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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/10/2025, n. 5037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5037 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1818/2018, pubblicata il 16 novembre 2018, iscritto al n. 2533/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 24 giugno 2025 e pendente
TRA il (c.f.: , con sede in Avellino alla Via Parte_1 P.IVA_1
Cannaviello, in persona del liquidatore - legale rappresentante dr. , Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Aniello Govetosa (c.f. C.F._1
APPELLANTE/APPELLATO INCIDENTALE
E il (c.f.: ), con sede in alla Piazza Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
LE NT, in persona del legale rappresentante il Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Felice Laudadio (c.f. C.F._2
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, il (di seguito Parte_1
anche solo il “ ”) chiedeva al Tribunale di Avellino di ordinare al Parte_1 [...]
il pagamento in suo favore della somma di 102.050,64 € (già CP_1
comprensiva di iva), oltre interessi passivi al 4% e rivalutazione monetaria, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto in forza della convenzione, stipulata inter partes REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
in data 9 febbraio 2007, e della successiva convenzione integrativa del 28 dicembre 2009, avente ad oggetto l'affidamento al , della “gestione, Parte_1
organizzazione del servizio integrato di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani”.
A sostegno della pretesa il ricorrente deduceva:
a) di aver stipulato, in data 9 febbraio 2017, una Convenzione con il avente ad oggetto il servizio integrato di trasporto dei rifiuti Controparte_1
urbani, l'organizzazione e la gestione amministrativa dei rifiuti urbani ed assimilati secondo il piano di raccolta allegato alla convenzione, pattuendo un costo annuale di 525.140,00 € per tutti i servizi di raccolta e trasporto e 280.000,00 € per tutti i servizi di smaltimento ed altri, oltre Iva al 10%;
b) di aver stipulato, in data 28 dicembre 2009, una convenzione aggiuntiva con il in cui veniva affidato al anche il servizio di Controparte_1 Parte_1
“raccolta vetro sistema porta a porta” prevedendo, a tal fine, che il costo annuale dei servizi offerti sarebbe aumentato a 539.656,75 € oltre Iva al 10%;
c) che il si era reso moroso nel pagamento delle fatture Controparte_1
n. 200 e 201 del 28 settembre 2010 per la somma di 102.050,64 € (comprensivo di
Iva al 10%), oltre interessi passivi al 4% e rivalutazione monetaria, come maggiori costi sostenuti dal a seguito dell'inadempimento dell'obbligo del Parte_1
di realizzazione della c.d. isola ecologica comunale, previsto negli artt. CP_1
13 e 15 del Capitolato d'Oneri, parte integrante della Convenzione;
d) che, nonostante le diffide trasmesse, il non aveva provveduto al CP_1
pagamento dell'importo richiesto.
2. Con il decreto ingiuntivo n. 580/2014 del 29 aprile 2014, l'adito Tribunale accoglieva il ricorso intimando all'ente comunale il pagamento in favore del ricorrente dell'importo richiesto, oltre interessi sino al soddisfo e le spese del procedimento.
3. Con atto di citazione, notificato il 24 giugno 2014, il Controparte_1
proponeva opposizione avverso il suddetto decreto, eccependo, in via preliminare, la nullità e/o inefficacia dell'ingiunzione di pagamento per difetto di potestas judicandi del Tribunale adito, in virtù dell'art. 22 del Capitolato d'oneri, parte integrante della convenzione stipulata in data 9 febbraio 2007, che prevedeva che “….tutte le controversie di qualsiasi natura attinenti l'applicazione
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Cosmari Av1. c. Comune CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
del presente capitolato e della relativa convenzione, comprese quelle ad essi connesse o da essi dipendenti, saranno devolute ad un Collegio Arbitrale .. ”.
Nel merito, deduceva l'inesistenza del suo inadempimento alle obbligazioni indicate negli artt. 13 e 15 del predetto capitolato d'oneri, che prevedevano rispettivamente l'obbligo del di realizzare entro 18 mesi CP_1
dall'inizio del servizio l'isola ecologica ove allocare i cassonetti e così ottimizzare i carichi da trasportare e conferire presso gli impianti, nonché, l'incremento del corrispettivo unitario annuo dovuto al da 62,00 € a 72,00 € per abitante, Parte_1
a seguito dell'inadempimento del al predetto obbligo. CP_1
4. Si costituiva in giudizio il opposto deducendo l'infondatezza Parte_1
dei motivi di opposizione e chiedendone il rigetto. Eccepiva, in particolare, la non applicabilità alla fattispecie dell'art. 22 del citato Capitolato d'oneri sia perché lo stesso non era stato richiamato nella convenzione del 9 febbraio 2007, sia perché il Capitolato d'oneri non era stato da esso sottoscritto. Viceversa, riteneva evidente l'inadempimento dell'opponente all'obbligazione di realizzare l'isola ecologica e la conseguente insorgenza del proprio diritto ad ottenere il pagamento del maggiore corrispettivo previsto nell'art. 15 dello stesso Capitolato d'oneri comunale.
5. In assenza di attività istruttoria, stante la natura documentale della causa, la stessa veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto opposto condannando il al pagamento delle spese in favore dell'opponente, liquidandole in Parte_1
10.000,00 € (di cui 450,00 € per esborsi), oltre accessori di legge.
