Sentenza 20 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/2001, n. 3986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3986 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
REPUB03 986/0 1 IN NOME D. PO LO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PROMUN A EX ARTICULO 2932c.c. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rafaele CORONA R.G. N. 3028/99 Dott. Antonio VELLA - Consigliere Cron. 8451 Rep. 111 Rel. Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - - - Consigliere- Dott. Giovanna SCHERILLO Ud.14/12/00 - Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio - - IL SOLE 24 ORE - - SEN TENZA - dal Sig. - 6000 per diritti L. sul ricorso proposto da: 20 MAR 2001 IL CANCELLERE SCACCO GIULIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 52, presso lo studio dell'avvocato PIZZINO LIRE 3000 CANCELLERIA ENNIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CB220632 NATALE AMATO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G CB220633 D'AREZZO 2, presso lo studio dell'avvocato IOANNUCCI مسلمان M, che lo difende unitamente dall'avvocato CARINCI PIETRO, giusta delega in atti;
controricorrente 2000 nonchè contro 2079 NATALE VITTORIO;
-1- - intimato avverso la sentenza n. 3719/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 22/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Lucio udienza del 14/12/00 dal MAZZIOTTI DI CELSO;
l'Avvocato PIZZINO Ennio, difensore del udito ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per accoglimento 1° motivo, 2° 13° motivo assorbiti;
4° motivo inammissibilità. -2- Svolgimento del processo Con atto 1/8/1984 LE AT conveniva in giudizio SC IA esponendo di aver concluso, con scrittura 7/5/1984, un preliminare di ven- dita di un terreno in Rocca di Priore per il prezzo di £ 18.500.000, di cui £ 5.000.000 versate con l'immissione in possesso del bene. L'attore, precisato di aver invitato la venditrice alla stipula dell'atto definitivo e di aver rice- vuto un rifiuto, chiedeva ex articolo 2932 c.c. la pronuncia sostitutiva dell'atto di vendita. La convenuta si costituiva e, eccependo che l'attore si era immesso abu- sivamente nel possesso dell'immobile, chiedeva in via riconvenzionale di- chiararsi risolto il contratto preliminare per inadempimento del compratore con condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno.. Prodotta dall'attore la scrittura posta a base della domanda, la SC proponeva querela di falso con conseguente instaurazione della relativa pro- cedura ed espletamento di c.t.u. Nel corso del giudizio veniva disposta di ufficio la chiamata in causa di LE IT che non si costituiva. Nei confronti del chiamato la SC avanzava domanda di risoluzione del preliminare. Con sentenza 3/2/1994 l'adito tribunale di Roma dichiarava la falsità della scrittura privata prodotta dall'attore e rigettava tutte le domande rile- vando, tra l'altro, che LE AT non aveva partecipato alla conclusione del contratto ed alla stesura delle scritture esibite dalle parti, ma vi aveva preso parte LE IT - spacciandosi per procuratore, pur in mancanza del relativi poteri, di LE AT e firmandosi come tale - per cui l'attore 5 3 non era legittimato alla domanda di esecuzione in forma specifica del preli- minare in quanto la CO aveva compromesso il terreno a LE IT. Avverso la detta sentenza LE AT proponeva gravame al quale re- sisteva la SC che spiegava appello incidentale. LE IT restava contumace. Con sentenza 22/12/1997 la corte di appello di Roma, in riforma dell'impugnata decisione, trasferiva a LE AT il fondo in questione previo pagamento di £ 13.500.000, rigettava l'appello incidentale nei con- fronti di LE AT e dichiarava inammissibile l'appello incidentale nei confronti di LE IT. Osservava la corte di merito: che, al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, dall'espletata c.t.u. non emergeva la falsità della scrittura in possesso di LE AT;
che, secondo il c.t.u., la scrittura era apocrifa nella firma LE AT ed era di mano della stessa persona 3 per il testo (compreso quello della scrittura in possesso della SC ); che, ad avviso del c.t.u., non era possibile affermare o escludere l'aggiunta di pa- role al testo riportato nel documento in possesso del LE AT;
che gli atti prodotti dalle parti erano stati scritti con una "penna uguale"; che dalla testimonianza VI non emergevano elementi diversi;
che, non avendo la SC provato la falsità, doveva affermarsi l'autenticità del documento an- che in relazione alle aggiunte da ritenersi inserite con il consenso della ven- ditrice;
che ad una prima scrittura (quella in possesso della SC ) era se- guita una seconda, da ritenersi definitiva, redatta su carta bollata e con le aggiunte apportate, compresa la parola "per" accanto alla sigla LE AT e la firma LE IT;
che il patto era pertanto valido e da attri- buire a LE IT in rappresentanza, senza poteri, di LE AT il # quale ne aveva ratificato l'operato con l'invito dell'11/6/1988 alla SC a comparire innanzi al notaio per la stipula del rogito e, poi, con la domanda di esecuzione specifica del preliminare;
che in precedenza non vi era stata revoca della proposta da parte della SC la quale aveva dimostrato di volersi avvalere del contratto chiedendone la risoluzione;
