Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 2973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2973 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02973/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12796/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12796 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Gnl Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia, Fabio Todarello, Mario Pagliarulo, Andrea Bonanni, Federico Novelli, con domicilio digitale come in atti;
contro
Provincia della Spezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Veronica Allegri, Giovanni Corbyons, con domicilio digitale come in atti;
nei confronti
Comune di Portovenere, Umberto Bardi, Affittacamere "La Lanterna" di Carpena Annamaria, LA Gallotti, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
-della Determinazione della Provincia della Spezia, n. 618 del 26 giugno 2023, trasmessa via PEC il 28 giugno 2023, avente a oggetto “Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 alla Società GNL Italia S.p.A. per l'installazione denominata stabilimento GNL Italia, ubicata in Comune di Portovenere Località Panigaglia” (doc. 1), nella parte in cui, all'allegato tecnico, prescrive che “entro 6 mesi dal rilascio del riesame il gestore dovrà […] riscontrare il rispetto dei livelli di emissione/immissione acustica anche in riferimento alla zonizzazione adottata dal Comune di Portovenere con DCC n. 12 del 29/04/2016” (doc. 2, pp. 35-36), nonché per quanto occorrer possa:
- dell'allegato tecnico alla Determinazione della Provincia della Spezia, n. 618 del 26 giugno 2023 (pp. 35- 36, § “E.3 Rumore”);
- della nota della Provincia della Spezia, Servizio Ambiente-Urbanistica-Pianificazione prot. n. 19341 del 9 agosto 2023 avente a oggetto “Nota GNL Prot. GNL/7092 del 21/07/2023 – Risposta” (doc. 3), nella misura in cui “conferma quanto riportato nel citato allegato tecnico che costituisce prescrizione specifica di AIA ex art 29-sexies in particolare c. 3 bis del D.Lgs 152/06 indipendentemente dalle altre disposizioni normative autonomamente vigenti” (doc. 3, p. 2);
- della Delibera Consiglio Comunale di Portovenere n. 12 del 29 aprile 2016 (doc. 4), nei limiti e nella misura in cui richiamata quale atto presupposto della Determina n. 618/23 e della nota prot. 19341/23 della Provincia della Spezia;
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non noto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gnl Italia S.p.A. il 17/1/2024:
per l'annullamento
- della Determinazione della Provincia della Spezia, n. 1101 del 17.11.2023 avente a oggetto “Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 618 del 25/06/2023 alla installazione GNL Italia in loc. Panigaglia in Comune di Portovenere (SP).
Aggiornamento n. 1” (doc. 20), nonché per quanto occorrer possa:
- del Verbale del 18 ottobre 2023 della Conferenza dei Servizi “finalizzata all'esame della proposta di modifica della vigente Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 618 del 25/06/2023 alla installazione GNL Italia in Loc. Panigaglia in
Comune di Portovenere (SP)”, (doc. 21);
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi la nota del Comune di Porto Venere del 15.11.2023 (assunta al protocollo della Provincia della Spezia n. 27128), nonché gli atti ed i provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo,
ivi inclusi la Determinazione della Provincia della Spezia, n. 618 del 25.6.2023 e la Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Portovenere n. 12 del 29.4.2016.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GNL ITALIA S.P.A. il 31\10\2024:
per l’annullamento in parte qua, con il presente secondo ricorso per motivi aggiunti,
- della Determinazione della Provincia della Spezia, n. 869 del 26.08.2024 avente a oggetto “Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 618 del 25/06/2023 alla installazione GNL Italia in loc. Panigaglia in Comune di Porto Venere (SP). Aggiornamento n. 2” (doc. 30), nella parte in cui conferma l’obbligo di GNL Italia S.p.A. di “riscontrare il rispetto dei livelli di emissione/immissione acustica anche in riferimento alla zonizzazione adottata dal Comune di Porto Venere con DCC n. 12 del 29/04/2016. Qualora il Comune, a seguito della propria revisione, dovesse modificare i limiti più sopra indicati, GNL ITALIA s.p.a., ex articolo 29-sexies comma 3bis del D. Lgs 152/2006, dovrà riscontrare il rispetto dei nuovi livelli di emissione/immissione acustica in riferimento alla zonizzazione che sarà adottata dal Comune di Porto Venere con il proprio provvedimento”; nonché, per quanto occorrer possa:
- ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non noto, ivi inclusi il verbale della Conferenza dei Servizi del 05.07.2024, la nota della Provincia della Spezia prot. 20889 del 09.08.2024, con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento di aggiornamento dell’AIA n. 618/2023 e successiva n. 1101/2023, la nota del Comune di Porto Venere prot. 11490 del 02.08.2024, (acquisita al protocollo della Provincia della Spezia n. 20255 del 03.08.2024), la nota della Provincia della Spezia prot. 20893 del 09.08.2024, la nota del Comune di Porto Venere prot. 12182 del 22.08.2024 (acquisita al protocollo della Provincia della Spezia n. 21636 del 22.08.2024) nonché gli atti ed i provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo, ivi inclusi la Determinazione della Provincia della Spezia, n. 618 del 25.06.2023 e la Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Porto Venere n. 12 del 29.04.2016, e con i primi motivi aggiunti, ivi inclusi la Determinazione della Provincia della Spezia, n. 1101 del 17.11.2023, il Verbale del 18.10.2023 della Conferenza dei Servizi e la nota del Comune di Porto Venere del 15.11.2023 (assunta al protocollo della Provincia della Spezia n. 27128).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GNL ITALIA S.P.A. il 11\4\2025:
per l’annullamento in parte qua, con il ricorso introduttivo,
(i) della Determinazione della Provincia della Spezia, n. 618 del 26.06.2023, trasmessa via PEC il 28.06.2023, avente a oggetto “Rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 alla Società GNL Italia S.p.A. per l’installazione denominata stabilimento GNL Italia, ubicata in Comune di Portovenere Località Panigaglia” (doc. 1), nella parte in cui, all’allegato tecnico, prescrive che “entro 6 mesi dal rilascio del riesame il gestore dovrà […] riscontrare il rispetto dei livelli di emissione/immissione acustica anche in riferimento alla zonizzazione adottata dal Comune di Portovenere con DCC n. 12 del 29/04/2016” (doc. 2, pp. 35-36), nonché per quanto occorrer possa:
(ii) dell’allegato tecnico alla Determinazione della Provincia della Spezia, n. 618 del 26.06.2023 (pp. 35- 36, § “E.3 Rumore”);
(iii) della nota della Provincia della Spezia, Servizio Ambiente-Urbanistica-Pianificazione prot. n. 19341 del 9.08.2023 avente a oggetto “Nota GNL Prot. GNL/7092 del 21/07/2023 – Risposta” (doc. 3), nella misura in cui “conferma quanto riportato nel citato allegato2 tecnico che costituisce prescrizione specifica di AIA ex art 29-sexies in particolare c. 3 bis del D.Lgs 152/06 indipendentemente dalle altre disposizioni normative autonomamente vigenti” (doc. 3, p. 2);
(iv) della Delibera Consiglio Comunale di Porto Venere n. 12 del 29.04.2016 (doc. 4), nei limiti e nella misura in cui richiamata quale atto presupposto della Determina n. 618/23 e della nota prot. 19341/23 della Provincia della Spezia;
(v) nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non noto.
per l’annullamento in parte qua, con il primo ricorso per motivi aggiunti,
(vi) della Determinazione della Provincia della Spezia, n. 1101 del 17.11.2023 avente a oggetto “Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 618 del 25/06/2023 alla installazione GNL Italia in loc. Panigaglia in Comune di Portovenere (SP). Aggiornamento n. 1” (doc. 20), nonché per quanto occorrer possa:
(vii) del Verbale del 18.10.2023 della Conferenza dei Servizi “finalizzata all’esame della proposta di modifica della vigente Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 618 del 25/06/2023 alla installazione GNL Italia in Loc. Panigaglia in Comune di Portovenere (SP)”, (doc. 21);
(viii) nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi la nota del Comune di Porto Venere del 15.11.2023 (assunta al protocollo della Provincia della Spezia n. 27128), nonché gli atti ed i provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo, ivi inclusi la Determinazione della Provincia della Spezia, n. 618 del 25.06.2023 e la Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Porto Venere n. 12 del 29.04.2016.
