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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 12/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PI RI, Presidente BLANDINI JACOPO, Relatore RUTA GAETANO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2836/2024 depositato il 04/10/2024 proposto da
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Email_1Milano MI elettivamente domiciliato presso;
APPELLANTE
CONTRO
Resistente_1 P.IVA_1 Resistente_1 Indirizzo_1 Srl - SRL, con sede legale in P.IVA_120129, MILANO (MI), codice fiscale , in persona del legale rappresentante Rappresentante_1 CF_1pro tempore , codice fiscale Difensore: Difensore_1 C.F,_Difensore_1 Email_2, codice fiscale , Email_3 Difensore_1 Difeso da - C.F,_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_3; APPELLATA
Oggetto impugnazione della sentenza n. 2226/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 17 e pubblicata il 23/05/2024;
Atti impositivi:
<<corte di giustizia ii grado della lombardia-milano>>
<<sezione 17^--r.g. n. 2836 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di>> - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230060718088 000 IRPEF-ALTRO 2018;
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230060718088 000 IVA-ALTRO 2018;
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230060718088 000 IVA-ALTRO 2020;
A seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2726/2025 depositato il 23/12/2025. Richieste delle parti come in atti.
FATTO E DIRITTO
Oggetto della presente vertenza è l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate - Direzione Resistente_1Provinciale I di Milano contro la parte società appellata SRL avverso la sentenza n. 2226/17/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, depositata il 23/05/2024. Resistente_1In data 05.05.2023 veniva notificata alla società “ S.R.L.”, odierna Appellata, la cartella di pagamento n. 068202300607180 88:
- per l'atto impugnato: AA22 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 68 2023 00607180 88 il valore della controversia definito secondo l'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, è pari a 18.141,30 Euro;
- per l'atto impugnato: AA22 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 68 2023 00607180 88 il valore della controversia definito secondo l'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, è pari a 29.486,49 Euro;
- per l'atto impugnato: AA22 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 68 2023 00607180 88 il valore della controversia definito secondo l'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, è pari a 17.383,17 Euro;
- per l'atto impugnato: II32 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 68 2023 00607180 88 il valore della controversia definito secondo l'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, è pari a 95.045,39 Euro;
La cartella di pagamento conteneva le seguenti partite di ruolo:
• -identificativo partita n. 000000000000158044747/D00, relativa all'anno d'imposta 2018, avente ad oggetto la maggiore IVA accertata a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972 delle comunicazioni periodiche IVA, oltre sanzioni ed interessi, per un importo pari ad Euro 27.202,01;
• -identificativo partita n. 000000000000215182843/D00, relativa all'anno d'imposta 2018, avente ad oggetto la maggiore IVA accertata a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972 delle comunicazioni periodiche IVA, oltre sanzioni ed interessi, per un importo pari ad Euro 43.350,94;
• -identificativo partita n. 000000000000271900561, relativa all'anno d'imposta 2020, avente ad oggetto la maggiore IVA accertata a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972 delle comunicazioni periodiche IVA, oltre sanzioni ed interessi, per un importo pari ad Euro 24.345,73;
<<corte di giustizia ii grado della lombardia-milano>>
<<sezione 17^--r.g. n. 2836 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di>> • identificativo partita n. T200128171551229580000001/D, relativa all'anno d'imposta 2018, avente ad oggetto le maggiori ritenute accertate a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 del Modello 770/2019, oltre sanzioni ed interessi, per un importo pari ad Euro 141.264,38. Con la suddetta cartella di pagamento quindi la riscossione richiedeva il pagamento complessivo di Euro 236.163,06.
Resistente_1Come detto la società SR impugnava la cartella di pagamento n. 068202300607180888000, lamentando che:
-con la cartella di pagamento indicata in epigrafe, la riscossione aveva ingiunto al contribuente il pagamento della somma complessiva di €236.168,94.
- che la suddetta cartella sarebbe stata parzialmente illegittima in quanto avrebbe tenuto conto della circostanza che gli avvisi bonari nn. 00973401912, 09269761913, 57574671913 e 02316602115 da essa richiamati (docc. 2-5) erano stati in altri e separati giudizi impugnati (docc. 6-9).