che andava quindi accolta la domanda di LE AT e rigettato l'appello incidentale della SC;
che la tesi di quest'ultima, secondo cui il contratto intercorso con LE AT era nullo mancando la firma di costui, restava superata una volta stabilito che il contratto era stato concluso da LE IT in rap- presentanza senza poteri di LE AT ed era stato da questi ratificato;
che LE AT aveva legittimamente conseguito il possesso del terreno per cui era superata ed assorbita anche la doglianza della SC relativa al mancato accoglimento della domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti di LE AT per l'asserita, ma inesistente, abusiva immissione nel possesso del terreno. La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è stata chie- sta da SC IA con ricorso affidato a quattro motivi illustrati da me- moria. LE AT ha resistito con controricorso. LE IT non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso SC IA denuncia omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo costituito dalla ecce- pita falsità della scrittura 7/5/1984 esibita dall'attore, nonché travisamento del fatto. La ricorrente, dopo aver ampiamente e dettagliatamente ricostruito il "fatto” sostanziale e processuale, perviene alla conclusione che la corte di 5 merito ha travisato i fatti accertati dalla c.t.u. e dalle prove testimoniali ed è giunta ad affermazioni prive di rigore logico. Con il secondo motivo la SC denuncia omessa, insufficiente e con- traddittoria motivazione su altro punto decisivo costituito dalla contestata ratifica da parte di LE AT dell'attività di LE IT, nonché tra- visamento del fatto. Deduce la ricorrente che l'invito 11/6/1988 (richiamato dalla corte di merito a sostegno della riconosciuta sussistenza della detta ra- tifica) è in realtà la minuta di una lettera mai spedita e anonima datata 11/6/1984, alla quale le parti non avevano attribuito alcun valore. Inoltre la corte territoriale non ha esaminato gli argomenti contrari esposti dalla difesa di essa SC relativi sia all'eccepita nullità del contratto per la mancata sottoscrizione di LE AT, sia alla revoca del consenso manifestato da essa ricorrente, prima della asserita ratifica, con il rifiuto alla stipula notarile e con la denuncia ai Carabinieri. Con il terzo motivo SC IA, denunciando violazione e falsa appli- cazione degli articoli 1388 e 1399 c.c., deduce che la ratifica del contratto stipulato dal "falsus procurator” è possibile solo per i contratti validi: nella specie, invece, si tratta di un contratto nullo per mancanza dell'accordo delle parti e della forma scritta. Essa ricorrente, infatti, ha stipulato il con- tratto preliminare con LE AT con firma di quest'ultimo falsamente apposta da LE IT - ed ha prestato il consenso agli accordi conclusi credendo di contrattare con LE AT che invece non era presente. Non si è quindi verificato l'incontro dei consensi: da ciò la nullità del contratto che non poteva essere ratificato. Altro motivo di nullità è la mancanza di sottoscrizione posto che nel contratto compare la firma di LE AT in A 6 virtù di un falso compiuto da LE IT. Peraltro LE AT non ha mai eseguito una valida ratifica che avrebbe dovuto precedere la revoca del consenso della controparte, il che non è avvenuto. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 2043 c.c. sostenendo che il danno lamentato - conseguente all'occupazione di un terreno in virtù di un contratto nullo - è in "re ipsa" e può essere liquidato secondo equità. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, per evidenti ragio- ni di ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdi- pendenza e risolvendosi tutte - pur se titolate anche come violazione di leg- ge e come vizi di motivazione - essenzialmente nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità, nonché nella pretesa di contrastare valutazioni ed apprezzamenti dei fatti e delle risultanze probatorie ( con riferimento, in particolare, all'espletata c.t.u. ed alla deposizione del teste VI) che sono inalienabile prerogati- va del giudice del merito e la cui motivazione al riguardo non è sindacabile in sede di legittimità se come appunto nella specie - sufficiente ed esente - da vizi logici e giuridici. Spetta infatti solo al giudice di merito individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le prove, controllarne l'at- tendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle rite- nute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o al- l'altro mezzo di prova. Né per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito é tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente 7 -che egli indichi - come nel caso in esame gli elementi sui quali fonda la decisione e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. Inoltre, secondo il costante insegnamento di questa Corte, si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indi- care nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina logico- giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte. Parimenti si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva defi- cienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formula- zione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sor- reggere e ad individuare con chiarezza le "ratio decidendi", ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri del giudice di merito. Per poter poi configurare il vizio della motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla con- troversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata conside- rata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Il ricorrente, però, ha l'onere (per il principio di autosufficienza del ricorso in cassazione) 8 di specificare e riportare le risultanze istruttorie non esaminate e di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse. Solo in tal modo è consentito alla Corte di cassazione valutare - sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione e la decisività della circostanza di fatto non con- siderata e ritenuta irrilevante. Nella specie non e' ravvisabile il lamentato difetto di motivazione. La corte di appello, con motivato apprezzamento di merito in relazione alle risultanze istruttorie precisate nella decisione impugnata, ha ritenuto non assolto dalla SC l'onere della prova, sulla stessa incombente, relati- vo all'asserita falsità della scrittura privata esibita da LE AT. In par- ticolare, come sopra riportato nella parte narrativa che precede, il giudice di secondo grado ha affermato che: a) il documento prodotto da AT LE - redatto dopo una prima scrittura - era autentico anche in relazione alle ag- giunte, inserite con il pieno assenso della SC, ivi compresa quella con- cernente la parola "per" accanto alla sigla LE AT e la firma LE IT il quale aveva agito in rappresentanza del primo senza averne i po- teri;
b) LE AT aveva tempestivamente ratificato l'attività del "falsus procurator"; c) la SC non aveva revocato la volontà espressa nel con- tratto preliminare. La corte di merito è pervenuta alle dette conclusioni attraverso argomen- tazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze probatorie con riferimento: agli accertamenti eseguiti dal c.t.u.; al contenuto delle due scritture private esibite dalle parti;
al comportamento di LE AT ( in- vito alla venditrice a stipulare l'atto notarile e domanda ex articolo 2932 c.c.) e della SC ( richiesta di risoluzione del contratto preliminare). La corte territoriale ha pertanto dato conto delle proprie valutazioni, circa i detti accertamenti in fatto, con sufficiente motivazione esaminando com- piutamente le risultanze di causa ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni la ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice di merito non e' certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del mate- riale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. In particolare occorre osservare che la valutazione dei vari elementi pro- batori, considerati nel loro complesso, operata dalla corte di appello, essen- do fondata su una motivazione sufficiente e non contraddittoria, si sottrae al sindacato di legittimità limitato al riscontro estrinseco di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare la ragioni della decisio- ne e l'iter argomentativo seguito dal giudice del merito. Peraltro dalla moti- vazione dell'impugnata sentenza (i cui tratti salienti sono stati sopra riporta- ti) risulta chiaro come il giudice di secondo grado, nel porre in evidenza gli elementi favorevoli alla tesi di LE AT, abbia implicitamente espresso una valutazione negativa per quelli prospettati nella contraria tesi della ri- corrente. Quanto poi alla doglianza relativa all'asserita errata interpretazione e valutazione della c.t.u. e della deposizione del teste VI, deve rilevarsi che la stessa non è meritevole di accoglimento sotto un duplice profilo e, cioè, per la sua genericità e per l'incidenza in ambito di apprezzamenti ri- 10 servati al giudice del merito. Sotto il primo aspetto il ricorso è carente in quanto non riporta il contenuto completo e specifico della relazione del c.t.u. e della detta prova testimoniale, né fornisce elementi validi per poter ricostruire, sia pur approssimativamente, il ragionamento seguito dal con- sulente di ufficio e la complessiva esposizione in fatto oggetto della raccolta testimonianza. Ciò comporta l'impossibilità di individuare compiutamente il pensiero del c.t.u. e le dichiarazioni del citato teste che si porrebbero in contrasto con la ricostruzione in fatto operata dalla corte di appello e con le conclusioni cui è pervenuto il giudice di secondo grado. Sotto il secondo aspetto già si è osservato che la valutazione della corte territoriale in ordine ai risultati della c.t.u. e dell'espletata prova testimoniale si sottrae al sinda- cato di legittimità tenuto conto dell'ampia e convincente motivazione al ri- guardo fornita dalla corte distrettuale. Peraltro la ricorrente, con la tesi concernente gli errori che sarebbero stati commessi alla corte di appello nel ricostruire i fatti di causa in relazione alle risultanze probatorie ( con riferimento anche alla data dell'invito rivolto alla SC di stipulare il contratto definitivo ), ha sostanzialmente inteso soste- nere che l'impugnata sentenza sarebbe basata su elementi di