per l’annullamento in parte qua, con il secondo ricorso per motivi aggiunti,
(ix) della Determinazione della Provincia della Spezia, n. 869 del 26.08.2024 avente a oggetto “Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 618 del 25/06/2023 alla installazione GNL Italia in loc. Panigaglia in Comune di Porto Venere (SP). Aggiornamento n. 2” (doc. 30), nella parte in cui conferma l’obbligo di GNL Italia S.p.A. di “riscontrare il rispetto dei livelli di emissione/immissione acustica anche in riferimento alla zonizzazione adottata dal Comune di Porto Venere con DCC n. 12 del 29/04/2016. Qualora il Comune, a seguito della propria revisione, dovesse modificare i limiti più sopra indicati, GNL ITALIA s.p.a., ex articolo 29-sexies comma 3bis del D. Lgs 152/2006, dovrà riscontrare il rispetto dei nuovi livelli di emissione/immissione acustica in riferimento alla zonizzazione che sarà adottata dal Comune di Porto Venere con il proprio provvedimento”; nonché, per quanto occorrer possa:
(x) ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non noto, ivi inclusi il verbale della Conferenza dei Servizi del 05.07.2024, la nota della Provincia della Spezia prot. 20889 del 09.08.2024, con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento di aggiornamento dell’AIA n. 618/2023 e successiva n. 1101/2023, la nota del Comune di Porto Venere prot. 11490 del 02.08.2024, (acquisita al protocollo della Provincia della Spezia n. 20255 del 03.08.2024), la nota della Provincia della Spezia prot. 20893 del 09.08.2024, la nota del Comune di Porto Venere prot. 12182 del 22.08.2024 (acquisita al protocollo della Provincia della Spezia n. 21636 del 22.08.2024) nonché gli atti ed i provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo, ivi inclusi la Determinazione della Provincia della Spezia, n. 618 del 25.06.2023 e la Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Porto Venere n. 12 del 29.04.2016, e con i primi motivi aggiunti, ivi inclusi la Determinazione della Provincia della Spezia, n. 1101 del 17.11.2023, il Verbale del 18.10.2023 della Conferenza dei Servizi e la nota del Comune di Porto Venere del 15.11.2023 (assunta al protocollo della Provincia della Spezia n. 27128).
per l’annullamento in parte qua, con il presente terzo ricorso per motivi aggiunti,
(xi) della Determinazione della Provincia della Spezia, n. 136 del 03.02.2025, avente a oggetto l’“Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 alla Società GNL Italia S.p.A. per l’installazione denominata stabilimento GNL Italia, ubicata in Comune di Portovenere Località Panigaglia” (doc. 39 – ricevuta con PEC dell’11.02.2025, doc. 40), nella parte in cui, all’allegato tecnico, prescrive che “Entro il 30 settembre 2025 il Gestore dovrà riscontrare il rispetto dei livelli di emissione/immissione acustica anche in riferimento alla zonizzazione adottata dal Comune di Portovenere con DCC n. 12 del 29/04/2016. Qualora il Comune, a seguito della propria revisione, dovesse modificare i limiti più sopra indicati, GNL ITALIA s.p.a., ex articolo 29sexies comma 3bis del D. Lgs 152/2006, dovrà riscontrare il rispetto dei nuovi livelli di emissione/immissione acustica in riferimento alla zonizzazione che sarà adottata dal Comune di Portovenere con il proprio provvedimento” (doc. 41, pp. 34), nonché per quanto occorrer possa:
(xii) dell’allegato tecnico alla Determinazione della Provincia della Spezia, n. 136 del 03.02.2025 (doc. 41, pp. 34, § “E.3 Rumore”);
(xiii) nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non noto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GNL ITALIA S.P.A. il 19\9\2025:
per l’annullamento in parte qua, con il presente quarto ricorso per motivi aggiunti,