- che nelle more del giudizio suddette controversie sarebbero state definite ai sensi dell'art. 1, comma 186, Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (docc. 10-13)”. Pertanto eccepiva, argomentando circa l'illegittimità della cartella impugnata in quanto Resistente_1conseguente ad avvisi bonari oggetto di controversie che (a dire della SR) sarebbero state definite. Con ricorso presentato in data 03.07.2023 la Contribuente impugnava la cartella esattoriale indicata in epigrafe, contestandone l'illegittimità ed infondatezza in quanto le prodromiche comunicazioni di irregolarità sarebbero state definite ai sensi dell'art. 1, comma 186, della l. n. 197/2022,
• con il pagamento della prima rata;
• e con la presentazione delle relative domande di definizione. Essendosi pertanto perfezionata la definizione agevolata in relazione alle citate Resistente_1comunicazioni di irregolarità, sarebbe (sempre a dire della Srl) venuta definitivamente meno l'obbligazione contenuta nella cartella impugnata in questa sede. L'Ufficio costituitosi tempestivamente in giudizio evidenziava come solo dopo il definitivo accertamento del perfezionamento delle suddette definizioni agevolate, avrebbe potuto disporre lo sgravio dei carichi in contestazione (sgravio mai verificatosi e con cartella tuttora valida ed efficace ad ogni effetto di legge). Ebbene invece la AF aveva provveduto a notificare alla società Appellata ben quattro 4 distinti provvedimenti di diniego di definizione agevolata delle controversie tributarie riguardanti le seguenti prodromiche comunicazioni di irregolarità e avvisi bonari:
1. -la comunicazione n. 00973401912, inerente all'omesso versamento dell'IVA I trimestre anno d'imposta 2018, il cui provvedimento di diniego veniva notificato alla Società;
2. -la comunicazione n. 0092697619401, inerente all'omesso versamento dell'IVA IV trimestre 2018, il cui provvedimento di diniego veniva notificato alla Società;
<<corte di giustizia ii grado della lombardia-milano>>
<<sezione 17^--r.g. n. 2836 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di>> 3. -la comunicazione n. 0063841919701, inerente all'omesso versamento di ritenute per l'anno d'imposta 2018, il cui provvedimento di diniego veniva notificato alla Società (tale avviso bonario era stato tra l'altro impugnato con distinto ricorso iscritto al n. R.G. 5284/2022, tuttora pendente e per il quale era stato disposto rinvio a nuovo ruolo); 4. -la comunicazione n. 023166021401, inerente all'omesso versamento dell'IVA III trimestre 2020, il cui provvedimento di diniego veniva notificato alla Società. La AF evidenziava in tutti i suddetti provvedimenti di diniego (tutti versati in atti) della definizione agevolata come la società appellata, dopo aver presentato distinti ricorsi aventi effetti di reclamo avverso le citate comunicazioni di irregolarità, non si fosse poi costituita in giudizio a fronte dei dinieghi notificati dall'ufficio, ma avendo solo piuttosto presentato domanda di definizione agevolata delle liti. La CGT di I grado di Milano con sentenza n. 2226/2024 pubblicata il 23/05/2024 così succintamente motivava ….“Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento poiché è documentalmente provato che gli avvisi bonari nn. 00973401912, 09269761913, 57574671913 e 02316602115 richiamati nella cartella per cui è causa sono stati impugnati, e, nelle more di tali giudizi, le suddette controversie sono state definite ai sensi dell'art. 1, comma 186 e ss., Legge 29 dicembre 2022, n. 197. Né l'Ufficio ha prodotto documentazione relativa al rigetto/rifiuto delle agevolazioni agevolate. Motivi di equità impongono l'integrale compensazione delle spese del giudizio”. l'Agenzia notificava alla parte privata il gravame avverso la suindicata sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Milano, con cui articolava motivi di censura della prima sentenza chiedendone la integrale riforma con conferma della correttezza e legittimità della azione erariale e con la condanna della parte contribuente alle spese della procedura. Si è costituita nel presente giudizio anche la parte appellata contribuente invocando la conferma della impugnata sentenza di primo grado e proponendo appello incidentale sulla disposta compensazione delle spese statuita dalla CGT in primo grado. La Corte di Giustizia di II grado odierna giudicante in grado di appello, ha proceduto agli adempimenti processuali di legge e quindi, all'esito, alla camera di consiglio per la deliberazione della decisione. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel 1motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad 1 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012).
<<corte di giustizia ii grado della lombardia-milano>>
<<sezione 17^--r.g. n. 2836 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di>> In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
3.3.2. Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (cfr. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia…, in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello
<<corte di giustizia ii grado della lombardia-milano>>
<<sezione 17^--r.g. n. 2836 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di>> esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014, Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare
ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia
…compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivi, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la …incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile….
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<<sezione 17^--r.g. n. 2836 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di>> disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020). Cass. 14259/2024 …secondo consolidata giurisprudenza di legittimità il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., in caso di violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza - di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre nel caso in cui la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). Ugualmente, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il Giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24542), senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153). Secondo il consolidato orientamento della Corte, il processo tributario non ha natura esclusivamente impugnatoria e di legalità formale, ma di «impugnazione-merito», in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'Ufficio (Cass., sez. 5, 19/09/2014, n. 19750; Cass., sez. 5, 28/06/2016, n. 13294; Cass., sez. 6-5, 15/10/2018, n. 25629; Cass., sez. 5, 30/10/2018, n. 27560; Cass., sez. 5, 10/09/2020, n. 18777; Cass., sez. 5, 6/04/2020, n. 7695), sicché spetta al giudice il potere (dovere) di stabilire la correttezza e fondatezza della pretesa impositiva in modo da adottare una pronuncia eventualmente surrogatoria e sostitutiva della pretesa fiscale. Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato l'orientamento secondo il quale le censure che investono
“la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti” non sono censurabili in Cassazione (Sez. 3, sentenza n. 13395 del 29/05/2018, Rv. 649038- 01; Sez. 4, sentenza n. 17313 del 19/08/2020, Rv. 658541- 01; Sez. 3, sentenza n. 15107 del17/06/2013, Rv. 626907- 01; Sez. 5, sentenza n. 2935 del 10/02/2006, Rv. 586772 – 01; Sez. 3, sentenza n. 13618 del 22/07/2004, Rv. 575433 – 01; Sez. 5, sentenza n. 6055 del 16/04/2003, Rv. 562210 – 01; Sez. 3, sentenza n. 2155 del 14/02/2001, Rv. 543860 – 01; Sez. 1, sentenza n. 11949 del 02/12/1993, Rv. 484583 – 01). La Agenzia ha peraltro sia documentalmente provato ed allegato agli atti della procedura i propri atti Resistente_1formali atti di diniego puntualmente opposti dalla AF, alle istanze di parte di definizione agevolata Resistente_1pure avanzate dalla Società (dinieghi di definizione agevolata peraltro notificati alla ed a loro volta non impugnati dalla stessa società contribuente). Del resto la normativa vigente proprio al fine di consentire all'AdE di porre in essere un controllo di regolarità, sia formale che sostanziale, delle istanze di definizione agevolata in esame, prevedeva al comma 200 della cit. l. n. 197/2022 il termine del 30 settembre 2024 quale termine ultimo per la valutazione delle stesse ed, eventualmente, per la notifica di provvedimenti di diniego (nel caso di specie, Resistente_1dinieghi espressi opposti dalla AF alle istanze di per la definizione agevolata emessi nei termini e Resistente_1notificati alla contribuente e prodotti nel fascicolo diversamente da quanto asserito nella impugnata sentenza di primo grado). …comma 200. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali.
