Art. 6.
I cancellieri capi e segretari capi preposti alla direzione delle cancellerie e segreterie giudiziarie assumono la denominazione di cancellieri capi e segretari capi dei rispettivi uffici.
I cancellieri capi e segretari capi preposti alla direzione delle cancellerie e segreterie giudiziarie assumono la denominazione di cancellieri capi e segretari capi dei rispettivi uffici.