(xiv) della Determinazione della Provincia della Spezia del 12.06.2025, n. 607, avente a oggetto l’“Voltura ed aggiornamento autorizzazione integrata ambientale n. 136 del 03.02.2025, ai sensi del d. lgs 152/2006, alla società Snam Energy Terminals Srl per l’installazione denominata stabilimento gnl di Panigaglia in comune di Portovenere” (doc. 46 – ricevuta con PEC dell’12.06.2025, doc. 49), nella parte in cui, all’allegato tecnico, prescrive che “Entro il 30 settembre 2025 il Gestore dovrà riscontrare il rispetto dei livelli di emissione/immissione acustica anche in riferimento alla zonizzazione adottata dal Comune di Portovenere con DCC n. 12 del 29/04/2016. Qualora il Comune, a seguito della propria revisione, dovesse modificare i limiti più sopra indicati, GNL ITALIA s.p.a., ex articolo 29sexies comma 3bis del D. Lgs 152/2006, dovrà riscontrare il rispetto dei nuovi livelli di emissione/immissione acustica in riferimento alla zonizzazione che sarà adottata dal Comune di Portovenere con il proprio provvedimento.” (doc. 47, p. 37), nonché per quanto occorrer possa:
(xv) dell’allegato tecnico alla Determinazione della Provincia della Spezia, n. 607 del 12.06.2025 (doc. 47, pp. 37-38, § “E.3 Rumore”);
(xvi) del punto 1.4 (tabella 8) del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) allegato alla Determinazione della Provincia della Spezia, n. 607 del 12.06.2025 (doc. 48, p. 19);
(xvii) della Determinazione della Provincia della Spezia del 29.08.2025, n. 857 (doc. 58), avente ad oggetto “Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con determinazioni n. 136/2025 e 607/2025 - installazione GNL Italia in loc. Panigaglia in Comune di Portovenere (SP). aggiornamento n. 2”, nella parte in cui, determinando di posticipare al 31.03.2026 il termine entro cui il Gestore è tenuto a “riscontrare” prescrizione “E.3 Rumore” prevista nell’allegato tecnico dell’AIA (come già modificata ed aggiornata con la succitata Det. n. 607/2025), ne conferma i contenuti prescrittivi;
(xviii) nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non noto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia della Spezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa NN OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Snam Energy Terminals S.r.l. (già GNL Italia S.p.A., successivamente Snam FSRU Italia S.r.l.) è gestore dello stabilimento per la ricezione, lo stoccaggio e la rigassificazione di gas naturale liquefatto, sito in località Panigaglia, frazione Fezzano del Comune di Porto Venere (SP). L’impianto, in esercizio da oltre cinquant’anni, è soggetto al regime autorizzatorio di cui al Titolo III-bis, Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA).
2. Nel corso del tempo, l’impianto è stato oggetto di rilascio e successivo rinnovo dell’AIA da parte della Provincia della Spezia, con proroga dell’efficacia dell’autorizzazione sino al 16 febbraio 2026, nell’ambito dei meccanismi di aggiornamento previsti dalla normativa ambientale. In vista di tale scadenza, con nota del 2 settembre 2022, la Provincia ha avviato il procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA, ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, in considerazione dell’evoluzione normativa e della necessità di adeguamento dei valori limite e delle prescrizioni.
3. Il procedimento si è svolto mediante Conferenza dei Servizi. Nella seduta del 7 marzo 2023, il Comune di Porto Venere ha dichiarato l’assenza, allo stato, di un piano di classificazione acustica formalmente approvato e ha rilevato che, in tale contesto, trovano applicazione i limiti stabiliti dalla legge quadro n. 447/1995. Tale circostanza, non contestata, risulta altresì confermata nei successivi verbali e nei provvedimenti adottati.
4. All’esito del procedimento, la Provincia ha adottato la determinazione n. 618 del 26 giugno 2023, con cui è stato rilasciato il provvedimento di riesame dell’AIA. Nell’allegato tecnico, tra le prescrizioni imposte al gestore, figura la misura rubricata “E.3 – Rumore”, la quale prevede che il gestore riscontri il rispetto dei livelli di emissione e immissione acustica anche “in riferimento alla zonizzazione adottata dal Comune di Porto Venere con Delibera Consiliare n. 12 del 29 aprile 2016”. Dalla documentazione acquisita risulta che tale zonizzazione non è mai stata approvata dalla Provincia ed è pertanto priva di efficacia normativa.