A fondamento di tale decisione, il Tribunale:
i) rigettava in quanto infondata la preliminare eccezione del di CP_1
difetto di potestas iudicandi del Tribunale per la sussistenza della competenza del collegio arbitrale, evidenziando che il Capitolato d'Oneri del in cui era CP_1
contenuta la cd. clausola compromissoria, non era stato richiamato nella convenzione del 9.2.2007, ma soltanto nella convenzione modificativa ed aggiuntiva del 28.12.2009. Pertanto, poiché il credito vantato dall'opposto concerneva il corrispettivo maggiorato dovuto per gli anni 2008 e 2009, alla fattispecie trovava applicazione soltanto la disciplina pattizia del rapporto
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Cosmari Av1. c. Comune CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
contrattuale contenuta nella convenzione del 9.2.2007, non anche quella contenuta nel Capitolato d'oneri, che non integrava automaticamente la convenzione;
ii) nel merito, riteneva non sussistente il credito vantato dal , sul Parte_1
rilievo che: “tale diritto trova la sua fonte nella disciplina pattizia del rapporto contrattuale derivante dalla modifica attuata dalle parti alla prima convenzione con la stipula della convenzione aggiuntiva del 28.12.2009. Solo tale convenzione aggiuntiva, infatti, richiama il Capitolato d'Oneri del Comune (e con esso gli artt.
13 e 15 di cui si è detto). Tale modifica della disciplina pattizia, in difetto di un'espressa previsione contrattuale, non può avere decorrenza retroattiva anche alla luce della stringente disciplina in materia di forma scritta ad substantiam dei contratti stipulati dalla p.a. e di contabilità pubblica (si tratta di una modifica contrattuale idonea a comportare un aggravio economico per l'Ente contrante)”.
6. Avverso tale sentenza, con un atto di citazione notificato al CP_1
in data 15 maggio 2019, il ha proposto appello fondato sui
[...] Parte_1
motivi di cui si dirà, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In totale riforma dell'impugnata sentenza e per tutti i motivi innanzi esposti, accogliere in toto il presente atto di gravame, con l'accoglimento delle domande tutte svolte in primo grado, reietta ogni contraria eccezione e difesa e, quindi:
- in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.;
- Sub.te, nel merito, rigettare in toto la proposta opposizione al D.I. n.
580/2014, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il predetto decreto.
- In ogni caso, nel merito, condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta, e/o di quella dovuta per tutti i titoli dedotti, oltre interessi legali e convenzionali fino al soddisfo”.
7. Con comparsa del 12 settembre 2009, si è costituito in giudizio il resistendo ai motivi di appello e chiedendone il rigetto con Controparte_1
condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado.
Ha, altresì, proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, con cui ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui
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v1. c. Pt_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
il primo Giudice aveva rigettato l'eccezione preliminare riferita alla carenza di potestas judicandi del giudice ordinario nonché per aver omesso di valutare l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento ascrivibile all'ente comunale.
Ha chiesto dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, rejectis contrariis, così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE: i. Respingere l'appello proposto dal Parte_1
perché infondato in fatto prima ancora che in diritto per tutto CP_2
quanto argomentato sub. I del presente atto;
ii. Per l'effetto, confermare la sentenza n. 1818/2018 statuente la revoca del d.i. n. 580/2014 poiché emesso in assenza di valido titolo contrattuale IN VIA INCIDENTALE: iii. Nella denegata ipotesi di ritenuta accoglibilità dell'appello proposto dal e in CP_2
riforma della sentenza n.1818/2018, nella parte in cui il Tribunale di Avellino ha respinto l'eccezione di difetto di potestas judicandi per sussistenza di patto compromissorio, dichiarare nullo e/o inefficace, ovvero revocare il D.I. n.
580/2014 perché emesso da Giudice sfornito di potestas judicandi, essendo competente a conoscere della controversia Collegio Arbitrale da costituirsi nelle forme e modalità della clausola compromissoria prevista all'art. 22 del capitolato
d'oneri allegato e parte integrante della convenzione del 9.2.2007, e validamente sottoscritta dalle parti;
iv. Nel merito, e sempre nella denegata ipotesi di astratta fondatezza dell'appello principale, per le argomentazioni svolte al sub. III del presente atto, revocare e/o annullare, ovvero dichiarare inefficace, il decreto ingiuntivo opposto in prime cure, per insussistenza dei presupposti di legge e non fondato su alcuna prova idonea, ai sensi degli artt. 633 e 634 c.pc.; v. ancora, nel merito, e sempre condizionatamente all'eventuale o denegato accoglimento dell'impugnativa principale, accertare l'adempimento del alle Controparte_1
obbligazioni previste all'art. 13 del Capitolato d'oneri allegato e costituente parte integrante della convenzione del 09.02.2007 e, per l'effetto, dichiararsi non dovute le somme richieste dal a titolo di adeguamento tariffario ex art. 15 Parte_1
capitolato d'oneri, nonché gli interessi legali, le spese, i diritti di procuratore e gli onorari della procedura monitoria;
vi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
8. All'udienza collegiale del 24 giugno 2025, la Corte ha introitato la causa
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Cosmari Av1. c. Comune di CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il proposto gravame l'appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per avere il primo Giudice fondato la propria decisione su una circostanza non contestata dalle parti, cioè su quella relativa alla “applicabilità o meno alla pretesa creditoria delle convenzioni e capitolati intervenuti tra le parti”, così andando ultra petitum.
