TAR Roma, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 2973
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità della prescrizione E.3 - Rumore per fondatezza su zonizzazione inefficace

    La zonizzazione comunale adottata nel 2016 non ha mai acquisito efficacia normativa per mancata approvazione da parte della Provincia, come richiesto dalla normativa regionale. Di conseguenza, la prescrizione impugnata, che si fonda su tale atto inefficace, è viziata per carenza di presupposto. I limiti acustici applicabili, in assenza di zonizzazione efficace, sono quelli previsti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 29-sexies, comma 3-bis, D.Lgs. 152/2006 per errata applicazione

    Il potere conformativo ex art. 29-sexies, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006, pur ampio, non consente l'imposizione di prescrizioni basate su atti carenti del presupposto legale di efficacia o l'introduzione surrettizia di valori limite sganciati dal sistema delle fonti vigenti. L'autorità deve basarsi su parametri normativi validi.

  • Accolto
    Carenza di istruttoria e motivazione

    Le determinazioni impugnate mancano di una motivazione specifica che giustifichi l'imposizione della prescrizione, limitandosi ad affermazioni generiche. Non sono stati acquisiti elementi oggettivi idonei a sostenere la necessità dell'obbligo, e le osservazioni del gestore non sono state adeguatamente considerate. L'onere motivazionale è rafforzato in caso di prescrizioni che incidono significativamente sull'operatività dell'impianto.

  • Accolto
    Violazione del principio di proporzionalità

    Non vi è stata una valutazione articolata della concreta idoneità della prescrizione a contenere l'impatto acustico, della sua necessarietà rispetto ad alternative meno invasive e della sua proporzionalità in senso stretto, tenuto conto dell'assenza di specifiche criticità documentate e del consolidato assetto produttivo dell'impianto. L'amministrazione avrebbe potuto utilizzare strumenti tipici come i piani di risanamento.

  • Accolto
    Indeterminatezza della prescrizione per rinvio a futura zonizzazione

    Il rinvio a futuri atti pianificatori non ancora adottati, di cui non è possibile conoscere né i tempi né i contenuti, determina una indeterminatezza inammissibile in un titolo autorizzatorio ambientale. Si tratta di un rinvio dinamico atipico che trasferisce all'esterno del procedimento la definizione dell'obbligo.

  • Accolto
    Conferma della prescrizione illegittima

    La determinazione n. 1101/2023, in quanto conferma la prescrizione E.3 già ritenuta illegittima per i motivi esposti nel ricorso introduttivo, è anch'essa illegittima.

  • Accolto
    Reiterazione della prescrizione illegittima con meccanismo di aggiornamento automatico

    La determinazione n. 869/2024, ribadendo il riferimento alla zonizzazione del 2016 e introducendo un meccanismo di aggiornamento automatico, conferma l'illegittimità della prescrizione E.3 per le medesime ragioni già esposte.

  • Accolto
    Reiterazione integrale della prescrizione illegittima

    La determinazione n. 136/2025, reiterando integralmente la prescrizione E.3, conferma la sua illegittimità per le ragioni già esposte nei precedenti ricorsi.

  • Accolto
    Mantenimento della prescrizione illegittima in caso di voltura

    La determinazione n. 607/2025, relativa alla voltura dell'AIA, mantiene invariata la prescrizione E.3, confermando la sua illegittimità per le ragioni già esposte.

  • Accolto
    Differimento del termine ma conferma dei contenuti prescrittivi illegittimi

    La determinazione n. 857/2025, pur differendo il termine per il riscontro alla prescrizione E.3, ne conferma i contenuti sostanziali, mantenendo quindi l'illegittimità della stessa per le ragioni già esposte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 2973
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2973
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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