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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/04/2025, n. 6259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6259 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 43973/2023
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43973/2023 promossa da:
, n. il 30/05/1976 a EGITTO Parte_1 Parte ( ), rappresentato e difeso dall'avv. BARDI CodiceFiscale_1
LEONARDO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico come da procura in atti
RICORRENTE/ATTORE/I
contro
Controparte_1
(C.F.
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 00100 ROMA come da procura in atti
RESISTENTE CONVENUTO/I
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 settembre 2023, il Sig. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Bardi, ha adito il Tribunale
[...]
Ordinario di Roma al fine di ottenere l'accertamento del diritto al ricongiungimento familiare con il figlio nato il [...]. Il ricorrente ha Parte_1 chiesto, previa declaratoria di illegittimità del decreto di rigetto del visto di ingresso opposto dall' al , l'ordine al rilascio del visto stesso, Controparte_2 CP_1 considerato il nulla osta già rilasciato dalla Prefettura di Pavia e mai ritirato. Il Sig. ha altresì richiesto la vittoria di diritti, onorari e Parte_1 spese di lite con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.
Il Controparte_3
, difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, si è costituito in giudizio
[...] chiedendo in via preliminare il rigetto del ricorso per difetto di legittimazione passiva del
. Nel merito, il ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto Controparte_4 CP_1
1 infondato, ritenendo legittimo il provvedimento di diniego del visto emesso in conformità alla normativa di riferimento, segnatamente l'art. 29 TU Immigrazione. Il
ha concluso per la vittoria delle spese di lite. CP_1
In fatto,
Il ricorrente, cittadino egiziano titolare di un permesso di lungo soggiorno in Italia dal
2019, ha inteso chiedere il ricongiungimento familiare con il figlio, Parte_1
nato in [...] il [...].
[...]
Secondo quanto dedotto dal ricorrente, in data 26 giugno 2021, egli ha inviato una comunicazione PEC al per segnalare un malfunzionamento del Controparte_4 portale immigrazione utilizzato per il caricamento delle pratiche di ricongiungimento familiare. In tale PEC, ha evidenziato che il figlio sarebbe divenuto maggiorenne il 28 giugno successivo e ha chiesto che la PEC stessa fosse considerata quale atto di avvio del procedimento.
Successivamente, in data 7 luglio 2021, dopo che il portale è stato ripristinato, il ricorrente ha caricato formalmente la domanda di nulla osta tramite il portale. Altri documenti indicano che la data di ricezione della domanda al SUI (Sportello Unico per l'Immigrazione) è il 12 luglio 2021.
In data 19 luglio 2021, il Ministero dell'Interno ha riscontrato la segnalazione del ricorrente tramite PEC, comunicando che la domanda veniva "introiettata e girata alla competente Prefettura di Pavia" al fine di "cristallizzare il dies a quo del procedimento" sulla base della PEC del 26 giugno 2021, invitando comunque a completare il caricamento tramite portale per agevolare l'istruttoria.
In data 30 settembre 2022, la Prefettura di Pavia ha rilasciato il nulla osta al ricongiungimento familiare in favore del figlio Il nulla osta è Parte_1 stato inviato telematicamente alla competente Rappresentanza Diplomatico-Consolare di Ambasciata d'Italia - Il Cairo.
In data 17 gennaio 2023, l'Ambasciata italiana a ha respinto la domanda di CP_1 visto di ingresso per motivi familiari presentata dal ricorrente per il figlio. La motivazione invocata dal è che il visto è stato negato Controparte_1 sull'unico presupposto che la domanda di nulla osta sarebbe stata presentata avanti alla Prefettura di Pavia quando il figlio era già divenuto maggiorenne, in violazione dell'art. 29 T.U.. Il diniego specificava inoltre che, essendo il figlio maggiorenne al momento della presentazione dell'istanza di nulla osta, non aveva dimostrato lo stato di invalidità totale. Secondo la comparsa di costituzione del dall'analisi della CP_5 documentazione prodotta non è stata riscontrata la sussistenza dei requisiti previsti per il ricongiungimento con figlio maggiorenne, quali la vivenza a carico e l'invalidità totale.
In data 30 giugno 2023, il ricorrente ha avanzato richiesta di riesame del provvedimento di diniego, reiterando l'argomentazione che l'avvio del procedimento doveva essere individuato nel 26 giugno 2021 per i motivi emersi dal carteggio
Pag. 2 di 6 elettronico con il riguardante il malfunzionamento del portale. Ha Controparte_4 chiesto all' di rivalutare la decisione alla luce di tali integrazioni istruttorie e CP_1 di rilasciare il visto.