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<<sezione 17^--r.g. n. 2836 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di>> Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia e' richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puo' essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine. Resistente_1Non solo quindi la definizione agevolata solo instata ed avanzata dalla parte SR non può affatto può definirsi perfezionata (né le liti aventi ad oggetto gli atti prodromici possono definirsi estinte) ma nemmeno risultano impugnati dalla parte contribuente onerata i dinieghi opposti dalla AdE alle istanze avanzate dalla parte privata per la definizione agevolata. Peraltro nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo il processo e' dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se e' stata fissata la data della decisione. Ebbene –anche a volere tacere degli opposti dinieghi mossi dalla AF alle avversarie istanze di definizione agevolata e notificati Resistente_1alla SR-- i suddetti provvedimenti giurisdizionali delle Autorità giudiziarie tributarie (decreti e ordinanze) con declaratoria di estinzione dei processi nemmeno appaiono essere stati prodotti in atti. La semplice storica e fattuale incontrovertibile presenza nella fattispecie dei dinieghi opposti dalla AF Resistente_1alle istanze di definizione agevolata della (con conseguente esclusione di estinzione dei giudizi) Resistente_1rende superflua ogni ulteriore delibazione sul merito in punto --pure contestato dalla AdE alla SR-- abuso del diritto come definito dalla Cass 228502/2013 per analoga fattispecie <<<... Il Collegio è pienamente consapevole del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale, ai fini della definizione delle liti fiscali pendenti, la pendenza della lite deve intendersi in senso formale, per cui i vizi implicanti l'inammissibilità (ma non la radicale inesistenza) dell'atto di instaurazione del giudizio non sono ostativi alla sua definizione, essendo sufficienti la potenziale idoneità dell'atto ad aprire il sindacato sul provvedimento impositivo - indipendentemente da un preventivo riscontro e da una pronuncia sulla ritualità in concreto dell'iniziativa del contribuente - e che esso non sia già stato dichiarato inammissibile dal giudice tributario con sentenza definitiva (tra le altre, in relazione a diverse normative di condono, Cass. nn. 16000 del 2000, 2905 del 2002, 5035 del 2003, 23173 del 2005, 26841 del 2007, 1052 del 2008, 6841 del 2013). Tuttavia, tale principio, pur condivisibile in linea generale, non può non trovare un temperamento, al fine di evitare il verificarsi di casi palesemente abnormi e immeritevoli di tutela. 3.2. Già è stato affermato, in un precedente rimasto isolato, che, in tema di condono fiscale, l'impugnazione tardiva a fini meramente strumentali, per creare cioè artificiosamente un contenzioso che permetta il pagamento di una minore imposta rispetto a quanto accertato, non può sortire l'effetto voluto poiché il pagamento di una somma inferiore si può consentire solo quando abbia per contropartita l'eliminazione di un contenzioso, non quando tale contenzioso non sussista più per essere l'atto impositivo divenuto definitivo, in assenza di tempestiva impugnazione, ancor prima dell'intervento della normativa sul condono invocato;
si deve essere, cioè, in presenza di liti "reali", che abbiano ancora un margine di incertezza, dovendo escludersi ogni interpretazione che consenta di rimettere in discussione, oltre ogni limite temporale, atti impositivi ormai da tempo divenuti definitivi e perciò non più "litigiosi", neppure potenzialmente, posto che, diversamente opinando, la normativa in materia di condono, lungi dal deflazionare il contenzioso, indurrebbe invece un contenzioso artificioso e strumentale (Cass. n. 15158 del 2006). Questo orientamento va precisato e supportato facendo riferimento sia ai canoni generali di correttezza e buona fede - sempre più
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<<sezione 17^--r.g. n. 2836 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di>> valorizzati nei rapporti obbligatoli in genere ed in quelli tra fisco e contribuente in particolare (L. n. 212 del 2000, art. 10) -, sia ai principi di lealtà processuale (art. 88 c.p.c.) e del giusto processo (art. 111 Cost.). Deve ritenersi, infatti, che costituisce violazione di detti principi e configura, in particolare, una forma di abuso del processo l'utilizzazione di strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento appresta alla parte tali mezzi di tutela della propria posizione sostanziale (cfr. Cass., sez. un., n. 23726 del 2007, nonché Cass.nn. 28719 del 2008, 28286 del 2011, 6664 del 2013). Venendo ai casi di definizione delle liti tributarie pendenti, la sussistenza di una forma di abuso del processo va ravvisata in presenza di elementi dai quali emerga, in modo evidente e inequivoco, il carattere meramente fittizio e artificioso della controversia principale, instaurata, nonostante la palese tardi vita, al solo fine di creare il presupposto per poter fruire del beneficio: un chiaro elemento sintomatico della configurabilità di un uso abusivo del processo è costituito dal fatto che il contribuente - come nel caso in esame -abbia impugnato l'atto impositivo ben oltre il termine di legge (nella specie, dopo cinque anni dalla notifica), senza nulla argomentare in ordine alla perdurante ammissibilità dell'impugnazione nonostante il tempo trascorso.