5. Nonostante le osservazioni presentate in fase procedimentale, la Provincia ha successivamente confermato la prescrizione in parola, qualificandola, nei successivi provvedimenti, come prescrizione “specifica di AIA” ai sensi dell’art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, comma 3-bis, a prescindere dall’efficacia del piano comunale richiamato.
6. Avverso la determinazione n. 618/2023 è stato proposto ricorso giurisdizionale, cui sono seguiti successivi motivi aggiunti volti ad impugnare ulteriori determinazioni provinciali sopravvenute, con cui è stata reiterata la medesima prescrizione, pur con modifiche formali o proroghe nei termini di attuazione.
7. Dagli atti di causa risultano, in particolare:
– la determinazione n. 1101 del 17 novembre 2023 (aggiornamento n. 1 dell’AIA), che conferma la prescrizione E.3;
– la determinazione n. 869 del 26 agosto 2024 (aggiornamento n. 2), che ribadisce il riferimento alla zonizzazione del 2016 e introduce un meccanismo di aggiornamento automatico in caso di successiva modifica della zonizzazione comunale;
– la determinazione n. 136 del 3 febbraio 2025, che reitera integralmente la medesima prescrizione;
– la determinazione n. 607 del 12 giugno 2025, recante voltura e aggiornamento dell’AIA in favore di Snam Energy Terminals S.r.l., in cui la prescrizione E.3 è mantenuta invariata;
– la determinazione n. 857 del 29 agosto 2025, che differisce al 31 marzo 2026 il termine per il riscontro, senza modificare il contenuto sostanziale dell’obbligo.
8. Parte ricorrente contesta la prescrizione E.3 sia sotto il profilo della violazione di legge che dell’eccesso di potere. In particolare, è stata dedotta l’illegittimità del richiamo alla zonizzazione comunale adottata nel 2016, in quanto priva di efficacia per mancata approvazione da parte della Provincia, come richiesto dall’art. 4 della l.r. Liguria n. 12/1998. In assenza di una zonizzazione comunale efficace, i limiti acustici applicabili sono quelli previsti dalla normativa statale, in particolare dal D.P.C.M. 1° marzo 1991, espressamente richiamato anche nel regolamento allegato al piano comunale adottato.
9. È stata inoltre dedotta la violazione dell’art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, sotto il profilo dell’erronea applicazione del comma 3-bis. Tale disposizione, infatti, abilita l’autorità competente a imporre misure tecniche o gestionali per la riduzione dell’impatto acustico, ma non consente di derogare, in assenza di adeguata motivazione e istruttoria, ai limiti fissati dalla normativa vigente o di attribuire efficacia a strumenti urbanistici non perfezionati.
10. È stata infine censurata l’assenza di una adeguata istruttoria tecnica e di una motivazione sufficiente in ordine alle ragioni che giustificherebbero l’imposizione di limiti più restrittivi rispetto a quelli generali. L’amministrazione, pur essendo stata destinataria di osservazioni documentate e allegati tecnici, non avrebbe fornito alcun riscontro sostanziale, limitandosi a reiterare la prescrizione in forma assertiva, senza un confronto motivato con il materiale istruttorio versato in atti.
11. La ricorrente ha dedotto, altresì, che la prescrizione impugnata si connota per una rilevanza sostanziale nell’economia del titolo autorizzatorio, in quanto impone un regime di valutazione acustica ritenuto non compatibile con l’attuale esercizio dell’impianto. In assenza di un’istruttoria tecnica che dimostri l’esistenza di criticità acustiche concrete e attuali, l’imposizione di tale obbligo, per la sua incidenza, si pone, dunque, in contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza, oltre a determinare una significativa compressione del legittimo affidamento maturato in relazione a un impianto storico, esercito in continuità sin dagli anni ’70 del secolo scorso.