L' non ha ritenuto di rideterminarsi. CP_1
Di conseguenza, il ricorrente ha presentato il presente ricorso giurisdizionale.
All'esito dell'udienza cartolare del 22 gennaio 2025, il Giudice ha rilevato che il ricorrente non aveva documentato quando aveva formulato l'istanza e se il familiare da ricongiungere fosse divenuto maggiorenne nel corso del procedimento amministrativo.
Ha altresì rilevato l'assenza di documenti relativi al figlio, al rapporto di parentela, alla vivenza a carico e all'eventuale inabilità/impossibilità di lavoro. Il Giudice ha rinviato per l'eventuale integrazione documentale al 23 aprile 2025.
In vista dell'udienza del 23 aprile 2025, il procuratore del ricorrente ha depositato note scritte e documentazione integrativa. Ha allegato copia del passaporto del figlio attestante la data di nascita e il certificato di famiglia rilasciato dalle autorità egiziane, tradotto e legalizzato, a comprova del rapporto di parentela. Ha richiamato la PEC del
26 giugno 2021 quale data di avvio del procedimento a causa del malfunzionamento del portale, la successiva presentazione formale sul portale in data 7 luglio 2021 e la
PEC del del 19 luglio 2021 che, a suo dire, ha ratificato il 26 Controparte_4 giugno 2021 come "dies a quo". Ha espressamente confermato che il figlio è divenuto maggiorenne nel corso del procedimento amministrativo. Ha dichiarato che il figlio, pur non inabile per ragioni fisiche, è a carico del ricorrente in quanto impossibilitato a lavorare nel paese di origine per carenza di opportunità in Egitto e perché rivendica il diritto a ricongiungersi con il padre. Tuttavia, ha ribadito che, poiché la domanda deve considerarsi presentata il 26 giugno 2021 (quando il figlio era ancora minore), le circostanze della maggiore età sopravvenuta e della vivenza a carico/inabilità sono irrilevanti in forza dell'art. 29, commi 1, lett. b) e 2, d.lgs. 286/1998. Ha sottolineato che tale interpretazione è stata fatta propria dallo stesso . Controparte_4
In diritto,
La questione centrale del caso riguarda la corretta applicazione della legge in merito alla determinazione dell'età di un familiare ai fini del ricongiungimento familiare.
L'Ambasciata d'Italia a ha negato il visto, sostenendo che il figlio fosse CP_1 maggiorenne al momento della presentazione della domanda di nulla osta e che non fossero stati dimostrati i requisiti per i figli maggiorenni a carico (vivenza a carico e invalidità totale). Il ricorrente contesta questa valutazione, affermando che la domanda
è stata validamente presentata quando il figlio era ancora minore.
Il quadro normativo di riferimento è costituito principalmente dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'Immigrazione), e dal relativo regolamento di attuazione, il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Questa normativa interna dà attuazione a principi stabiliti a livello europeo e internazionale.
Pag. 3 di 6 Secondo l'articolo 29, comma 1, lettera b) del d.lgs. 286/1998, lo straniero può chiedere il ricongiungimento familiare per i figli minori. L'articolo 29, comma 2, del medesimo decreto specifica che ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. Le norme per i figli maggiorenni sono stabilite dall'articolo 29, comma 1, lettera c) e richiedono specifici requisiti di vivenza a carico e invalidità totale per ragioni di salute.
La Convenzione sui Diritti del Fanciullo (ONU, 1989), ratificata dall'Italia con Legge
27 maggio 1991, n. 176 (sebbene non esplicitamente citata nelle fonti fornite), all'articolo 1 definisce fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni, salvo diversa disposizione legale. L'articolo 3 sancisce il principio superiore dell'interesse del fanciullo, mentre l'articolo 10 riconosce il diritto del fanciullo al mantenimento di rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori. Questi principi internazionali rafforzano l'importanza di considerare la tutela dei minori e il diritto all'unità familiare.
