Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 2870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2870 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 581 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2023, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 6835 pubblicata il 7 luglio 2022 e non notificata, avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra
(cf , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alfonso Fiordellisi (cf , elettivamente domiciliato nello studio C.F._2 del difensore in Napoli, Centro Direzionale - Isola E/4, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec
; Email_1
appellante
e p. iva e cf ), e (cf e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
1
e difese dall'Avv. Gaetano Ruggiero (cf , elettivamente C.F._3 domiciliate nello studio del difensore in Napoli, Via Pergolesi, 1, giusta mandati alle liti in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (per le comunicazioni: pec egalmail - fax 0816581507); Email_2
appellate
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 dicembre 2024, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
richiedeva e otteneva dal Tribunale di Napoli ingiunzione di Parte_1 pagamento 15/2018 per l'importo di € 220.065,41, oltre accessori, nei confronti di e (successivamente incorporata da Controparte_6 Controparte_3
), per il pagamento a titolo di compenso per le prestazioni Controparte_2 professionali afferenti al progetto di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle strutture alberghiere “Vulcano” e “Villa a Mare”, commissionate sia per la partecipazione al bando di finanziamento “Grandi
Investimenti per lo Sviluppo del Territorio” sia per intraprendere rapporti imprenditoriali con investitori.
Avverso l'ingiunzione proponevano opposizione le società deducendo, sostanzialmente, che il compenso massimo pattuito tra le parti era di € 120.000,00, che la lettera di incarico prodotta in atti era, in realtà, un accordo di massima, il quale rinviava a ulteriori accordi la formalizzazione di altri incarichi, mai conferiti avendo regolarmente già pagato precedenti progettazioni, e, da ultimo, l'inutilizzabilità del progetto, non approvato dalla committenza, ai fini della domanda di accesso al finanziamento pubblico.
Il Tribunale, all'esito del giudizio, sulla scorta della copiosa documentazione prodotta dalle parti e con articolata motivazione, accoglieva l'opposizione revocando
2 il decreto ingiuntivo, con compensazione tra le parti delle spese di lite per la complessità giuridica e fattuale della vicenda.
In particolare, il primo giudice rilevava come dovesse ritenersi comprovato che all'opposto fosse stato conferito l'incarico espletato in relazione all'attività di progettazione per la partecipazione al Contratto di sviluppo, attività non sovrapponibile a quelle indicate nella lettera del 2 dicembre 2014, escludendo, però, che potesse rinvenirsi nella documentazione l'incarico afferente alla progettazione per la realizzazione dei lavori presso la struttura (pagg.
6-8 sentenza), dovendo, per tale ragione, ritenersi che i progetti richiesti fossero strumentali alla partecipazione al
Contratto di sviluppo.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale riteneva fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dalle società poiché l'elaborato predisposto dall'architetto sforava il limite di spesa massimo consentito per le opere murarie del 70% del programma totale. La prova dello sforamento di tale limite doveva rinvenirsi nella relazione illustrativa prodotta sia dalle opposte che dall'opponente, dalla quale emergeva un costo per le opere murarie pari al 74,6% sul totale complessivo di €
10.108409,31. L'obbligazione gravante sul professionista era di risultato, dunque,
l'inutilizzabilità del progetto giustificava il rifiuto del committente di pagare il compenso.
Avverso la decisione proponeva appello con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec il 3 febbraio 2023, invocandone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni:
“I) in accoglimento della sollevata eccezione di “giudicato”, come argomentato con il primo motivo, accogliere il presente appello, e, di conseguenza, dichiarare improponibile l'avversa sollevata eccezione di inadempimento e accogliere il presente appello, col rigetto della domanda delle opponenti di opposizione al decreto ingiuntivo n. 15/2018, confermandolo in pieno, ovvero, sempre in accoglimento del presente appello, riformare l'impugnata sentenza n. 683572022 e accogliere la domanda dell'appellante arch. spinta col suo ricorso Parte_1 dell'opposto decreto ingiuntivo n. 15/2018;
II) sub.te, in accoglimento della sollevata eccezione di tardiva proposizione dell'eccezione di inadempimento (exceptio inadimpleti contractus) da parte delle
3 odierne società appellate, come argomentato con il secondo motivo, accogliere il presente appello e, di conseguenza, riformare l'appellata sentenza, dichiarando improponibile, inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto l'avversa sollevata eccezione di inadempimento, e, di conseguenza, rigettare la domanda di opposizione al decreto ingiuntivo n. 15/2018, confermandolo in toto;
III) sub.te, in accoglimento della sollevata eccezione e contestazione circa la violazione in sentenza del disposto di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. come argomentato nel terzo motivo, accogliere il presente appello e, di conseguenza, riformare l'appellata sentenza, dichiarando inammissibile e/o improponibile e comunque infondata nel merito e non provata l'avversa domanda di opposizione a decreto ingiuntivo n. 15/2018, confermandolo in toto, ovvero, sempre in accoglimento del presente appello, riformare l'impugnata sentenza n. 683572022 e accogliere la domanda dell'appellante arch. spinta col suo ricorso Parte_1 dell'opposto decreto ingiuntivo n. 15/2018;
IV) sub.te, in accoglimento della sollevata eccezione e contestazione circa la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., come argomentato nel quarto motivo, accogliere il presente appello e, di conseguenza, riformare l'appellata sentenza, dichiarando inammissibile e/o improponibile e comunque infondata nel merito e non provata l'avversa domanda di opposizione a decreto ingiuntivo n.