Sostiene, pertanto, di aver diritto alla somma ingiunta sulla base proprio degli artt. 13 e 15 del predetto capitolato d'oneri, che stabilivano l'obbligo del
Comune, rimasto inadempiuto, di costruire l'isola ecologica.
II. L'appello è infondato e va rigettato sulla base delle seguenti considerazioni.
Innanzitutto, va evidenziato che il vizio di "ultrapetizione" o
“extrapetizione”, o di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato - secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità - riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. 1616/2021). Occorre, cioè, che il Giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) ed emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) (Cass. 9002/2018; Cass. 8048/2019);
Nel caso di specie non è configurabile nessun vizio di ultrapetizione, atteso che la questione relativa alla non applicabilità del Capitolato d'oneri era stata affrontata dal primo Giudice proprio in risposta ad una specifica contestazione sollevata dall'odierna appellante, relativa all'applicabilità dell'art. 22 del
Capitolato d'oneri, affermando che “nella suddetta convenzione del 9.02.2007, nonché nel successivo atto aggiuntivo del 28.12.2009, non vi è alcun richiamo al
Capitolato d'oneri del Comune, e conseguentemente all'art. 22” e che tale
Capitolato non era stato neppure sottoscritto dalla stessa.
Su tali basi il Tribunale aveva rigettato sia l'eccezione posta dal CP_1
(art. 22 del capitolato d'oneri) sia la pretesa creditoria del affermando Parte_1
che “il fatto che il Capitolato d'oneri del integri la regolamentazione CP_1
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pattizia pattuita tra le parti costituisce un presupposto imprescindibile della stessa domanda di accertamento e pagamento sottesa alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo”, ma tale presupposto era stato poi confessato giacché tale capitolato era richiamato soltanto nella convenzione del 2009, non anche in quella del 2007.
III. Tanto chiarito, il Collegio, valutando congiuntamente l'appello principale del e quello incidentale condizionato proposto dal Parte_1 CP_1
aderendo alle doglianze dell'appellante principale, non ritiene condivisibile la motivazione adottata dal Tribunale sulla ritenuta non applicabilità del Capitolato
d'Oneri ai rapporti contrattuali tra le parti, poiché, dall'esame della documentazione in atti e dal contegno assunto dalle parti durante l'esecuzione del rapporto risultano elementi che depongono, in senso contrario, per l'efficacia e l'applicabilità del citato Capitolato.
Infatti, sebbene il Capitolato d'Oneri non era stato espressamente menzionato nella Convenzione del 9 febbraio 2007, esso risultava comunque allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 28 del 29 gennaio 2007, a cui la
Convenzione faceva preciso ed esplicito riferimento, sia nella premessa sia al punto n. 4 della suddetta Convenzione, ove si stabiliva che “i costi di tutti i servizi di raccolta, di igiene urbana e di tutti i servizi EPAR che il iscriverà nel CP_1
bilancio di previsione relativo all'anno 2007, così come stabilito dal punto 6 della ordinanza n. 78/2003, sono quelli ricavabili dallo studio approvato e dalle opportune modifiche ed integrazioni proposte dal così come approvate CP_1
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 29/01/2007…(sottolineatura dello scrivente estensore)”, sicché deve ritenersi che il richiamo alla delibera, contenuto nella convenzione, includesse anche il richiamo ai suoi allegati.
Inoltre, tale capitolato d'oneri non solo riportava la sottoscrizione di entrambe le parti (non risultava che il avesse mai disconosciuto o Parte_1
impugnato la sua sottoscrizione in sede stragiudiziale o giudiziale), ma prevedeva anche all'articolo 23, rubricato “Stipula della Convenzione”, che “si procederà alla stipula della convenzione soltanto dopo l'approvazione del presente schema di capitolato e della convenzione da parte del Consiglio comunale….”.
Anche tale disposizione, ad avviso del Collegio, conferma che
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l'approvazione del Capitolato e la sua sottoscrizione da parte della ditta affidataria rappresentavano una condizione necessaria e propedeutica alla formalizzazione della Convenzione, della quale il Capitolato - sebbene non richiamato testualmente nelle clausole contrattuali - costituiva parte integrante.
Va poi aggiunto che la volontà delle parti di dare piena applicazione al
Capitolato risulta confermata anche dal comportamento successivo tenuto dagli stessi contraenti, che con la Convenzione aggiuntiva e modificativa del 28 dicembre 2009 avevano stabilito che “Nelle more dell'adozione del nuovo
Capitolato d'Oneri consortile per la gestione integrata dei rr.ss.uu., l'esecuzione dei servizi medesimi sarà regolata dal Capitolato Speciale di Appalto allegato e controfirmato nel contratto originario, con le modifiche e le precisazioni contenute nell'allegato nuovo Piano esecutivo, le quali si intendono modificative del suddetto Capitolato d'Oneri” (sottolineatura dello scrivente estensore).