A livello europeo, la Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 23 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare (anch'essa non esplicitamente citata nelle fonti fornite, ma che costituisce la base normativa comunitaria per la disciplina italiana) all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) include i figli minori tra i familiari per i quali è obbligatorio concedere il ricongiungimento, e all'articolo 4, paragrafo 5, definisce "minori" coloro che non hanno raggiunto la maggiore età secondo la legge dello Stato membro ospitante e comunque inferiore a 18 anni, stabilendo che l'età è quella al momento della presentazione della domanda. Questo conferma l'approccio adottato dalla normativa italiana.
In sintesi, la normativa interna, in linea con i principi europei e internazionali, identifica il momento cruciale per definire la minore età nell'atto di presentazione dell'istanza di ricongiungimento.
Nel caso di specie, il figlio del ricorrente, è nato il 28 giugno Parte_1
2003. Questo dato è comprovato dalla copia del passaporto e dal certificato di famiglia rilasciato dalle autorità egiziane. Dunque, egli ha compiuto la maggiore età il 28 giugno
2021.
Inoltre, sebbene la ricevuta formale di inoltro tramite portale indichi la data del 7 luglio
2021, le fonti documentano un carteggio elettronico con il Controparte_4 antecedente a tale data. In particolare:
• In data 26 giugno 2021, il ricorrente inviava una PEC al , Controparte_4 segnalando un malfunzionamento del portale e chiedendo che tale comunicazione avesse valore di atto di avvio del procedimento.
• A seguito di interlocuzioni telefoniche (secondo quanto riferito dal ricorrente nelle note scritte), il invitava a presentare comunque la domanda CP_1 tramite portale una volta ripristinato.
Pag. 4 di 6 • In data 19 luglio 2021, il inviava una PEC, allegata agli Controparte_4 atti, nella quale, pur ratificando la visibilità del procedimento dovuta al caricamento del 7 luglio 2021, confermava che l'avvio del procedimento si collocava al 26 giugno 2021, grazie alla PEC inviata in pari data dal ricorrente. Lo stesso ricorrente sostiene, citando le indicazioni ministeriali, che tale PEC è stata considerata utile all'avvio del procedimento.
• La Prefettura di Pavia ha successivamente rilasciato il nulla osta in data 30 settembre 2022, implicitamente accogliendo la domanda presentata avviata in data 26 giugno 2021 e quindi trattandola come una domanda per figlio minore.
Il ricorrente ha espressamente dichiarato e documentato che il figlio è diventato maggiorenne nel corso del procedimento, ma sostiene che ciò sia irrilevante ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del d.lgs. 286/1998. Ha inoltre documentato il legame di filiazione.
Alla luce di quanto esposto, si conclude che il figlio del ricorrente, nato il 28 giugno
2003, era minore al momento della presentazione dell'istanza (26 giugno 2021).
Di conseguenza, il caso ricade nella fattispecie del ricongiungimento con figli minori, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b) e comma 2, del d.lgs. 286/1998. I requisiti aggiuntivi previsti per i figli maggiorenni a carico (vivenza a carico per ragioni oggettive legate a invalidità totale) non sono pertinenti al caso in esame, poiché l'età del figlio si è cristallizzata al momento dell'avvio del procedimento.
Il diniego del visto da parte dell'Ambasciata d'Italia a , fondato sull'errato CP_1 presupposto che la domanda fosse stata presentata quando il figlio era già maggiorenne, e sulla conseguente applicazione delle norme sui figli maggiorenni, risulta pertanto illegittimo per errata applicazione della normativa sull'immigrazione e per contraddizione con l'atto presupposto (il nulla osta rilasciato dalla Prefettura).
D'altronde non è imputabile al richiedente la maturazione della maggiore età del figlio nelle more del procedimento amministrativo.
Sulla base di questa interpretazione e delle prove fornite, si ritiene fondato il diritto del ricorrente al ricongiungimento familiare con il figlio, come richiesto nel ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 43973/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso proposto da E, per Parte_1
l'effetto, ACCERTA il diritto di al Parte_1 ricongiungimento familiare con il figlio nato il 28 Parte_1 giugno 2003 in Egitto.
Pag. 5 di 6 2. ORDINA al – Controparte_1
Ambasciata d'Italia a di rilasciare il visto d'ingresso per motivi di CP_1 ricongiungimento familiare in favore di Parte_1
3. CONDANNA il Controparte_1 al rimborso in favore del ricorrente delle spese di lite., che si quantificano in €
1500,00 per compenso, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Leonardo Bardi, dichiaratosi antistatario.
