suesposte argomentazioni le opposizioni proposte dal sig.
[...] meritano di essere accolte. Pt_1
Di conseguenza l'intimazione di pagamento n. 034 2024 90032721 24/000 deve essere annullata e va al contempo dichiarato che l' Controparte_5 non ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente con riferimento ai crediti di cui alla cartella di pagamento n. 03420200006591692000 e alla suddetta intimazione.
6. La novità della questione affrontata giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
ACCOGLIE le opposizioni proposte da e per l'effetto Parte_1
ANNULLA l'intimazione di pagamento n. 034 2024 90032721 24/000 emessa dall'
[...]
; Controparte_4
DICHIARA che l' non ha diritto di procedere Controparte_1 esecutivamente nei suoi confronti con riferimento ai crediti di cui alla suddetta intimazione e alla cartella di pagamento n. 03420200006591692000;
COMPENSA le spese di ambedue i giudizi riuniti.
Castrovillari, 11/09/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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