15/2018, confermandolo in toto, ovvero, sempre in accoglimento del presente appello, riformare l'impugnata sentenza n. 683572022 e accogliere la domanda dell'appellante arch. spinta col suo ricorso dell'opposto decreto Parte_1 ingiuntivo n. 15/2018;
V) sub.te, in accoglimento della sollevata eccezione e contestazione dell'appellante di infondatezza dell'avversa domanda delle odierne appellate di opposizione al decreto ingiuntivo n. 15/2018 per assoluta mancanza di prova a sostegno della sollevata eccezione di inadempimento sollevata dalle appellate per preteso sforamento da parte dell'arch. del limite del 70% delle opere murarie e assimilate, Parte_1 come argomentato dall'appellante con il suo quinto motivo, accogliere il presente appello e, di conseguenza, riformare l'appellata sentenza, dichiarando infondata nel merito e non provata l'avversa domanda di opposizione a decreto ingiuntivo n.
15/2018, confermandolo in toto, ovvero, sempre in accoglimento del presente appello, riformare l'impugnata sentenza n. 683572022 e accogliere la domanda
4 dell'appellante arch. spinta col suo ricorso dell'opposto decreto Parte_1 ingiuntivo n. 15/2018;
VI) sub.te, in accoglimento della sollevata eccezione e contestazione dell'appellante per l'eccepita erronea statuizione del Tribunale in sentenza laddove afferma che
l'incarico professionale dell'arch. era stato conferito unicamente per la Pt_1 partecipazione al contratto di sviluppo come argomentato dall'appellante con il suo sesto motivo, accogliere il presente appello e, di conseguenza, riformare l'appellata sentenza, dichiarando infondata nel merito e non provata l'avversa domanda di opposizione a decreto ingiuntivo n. 15/2018, confermandolo in toto, ovvero, sempre in accoglimento del presente appello, riformare l'impugnata sentenza n. 683572022
e accogliere la domanda dell'appellante arch. spinta col suo ricorso Parte_1 dell'opposto decreto ingiuntivo n. 15/2018;
VII) in tutti i casi condannare in ogni caso le società appellate Parte_2
e in solido tra loro, al pagamento delle spese e Controparte_2 compensi del doppio grado di giudizio, oltre le spese generali del 15%, con iva e cpa nelle misure di legge, e, anche delle spese e liquidate nella fase monitoria”.
Con comparsa depositata il 31 maggio 2023, si costituivano in giudizio CP_6
e chiedendo il rigetto del gravame, riponendo le difese ed Controparte_2 eccezioni già formulate in primo grado.
Alla prima udienza di trattazione il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 10 dicembre 2024 svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e le appellate depositavano comparse e memoria di replica conclusionali.
La difesa appellante formula sei motivi di gravame così rubricati:
1) ECCEZIONE PRELIMINARE DI GIUDICATO;
2) TARDIVA PROPOSIZIONE DELL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO (“exceptio inadimpleti contactus”);
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART 183, VI
5 COMMA C.P.C.;
4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 132
C.P.C.- MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA E INSUFFICIENTE;
5) MANCANZA ASSOLUTA DI UNA VALIDA E PRECISA PROVA A SOSTEGNO
DELLA “ECCEZIONE DI INADEMPIMEMNTO” SOLLEVATA DALLE
COMMITTENTI PER PRETESO SFORAMENTO DEL LIMITE DEL 70%;
6) ERRONEA STATUIZIONE DEL TRIBUNALE LADDOVE RITIENE CHE
L'INCARICO PROFESSIONALE DELL'ARCH. PERNA ERA STATO CONFERITO
UNICAMENTE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONTRATTO DI SVILUPPO”.