Roma, 23-04-25
Il Giudice
Dott. Massimo Marasca
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 43973/2023
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43973/2023 promossa da:
, n. il 30/05/1976 a EGITTO Parte_1 Parte ( ), rappresentato e difeso dall'avv. BARDI CodiceFiscale_1
LEONARDO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico come da procura in atti
RICORRENTE/ATTORE/I
contro
Controparte_1
(C.F.
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 00100 ROMA come da procura in atti
RESISTENTE CONVENUTO/I
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 settembre 2023, il Sig. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Bardi, ha adito il Tribunale
[...]
Ordinario di Roma al fine di ottenere l'accertamento del diritto al ricongiungimento familiare con il figlio nato il [...]. Il ricorrente ha Parte_1 chiesto, previa declaratoria di illegittimità del decreto di rigetto del visto di ingresso opposto dall' al , l'ordine al rilascio del visto stesso, Controparte_2 CP_1 considerato il nulla osta già rilasciato dalla Prefettura di Pavia e mai ritirato. Il Sig. ha altresì richiesto la vittoria di diritti, onorari e Parte_1 spese di lite con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.
Il Controparte_3
, difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, si è costituito in giudizio
[...] chiedendo in via preliminare il rigetto del ricorso per difetto di legittimazione passiva del
. Nel merito, il ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto Controparte_4 CP_1
1 infondato, ritenendo legittimo il provvedimento di diniego del visto emesso in conformità alla normativa di riferimento, segnatamente l'art. 29 TU Immigrazione. Il
ha concluso per la vittoria delle spese di lite. CP_1
In fatto,
Il ricorrente, cittadino egiziano titolare di un permesso di lungo soggiorno in Italia dal
2019, ha inteso chiedere il ricongiungimento familiare con il figlio, Parte_1
nato in [...] il [...].
[...]
Secondo quanto dedotto dal ricorrente, in data 26 giugno 2021, egli ha inviato una comunicazione PEC al per segnalare un malfunzionamento del Controparte_4 portale immigrazione utilizzato per il caricamento delle pratiche di ricongiungimento familiare. In tale PEC, ha evidenziato che il figlio sarebbe divenuto maggiorenne il 28 giugno successivo e ha chiesto che la PEC stessa fosse considerata quale atto di avvio del procedimento.
Successivamente, in data 7 luglio 2021, dopo che il portale è stato ripristinato, il ricorrente ha caricato formalmente la domanda di nulla osta tramite il portale. Altri documenti indicano che la data di ricezione della domanda al SUI (Sportello Unico per l'Immigrazione) è il 12 luglio 2021.
In data 19 luglio 2021, il Ministero dell'Interno ha riscontrato la segnalazione del ricorrente tramite PEC, comunicando che la domanda veniva "introiettata e girata alla competente Prefettura di Pavia" al fine di "cristallizzare il dies a quo del procedimento" sulla base della PEC del 26 giugno 2021, invitando comunque a completare il caricamento tramite portale per agevolare l'istruttoria.
In data 30 settembre 2022, la Prefettura di Pavia ha rilasciato il nulla osta al ricongiungimento familiare in favore del figlio Il nulla osta è Parte_1 stato inviato telematicamente alla competente Rappresentanza Diplomatico-Consolare di Ambasciata d'Italia - Il Cairo.
In data 17 gennaio 2023, l'Ambasciata italiana a ha respinto la domanda di CP_1 visto di ingresso per motivi familiari presentata dal ricorrente per il figlio. La motivazione invocata dal è che il visto è stato negato Controparte_1 sull'unico presupposto che la domanda di nulla osta sarebbe stata presentata avanti alla Prefettura di Pavia quando il figlio era già divenuto maggiorenne, in violazione dell'art. 29 T.U.. Il diniego specificava inoltre che, essendo il figlio maggiorenne al momento della presentazione dell'istanza di nulla osta, non aveva dimostrato lo stato di invalidità totale. Secondo la comparsa di costituzione del dall'analisi della CP_5 documentazione prodotta non è stata riscontrata la sussistenza dei requisiti previsti per il ricongiungimento con figlio maggiorenne, quali la vivenza a carico e l'invalidità totale.
In data 30 giugno 2023, il ricorrente ha avanzato richiesta di riesame del provvedimento di diniego, reiterando l'argomentazione che l'avvio del procedimento doveva essere individuato nel 26 giugno 2021 per i motivi emersi dal carteggio
Pag. 2 di 6 elettronico con il riguardante il malfunzionamento del portale. Ha Controparte_4 chiesto all' di rivalutare la decisione alla luce di tali integrazioni istruttorie e CP_1 di rilasciare il visto.