3.3. Pertanto, deve ritenersi che il diniego opposto dall'Ufficio alla domanda di definizione della lite sia stato, nella fattispecie, pienamente legittimo…. Da ultimo vale notare che, in ogni caso, le istanze di definizione agevolata delle controversie tributarie (peraltro specificamente tutte opposte con diniego espresso della AF, sicchè le controversie ad oggi non Resistente_1possono affatto definirsi estinte come invece affermato dalla ) avevano ad oggetto atti erariali del tutto diversi (avvisi bonari) rispetto a quello impugnato nel presente giudizio e in sé cartella di Resistente_1pagamento che in quanto tale non è oggetto di alcuna autonoma e diretta contestazione della SR (cioè la cartella di pagamento n. 06820230060718088 che ad oggi appare ad ogni effetto di legge valida ed efficace e correttamente emessa). La Agenzia fiscale ha in conclusione inoppugnabilmente provato che l'assunto della sentenza della CGT di I grado qui appellata …Né l'Ufficio ha prodotto documentazione relativa al rigetto/rifiuto delle agevolazioni agevolate…. era oggettivamente errato in fatto. La AF ha depositato in atti del fascicolo i dinieghi espressi opposti dalla Amministrazione finanziaria alle Resistente_1istanze avanzate dalla parte privata SR per la definizione agevolata (e alcuna contestazione sul dato fattuale del riscontro cartaceo e documentale dei dinieghi opposti dalla AF alla istanza di definizione agevolata e notificati alla parte privata risulta in atti). 2L'AdE ha --come da suo onere-- specificatamente, puntualmente e tempestivamente contestato (ex art. 2 Ai sensi dell'art. 115, comma I, c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. L'ultimo inciso («fatti non specificamente contestati») approda nell'art. 115 cit. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 la quale ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra: conseguentemente, la “non contestazione” o la “contestazione generica” di fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi e produce effetti vincolanti per il giudice che deve “astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356). Secondo un orientamento si tratterebbe di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in ispecie dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale». La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009 e della dottrina suaccennata, va, dunque, ricercata nelle superiori esigenze di
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<<sezione 17^--r.g. n. 2836 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di>> 115, I comma, ultima parte c.p.c.) la generica ed astratta prospettazione difensiva di parte contribuente (fornendo la Agenzia fiscale ampia ed univoca oggettiva documentazione atta a confutarla e del tutto 3contrastarla), sicchè la parte contribuente, anche in ossequio al generale principio dispositivo della semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. In particolare, Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2007 n. 1540 ha affermato che il c.d. “principio di non contestazione” ha anche una diretta incidenza sul principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. “Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa”. Ciò, invero, trova riscontro in altro autorevole orientamento che, già a suo tempo, avvisava che «dinanzi al magistrato non si va per tacere ma bensì per parlare, per far conoscere le proprie ragioni e i torti dell'avversario con dichiarazioni precise, positive e pertinenti alla lite». Per effetto dell'art. 115, comma I, c.p.c., dunque, nel ventaglio dei fatti introdotti nel giudizio, il giudice deve effettuare un distinguo: vanno a confluire nel thema probandum, infatti, solo i fatti “bisognosi di prova”: tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono provati. Il difetto di contestazione produce, quindi, un triplice effetto: un effetto per chi doveva contestare (e non l'ha fatto), un effetto per il deducente (colui che allega il fatto non contestato), un effetto per il giudice. Per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (si v. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 27596 del 20 novembre 2008, ove la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul rilievo che gli attori non avevano allegato alcun fatto costitutivo del diritto stesso, senza tenere in adeguata considerazione che l'esistenza del diritto non era stata contestata dai convenuti e che l'unico oggetto del giudizio consisteva nello stabilirne l'estensione e le modalità di esercizio). Per il deducente: questo viene esonerato dall'onere della prova. Per il giudice, questi ha l'obbligo di ritenere il fatto provato senza svolgere istruttoria al riguardo. Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative: deve, cioè, trattarsi di una contestazione «specifica», il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere “tempestiva” e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079). Va condivisa sul punto la motivazione data dalle Sez. Un. 761 del 23 gennaio 2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, “sicchè simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione”. Alcuno, peraltro, ha osservato che «la contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto»: conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L'onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 2017). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i “fatti costitutivi della domanda” dagli altri, discorrendo tout court di “fatti non contestati” (differentemente da quanto avviene per gli artt. 167
o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;
3 In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo 10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002).Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che
<<corte di giustizia ii grado della lombardia-milano>>
<<sezione 17^--r.g. n. 2836 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di>> 4prova nemmeno avrebbe potuto ritualmente valersi né giovarsi del conseguente esonero ovvero alleggerimento probatorio ai sensi ed agli effetti della norma appena sopra citata. Va pertanto accolto l'appello della Agenzia delle Entrate e, in integrale riforma della sentenza di primo grado impugnata, va dichiarata la piena legittimità, efficacia e validità della cartella di pagamento n. 068202300607180888000. Quanto sopra argomentato in motivazione va ovviamente e con ogni evidenza totalmente respinto Resistente_1l'appello incidentale della SR. Atteso l'esito della procedura ed il principio della soccombenza (nella specie integrale della parte contribuente), per la pronunzia sulle spese legali e di procedura (per entrambi i gradi di giudizio) si provvede come in dispositivo cui, in questa sede, si rinvia. 5Ogni altra e diversa questione, in rito ed in merito, definitivamente assorbita .
siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018). Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.; 5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
4 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045). 5 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse;
cfr. anche Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza
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<<sezione 17^--r.g. n. 2836 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di>>
P.Q.M.
La Corte Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 17, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, in integrale riforma dell'appellata sentenza n. 2226/17/2024 emessa dalla CGT di I grado di Milano, conferma integralmente la cartella di pagamento impugnata n. 6820230060718088;
2) Condanna la parte contribuente appellata alla refusione, in favore della Agenzia, delle spese di entrambi i gradi di giudizio qui di seguito liquidate, per il primo grado, in complessivi €4.500,00 oltre oneri ed accessori di legge e, per il secondo grado, in ulteriori complessivi €5.500,00 oltre oneri ed accessori di legge. Così deciso in Milano, in data 19 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente (Dott. Jacopo Blandini) (Dott.ssa Annamaria Epicoco)
di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni.