Infatti, anche tale previsione attesta in modo inequivoco la volontà contrattuale di riconoscere l'efficacia e la validità del Capitolato d'Oneri nel rapporto tra le parti, e ciò proprio in virtù del richiamo recettizio operato dalla clausola sopra citata, nella quale i contraenti stabilivano di continuare ad applicare il Capitolato previgente, validamente controfirmato da entrambe le parti, nelle more dell'approvazione di uno Capitolato.
Per tutti i motivi suddetti va affermata la piena efficacia delle clausole contenute nel capitolato d'oneri del 2007, cioè non solo degli artt. 13 e 15, ma anche dell'art. 22 citato dal relativo all'esistenza della clausola CP_1
compromissoria.
IV. L'esistenza di una tale clausola però induce la Corte a dare priorità di trattazione alla questione preliminare sollevata dal col suo appello CP_1
incidentale (condizionato all'accoglimento dell'appello principale fondato sull'affermata applicabilità del capitolato d'oneri del 2007), con il quale viene dedotto l'assenza di potestas iudicandi del Tribunale in favore del Collegio arbitrale, in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 22 del
Capitolato d'Oneri, che si assume parte integrante del regolamento contrattuale.
Tale motivo è fondato.
L'art. 22 del medesimo Capitolato, infatti, attribuiva ad un Collegio arbitrale
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la competenza a decidere “… tutte le controversie di qualsiasi natura attinenti
l'applicazione del presente capitolato e della relativa convenzione, comprese quelle ad essi connesse o da essi dipendenti, saranno devolute ad un Collegio arbitrale…”
Ne consegue che la presente controversia rientra tra quelle di cui all'art. 22, poiché è direttamente connessa all'interpretazione e all'applicazione delle previsioni del capitolato, cioè degli artt. 13 e 15 relativi all'inadempimento del ad un'obbligazione da cui derivava la richiesta di un maggiore CP_1
corrispettivo del per l'esecuzione delle prestazioni svolte negli anni Parte_1
2007-2009.
Sul punto, peraltro, va anche ricordato che, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, “La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la
"causa petendi" nel contratto cui detta clausola è annessa” (Cfr. Cass.3523/2020)
V. L'applicabilità della clausola compromissoria comporta il venir meno della competenza del Tribunale a decidere sulla questione, sicché in definitiva, in accoglimento dell'appello incidentale del ed in riforma della sentenza CP_1
impugnata, va accolta l'opposizione del sia pure sulla base di una CP_1
diversa motivazione, e va dichiarata l'annullabilità del decreto ingiuntivo per l'incompetenza del Tribunale ordinario e la competenza del giudice arbitrale di cui agli artt. 809 e ss.. c.p.c., innanzi al quale vanno rimesse le parti (cfr., Cass.
8166/1999).
VI. In ordine alle spese, sulla base del principio della soccombenza, il va condannato a rifondere all'ente appellato le spese del Parte_1
doppio grado di giudizio, che vanno determinate sulla base dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati.
Esse si liquidano a favore dell'avv. Felice Laudadio, difensore anticipatario del sulla base del valore della controversia, da collocare nello scaglione CP_1
tra 52.000,01 € e 260.000,00 €; in particolare, valutato l'apporto qualitativo e
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quantitativo, spettano, per il giudizio di primo grado, € 9.146,50 € così distinto
7.600,00 € per compenso (1.400,00 € per la fase di studio, 1.000,00 € per la fase introduttiva, 2.900,00 € per la fase istruttoria e 2.300,00 € per la fase decisoria),
1.140,00 € per spese generali e 406,50 € per spese vive sostenute, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti. Per il grado d'appello, 10.005,00 € di cui 8.700,00 € per i compensi (2.000,00 € per la fase di studio, 1.500,00 € per la fase introduttiva,
2.200,00 € per la fase istruttoria e 3.000,00 € per la fase decisoria), 1.305,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
VII. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da esso proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto da nei confronti del nonché Parte_1 Controparte_1
su quello incidentale proposto dal avverso la sentenza n. 1818/2018 CP_1
pronunciata dal Tribunale di Avellino il 16 novembre 2018, previo accoglimento dell'appello incidentale del ed in riforma della sentenza impugnata, ogni CP_1
altra domanda ed eccezione assorbita, così provvede:
1. accoglie l'opposizione del ed annulla il decreto ingiuntivo n. CP_1
580/2014 del 29 aprile 2014;
2. dichiara l'incompetenza del Tribunale ordinario e la competenza del giudice arbitrale di cui agli artt. 809 e ss.. c.p.c., innanzi al quale rimette le parti;
3. condanna al pagamento in favore del , Parte_1 Controparte_1
con distrazione in favore del proprio procuratore, avv. Felice Laudadio, dichiaratosi antistatario, delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano, per il primo grado, nel complessivo importo di 9.146,50 € oltre agli eventuali ulteriori accessori se dovuti, e per il secondo grado del giudizio, nell'importo di
10.005,00 € oltre agli eventuali ulteriori accessori se dovuti;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
Proc. n.2533/2019 r.g. Pagina 10 di 11
v1. c. Comune di Pt_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
Così deciso in Napoli, il 15 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
Proc. n.2533/2019 r.g. Pagina 11 di 11
v1. c. Pt_1 Controparte_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1818/2018, pubblicata il 16 novembre 2018, iscritto al n. 2533/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 24 giugno 2025 e pendente
TRA il (c.f.: , con sede in Avellino alla Via Parte_1 P.IVA_1
Cannaviello, in persona del liquidatore - legale rappresentante dr. , Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Aniello Govetosa (c.f. C.F._1
APPELLANTE/APPELLATO INCIDENTALE
E il (c.f.: ), con sede in alla Piazza Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
LE NT, in persona del legale rappresentante il Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Felice Laudadio (c.f. C.F._2
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, il (di seguito Parte_1
anche solo il “ ”) chiedeva al Tribunale di Avellino di ordinare al Parte_1 [...]
