TAR Roma, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 1272
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Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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Ordinanza cautelare 5 settembre 2023
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Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità derivata per incostituzionalità dell'art. 9 ter del d.l. n. 78/2015

    Il Tribunale rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, rispettosa della riserva di legge e dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati per retroattività della fissazione dei tetti di spesa e lesione dell'affidamento

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di tetto di spesa e di ripiano. La determinazione del tetto regionale al 4,4% era nota o conoscibile.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati per violazione delle tempistiche normative

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di tetto di spesa e di ripiano. La determinazione del tetto regionale al 4,4% era nota o conoscibile.

  • Rigettato
    Violazione della normativa europea in materia di procedure di evidenza pubblica

    Il payback opera esternamente ai contratti, senza incidere sull'esito delle gare o sul prezzo finale, ma sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori. Non vi è prova che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali si limitano a verificare la coerenza dei dati contabili e a compilare un elenco di aziende e importi dovuti, senza discrezionalità. Si instaura un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per incostituzionalità dell'art. 9 ter del d.l. n. 78/2015

    Il Tribunale rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, rispettosa della riserva di legge e dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati per retroattività della fissazione dei tetti di spesa e lesione dell'affidamento

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di tetto di spesa e di ripiano. La determinazione del tetto regionale al 4,4% era nota o conoscibile.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati per violazione delle tempistiche normative

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di tetto di spesa e di ripiano. La determinazione del tetto regionale al 4,4% era nota o conoscibile.

  • Rigettato
    Violazione della normativa europea in materia di procedure di evidenza pubblica

    Il payback opera esternamente ai contratti, senza incidere sull'esito delle gare o sul prezzo finale, ma sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori. Non vi è prova che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per incostituzionalità dell'art. 9 ter del d.l. n. 78/2015

    Il Tribunale rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, rispettosa della riserva di legge e dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità propria dell'accordo per fissazione retroattiva dei tetti di spesa e lesione dell'affidamento

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di tetto di spesa e di ripiano. La determinazione del tetto regionale al 4,4% era nota o conoscibile.

  • Rigettato
    Illegittimità propria dell'accordo per violazione delle tempistiche normative

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di tetto di spesa e di ripiano. La determinazione del tetto regionale al 4,4% era nota o conoscibile.

  • Rigettato
    Violazione della normativa europea in materia di procedure di evidenza pubblica

    Il payback opera esternamente ai contratti, senza incidere sull'esito delle gare o sul prezzo finale, ma sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori. Non vi è prova che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per incostituzionalità dell'art. 9 ter del d.l. n. 78/2015

    Il Tribunale rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, rispettosa della riserva di legge e dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità propria della circolare per fissazione retroattiva dei tetti di spesa e lesione dell'affidamento

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di tetto di spesa e di ripiano. La determinazione del tetto regionale al 4,4% era nota o conoscibile.

  • Rigettato
    Illegittimità propria della circolare per violazione delle tempistiche normative

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di tetto di spesa e di ripiano. La determinazione del tetto regionale al 4,4% era nota o conoscibile.

  • Rigettato
    Violazione della normativa europea in materia di procedure di evidenza pubblica

    Il payback opera esternamente ai contratti, senza incidere sull'esito delle gare o sul prezzo finale, ma sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori. Non vi è prova che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per incostituzionalità dell'art. 9 ter del d.l. n. 78/2015

    Il Tribunale rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, rispettosa della riserva di legge e dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati per retroattività della fissazione dei tetti di spesa e lesione dell'affidamento

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di tetto di spesa e di ripiano. La determinazione del tetto regionale al 4,4% era nota o conoscibile.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati per violazione delle tempistiche normative

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di tetto di spesa e di ripiano. La determinazione del tetto regionale al 4,4% era nota o conoscibile.

  • Rigettato
    Violazione della normativa europea in materia di procedure di evidenza pubblica

    Il payback opera esternamente ai contratti, senza incidere sull'esito delle gare o sul prezzo finale, ma sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori. Non vi è prova che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali si limitano a verificare la coerenza dei dati contabili e a compilare un elenco di aziende e importi dovuti, senza discrezionalità. Si instaura un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali si limitano a verificare la coerenza dei dati contabili e a compilare un elenco di aziende e importi dovuti, senza discrezionalità. Si instaura un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali si limitano a verificare la coerenza dei dati contabili e a compilare un elenco di aziende e importi dovuti, senza discrezionalità. Si instaura un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali si limitano a verificare la coerenza dei dati contabili e a compilare un elenco di aziende e importi dovuti, senza discrezionalità. Si instaura un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali si limitano a verificare la coerenza dei dati contabili e a compilare un elenco di aziende e importi dovuti, senza discrezionalità. Si instaura un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali si limitano a verificare la coerenza dei dati contabili e a compilare un elenco di aziende e importi dovuti, senza discrezionalità. Si instaura un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali si limitano a verificare la coerenza dei dati contabili e a compilare un elenco di aziende e importi dovuti, senza discrezionalità. Si instaura un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali si limitano a verificare la coerenza dei dati contabili e a compilare un elenco di aziende e importi dovuti, senza discrezionalità. Si instaura un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali si limitano a verificare la coerenza dei dati contabili e a compilare un elenco di aziende e importi dovuti, senza discrezionalità. Si instaura un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali si limitano a verificare la coerenza dei dati contabili e a compilare un elenco di aziende e importi dovuti, senza discrezionalità. Si instaura un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali si limitano a verificare la coerenza dei dati contabili e a compilare un elenco di aziende e importi dovuti, senza discrezionalità. Si instaura un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali si limitano a verificare la coerenza dei dati contabili e a compilare un elenco di aziende e importi dovuti, senza discrezionalità. Si instaura un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali si limitano a verificare la coerenza dei dati contabili e a compilare un elenco di aziende e importi dovuti, senza discrezionalità. Si instaura un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali si limitano a verificare la coerenza dei dati contabili e a compilare un elenco di aziende e importi dovuti, senza discrezionalità. Si instaura un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali si limitano a verificare la coerenza dei dati contabili e a compilare un elenco di aziende e importi dovuti, senza discrezionalità. Si instaura un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali si limitano a verificare la coerenza dei dati contabili e a compilare un elenco di aziende e importi dovuti, senza discrezionalità. Si instaura un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali si limitano a verificare la coerenza dei dati contabili e a compilare un elenco di aziende e importi dovuti, senza discrezionalità. Si instaura un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali si limitano a verificare la coerenza dei dati contabili e a compilare un elenco di aziende e importi dovuti, senza discrezionalità. Si instaura un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali si limitano a verificare la coerenza dei dati contabili e a compilare un elenco di aziende e importi dovuti, senza discrezionalità. Si instaura un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per irrilevanza della questione di costituzionalità

    La questione di costituzionalità è inammissibile per difetto di rilevanza, poiché la ricorrente non ha inteso avvalersi della possibilità di pagare in forma ridotta, insistendo nella tesi dell'insussistenza del debito. Pertanto, la norma non è applicabile al caso di specie.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata notifica del motivo aggiunto

    Il motivo aggiunto è inammissibile per violazione dell'art. 43 c.p.a., che richiede la notifica a tutte le parti per la regolare costituzione del contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 1272
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1272
    Data del deposito : 21 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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