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Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PI RI, Presidente BLANDINI JACOPO, Relatore RUTA GAETANO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2836/2024 depositato il 04/10/2024 proposto da
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Email_1Milano MI elettivamente domiciliato presso;
APPELLANTE
CONTRO
Resistente_1 P.IVA_1 Resistente_1 Indirizzo_1 Srl - SRL, con sede legale in P.IVA_120129, MILANO (MI), codice fiscale , in persona del legale rappresentante Rappresentante_1 CF_1pro tempore , codice fiscale Difensore: Difensore_1 C.F,_Difensore_1 Email_2, codice fiscale , Email_3 Difensore_1 Difeso da - C.F,_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_3; APPELLATA
Oggetto impugnazione della sentenza n. 2226/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 17 e pubblicata il 23/05/2024;
Atti impositivi:
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<<sezione 17^--r.g. n. 2836 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di>> - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230060718088 000 IRPEF-ALTRO 2018;
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230060718088 000 IVA-ALTRO 2018;
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230060718088 000 IVA-ALTRO 2020;
A seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2726/2025 depositato il 23/12/2025. Richieste delle parti come in atti.
FATTO E DIRITTO
Oggetto della presente vertenza è l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate - Direzione Resistente_1Provinciale I di Milano contro la parte società appellata SRL avverso la sentenza n. 2226/17/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, depositata il 23/05/2024. Resistente_1In data 05.05.2023 veniva notificata alla società “ S.R.L.”, odierna Appellata, la cartella di pagamento n. 068202300607180 88:
- per l'atto impugnato: AA22 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 68 2023 00607180 88 il valore della controversia definito secondo l'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, è pari a 18.141,30 Euro;
- per l'atto impugnato: AA22 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 68 2023 00607180 88 il valore della controversia definito secondo l'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, è pari a 29.486,49 Euro;
- per l'atto impugnato: AA22 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 68 2023 00607180 88 il valore della controversia definito secondo l'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, è pari a 17.383,17 Euro;
- per l'atto impugnato: II32 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 68 2023 00607180 88 il valore della controversia definito secondo l'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, è pari a 95.045,39 Euro;
La cartella di pagamento conteneva le seguenti partite di ruolo:
• -identificativo partita n. 000000000000158044747/D00, relativa all'anno d'imposta 2018, avente ad oggetto la maggiore IVA accertata a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972 delle comunicazioni periodiche IVA, oltre sanzioni ed interessi, per un importo pari ad Euro 27.202,01;
• -identificativo partita n. 000000000000215182843/D00, relativa all'anno d'imposta 2018, avente ad oggetto la maggiore IVA accertata a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972 delle comunicazioni periodiche IVA, oltre sanzioni ed interessi, per un importo pari ad Euro 43.350,94;
• -identificativo partita n. 000000000000271900561, relativa all'anno d'imposta 2020, avente ad oggetto la maggiore IVA accertata a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972 delle comunicazioni periodiche IVA, oltre sanzioni ed interessi, per un importo pari ad Euro 24.345,73;
<<corte di giustizia ii grado della lombardia-milano>>
<<sezione 17^--r.g. n. 2836 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di>> • identificativo partita n. T200128171551229580000001/D, relativa all'anno d'imposta 2018, avente ad oggetto le maggiori ritenute accertate a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 del Modello 770/2019, oltre sanzioni ed interessi, per un importo pari ad Euro 141.264,38. Con la suddetta cartella di pagamento quindi la riscossione richiedeva il pagamento complessivo di Euro 236.163,06.
Resistente_1Come detto la società SR impugnava la cartella di pagamento n. 068202300607180888000, lamentando che:
-con la cartella di pagamento indicata in epigrafe, la riscossione aveva ingiunto al contribuente il pagamento della somma complessiva di €236.168,94.
- che la suddetta cartella sarebbe stata parzialmente illegittima in quanto avrebbe tenuto conto della circostanza che gli avvisi bonari nn. 00973401912, 09269761913, 57574671913 e 02316602115 da essa richiamati (docc. 2-5) erano stati in altri e separati giudizi impugnati (docc. 6-9).