12. La medesima prescrizione, nella parte in cui subordina l’adempimento a un futuro e incerto atto pianificatorio del Comune di Porto Venere – da adottarsi senza alcun riferimento a tempi, modalità e contenuti – introduce un elemento di indeterminatezza inammissibile in un titolo autorizzativo ambientale, il quale per sua natura deve garantire certezza, stabilità e conoscibilità degli obblighi in capo al gestore.
13. La Provincia della Spezia si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti. L’amministrazione resistente ha sostenuto che la prescrizione contestata si fondi sul legittimo esercizio del potere conformativo attribuito all’autorità competente in sede di rilascio e rinnovo dell’AIA, ai sensi dell’art. 29-sexies, comma 3-bis, del d.lgs. n. 152/2006, e che la medesima sia finalizzata alla prevenzione e riduzione dell’impatto acustico connesso all’esercizio dell’impianto.
14. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
15. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono fondati e devono essere accolti nei limiti di seguito specificati.
16. La questione centrale oggetto di scrutinio concerne la legittimità della prescrizione denominata “E.3 – Rumore”, contenuta nell’allegato tecnico all’AIA rilasciata con determinazione provinciale n. 618 del 26 giugno 2023 e successivamente confermata nei provvedimenti di aggiornamento intervenuti fino alla determinazione n. 857 del 29 agosto 2025. In tale ultima sede è stato prorogato al 31 marzo 2026 il termine per adempiere alla prescrizione, senza però modificarne i presupposti sostanziali né i contenuti regolatori.
17. La prescrizione impone al gestore di dimostrare il rispetto dei livelli di emissione e immissione acustica, con riferimento – tra l’altro – alla zonizzazione adottata dal Comune di Porto Venere con Delibera Consiliare n. 12 del 29 aprile 2016, prevedendo altresì che, in caso di successiva modifica della zonizzazione comunale, l’obbligo si estenderà automaticamente alla nuova disciplina adottata.
18. Il quadro normativo di riferimento è costituito, in materia di inquinamento acustico, dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico), dalla legge regionale della Liguria 12 novembre 1998, n. 12, e, con specifico riguardo alla disciplina dell’AIA, dal d.lgs. n. 152/2006. Ai sensi dell’art. 6 della legge n. 447/1995, i Comuni sono tenuti a predisporre la classificazione acustica del proprio territorio, che acquista efficacia soltanto a seguito dell’approvazione da parte della Provincia, secondo quanto previsto dall’art. 4 della legge regionale n. 12/1998. Sino a tale approvazione, la zonizzazione comunale adottata resta priva di effetti vincolanti.
19. Nel caso di specie, risulta documentalmente accertato che la zonizzazione approvata dal Consiglio Comunale di Porto Venere nel 2016 non è mai stata sottoposta ad approvazione provinciale, né ha acquisito efficacia secondo la normativa di riferimento. Lo stesso regolamento comunale allegato al piano adottato prevede espressamente che, fino all’approvazione del piano da parte della Provincia, trovino applicazione i limiti acustici stabiliti dal d.P.C.M. 1° marzo 1991. La prescrizione impugnata, in quanto fondata su un atto non efficace, risulta pertanto viziata per carenza di presupposto.
20. In materia di limiti ambientali, il principio di legalità assume carattere rafforzato, imponendo che i parametri cogenti siano desumibili da fonti normative vigenti o da atti amministrativi validamente perfezionati secondo il procedimento previsto dalla legge. Un atto pianificatorio meramente adottato, privo dell’approvazione richiesta dalla legge regionale per l’acquisizione di efficacia, non integra parametro normativo vigente e non può essere assunto quale fondamento di obblighi conformativi in sede di AIA.
21. Non può ritenersi legittimo, in assenza di un piano approvato e vigente, l’innesto, all’interno di un titolo autorizzatorio ambientale, di obblighi che si fondano su una zonizzazione urbanistica non perfezionata. Il potere conformativo riconosciuto alla Provincia in sede di AIA, pur ampio, non consente l’imposizione di prescrizioni basate su atti carenti del presupposto legale di efficacia. L’art. 29-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, prevede infatti che i valori limite debbano essere determinati “ai sensi della vigente normativa”, mentre il comma 3-bis, nel riconoscere all’autorità il potere di imporre “opportune disposizioni per la riduzione dell’impatto acustico”, non può essere interpretato quale fondamento per introdurre surrettiziamente limiti diversi da quelli stabiliti dal diritto vigente, né per attribuire efficacia normativa a strumenti urbanistici non ancora validamente adottati.