L' non ha ritenuto di rideterminarsi. CP_1
Di conseguenza, il ricorrente ha presentato il presente ricorso giurisdizionale.
All'esito dell'udienza cartolare del 22 gennaio 2025, il Giudice ha rilevato che il ricorrente non aveva documentato quando aveva formulato l'istanza e se il familiare da ricongiungere fosse divenuto maggiorenne nel corso del procedimento amministrativo.
Ha altresì rilevato l'assenza di documenti relativi al figlio, al rapporto di parentela, alla vivenza a carico e all'eventuale inabilità/impossibilità di lavoro. Il Giudice ha rinviato per l'eventuale integrazione documentale al 23 aprile 2025.
In vista dell'udienza del 23 aprile 2025, il procuratore del ricorrente ha depositato note scritte e documentazione integrativa. Ha allegato copia del passaporto del figlio attestante la data di nascita e il certificato di famiglia rilasciato dalle autorità egiziane, tradotto e legalizzato, a comprova del rapporto di parentela. Ha richiamato la PEC del
26 giugno 2021 quale data di avvio del procedimento a causa del malfunzionamento del portale, la successiva presentazione formale sul portale in data 7 luglio 2021 e la
PEC del del 19 luglio 2021 che, a suo dire, ha ratificato il 26 Controparte_4 giugno 2021 come "dies a quo". Ha espressamente confermato che il figlio è divenuto maggiorenne nel corso del procedimento amministrativo. Ha dichiarato che il figlio, pur non inabile per ragioni fisiche, è a carico del ricorrente in quanto impossibilitato a lavorare nel paese di origine per carenza di opportunità in Egitto e perché rivendica il diritto a ricongiungersi con il padre. Tuttavia, ha ribadito che, poiché la domanda deve considerarsi presentata il 26 giugno 2021 (quando il figlio era ancora minore), le circostanze della maggiore età sopravvenuta e della vivenza a carico/inabilità sono irrilevanti in forza dell'art. 29, commi 1, lett. b) e 2, d.lgs. 286/1998. Ha sottolineato che tale interpretazione è stata fatta propria dallo stesso . Controparte_4
In diritto,
La questione centrale del caso riguarda la corretta applicazione della legge in merito alla determinazione dell'età di un familiare ai fini del ricongiungimento familiare.
L'Ambasciata d'Italia a ha negato il visto, sostenendo che il figlio fosse CP_1 maggiorenne al momento della presentazione della domanda di nulla osta e che non fossero stati dimostrati i requisiti per i figli maggiorenni a carico (vivenza a carico e invalidità totale). Il ricorrente contesta questa valutazione, affermando che la domanda
è stata validamente presentata quando il figlio era ancora minore.
Il quadro normativo di riferimento è costituito principalmente dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'Immigrazione), e dal relativo regolamento di attuazione, il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Questa normativa interna dà attuazione a principi stabiliti a livello europeo e internazionale.
Pag. 3 di 6 Secondo l'articolo 29, comma 1, lettera b) del d.lgs. 286/1998, lo straniero può chiedere il ricongiungimento familiare per i figli minori. L'articolo 29, comma 2, del medesimo decreto specifica che ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. Le norme per i figli maggiorenni sono stabilite dall'articolo 29, comma 1, lettera c) e richiedono specifici requisiti di vivenza a carico e invalidità totale per ragioni di salute.
La Convenzione sui Diritti del Fanciullo (ONU, 1989), ratificata dall'Italia con Legge
27 maggio 1991, n. 176 (sebbene non esplicitamente citata nelle fonti fornite), all'articolo 1 definisce fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni, salvo diversa disposizione legale. L'articolo 3 sancisce il principio superiore dell'interesse del fanciullo, mentre l'articolo 10 riconosce il diritto del fanciullo al mantenimento di rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori. Questi principi internazionali rafforzano l'importanza di considerare la tutela dei minori e il diritto all'unità familiare.