- che nelle more del giudizio suddette controversie sarebbero state definite ai sensi dell'art. 1, comma 186, Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (docc. 10-13)”. Pertanto eccepiva, argomentando circa l'illegittimità della cartella impugnata in quanto Resistente_1conseguente ad avvisi bonari oggetto di controversie che (a dire della SR) sarebbero state definite. Con ricorso presentato in data 03.07.2023 la Contribuente impugnava la cartella esattoriale indicata in epigrafe, contestandone l'illegittimità ed infondatezza in quanto le prodromiche comunicazioni di irregolarità sarebbero state definite ai sensi dell'art. 1, comma 186, della l. n. 197/2022,
• con il pagamento della prima rata;
• e con la presentazione delle relative domande di definizione. Essendosi pertanto perfezionata la definizione agevolata in relazione alle citate Resistente_1comunicazioni di irregolarità, sarebbe (sempre a dire della Srl) venuta definitivamente meno l'obbligazione contenuta nella cartella impugnata in questa sede. L'Ufficio costituitosi tempestivamente in giudizio evidenziava come solo dopo il definitivo accertamento del perfezionamento delle suddette definizioni agevolate, avrebbe potuto disporre lo sgravio dei carichi in contestazione (sgravio mai verificatosi e con cartella tuttora valida ed efficace ad ogni effetto di legge). Ebbene invece la AF aveva provveduto a notificare alla società Appellata ben quattro 4 distinti provvedimenti di diniego di definizione agevolata delle controversie tributarie riguardanti le seguenti prodromiche comunicazioni di irregolarità e avvisi bonari:
1. -la comunicazione n. 00973401912, inerente all'omesso versamento dell'IVA I trimestre anno d'imposta 2018, il cui provvedimento di diniego veniva notificato alla Società;
2. -la comunicazione n. 0092697619401, inerente all'omesso versamento dell'IVA IV trimestre 2018, il cui provvedimento di diniego veniva notificato alla Società;
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<<sezione 17^--r.g. n. 2836 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di>> 3. -la comunicazione n. 0063841919701, inerente all'omesso versamento di ritenute per l'anno d'imposta 2018, il cui provvedimento di diniego veniva notificato alla Società (tale avviso bonario era stato tra l'altro impugnato con distinto ricorso iscritto al n. R.G. 5284/2022, tuttora pendente e per il quale era stato disposto rinvio a nuovo ruolo); 4. -la comunicazione n. 023166021401, inerente all'omesso versamento dell'IVA III trimestre 2020, il cui provvedimento di diniego veniva notificato alla Società. La AF evidenziava in tutti i suddetti provvedimenti di diniego (tutti versati in atti) della definizione agevolata come la società appellata, dopo aver presentato distinti ricorsi aventi effetti di reclamo avverso le citate comunicazioni di irregolarità, non si fosse poi costituita in giudizio a fronte dei dinieghi notificati dall'ufficio, ma avendo solo piuttosto presentato domanda di definizione agevolata delle liti. La CGT di I grado di Milano con sentenza n. 2226/2024 pubblicata il 23/05/2024 così succintamente motivava ….“Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento poiché è documentalmente provato che gli avvisi bonari nn. 00973401912, 09269761913, 57574671913 e 02316602115 richiamati nella cartella per cui è causa sono stati impugnati, e, nelle more di tali giudizi, le suddette controversie sono state definite ai sensi dell'art. 1, comma 186 e ss., Legge 29 dicembre 2022, n. 197. Né l'Ufficio ha prodotto documentazione relativa al rigetto/rifiuto delle agevolazioni agevolate. Motivi di equità impongono l'integrale compensazione delle spese del giudizio”. l'Agenzia notificava alla parte privata il gravame avverso la suindicata sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Milano, con cui articolava motivi di censura della prima sentenza chiedendone la integrale riforma con conferma della correttezza e legittimità della azione erariale e con la condanna della parte contribuente alle spese della procedura. Si è costituita nel presente giudizio anche la parte appellata contribuente invocando la conferma della impugnata sentenza di primo grado e proponendo appello incidentale sulla disposta compensazione delle spese statuita dalla CGT in primo grado. La Corte di Giustizia di II grado odierna giudicante in grado di appello, ha proceduto agli adempimenti processuali di legge e quindi, all'esito, alla camera di consiglio per la deliberazione della decisione. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel 1motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad 1 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012).
<<corte di giustizia ii grado della lombardia-milano>>
<<sezione 17^--r.g. n. 2836 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di>> In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
3.3.2. Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (cfr. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia…, in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello
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<<sezione 17^--r.g. n. 2836 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di>> esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014, Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare
ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia
…compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivi, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la …incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile….
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<<sezione 17^--r.g. n. 2836 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di>> disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020). Cass. 14259/2024 …secondo consolidata giurisprudenza di legittimità il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., in caso di violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza - di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre nel caso in cui la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). Ugualmente, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il Giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24542), senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153). Secondo il consolidato orientamento della Corte, il processo tributario non ha natura esclusivamente impugnatoria e di legalità formale, ma di «impugnazione-merito», in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'Ufficio (Cass., sez. 5, 19/09/2014, n. 19750; Cass., sez. 5, 28/06/2016, n. 13294; Cass., sez. 6-5, 15/10/2018, n. 25629; Cass., sez. 5, 30/10/2018, n. 27560; Cass., sez. 5, 10/09/2020, n. 18777; Cass., sez. 5, 6/04/2020, n. 7695), sicché spetta al giudice il potere (dovere) di stabilire la correttezza e fondatezza della pretesa impositiva in modo da adottare una pronuncia eventualmente surrogatoria e sostitutiva della pretesa fiscale. Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato l'orientamento secondo il quale le censure che investono
“la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti” non sono censurabili in Cassazione (Sez. 3, sentenza n. 13395 del 29/05/2018, Rv. 649038- 01; Sez. 4, sentenza n. 17313 del 19/08/2020, Rv. 658541- 01; Sez. 3, sentenza n. 15107 del17/06/2013, Rv. 626907- 01; Sez. 5, sentenza n. 2935 del 10/02/2006, Rv. 586772 – 01; Sez. 3, sentenza n. 13618 del 22/07/2004, Rv. 575433 – 01; Sez. 5, sentenza n. 6055 del 16/04/2003, Rv. 562210 – 01; Sez. 3, sentenza n. 2155 del 14/02/2001, Rv. 543860 – 01; Sez. 1, sentenza n. 11949 del 02/12/1993, Rv. 484583 – 01). La Agenzia ha peraltro sia documentalmente provato ed allegato agli atti della procedura i propri atti Resistente_1formali atti di diniego puntualmente opposti dalla AF, alle istanze di parte di definizione agevolata Resistente_1pure avanzate dalla Società (dinieghi di definizione agevolata peraltro notificati alla ed a loro volta non impugnati dalla stessa società contribuente). Del resto la normativa vigente proprio al fine di consentire all'AdE di porre in essere un controllo di regolarità, sia formale che sostanziale, delle istanze di definizione agevolata in esame, prevedeva al comma 200 della cit. l. n. 197/2022 il termine del 30 settembre 2024 quale termine ultimo per la valutazione delle stesse ed, eventualmente, per la notifica di provvedimenti di diniego (nel caso di specie, Resistente_1dinieghi espressi opposti dalla AF alle istanze di per la definizione agevolata emessi nei termini e Resistente_1notificati alla contribuente e prodotti nel fascicolo diversamente da quanto asserito nella impugnata sentenza di primo grado). …comma 200. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali.