22. L’esercizio del potere conformativo riconosciuto all’amministrazione in sede di AIA, ancorché ampio, deve essere esercitato nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità, motivazione e ragionevolezza, e non può risolversi nell’imposizione di obblighi fondati su atti privi di efficacia normativa. In particolare, il comma 3-bis dell’art. 29-sexies attribuisce all’autorità un potere conformativo di natura integrativa e non normativa. Esso consente l’introduzione di misure tecniche o gestionali ulteriori rispetto ai limiti legali, ma non abilita l’amministrazione ad attribuire efficacia a strumenti pianificatori non perfezionati né a introdurre, in via surrettizia, valori limite sganciati dal sistema delle fonti.
23. Nel caso di specie, non risulta che la Provincia abbia svolto una valutazione istruttoria autonoma in merito alla necessità di introdurre limiti più stringenti rispetto a quelli statali, né che abbia acquisito elementi oggettivi idonei a dimostrare criticità acustiche effettive che potessero giustificare l’adozione di un regime prescrittivo aggravato.
24. Le determinazioni impugnate non contengono, sul punto, alcuna motivazione specifica che dia conto del perché le osservazioni e la documentazione tecnica presentate dal gestore non siano state accolte. La motivazione risulta generica e assertiva, limitandosi ad affermare che i chiarimenti forniti non fossero sufficienti a modificare l’assetto prescrittivo, senza tuttavia esplicitare le ragioni tecniche e giuridiche sottese alla conferma della prescrizione.
25. Tale carenza motivazionale si salda con il difetto di istruttoria, evidenziato dalla mancanza di accertamenti fonometrici indipendenti, di analisi tecnico-ambientali aggiornate e di ogni altro elemento oggettivo idoneo a sostenere la necessità dell’intervento prescrittivo nella forma adottata.
26. In un contesto nel quale la prescrizione incide potenzialmente in modo significativo sull’operatività dell’impianto – come prospettato in atti – l’amministrazione è tenuta ad assolvere a un onere motivazionale rafforzato. In presenza di osservazioni puntuali e documentate, il diniego di accoglimento deve essere sorretto da un apparato argomentativo che renda percepibile l’iter logico-giuridico seguito, in attuazione degli obblighi di cui agli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990.
27. A prescindere dai profili di illegittimità già evidenziati, la carenza motivazionale e istruttoria si traduce, altresì, in una violazione del principio di proporzionalità, che assume valore fondamentale nell’ambito dell’azione amministrativa limitativa di situazioni giuridiche soggettive. In particolare, l’amministrazione è tenuta a valutare se la misura imposta sia idonea a conseguire lo scopo perseguito, necessaria rispetto ad alternative meno invasive e proporzionata in senso stretto rispetto all’onere imposto.
28. Nel caso concreto, non è dato riscontrare negli atti impugnati una valutazione articolata che consenta di verificare: (i) la concreta idoneità della prescrizione a contenere l’impatto acustico dell’impianto; (ii) la sua necessarietà in assenza di soluzioni alternative coerenti con la disciplina generale; (iii) la proporzionalità in senso stretto, tenuto conto dell’assenza di specifiche criticità documentate e del consolidato assetto produttivo dell’impianto.
29. Tale violazione del principio di proporzionalità risulta aggravata dal fatto che, in base alla normativa vigente, l’ordinamento prevede strumenti tipici per il contenimento dell’inquinamento acustico, quali i piani di risanamento ex art. 7 della legge n. 447/1995. L’amministrazione avrebbe potuto ricorrere a tali strumenti ovvero adottare prescrizioni tecniche e gestionali direttamente riconducibili al potere di cui all’art. 29-sexies, comma 3-bis, anziché imporre limiti derivanti da un piano non efficace.