il pagamento in suo favore della somma di 102.050,64 € (già CP_1
comprensiva di iva), oltre interessi passivi al 4% e rivalutazione monetaria, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto in forza della convenzione, stipulata inter partes REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
in data 9 febbraio 2007, e della successiva convenzione integrativa del 28 dicembre 2009, avente ad oggetto l'affidamento al , della “gestione, Parte_1
organizzazione del servizio integrato di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani”.
A sostegno della pretesa il ricorrente deduceva:
a) di aver stipulato, in data 9 febbraio 2017, una Convenzione con il avente ad oggetto il servizio integrato di trasporto dei rifiuti Controparte_1
urbani, l'organizzazione e la gestione amministrativa dei rifiuti urbani ed assimilati secondo il piano di raccolta allegato alla convenzione, pattuendo un costo annuale di 525.140,00 € per tutti i servizi di raccolta e trasporto e 280.000,00 € per tutti i servizi di smaltimento ed altri, oltre Iva al 10%;
b) di aver stipulato, in data 28 dicembre 2009, una convenzione aggiuntiva con il in cui veniva affidato al anche il servizio di Controparte_1 Parte_1
“raccolta vetro sistema porta a porta” prevedendo, a tal fine, che il costo annuale dei servizi offerti sarebbe aumentato a 539.656,75 € oltre Iva al 10%;
c) che il si era reso moroso nel pagamento delle fatture Controparte_1
n. 200 e 201 del 28 settembre 2010 per la somma di 102.050,64 € (comprensivo di
Iva al 10%), oltre interessi passivi al 4% e rivalutazione monetaria, come maggiori costi sostenuti dal a seguito dell'inadempimento dell'obbligo del Parte_1
di realizzazione della c.d. isola ecologica comunale, previsto negli artt. CP_1
13 e 15 del Capitolato d'Oneri, parte integrante della Convenzione;
d) che, nonostante le diffide trasmesse, il non aveva provveduto al CP_1
pagamento dell'importo richiesto.
2. Con il decreto ingiuntivo n. 580/2014 del 29 aprile 2014, l'adito Tribunale accoglieva il ricorso intimando all'ente comunale il pagamento in favore del ricorrente dell'importo richiesto, oltre interessi sino al soddisfo e le spese del procedimento.
3. Con atto di citazione, notificato il 24 giugno 2014, il Controparte_1
proponeva opposizione avverso il suddetto decreto, eccependo, in via preliminare, la nullità e/o inefficacia dell'ingiunzione di pagamento per difetto di potestas judicandi del Tribunale adito, in virtù dell'art. 22 del Capitolato d'oneri, parte integrante della convenzione stipulata in data 9 febbraio 2007, che prevedeva che “….tutte le controversie di qualsiasi natura attinenti l'applicazione
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Cosmari Av1. c. Comune CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
del presente capitolato e della relativa convenzione, comprese quelle ad essi connesse o da essi dipendenti, saranno devolute ad un Collegio Arbitrale .. ”.
Nel merito, deduceva l'inesistenza del suo inadempimento alle obbligazioni indicate negli artt. 13 e 15 del predetto capitolato d'oneri, che prevedevano rispettivamente l'obbligo del di realizzare entro 18 mesi CP_1
dall'inizio del servizio l'isola ecologica ove allocare i cassonetti e così ottimizzare i carichi da trasportare e conferire presso gli impianti, nonché, l'incremento del corrispettivo unitario annuo dovuto al da 62,00 € a 72,00 € per abitante, Parte_1
a seguito dell'inadempimento del al predetto obbligo. CP_1
4. Si costituiva in giudizio il opposto deducendo l'infondatezza Parte_1
dei motivi di opposizione e chiedendone il rigetto. Eccepiva, in particolare, la non applicabilità alla fattispecie dell'art. 22 del citato Capitolato d'oneri sia perché lo stesso non era stato richiamato nella convenzione del 9 febbraio 2007, sia perché il Capitolato d'oneri non era stato da esso sottoscritto. Viceversa, riteneva evidente l'inadempimento dell'opponente all'obbligazione di realizzare l'isola ecologica e la conseguente insorgenza del proprio diritto ad ottenere il pagamento del maggiore corrispettivo previsto nell'art. 15 dello stesso Capitolato d'oneri comunale.
