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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/12/2025, n. 2763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2763 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 2248 dell'anno 2023, avente per oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_4 C.F._4 Pietro Gorgoglione opponenti E
(c.f. , p.i. , quale mandataria di CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
in persona del procuratore, dott. rappresentata e difesa CP_2 Controparte_3 dall'Avv. Fabrizio Mingolla, opposta All'udienza del 04.11.2025 la causa passava in decisione sulle conclusioni riportate in atti, da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che , e proponevano opposizione Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 al precetto notificato loro, quali terzi datori di ipoteca, in data 31.03.2023 dall'odierna opposta per un importo di € 976.220,76, oltre ulteriori interessi e spese meglio specificate nello stesso atto, quale preteso credito vantato nei confronti di;
con Parte_5 l'atto introduttivo gli opponenti lamentavano: 1) la prescrizione del credito vantato;
2) l'illegittimità degli interessi pretesi e l'incasso di acconti da parte della parte creditrice;
all'udienza del 19.09.2023 del subprocedimento aperto per la trattazione dell'istanza di sospensione avanzata dagli opponenti, la difesa di questi ultimi eccepiva, inoltre, che “…la nota di iscrizione ipotecaria non contiene individuazione degli interessi…”; con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., gli opponenti chiedevano, tra l'altro, che fosse anche dichiarata la nullità dell'atto con cui è stata concessa l'ipoteca da parte dei terzi datori per indeterminatezza dell'oggetto e si dolevano, inoltre, della violazione dell'art. 106 TUB;
rilevato che l'opposta, costituitasi, contestava l'accoglibilità dell'avversa iniziativa giudiziaria;
ritenuta la fondatezza del solo motivo con il quale gli opponenti lamentano il vizio dell'iscrizione ipotecaria per mancata specificazione della misura degli interessi;
osservato, infatti, che a) l'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti, quali terzi datori di ipoteca, non appare fondata, se si considera che gli stessi non hanno specificamente allegato che il debito di , a garanzia del quale hanno prestato ipoteca, si sarebbe Parte_5 estinto per prescrizione;
dalla lettura dell'atto di opposizione appare evincersi, infatti, che gli stessi intendano riferire l'eccezione alla loro specifica posizione di soggezione quali terzi datori di ipoteca;
in ogni caso, appare pacifico che la procedura esecutiva iscritta al n. 539/1994 r.g.e., promossa nei confronti del debitore, , non si sia estinta Parte_5 per inerzia dei creditori e, peraltro, risulta documentato che nella stessa procedura sono state distribuite somme ai creditori, con effetto sia pure parzialmente utile dell'esecuzione; orbene, posto che, come pure sostenuto dagli opponenti, questi ultimi non sono condebitori di quanto dovuto da in forza del decreto ingiuntivo n. 195/1997 Parte_5 emesso da questo Tribunale in favore di ma rispondono di detto debito Controparte_4 esclusivamente con i beni concessi in ipoteca (cfr. Cass. n. 23648/2019, citata dagli opponenti), deve osservarsi che unicamente il debito di potrebbe Parte_5 estinguersi per prescrizione e correlativamente il creditore potrebbe interrompere il relativo termine esclusivamente nei confronti del debitore;
finché, pertanto, detto debito sussista e nei limiti in cui con riferimento a detto debito si estenda la garanzia ipotecaria, i terzi datori di ipoteca, in forza del principio di accessorietà della garanzia, permangono in una situazione di soggezione, nel senso che i beni da loro concessi in ipoteca possono essere sottoposti ad esecuzione forzata, salve le ipotesi estintive previste dall'art. 2878 c.c.; la differente ipotesi estintiva prevista dall'art. 2880 c.c. non potrebbe essere estesa al caso di specie, non risultando integrata la relativa fattispecie, posto che i beni ipotecati non risultano acquistati da terzi;
detta interpretazione trova conferma in quanto affermato dalla Corte Suprema, la quale con la pronunzia n. 21752/2019 (in motivazione) ha osservato che la prescrizione ventennale dell'ipoteca riguardo ai beni acquistati dai terzi, prevista dall'art. 2880 c.c., rappresenta una “…ipotesi che fa eccezione alla regola dell'imprescrittibilità dell'ipoteca gravante sui beni del debitore, indipendentemente dalla prescrizione del credito azionato…”; la stessa Corte nella citata sentenza aggiunge che “…la norma in argomento si caratterizza, sotto il profilo oggettivo, per costituire una deroga al principio generale dell'accessorietà dell'ipoteca al credito, contemplando un'ipotesi di estinzione del diritto reale di garanzia in via autonoma rispetto al diritto di credito garantito, al ricorrere di presupposti afferenti unicamente la garanzia;