fatto inesistenti o contrastanti con le risultanze istruttorie. Trattasi all'evidenza della denun- cia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della re- vocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene ( come nella specie) al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acqui- sita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione im- 11 portando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legitti- mità ( sentenze 27/3/1999; 28/11/1998 n. 12089; 16/2/1998 n. 1604). Da quanto precede in ordine al risultato degli accertamenti e delle valuta- zione in fatto della corte di appello deriva logicamente che devono ritenersi infondate le tesi della SC, sviluppate nella parte finale del secondo mo- tivo, nel terzo e nel quarto motivo del ricorso, relative: a) all'asserito omes- so esame sia dell'eccezione di nullità del contratto per la mancata sottoscri- zione del contraente LE AT ( la cui firma sarebbe stata falsificata da LE IT ), sia della dedotta anteriorità - rispetto alla ratifica - della revoca del consenso da parte di essa SC;
b) alla impossibilità di ratifica con riferimento a contratti, stipulati dal "falsus procurator", nulli per man- canza di forma scritta e di accordo delle parti che nella specie sarebbero in- sussistenti essendo falsa la firma dell'apparente contraente LE AT il quale, quindi, non è parte del contratto in questione;
c) al riconoscimento del vantato diritto al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione di un suolo in virtù di un contratto nullo. Al riguardo è sufficiente evidenziare che le dette tesi difensive muovono da presupposti in fatto smentiti da quanto insindacabilmente accertato dalla corte di merito la quale - come rilevato - nell'affermare che il contratto esi- bito da AT LE era stato firmato "per" quest'ultimo da LE Vitto- rio, ha chiaramente ritenuto sussistente nella specie la "contemplatio domi- ni", con l'apparente riferibilità del rapporto negoziale alla parte rappresen- tata. In proposito è noto che la "contemplatio domini" non richiede l'uso di formule sacramentali e può essere dedotta da elementi ( ricavabili dallo stes- 12 so documento contrattuale in caso di negozi richiedenti la forma scritta ) idonei a rivelare che l'attività del rappresentato è svolta nel nome di altro soggetto: il relativo accertamento è compito del giudice del merito. Nel caso in esame, con le modalità di apposizione di detta firma, LE IT ("falsus procurator") ha manifestato in modo inequivoco di aver speso il nome e di aver agito “per” conto di LE AT (falso rappre- sentato ): la SC ha quindi stipulato il contratto in questione con il primo spacciatosi rappresentante del secondo senza che abbia rilevanza la cono- scenza o meno da parte della ricorrente dell'effettiva esistenza del dichiarato rapporto rappresentativo. Da ciò l'implicito rigetto da parte della corte di appello dell'eccezione di nullità sollevata dalla SC per le asserite ( ma ritenute inesistenti) falsità della firma di LE AT e mancanza di conoscenza del ruolo di rappre- sentante ricoperto da LE IT che avrebbe contrattato come AT LE. 1Deve poi evidenziarsi con riferimento alla dedotta revoca del consenso da parte della SC prima della ratifica operata da LE AT - che, a norma del terzo comma dell'articolo 1399 c.c., con riguardo al contratto concluso dal "falsus procurator", l'utile esercizio del potere di ratifica da parte del "dominus" trova un limite temporale nell'avvenuto scioglimento del contratto con il consenso del terzo contraente e di colui che abbia nego- ziato come rappresentante, senza che possano ammettersi equipollenti, quale un comportamento del terzo univocamente significativo della mancanza di un suo interesse alla ratifica. Peraltro, nella specie, come precisato nella 13 f sentenza impugnata, la SC ha dimostrato in modo chiaro di volersi av- valere del contratto in questione, chiedendone la risoluzione. E' evidente, infine, l'assoluta infondatezza della pretesa della CO (og- getto del quarto motivo di ricorso) relativa al risarcimento del danno per l'abusiva occupazione del terreno da parte di LE AT. Al riguardo è appena il caso di rilevare che nelle clausole contrattuali, riportate nella scrittura privata esibita da LE AT e ritenuta autentica, era stata previ- sta l'immissione dell'acquirente nel possesso del bene promesso in vendita: è quindi da escludere l'illegittimità dell'anticipata presa di possesso del ter- reno in questione da parte del resistente. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore del resistente LE AT, delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositi- vo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favo re di LE AT, delle spese del giudizio di cassazione che liquida in 1097 23 ' XT 80000 complessive lire 78500 oltre lire 2.500.000 a titolo di onorari. 330000 Roma 14 dicembre 2000 consigliere estensore Il presidente serow IL CANCELLIERE C1 Valeda Neri 20 MAR. 2001 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 n 2004erie 4 41 8820 17043Vodate €170 43. AUTOCENTOSEKONCA /43) euro p. Dirigente Arah Servizi Mattos & Grazia D IPPO) #Responsbile Corviz i dizlar 004 Dr. M. RAC CNI)