Il processo può essere deciso sulla scorta del principio della ragione più liquida, risultando fondata, nei termini che si dirà, la doglianza sub 5).
L'appellante lamenta, difatti, che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto inutilizzabile il progetto poiché il costo delle opere murarie avrebbe sforato il 70% previsto dal bando di finanziamento, aderendo acriticamente alle argomentazioni delle opponenti, le quali, al doc. 14 menzionato dal Tribunale in sentenza, avevano estrapolato dalla relazione illustrativa, una singola pagina, affermando che il costo delle opere murarie fosse del 74,6%, senza tenere conto dell'integrale relazione illustrativa, con grave errore di calcolo.
Sul punto la difesa delle società appellate ha ribadito la fondatezza dell'eccezione e correttezza della decisione, affermando che “... nel quadro previsto dall'arch. Pt_1 vengono rappresentati i costi programmati, al netto delle attrezzature e arredi, per complessivi € 8.826.347,26. Se a questa somma totale detraiamo gli importi relativi ad attrezzature e arredamenti di € 1.282.062,00, resta € 7.544.285,26 che sulla somma complessiva di € 10.108.409,31 per opere murarie è pari al 74,6% e rappresenta, quindi, un impegno di spesa superiore alla percentuale massima del
70% prevista nell'Allegato n. 2 del D.M. 9/12/2014 del Ministero Sviluppo
Economico” (punto 51 comparsa di costituzione, pag. 13).
Nella relazione integrale, pagg. 32 e 33, si legge:
“IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO DEL RESORT VLC+VAM+APH+APL
A) Opere murarie ed assimilabili TOTALI……………….........................€ 5.943.979,03
6 B) Impianti TOTALI…….................................................................. € 1.942.534,00
C) Forniture relative alle opere murarie ed impianti TOTALI..........€ 939.833,63
Totale capitoli A) + B) + C)............................................................ € 8.826.347,26
D) Arredamenti TOTALI .….……….................................................... € 1.144.613,05
E) Attrezzature TOTALI.................……............................................... € 118.249,00
F) Immobilizzazioni immateriali TOTALI.………………………............... € 19.200,00
Totale capitoli D) + E) + F).............................................................. € 1.282.062,00
Totale Generale di tutti gli immobili (escluso I.V.A)..................... € 10.108.409,31”.
A fronte del costo totale dell'opera per € 10.108.409,32, il 70% è pari a €
7.075.886,52. Il costo delle opere murarie, come si evince dalla relazione, alla quale proprio le appellate hanno operato riferimento, è di € 5.943.979,03, ben al di sotto, dunque, della soglia massima prevista dal bando e ciò anche ove vi si volesse aggiungere l'importo di € 939.833,63, comprensivo, peraltro, di forniture relative sia alle opere murarie che agli impianti, la cui voce incide per ulteriori € 1.942.534,00.
A fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dalle opponenti con l'atto introduttivo del primo grado, nel quale veniva lamentato il solo sforamento del limite massimo previsto per le opere murarie del 70%, che come si è visto, non risulta superato, le odierne appellate solo con memoria 183 n.2 cpc hanno, altresì, dedotto che il professionista avrebbe inserito nei computi metrici “una serie di spese al di sotto della soglia minima prevista” (punto 38) nonché volumi sottoposti a istanza di condono edilizio, pur sapendo che tanto avrebbe comportato l'esclusione al bando
(punto 39).
Correttamente la difesa di ha rilevato, sin dal primo grado, la Parte_1 tardività delle deduzioni, afferenti a fatti allegati dopo lo spirare delle preclusioni assertive, quanto il thema decidendum e probandum erano, ormai, cristallizzati. In ogni caso, il primo rilievo appare del tutto infondato essendo afferente ad arredi non compresi nei computi metrici (comodino, lampada , lampadina, oppure somier, materasso, cuscino quindi letto in una unica voce, v. memoria ex art. 183 n.2, cpc e comparsa di costituzione in appello, punto 51) e non a opere edili, mentre la questione della regolarità urbanistica, sulla quale chiaramente il professionista non poteva sorvolare in sede di perizia giurata avendo correttamente dato atto della pendenza delle istanze di sanatorie, poneva, come affermato dall'incaricato delle
7 società Borrelli Sergio nell'email dell'8 giugno 2015, una mera alea di inammissibilità del progetto della quale la committenza era pienamente consapevole, dovendosi ritenere la conformità urbanistica dei manufatti sui quali intervenire un prerequisito imposto dalla normativa generale in materia, non rivenendosi però espressa previsione di esclusione nel bando in relazione a interventi da realizzarsi su manufatti oggetto di sanatoria edilizia.