5. In assenza di attività istruttoria, stante la natura documentale della causa, la stessa veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto opposto condannando il al pagamento delle spese in favore dell'opponente, liquidandole in Parte_1
10.000,00 € (di cui 450,00 € per esborsi), oltre accessori di legge.
A fondamento di tale decisione, il Tribunale:
i) rigettava in quanto infondata la preliminare eccezione del di CP_1
difetto di potestas iudicandi del Tribunale per la sussistenza della competenza del collegio arbitrale, evidenziando che il Capitolato d'Oneri del in cui era CP_1
contenuta la cd. clausola compromissoria, non era stato richiamato nella convenzione del 9.2.2007, ma soltanto nella convenzione modificativa ed aggiuntiva del 28.12.2009. Pertanto, poiché il credito vantato dall'opposto concerneva il corrispettivo maggiorato dovuto per gli anni 2008 e 2009, alla fattispecie trovava applicazione soltanto la disciplina pattizia del rapporto
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contrattuale contenuta nella convenzione del 9.2.2007, non anche quella contenuta nel Capitolato d'oneri, che non integrava automaticamente la convenzione;
ii) nel merito, riteneva non sussistente il credito vantato dal , sul Parte_1
rilievo che: “tale diritto trova la sua fonte nella disciplina pattizia del rapporto contrattuale derivante dalla modifica attuata dalle parti alla prima convenzione con la stipula della convenzione aggiuntiva del 28.12.2009. Solo tale convenzione aggiuntiva, infatti, richiama il Capitolato d'Oneri del Comune (e con esso gli artt.
13 e 15 di cui si è detto). Tale modifica della disciplina pattizia, in difetto di un'espressa previsione contrattuale, non può avere decorrenza retroattiva anche alla luce della stringente disciplina in materia di forma scritta ad substantiam dei contratti stipulati dalla p.a. e di contabilità pubblica (si tratta di una modifica contrattuale idonea a comportare un aggravio economico per l'Ente contrante)”.
6. Avverso tale sentenza, con un atto di citazione notificato al CP_1
in data 15 maggio 2019, il ha proposto appello fondato sui
[...] Parte_1
motivi di cui si dirà, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In totale riforma dell'impugnata sentenza e per tutti i motivi innanzi esposti, accogliere in toto il presente atto di gravame, con l'accoglimento delle domande tutte svolte in primo grado, reietta ogni contraria eccezione e difesa e, quindi:
- in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.;
- Sub.te, nel merito, rigettare in toto la proposta opposizione al D.I. n.
580/2014, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il predetto decreto.
- In ogni caso, nel merito, condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta, e/o di quella dovuta per tutti i titoli dedotti, oltre interessi legali e convenzionali fino al soddisfo”.
7. Con comparsa del 12 settembre 2009, si è costituito in giudizio il resistendo ai motivi di appello e chiedendone il rigetto con Controparte_1
condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado.
Ha, altresì, proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, con cui ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui
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v1. c. Pt_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
il primo Giudice aveva rigettato l'eccezione preliminare riferita alla carenza di potestas judicandi del giudice ordinario nonché per aver omesso di valutare l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento ascrivibile all'ente comunale.
Ha chiesto dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, rejectis contrariis, così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE: i. Respingere l'appello proposto dal Parte_1
perché infondato in fatto prima ancora che in diritto per tutto CP_2
quanto argomentato sub. I del presente atto;
ii. Per l'effetto, confermare la sentenza n. 1818/2018 statuente la revoca del d.i. n. 580/2014 poiché emesso in assenza di valido titolo contrattuale IN VIA INCIDENTALE: iii. Nella denegata ipotesi di ritenuta accoglibilità dell'appello proposto dal e in CP_2
riforma della sentenza n.1818/2018, nella parte in cui il Tribunale di Avellino ha respinto l'eccezione di difetto di potestas judicandi per sussistenza di patto compromissorio, dichiarare nullo e/o inefficace, ovvero revocare il D.I. n.
580/2014 perché emesso da Giudice sfornito di potestas judicandi, essendo competente a conoscere della controversia Collegio Arbitrale da costituirsi nelle forme e modalità della clausola compromissoria prevista all'art. 22 del capitolato
d'oneri allegato e parte integrante della convenzione del 9.2.2007, e validamente sottoscritta dalle parti;
iv. Nel merito, e sempre nella denegata ipotesi di astratta fondatezza dell'appello principale, per le argomentazioni svolte al sub. III del presente atto, revocare e/o annullare, ovvero dichiarare inefficace, il decreto ingiuntivo opposto in prime cure, per insussistenza dei presupposti di legge e non fondato su alcuna prova idonea, ai sensi degli artt. 633 e 634 c.pc.; v. ancora, nel merito, e sempre condizionatamente all'eventuale o denegato accoglimento dell'impugnativa principale, accertare l'adempimento del alle Controparte_1
obbligazioni previste all'art. 13 del Capitolato d'oneri allegato e costituente parte integrante della convenzione del 09.02.2007 e, per l'effetto, dichiararsi non dovute le somme richieste dal a titolo di adeguamento tariffario ex art. 15 Parte_1
capitolato d'oneri, nonché gli interessi legali, le spese, i diritti di procuratore e gli onorari della procedura monitoria;
vi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
8. All'udienza collegiale del 24 giugno 2025, la Corte ha introitato la causa
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per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il proposto gravame l'appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per avere il primo Giudice fondato la propria decisione su una circostanza non contestata dalle parti, cioè su quella relativa alla “applicabilità o meno alla pretesa creditoria delle convenzioni e capitolati intervenuti tra le parti”, così andando ultra petitum.