A livello europeo, la Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 23 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare (anch'essa non esplicitamente citata nelle fonti fornite, ma che costituisce la base normativa comunitaria per la disciplina italiana) all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) include i figli minori tra i familiari per i quali è obbligatorio concedere il ricongiungimento, e all'articolo 4, paragrafo 5, definisce "minori" coloro che non hanno raggiunto la maggiore età secondo la legge dello Stato membro ospitante e comunque inferiore a 18 anni, stabilendo che l'età è quella al momento della presentazione della domanda. Questo conferma l'approccio adottato dalla normativa italiana.
In sintesi, la normativa interna, in linea con i principi europei e internazionali, identifica il momento cruciale per definire la minore età nell'atto di presentazione dell'istanza di ricongiungimento.
Nel caso di specie, il figlio del ricorrente, è nato il 28 giugno Parte_1
2003. Questo dato è comprovato dalla copia del passaporto e dal certificato di famiglia rilasciato dalle autorità egiziane. Dunque, egli ha compiuto la maggiore età il 28 giugno
2021.
Inoltre, sebbene la ricevuta formale di inoltro tramite portale indichi la data del 7 luglio
2021, le fonti documentano un carteggio elettronico con il Controparte_4 antecedente a tale data. In particolare:
• In data 26 giugno 2021, il ricorrente inviava una PEC al , Controparte_4 segnalando un malfunzionamento del portale e chiedendo che tale comunicazione avesse valore di atto di avvio del procedimento.
• A seguito di interlocuzioni telefoniche (secondo quanto riferito dal ricorrente nelle note scritte), il invitava a presentare comunque la domanda CP_1 tramite portale una volta ripristinato.
Pag. 4 di 6 • In data 19 luglio 2021, il inviava una PEC, allegata agli Controparte_4 atti, nella quale, pur ratificando la visibilità del procedimento dovuta al caricamento del 7 luglio 2021, confermava che l'avvio del procedimento si collocava al 26 giugno 2021, grazie alla PEC inviata in pari data dal ricorrente. Lo stesso ricorrente sostiene, citando le indicazioni ministeriali, che tale PEC è stata considerata utile all'avvio del procedimento.
• La Prefettura di Pavia ha successivamente rilasciato il nulla osta in data 30 settembre 2022, implicitamente accogliendo la domanda presentata avviata in data 26 giugno 2021 e quindi trattandola come una domanda per figlio minore.
Il ricorrente ha espressamente dichiarato e documentato che il figlio è diventato maggiorenne nel corso del procedimento, ma sostiene che ciò sia irrilevante ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del d.lgs. 286/1998. Ha inoltre documentato il legame di filiazione.
Alla luce di quanto esposto, si conclude che il figlio del ricorrente, nato il 28 giugno
2003, era minore al momento della presentazione dell'istanza (26 giugno 2021).
Di conseguenza, il caso ricade nella fattispecie del ricongiungimento con figli minori, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b) e comma 2, del d.lgs. 286/1998. I requisiti aggiuntivi previsti per i figli maggiorenni a carico (vivenza a carico per ragioni oggettive legate a invalidità totale) non sono pertinenti al caso in esame, poiché l'età del figlio si è cristallizzata al momento dell'avvio del procedimento.
Il diniego del visto da parte dell'Ambasciata d'Italia a , fondato sull'errato CP_1 presupposto che la domanda fosse stata presentata quando il figlio era già maggiorenne, e sulla conseguente applicazione delle norme sui figli maggiorenni, risulta pertanto illegittimo per errata applicazione della normativa sull'immigrazione e per contraddizione con l'atto presupposto (il nulla osta rilasciato dalla Prefettura).
D'altronde non è imputabile al richiedente la maturazione della maggiore età del figlio nelle more del procedimento amministrativo.
Sulla base di questa interpretazione e delle prove fornite, si ritiene fondato il diritto del ricorrente al ricongiungimento familiare con il figlio, come richiesto nel ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 43973/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso proposto da E, per Parte_1
l'effetto, ACCERTA il diritto di al Parte_1 ricongiungimento familiare con il figlio nato il 28 Parte_1 giugno 2003 in Egitto.
Pag. 5 di 6 2. ORDINA al – Controparte_1
Ambasciata d'Italia a di rilasciare il visto d'ingresso per motivi di CP_1 ricongiungimento familiare in favore di Parte_1
3. CONDANNA il Controparte_1 al rimborso in favore del ricorrente delle spese di lite., che si quantificano in €
1500,00 per compenso, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Leonardo Bardi, dichiaratosi antistatario.
Roma, 23-04-25
Il Giudice
Dott. Massimo Marasca
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