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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/07/2025, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4960/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice dott. Emanuele Alcidi
Ha pronunciato, ex artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al N.R.G.
4960/2024; avente a oggetto: “Lesione personale”;
TRA
(C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Corrado Fiorelli (C.F. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio sito in Caserta (CE) alla Via L.
Ricciardelli n. 52;
Appellante
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. , CP_2 C.F._3 [...]
(C.F. , CP_3 C.F._4 [...]
(C.F. , CP_4 C.F._5 [...]
(C.F. , CP_5 C.F._6 CP_6
[...]
[...]
[...]
(C.F. ) e
[...] C.F._7 CP_7
(C.F. );
[...] C.F._8
Appellati contumaci
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per veder riformata la sentenza n. 280/2024 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, chiedendo il rigetto della domanda, accolta in primo grado.
Gli appellati, benché ritualmente citati, non si costituivano e, pertanto, con ordinanza del 03.02.2025 e del 15.05.2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 23.06.2025 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
In diritto
Questo Giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferimento ai punti di fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti conformi.
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del deposito della memoria di discussione avvenuto in data 12.06.2025, in
- 2 -
quanto nota non autorizzata e non prevista dall'art. 281-sexies c.p.c.
Tanto premesso, l'appello va accolto.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure,
l'istruttoria espletata non consente di ritenere adeguatamente provata la domanda stante la mancanza di attendibilità della teste , escussa all'udienza del 07.07.2022. Testimone_1
In proposito, invero, non può non considerarsi come la teste, benché la deposizione sia avvenuta a distanza di cinque anni dal momento in cui si è verificato il fatto, sia stata in grado di riferire con dovizia di particolari una serie di elementi settoriali e specifici (come, ad esempio, la precisa dinamica del sinistro con gli specifici punti di impatto;
la distanza rispetto ai veicoli coinvolti;
il modello e il colore;
le lesioni riportate dai danneggiati) ed abbia, invece, omesso di precisare una serie di aspetti paralleli (quali il nominativo della strada nella quale il motociclo stava per svoltare e il soggetto che ha poi accompagnato i danneggiati in ospedale).
Da quanto sopra discende una valutazione in termini negativi sull'attendibilità della teste, con la conseguenza che il fatto, così come ricostruito, non può dirsi provato.
Conseguentemente, tenuto conto di quanto sopra e dell'assenza di ulteriori elementi probatori, le domande risarcitorie spiegate in primo grado devono essere rigettate, con accoglimento dell'appello proposto.
Sulle spese
- 3 -
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
Stante l'inammissibilità della nota denominata “memoria di discussione” si ritiene di non dover liquidare la fase decisionale.
Vista l'assenza di attività istruttoria si ritiene di dover applicare le riduzioni di cui all'art. 4 comma 1 D.M. 55/2014 relativamente alla fase istruttoria/trattazione.
Va disposta la condanna anche per il giudizio di primo grado.
Tenuto conto dell'intervento volontario, si ritiene di dover considerare, ai fini dello scaglione di riferimento, il valore massimo per i giudizi dinanzi al giudice di pace in relazione alla natura della controversia in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
• Accoglie l'appello;
• Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da CP_1
e
[...] CP_2 CP_3
• Condanna , e Controparte_1 CP_2 [...] al pagamento delle spese di primo grado in CP_3 favore della pari ad € 2.090,00, Parte_1 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
• Condanna , e Controparte_1 CP_2 [...] al pagamento delle spese di secondo grado in CP_3
- 4 -
favore di pari a € 400,00 per spese Parte_1 vive ed € 2.536,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, per onorari;
• Nulla sulle spese nei confronti di , Controparte_5
e Controparte_7 Controparte_6 [...]
. CP_4
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, 18.07.2025.
Il Giudice
Dott. Emanuele Alcidi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice dott. Emanuele Alcidi
Ha pronunciato, ex artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al N.R.G.
4960/2024; avente a oggetto: “Lesione personale”;
TRA
(C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Corrado Fiorelli (C.F. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio sito in Caserta (CE) alla Via L.
Ricciardelli n. 52;
Appellante
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. , CP_2 C.F._3 [...]
(C.F. , CP_3 C.F._4 [...]
(C.F. , CP_4 C.F._5 [...]
(C.F. , CP_5 C.F._6 CP_6
[...]
[...]
[...]
(C.F. ) e
[...] C.F._7 CP_7
(C.F. );
[...] C.F._8
Appellati contumaci
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per veder riformata la sentenza n. 280/2024 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, chiedendo il rigetto della domanda, accolta in primo grado.
Gli appellati, benché ritualmente citati, non si costituivano e, pertanto, con ordinanza del 03.02.2025 e del 15.05.2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 23.06.2025 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
In diritto
Questo Giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferimento ai punti di fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti conformi.
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del deposito della memoria di discussione avvenuto in data 12.06.2025, in
- 2 -
quanto nota non autorizzata e non prevista dall'art. 281-sexies c.p.c.
Tanto premesso, l'appello va accolto.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure,
l'istruttoria espletata non consente di ritenere adeguatamente provata la domanda stante la mancanza di attendibilità della teste , escussa all'udienza del 07.07.2022. Testimone_1
In proposito, invero, non può non considerarsi come la teste, benché la deposizione sia avvenuta a distanza di cinque anni dal momento in cui si è verificato il fatto, sia stata in grado di riferire con dovizia di particolari una serie di elementi settoriali e specifici (come, ad esempio, la precisa dinamica del sinistro con gli specifici punti di impatto;
la distanza rispetto ai veicoli coinvolti;
il modello e il colore;
le lesioni riportate dai danneggiati) ed abbia, invece, omesso di precisare una serie di aspetti paralleli (quali il nominativo della strada nella quale il motociclo stava per svoltare e il soggetto che ha poi accompagnato i danneggiati in ospedale).
Da quanto sopra discende una valutazione in termini negativi sull'attendibilità della teste, con la conseguenza che il fatto, così come ricostruito, non può dirsi provato.
Conseguentemente, tenuto conto di quanto sopra e dell'assenza di ulteriori elementi probatori, le domande risarcitorie spiegate in primo grado devono essere rigettate, con accoglimento dell'appello proposto.
Sulle spese
- 3 -
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
Stante l'inammissibilità della nota denominata “memoria di discussione” si ritiene di non dover liquidare la fase decisionale.
Vista l'assenza di attività istruttoria si ritiene di dover applicare le riduzioni di cui all'art. 4 comma 1 D.M. 55/2014 relativamente alla fase istruttoria/trattazione.
Va disposta la condanna anche per il giudizio di primo grado.
Tenuto conto dell'intervento volontario, si ritiene di dover considerare, ai fini dello scaglione di riferimento, il valore massimo per i giudizi dinanzi al giudice di pace in relazione alla natura della controversia in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
• Accoglie l'appello;
• Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da CP_1
e
[...] CP_2 CP_3
• Condanna , e Controparte_1 CP_2 [...] al pagamento delle spese di primo grado in CP_3 favore della pari ad € 2.090,00, Parte_1 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
• Condanna , e Controparte_1 CP_2 [...] al pagamento delle spese di secondo grado in CP_3
- 4 -
favore di pari a € 400,00 per spese Parte_1 vive ed € 2.536,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, per onorari;
• Nulla sulle spese nei confronti di , Controparte_5
e Controparte_7 Controparte_6 [...]
. CP_4
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, 18.07.2025.
Il Giudice
Dott. Emanuele Alcidi
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