Articolo 4 della Legge 17 novembre 1978, n. 715
Articolo 3Articolo 5
Versione
6 dicembre 1978
Art. 4.
Con la stessa decorrenza e modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 1 della presente legge, i miglioramenti economici concessi ai dipendenti civili dello Stato con lo stesso articolo sono estesi al personale non dirigente dell'Istituto centrale di statistica.
A decorrere dall'anno 1978, l'importo della tredicesima mensilita' del personale dirigente dell'Istituto centrale di statistica e' integrato, con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui al precedente articolo 1, di una somma di L. 45.000.
Entrata in vigore il 6 dicembre 1978
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