L'appello è, dunque, fondato e va affermato il diritto del professionista al pagamento del compenso, non essendo stati oggetto di impugnazione incidentale i capi del provvedimento nei quali il Tribunale ha statuito che vi era in atti la prova del conferimento e dello svolgimento dell'incarico nonché la non sovrapponibilità delle attività con quelle precedentemente svolte e già saldate. La mancata proposizione di appello incidentale rende inammissibile la prova orale articolata dalle appellate nel precedente grado e per la cui ammissione esse hanno insistito nel presente grado di appello, poiché vertente proprio sull'identità delle attività svolte;
prova che sarebbe, comunque, superflua poiché tali fatti sono già documentati dagli elaborati in atti.
Le appellate hanno però riproposto la questione, rimasta assorbita, della corretta determinazione del compenso, sotto il duplice profilo della previsione di un limite massimo di € 120.000,00 e dell'esclusione dalla pattuizione del compenso in misura del 6% del valore dell'opera dell'importo degli arredi.
Sul primo punto va rilevato che l'importo di € 120.000,00 è indicato nella nota del
9 ottobre 2014, a firma di , quale “compenso massimo che l'azienda Parte_3 attualmente può sostenere”, con riferimento all'incarico “per la progettazione e la d. lavori dell'Hotel Vulcano”. Le stesse società lo definiscono quale accordo quadro, nel quale, infatti, viene stabilito che eventuali estensioni verranno concordate di volta in volta avendo come riferimento l'aliquota del 6% dell'importo delle opere da farsi, arredi esclusi.
Va, pertanto, escluso che vi fosse un accordo che determinava in € 120.000,00 il compenso, essendo oggetto di causa un diverso incarico commissionato successivamente, mentre corretta è la contestazione che l'importo degli arredi vada espunto dalla base di calcolo.
Il compenso dovuto all'appellante va, quindi liquidato in € 196.787,70, così
8 determinato:
struttura alberghiera Vulcano: costo opere esclusi arredi € 5.783.586,78 x 6% €
347.015,20 x50% = € 173.507,60;
struttura alberghiera Villa a Mare: costo opere esclusi arredi € 776.003,49 x 6% €
46.560,20 x 50% = € 23.280,10.
In favore dell'appellante vanno altresì liquidate le spese sostenute per ottenere il parere di congruità dal competente Ordine professionale, in misura del 2% sul compenso effettivamente dovuto, ovvero € 3.935,75.
Sulle predette somme, per un importo complessivo di € 200.723,45, sono dovuti gli interessi in misura del tasso legale dalla data della proposizione della domanda, da individuarsi nel deposito del ricorso per ingiunzione.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, ivi inclusa la fase monitoria, seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod., dunque, tenuto conto del valore della lite, € 200.000,00 circa, dell'attività espletata dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole, con riguardo allo scaglione tariffario da € 52.001,00 a € 260.000,00, secondo i valori medi, per la fase monitoria, in € 406,50 per esborsi ed € 2.242,00 per onorari, secondo i valori intermedi per il primo grado, di natura documentale, in € 10.577,50
e, per il presente grado, di minore complessità, secondo i valori minimi, in € 7.160,00 per onorari ed € 1.165,50 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 6835 pubblicata il 7 luglio 2022, proposto da nei Parte_1 confronti di e , così dispone: Controparte_1 Controparte_2
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza condanna e in persona dei rispettivi legali Controparte_1 Controparte_2 rappresentanti, in solido, a pagare in favore di l'importo di € Parte_1
200.723,45 oltre interessi legali dalla data della domanda;
9 2) condanna e , in persona dei rispettivi Controparte_1 CP_2 CP_2 legali rappresentanti, in solido, alla refusione delle spese di lite della fase monitoria e del doppio grado di giudizio liquidate, per il procedimento di ingiunzione, in €
406,50 per esborsi ed € 2.242,00 per onorari, per il primo grado, in € 10.577,50 e, per il presente grado, in € 7.160,00 per onorari ed € 1.165,50 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
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