30. In ulteriore violazione dei principi di legalità e buona amministrazione, la Provincia ha reiterato l’applicazione della zonizzazione del 2016 nonostante la consapevolezza della sua inefficacia formale, come emerge dalle interlocuzioni procedimentali, dalle dichiarazioni rese in Conferenza dei Servizi e dai pareri acquisiti, ivi compreso quello dell’ARPAL.
31. Assume, inoltre, rilievo sintomatico la circostanza che la stessa Provincia, nella nota prot. 20893 del 9 agosto 2024, abbia riconosciuto che la necessità di revisione del piano comunale “riduce la valenza tecnica” del medesimo quale presupposto del richiamo all’art. 29-sexies, comma 3-bis. Tale affermazione evidenzia la consapevolezza dell’amministrazione circa la non attualità del piano del 2016, rendendo ulteriormente ingiustificata la sua assunzione quale parametro vincolante.
32. Anche tale elemento conferma l’assenza di un’effettiva valutazione specifica da parte dell’amministrazione e la tendenza a reiterare prescrizioni prive di adeguato fondamento normativo e tecnico, con conseguente vizio di legittimità per carenza di istruttoria e difetto di motivazione.
33. Merita infine autonoma censura la parte della prescrizione che subordina l’obbligo autorizzatorio al contenuto di una futura e incerta zonizzazione comunale. La previsione di un obbligo riferito ad atti non ancora adottati, e dei quali non è dato conoscere né i tempi né i contenuti, determina una situazione di indeterminatezza contraria ai principi di certezza del diritto e stabilità dei titoli amministrativi.
34. Non si è in presenza, infatti, di una clausola di applicazione automatica di norme sopravvenute, ma di un rinvio aperto a un atto pianificatorio non ancora esistente, di cui non è possibile conoscere preventivamente né i criteri né i limiti, con compromissione evidente della chiarezza e completezza del contenuto autorizzatorio.
35. Tale rinvio condizionato integra un rinvio dinamico atipico, non consentito in sede autorizzatoria, in quanto trasferisce all’esterno del procedimento di AIA e a un atto non ancora esistente la determinazione del contenuto dell’obbligo imposto al gestore. Un titolo ambientale, per sua natura, deve garantire determinatezza e stabilità delle prescrizioni, non potendo rimettere a fonti future e incerte la definizione dell’assetto conformativo.
36. In conclusione, la prescrizione impugnata risulta affetta da plurimi profili di illegittimità, in quanto:
– fondata su un piano di classificazione acustica privo di efficacia;
– adottata in assenza di un’istruttoria autonoma e aggiornata idonea a giustificarne l’imposizione;
– sorretta da una motivazione inidonea a rendere percepibile l’interesse pubblico perseguito;
– lesiva del principio di proporzionalità;
– connotata da indeterminatezza, per effetto del rinvio a futuri atti pianificatori non ancora vigenti.
37. Alla luce delle considerazioni svolte, deve disporsi l’annullamento della prescrizione “E.3 – Rumore” contenuta nella determinazione n. 618 del 26 giugno 2023 e confermata nei successivi provvedimenti: determinazione n. 1101 del 17 novembre 2023, n. 869 del 26 agosto 2024, n. 136 del 3 febbraio 2025, n. 607 del 12 giugno 2025 e n. 857 del 29 agosto 2025, limitatamente alla parte in cui prevedono l’obbligo di rispetto di limiti acustici derivanti dalla zonizzazione del 2016 o da successivi atti comunali non ancora vigenti.
38. Resta ferma la possibilità per la Provincia di riesercitare il potere prescrittivo in materia di inquinamento acustico, nei limiti di quanto consentito dall’ordinamento, mediante l’imposizione di misure tecniche e gestionali effettivamente giustificate da motivazioni puntuali e da un’istruttoria tecnica idonea, purché fondate su parametri normativi vigenti.
39. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna la Provincia della Spezia al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente quantificate in complessivi Euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE AN, Presidente
NN OT, Primo Referendario, Estensore
Benedetta Bazuro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN OT | LE AN |
IL SEGRETARIO