Sostiene, pertanto, di aver diritto alla somma ingiunta sulla base proprio degli artt. 13 e 15 del predetto capitolato d'oneri, che stabilivano l'obbligo del
Comune, rimasto inadempiuto, di costruire l'isola ecologica.
II. L'appello è infondato e va rigettato sulla base delle seguenti considerazioni.
Innanzitutto, va evidenziato che il vizio di "ultrapetizione" o
“extrapetizione”, o di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato - secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità - riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. 1616/2021). Occorre, cioè, che il Giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) ed emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) (Cass. 9002/2018; Cass. 8048/2019);
Nel caso di specie non è configurabile nessun vizio di ultrapetizione, atteso che la questione relativa alla non applicabilità del Capitolato d'oneri era stata affrontata dal primo Giudice proprio in risposta ad una specifica contestazione sollevata dall'odierna appellante, relativa all'applicabilità dell'art. 22 del
Capitolato d'oneri, affermando che “nella suddetta convenzione del 9.02.2007, nonché nel successivo atto aggiuntivo del 28.12.2009, non vi è alcun richiamo al
Capitolato d'oneri del Comune, e conseguentemente all'art. 22” e che tale
Capitolato non era stato neppure sottoscritto dalla stessa.
Su tali basi il Tribunale aveva rigettato sia l'eccezione posta dal CP_1
(art. 22 del capitolato d'oneri) sia la pretesa creditoria del affermando Parte_1
che “il fatto che il Capitolato d'oneri del integri la regolamentazione CP_1
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pattizia pattuita tra le parti costituisce un presupposto imprescindibile della stessa domanda di accertamento e pagamento sottesa alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo”, ma tale presupposto era stato poi confessato giacché tale capitolato era richiamato soltanto nella convenzione del 2009, non anche in quella del 2007.
III. Tanto chiarito, il Collegio, valutando congiuntamente l'appello principale del e quello incidentale condizionato proposto dal Parte_1 CP_1
aderendo alle doglianze dell'appellante principale, non ritiene condivisibile la motivazione adottata dal Tribunale sulla ritenuta non applicabilità del Capitolato
d'Oneri ai rapporti contrattuali tra le parti, poiché, dall'esame della documentazione in atti e dal contegno assunto dalle parti durante l'esecuzione del rapporto risultano elementi che depongono, in senso contrario, per l'efficacia e l'applicabilità del citato Capitolato.
Infatti, sebbene il Capitolato d'Oneri non era stato espressamente menzionato nella Convenzione del 9 febbraio 2007, esso risultava comunque allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 28 del 29 gennaio 2007, a cui la
Convenzione faceva preciso ed esplicito riferimento, sia nella premessa sia al punto n. 4 della suddetta Convenzione, ove si stabiliva che “i costi di tutti i servizi di raccolta, di igiene urbana e di tutti i servizi EPAR che il iscriverà nel CP_1
bilancio di previsione relativo all'anno 2007, così come stabilito dal punto 6 della ordinanza n. 78/2003, sono quelli ricavabili dallo studio approvato e dalle opportune modifiche ed integrazioni proposte dal così come approvate CP_1
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 29/01/2007…(sottolineatura dello scrivente estensore)”, sicché deve ritenersi che il richiamo alla delibera, contenuto nella convenzione, includesse anche il richiamo ai suoi allegati.
Inoltre, tale capitolato d'oneri non solo riportava la sottoscrizione di entrambe le parti (non risultava che il avesse mai disconosciuto o Parte_1
impugnato la sua sottoscrizione in sede stragiudiziale o giudiziale), ma prevedeva anche all'articolo 23, rubricato “Stipula della Convenzione”, che “si procederà alla stipula della convenzione soltanto dopo l'approvazione del presente schema di capitolato e della convenzione da parte del Consiglio comunale….”.
Anche tale disposizione, ad avviso del Collegio, conferma che
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l'approvazione del Capitolato e la sua sottoscrizione da parte della ditta affidataria rappresentavano una condizione necessaria e propedeutica alla formalizzazione della Convenzione, della quale il Capitolato - sebbene non richiamato testualmente nelle clausole contrattuali - costituiva parte integrante.
Va poi aggiunto che la volontà delle parti di dare piena applicazione al
Capitolato risulta confermata anche dal comportamento successivo tenuto dagli stessi contraenti, che con la Convenzione aggiuntiva e modificativa del 28 dicembre 2009 avevano stabilito che “Nelle more dell'adozione del nuovo
Capitolato d'Oneri consortile per la gestione integrata dei rr.ss.uu., l'esecuzione dei servizi medesimi sarà regolata dal Capitolato Speciale di Appalto allegato e controfirmato nel contratto originario, con le modifiche e le precisazioni contenute nell'allegato nuovo Piano esecutivo, le quali si intendono modificative del suddetto Capitolato d'Oneri” (sottolineatura dello scrivente estensore).