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<<sezione 17^--r.g. n. 2836 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di>> Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia e' richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puo' essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine. Resistente_1Non solo quindi la definizione agevolata solo instata ed avanzata dalla parte SR non può affatto può definirsi perfezionata (né le liti aventi ad oggetto gli atti prodromici possono definirsi estinte) ma nemmeno risultano impugnati dalla parte contribuente onerata i dinieghi opposti dalla AdE alle istanze avanzate dalla parte privata per la definizione agevolata. Peraltro nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo il processo e' dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se e' stata fissata la data della decisione. Ebbene –anche a volere tacere degli opposti dinieghi mossi dalla AF alle avversarie istanze di definizione agevolata e notificati Resistente_1alla SR-- i suddetti provvedimenti giurisdizionali delle Autorità giudiziarie tributarie (decreti e ordinanze) con declaratoria di estinzione dei processi nemmeno appaiono essere stati prodotti in atti. La semplice storica e fattuale incontrovertibile presenza nella fattispecie dei dinieghi opposti dalla AF Resistente_1alle istanze di definizione agevolata della (con conseguente esclusione di estinzione dei giudizi) Resistente_1rende superflua ogni ulteriore delibazione sul merito in punto --pure contestato dalla AdE alla SR-- abuso del diritto come definito dalla Cass 228502/2013 per analoga fattispecie <<<... Il Collegio è pienamente consapevole del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale, ai fini della definizione delle liti fiscali pendenti, la pendenza della lite deve intendersi in senso formale, per cui i vizi implicanti l'inammissibilità (ma non la radicale inesistenza) dell'atto di instaurazione del giudizio non sono ostativi alla sua definizione, essendo sufficienti la potenziale idoneità dell'atto ad aprire il sindacato sul provvedimento impositivo - indipendentemente da un preventivo riscontro e da una pronuncia sulla ritualità in concreto dell'iniziativa del contribuente - e che esso non sia già stato dichiarato inammissibile dal giudice tributario con sentenza definitiva (tra le altre, in relazione a diverse normative di condono, Cass. nn. 16000 del 2000, 2905 del 2002, 5035 del 2003, 23173 del 2005, 26841 del 2007, 1052 del 2008, 6841 del 2013). Tuttavia, tale principio, pur condivisibile in linea generale, non può non trovare un temperamento, al fine di evitare il verificarsi di casi palesemente abnormi e immeritevoli di tutela. 3.2. Già è stato affermato, in un precedente rimasto isolato, che, in tema di condono fiscale, l'impugnazione tardiva a fini meramente strumentali, per creare cioè artificiosamente un contenzioso che permetta il pagamento di una minore imposta rispetto a quanto accertato, non può sortire l'effetto voluto poiché il pagamento di una somma inferiore si può consentire solo quando abbia per contropartita l'eliminazione di un contenzioso, non quando tale contenzioso non sussista più per essere l'atto impositivo divenuto definitivo, in assenza di tempestiva impugnazione, ancor prima dell'intervento della normativa sul condono invocato;
si deve essere, cioè, in presenza di liti "reali", che abbiano ancora un margine di incertezza, dovendo escludersi ogni interpretazione che consenta di rimettere in discussione, oltre ogni limite temporale, atti impositivi ormai da tempo divenuti definitivi e perciò non più "litigiosi", neppure potenzialmente, posto che, diversamente opinando, la normativa in materia di condono, lungi dal deflazionare il contenzioso, indurrebbe invece un contenzioso artificioso e strumentale (Cass. n. 15158 del 2006). Questo orientamento va precisato e supportato facendo riferimento sia ai canoni generali di correttezza e buona fede - sempre più
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<<sezione 17^--r.g. n. 2836 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di>> valorizzati nei rapporti obbligatoli in genere ed in quelli tra fisco e contribuente in particolare (L. n. 212 del 2000, art. 10) -, sia ai principi di lealtà processuale (art. 88 c.p.c.) e del giusto processo (art. 111 Cost.). Deve ritenersi, infatti, che costituisce violazione di detti principi e configura, in particolare, una forma di abuso del processo l'utilizzazione di strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento appresta alla parte tali mezzi di tutela della propria posizione sostanziale (cfr. Cass., sez. un., n. 23726 del 2007, nonché Cass.nn. 28719 del 2008, 28286 del 2011, 6664 del 2013). Venendo ai casi di definizione delle liti tributarie pendenti, la sussistenza di una forma di abuso del processo va ravvisata in presenza di elementi dai quali emerga, in modo evidente e inequivoco, il carattere meramente fittizio e artificioso della controversia principale, instaurata, nonostante la palese tardi vita, al solo fine di creare il presupposto per poter fruire del beneficio: un chiaro elemento sintomatico della configurabilità di un uso abusivo del processo è costituito dal fatto che il contribuente - come nel caso in esame -abbia impugnato l'atto impositivo ben oltre il termine di legge (nella specie, dopo cinque anni dalla notifica), senza nulla argomentare in ordine alla perdurante ammissibilità dell'impugnazione nonostante il tempo trascorso.
