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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/07/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
I Sezione Civile – Procedure Concorsuali in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Rinaldi Francesca Giudice relatore
Dott.ssa Di Credico Chiara Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02.07.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza sul ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, iscritto al numero di ruolo
52/2025 P.U., presentato dalla Repubblica di Catanzaro –ricorrente- nei confronti di Parte_1
(P.I. ) –convenuto contumace. CP_1 P.IVA_1 ragioni di fatto e di diritto della decisione
La della Repubblica di Catanzaro ha chiesto al Tribunale di dichiarare l'apertura della Pt_1 liquidazione giudiziale della CP_1
Nel ricorso il Sostituto Procuratore evidenzia lo stato di insolvenza della società, sottoposta a confisca penale di I grado, con sentenza 1492/2023 emessa dal Tribunale di Catanzaro, ed in confisca di prevenzione emessa in data 23/03/05. In particolare, si evidenzia che la società è debitrice nei confronti dello Stato ed altri enti per un importo pari a € 955.202,85, nonchè di € 767.516,02 per altri finanziamenti.
Il Tribunale, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione del debitore, ha disposto l'acquisizione della documentazione inerente la situazione economico-patrimoniale di parte convenuta di cui all'art. 42 CCII.
Parte resistente, seppur regolarmente citata, non si è costituita restando contumace.
Sulla base degli atti di causa, il Tribunale osserva quanto segue.
L'impresa risulta avere propria sede legale nel comune di Catanzaro (CZ), Via Murano 8, CAP
88100- (P.I. e non sono stati acquisiti elementi idonei ad escludere l'effettività di tale P.IVA_1 collocazione come centro principale degli interessi del debitore (COMI), così come definito dall'art. 2, comma 1, lett.m) del CCII. Sussiste, pertanto, la competenza del Tribunale di Catanzaro, ai sensi dell'art. 27, comma 2 del CCII. Quanto alla legittimazione dei ricorrenti è indubbia, atteso che, a norma dell'art 37 ccii, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale può essere proposta con ricorso dal Pubblico Ministero;
nonchè a norma dell'art 63 co.1 del d.lgs. 159/2011, il Pubblico Ministero chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca.
Va, inoltre, affermata la natura di impresa commerciale della CP_1
Dalla visura in atti emerge che la società è iscritta nel registro delle imprese quale società a responsabilità limitata semplificata svolgente attività di: “pub,ristorante.”
Quanto allo stato di insolvenza, quale presupposto oggettivo di assoggettabilità a liquidazione giudiziale, il Collegio rileva che, per giurisprudenza costante, la nozione di insolvenza accolta dal legislatore (prima all'art. 5 l.f. ora all'art. 2, comma 1, lett. b) del CCII) fa riferimento alla concezione c.d. finanziaria dell'insolvenza medesima, ovvero alla mera comprovata impossibilità da parte dell'imprenditore, in via ormai irreversibile, di far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi normali, oltre che nei termini previsti, cioè attraverso gli ordinari flussi di cassa producibili dall'attività di impresa, da tempo inattiva e/o attraverso il credito di cui l'impresa gode in ambito bancario o presso terzi, credito inesistente ormai per stessa ammissione della debitrice.
A parere del Tribunale dalla narrativa dell'istanza, nonché dalla documentazione acquisita d'ufficio, nel caso di specie, risulta che la società si trova in stato di insolvenza. La prognosi negativa sulla capacità della società resistente a fronteggiare con il proprio patrimonio l'ingente indebitamento a suo carico non può, dunque, che condurre a ritenere sussistente lo stato di insolvenza.
Nel caso di specie dall'istruttoria espletata sono, invero, emersi i seguenti indici dello stato di insolvenza: significativa esposizione debitoria e bilanci in perdita.
Sussiste pertanto anche il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del CCII.
Inoltre i debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti, per quanto sopra esposto, eccedono sicuramente la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49, u.c. CCII.
Deve osservarsi, infatti, che risulta dalle cartelle esattoriali emesse dall' Controparte_2
un debito a carico della società per complessivi € 1.075.679,16.
[...]
Parte resistente, inoltre, allo stato, non risulta cancellata dal registro delle imprese. É, dunque, integrato il requisito temporale posto dall'art. 33 CCII.
Sussistono, in conclusione, tutte le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della ai sensi degli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 CCII. CP_1
La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125
e 358 CCII e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCII, tra gli iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 356 CCII. Alla procedura si applica l'art. Art. 63 dlgs. 2011 bn. 159 ai sensi del quale “1. Salva l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento assunta dal debitore o da uno o più creditori, il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti
a sequestro o a confisca.
2. Nel caso in cui l'imprenditore di cui al comma 1 sia soggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, il pubblico ministero chiede al tribunale competente l'emissione del provvedimento di cui all'articolo 195 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.
3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d'Italia la sussistenza del procedimento di prevenzione su beni appartenenti ad istituti bancari o creditizi ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. 4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti.
5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice delegato al fallimento provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verificando altresì, anche con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 3 del presente decreto. . Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per
i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e successive modificazioni, anche su iniziativa del pubblico ministero, ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario.
8. L'amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezione III del capo III del titolo
II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli effetti di cui all'articolo 70 del medesimo decreto, ove siano relative ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto di sequestro. Gli effetti del sequestro e della confisca si estendono ai beni oggetto dell'atto dichiarato inefficace. 8-bis. L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al tribunale fallimentare competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del citato regio decreto n. 267 del 1942, nonché accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto n. 267 del 1942, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942. Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione può prevedere l'alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui all'articolo 48.”
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella domanda di liquidazione giudiziale indicata in epigrafe:
1) Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della con sede in Catanzaro (CZ) Via CP_1
Murano 8 CAP 88100 (P.I. ); P.IVA_1
2) Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Rinaldi Francesca;
3) Nomina Curatore l'avv. Lucia Maria Massimo dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina, utilizzando il modello di dichiarazione di accettazione dell'incarico allegato alle Linee Guida del Curatore emanate da questo Tribunale e pubblicate sul sito istituzionale del Tribunale, da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
4) Ordina al debitore di depositare, entro 3 giorni, nella cancelleria delle procedure concorsuali di questo Tribunale, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegati ex art. 39 CCII.
5) Dispone che il Curatore accerti se i beni appresi alla massa sono rappresentati solo da beni sottoposti a sequestro e, nel caso, invita il curatore a chiedere la chiusura della procedura ex art. 63 codice antimafia in caso contrario invita il curatore a chiedere la fissazione dell'udienza per la verifica del passivo. 11) Dispone che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica e pubblicazione della presente sentenza;
12) Dispone che la Cancelleria proceda senza indugio alla comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione civile, Settore Procedure concorsuali del
Tribunale di Catanzaro tenutasi in data 04.07.2025, svoltasi da remoto.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Rinaldi Dott.ssa Francesca Garofalo