Infatti, anche tale previsione attesta in modo inequivoco la volontà contrattuale di riconoscere l'efficacia e la validità del Capitolato d'Oneri nel rapporto tra le parti, e ciò proprio in virtù del richiamo recettizio operato dalla clausola sopra citata, nella quale i contraenti stabilivano di continuare ad applicare il Capitolato previgente, validamente controfirmato da entrambe le parti, nelle more dell'approvazione di uno Capitolato.
Per tutti i motivi suddetti va affermata la piena efficacia delle clausole contenute nel capitolato d'oneri del 2007, cioè non solo degli artt. 13 e 15, ma anche dell'art. 22 citato dal relativo all'esistenza della clausola CP_1
compromissoria.
IV. L'esistenza di una tale clausola però induce la Corte a dare priorità di trattazione alla questione preliminare sollevata dal col suo appello CP_1
incidentale (condizionato all'accoglimento dell'appello principale fondato sull'affermata applicabilità del capitolato d'oneri del 2007), con il quale viene dedotto l'assenza di potestas iudicandi del Tribunale in favore del Collegio arbitrale, in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 22 del
Capitolato d'Oneri, che si assume parte integrante del regolamento contrattuale.
Tale motivo è fondato.
L'art. 22 del medesimo Capitolato, infatti, attribuiva ad un Collegio arbitrale
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la competenza a decidere “… tutte le controversie di qualsiasi natura attinenti
l'applicazione del presente capitolato e della relativa convenzione, comprese quelle ad essi connesse o da essi dipendenti, saranno devolute ad un Collegio arbitrale…”
Ne consegue che la presente controversia rientra tra quelle di cui all'art. 22, poiché è direttamente connessa all'interpretazione e all'applicazione delle previsioni del capitolato, cioè degli artt. 13 e 15 relativi all'inadempimento del ad un'obbligazione da cui derivava la richiesta di un maggiore CP_1
corrispettivo del per l'esecuzione delle prestazioni svolte negli anni Parte_1
2007-2009.
Sul punto, peraltro, va anche ricordato che, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, “La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la
"causa petendi" nel contratto cui detta clausola è annessa” (Cfr. Cass.3523/2020)
V. L'applicabilità della clausola compromissoria comporta il venir meno della competenza del Tribunale a decidere sulla questione, sicché in definitiva, in accoglimento dell'appello incidentale del ed in riforma della sentenza CP_1
impugnata, va accolta l'opposizione del sia pure sulla base di una CP_1
diversa motivazione, e va dichiarata l'annullabilità del decreto ingiuntivo per l'incompetenza del Tribunale ordinario e la competenza del giudice arbitrale di cui agli artt. 809 e ss.. c.p.c., innanzi al quale vanno rimesse le parti (cfr., Cass.
8166/1999).
VI. In ordine alle spese, sulla base del principio della soccombenza, il va condannato a rifondere all'ente appellato le spese del Parte_1
doppio grado di giudizio, che vanno determinate sulla base dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati.
Esse si liquidano a favore dell'avv. Felice Laudadio, difensore anticipatario del sulla base del valore della controversia, da collocare nello scaglione CP_1
tra 52.000,01 € e 260.000,00 €; in particolare, valutato l'apporto qualitativo e
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quantitativo, spettano, per il giudizio di primo grado, € 9.146,50 € così distinto
7.600,00 € per compenso (1.400,00 € per la fase di studio, 1.000,00 € per la fase introduttiva, 2.900,00 € per la fase istruttoria e 2.300,00 € per la fase decisoria),
1.140,00 € per spese generali e 406,50 € per spese vive sostenute, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti. Per il grado d'appello, 10.005,00 € di cui 8.700,00 € per i compensi (2.000,00 € per la fase di studio, 1.500,00 € per la fase introduttiva,
2.200,00 € per la fase istruttoria e 3.000,00 € per la fase decisoria), 1.305,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
VII. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da esso proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto da nei confronti del nonché Parte_1 Controparte_1
su quello incidentale proposto dal avverso la sentenza n. 1818/2018 CP_1
pronunciata dal Tribunale di Avellino il 16 novembre 2018, previo accoglimento dell'appello incidentale del ed in riforma della sentenza impugnata, ogni CP_1
altra domanda ed eccezione assorbita, così provvede:
1. accoglie l'opposizione del ed annulla il decreto ingiuntivo n. CP_1
580/2014 del 29 aprile 2014;
2. dichiara l'incompetenza del Tribunale ordinario e la competenza del giudice arbitrale di cui agli artt. 809 e ss.. c.p.c., innanzi al quale rimette le parti;
3. condanna al pagamento in favore del , Parte_1 Controparte_1
con distrazione in favore del proprio procuratore, avv. Felice Laudadio, dichiaratosi antistatario, delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano, per il primo grado, nel complessivo importo di 9.146,50 € oltre agli eventuali ulteriori accessori se dovuti, e per il secondo grado del giudizio, nell'importo di
10.005,00 € oltre agli eventuali ulteriori accessori se dovuti;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
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Così deciso in Napoli, il 15 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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