3.3. Pertanto, deve ritenersi che il diniego opposto dall'Ufficio alla domanda di definizione della lite sia stato, nella fattispecie, pienamente legittimo…. Da ultimo vale notare che, in ogni caso, le istanze di definizione agevolata delle controversie tributarie (peraltro specificamente tutte opposte con diniego espresso della AF, sicchè le controversie ad oggi non Resistente_1possono affatto definirsi estinte come invece affermato dalla ) avevano ad oggetto atti erariali del tutto diversi (avvisi bonari) rispetto a quello impugnato nel presente giudizio e in sé cartella di Resistente_1pagamento che in quanto tale non è oggetto di alcuna autonoma e diretta contestazione della SR (cioè la cartella di pagamento n. 06820230060718088 che ad oggi appare ad ogni effetto di legge valida ed efficace e correttamente emessa). La Agenzia fiscale ha in conclusione inoppugnabilmente provato che l'assunto della sentenza della CGT di I grado qui appellata …Né l'Ufficio ha prodotto documentazione relativa al rigetto/rifiuto delle agevolazioni agevolate…. era oggettivamente errato in fatto. La AF ha depositato in atti del fascicolo i dinieghi espressi opposti dalla Amministrazione finanziaria alle Resistente_1istanze avanzate dalla parte privata SR per la definizione agevolata (e alcuna contestazione sul dato fattuale del riscontro cartaceo e documentale dei dinieghi opposti dalla AF alla istanza di definizione agevolata e notificati alla parte privata risulta in atti). 2L'AdE ha --come da suo onere-- specificatamente, puntualmente e tempestivamente contestato (ex art. 2 Ai sensi dell'art. 115, comma I, c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. L'ultimo inciso («fatti non specificamente contestati») approda nell'art. 115 cit. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 la quale ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra: conseguentemente, la “non contestazione” o la “contestazione generica” di fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi e produce effetti vincolanti per il giudice che deve “astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356). Secondo un orientamento si tratterebbe di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in ispecie dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale». La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009 e della dottrina suaccennata, va, dunque, ricercata nelle superiori esigenze di
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<<sezione 17^--r.g. n. 2836 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di>> 115, I comma, ultima parte c.p.c.) la generica ed astratta prospettazione difensiva di parte contribuente (fornendo la Agenzia fiscale ampia ed univoca oggettiva documentazione atta a confutarla e del tutto 3contrastarla), sicchè la parte contribuente, anche in ossequio al generale principio dispositivo della semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. In particolare, Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2007 n. 1540 ha affermato che il c.d. “principio di non contestazione” ha anche una diretta incidenza sul principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. “Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa”. Ciò, invero, trova riscontro in altro autorevole orientamento che, già a suo tempo, avvisava che «dinanzi al magistrato non si va per tacere ma bensì per parlare, per far conoscere le proprie ragioni e i torti dell'avversario con dichiarazioni precise, positive e pertinenti alla lite». Per effetto dell'art. 115, comma I, c.p.c., dunque, nel ventaglio dei fatti introdotti nel giudizio, il giudice deve effettuare un distinguo: vanno a confluire nel thema probandum, infatti, solo i fatti “bisognosi di prova”: tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono provati. Il difetto di contestazione produce, quindi, un triplice effetto: un effetto per chi doveva contestare (e non l'ha fatto), un effetto per il deducente (colui che allega il fatto non contestato), un effetto per il giudice. Per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (si v. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 27596 del 20 novembre 2008, ove la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul rilievo che gli attori non avevano allegato alcun fatto costitutivo del diritto stesso, senza tenere in adeguata considerazione che l'esistenza del diritto non era stata contestata dai convenuti e che l'unico oggetto del giudizio consisteva nello stabilirne l'estensione e le modalità di esercizio). Per il deducente: questo viene esonerato dall'onere della prova. Per il giudice, questi ha l'obbligo di ritenere il fatto provato senza svolgere istruttoria al riguardo. Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative: deve, cioè, trattarsi di una contestazione «specifica», il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere “tempestiva” e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079). Va condivisa sul punto la motivazione data dalle Sez. Un. 761 del 23 gennaio 2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, “sicchè simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione”. Alcuno, peraltro, ha osservato che «la contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto»: conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L'onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 2017). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i “fatti costitutivi della domanda” dagli altri, discorrendo tout court di “fatti non contestati” (differentemente da quanto avviene per gli artt. 167
o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;
3 In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo 10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002).Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che
<<corte di giustizia ii grado della lombardia-milano>>
<<sezione 17^--r.g. n. 2836 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di>> 4prova nemmeno avrebbe potuto ritualmente valersi né giovarsi del conseguente esonero ovvero alleggerimento probatorio ai sensi ed agli effetti della norma appena sopra citata. Va pertanto accolto l'appello della Agenzia delle Entrate e, in integrale riforma della sentenza di primo grado impugnata, va dichiarata la piena legittimità, efficacia e validità della cartella di pagamento n. 068202300607180888000. Quanto sopra argomentato in motivazione va ovviamente e con ogni evidenza totalmente respinto Resistente_1l'appello incidentale della SR. Atteso l'esito della procedura ed il principio della soccombenza (nella specie integrale della parte contribuente), per la pronunzia sulle spese legali e di procedura (per entrambi i gradi di giudizio) si provvede come in dispositivo cui, in questa sede, si rinvia. 5Ogni altra e diversa questione, in rito ed in merito, definitivamente assorbita .
siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018). Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.; 5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
4 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045). 5 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse;
cfr. anche Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza
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P.Q.M.
La Corte Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 17, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, in integrale riforma dell'appellata sentenza n. 2226/17/2024 emessa dalla CGT di I grado di Milano, conferma integralmente la cartella di pagamento impugnata n. 6820230060718088;
2) Condanna la parte contribuente appellata alla refusione, in favore della Agenzia, delle spese di entrambi i gradi di giudizio qui di seguito liquidate, per il primo grado, in complessivi €4.500,00 oltre oneri ed accessori di legge e, per il secondo grado, in ulteriori complessivi €5.500,00 oltre oneri ed accessori di legge. Così deciso in Milano, in data 19 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente (Dott. Jacopo Blandini) (Dott.ssa Annamaria Epicoco)
di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni.
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