sotto il profilo soggettivo, in quanto tale fattispecie estintiva trova applicazione esclusivamente nei rapporti con i terzi acquirenti dell'immobile ipotecato, non potendo la natura derogatoria al principio di accessorietà estendersi anche ad altri soggetti responsabili per debiti altrui, quali ad esempio il terzo datore di ipoteca…”; b) quanto alla lamentata illegittimità degli interessi per sostenuto superamento della soglia prevista dalla legge, pur prescindendo dalla mancata allegazione di detta soglia, si osserva che il rapporto oggetto di causa appare di molto precedente all'entrata in vigore dei decreti ministeriali attuativi della legge n. 108/1996 (il primo decreto è, infatti, entrato in vigore il 02.04.1997) e, pertanto, la pattuizione del tasso preteso appare precedente all'introduzione delle soglie antiusura ed è noto che, ai fini della valutazione di superamento dei tassi soglia, occorre fare riferimento al momento in cui il tasso viene convenuto (cfr. Cass. n. 24971/2020); in ogni caso, detta contestazione appare irrilevante, in considerazione di quanto si dirà appresso sub. g) in ordine alla mancata prova da parte dell'opposta della indicazione degli interessi nella nota di iscrizione ipotecaria originaria ed alla mancata enunciazione degli stessi interessi nella nota di iscrizione ipotecaria in rinnovazione prodotta dall'opposta; c) la Corte Suprema ha affermato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 31188/2017); cfr. anche Cass. n. 17110/2019); si è anche affermato che “…qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)…” (Cass. n. 5617/2020, in motivazione); nel caso di specie, ad avviso di questo giudice e tenuto conto della sommarietà che caratterizza questa fase, a mezzo della prodotta documentazione, è stata offerta una prova sufficiente della cessione del credito vantato originariamente dalla se si considera che parte opposta ha prodotto non solo l'avviso pubblicato Controparte_4 sulla G.U. n. 300 del 27.12.2005, relativo, tra l'altro, alla cessione stipulata fra Banca Intesa s.p.a. e ma anche una dichiarazione dell'11.09.2023, proveniente da Controparte_2 Intesa Sanpaolo s.p.a., con cui si conferma che fra i crediti oggetto della cessione rientra anche quello vantato nei confronti di D'LE EL TT con NDG 4760282 ed a fronte di tanto, parte opponente non ha sostenuto che sussistessero altre specifiche poste debitorie nei confronti della stesso soggetto cedente cui potere ragionevolmente imputare il credito oggetto di causa;
a tanto si aggiunga che gli stessi opponenti allegano e documentano un bonifico di € 98.945,27 eseguito nell'ambito della procedura esecutiva n. 539/94 in favore di (già INTESABCI GEST) a decurtazione del debito oggetto di Controparte_2 causa e analogamente, quanto alla prima cessione del 1998, allegata dall'odierna opposta, intervenuta fra e la deve osservarsi che gli stessi opponenti Controparte_4 CP_5 allegano e documentano un progetto di distribuzione parziale nell'ambito della stessa procedura con assegnazione di € 51.726,97 ad già e Controparte_6 Controparte_4 dalla relazione propedeutica al predetto progetto (prodotta dall'opposta) emerge che in data 14.06.2000 interveniva nella procedura esecutiva già Controparte_6 Controparte_7
, già , già d) gli
[...] Controparte_8 Controparte_9 opponenti non offrono un'adeguata dimostrazione in ordine alla loro qualità di consumatori nel momento in cui hanno concesso la garanzia ipotecaria, seppure debba osservarsi che l'atto con il quale gli stessi hanno prestato il consenso all'iscrizione ipotecaria risale al luglio 1993, precedente all'introduzione nel nostro ordinamento della disciplina di tutela del consumatore in relazione alle clausole vessatorie/abusive, da ricondurre all'entrata in vigore del d.lgs. n. 52/1996; e) salvo quanto si dirà oltre sub. g), non può essere condiviso l'argomento di parte opponente, secondo cui il limite dell'importo di £ 1.500.000.000 per il quale veniva concessa l'ipoteca oggetto di causa sarebbe stato raggiunto e superato in virtù dei pagamenti eseguiti nel corso degli anni, in quanto i pagamenti allegati (solo alcuni dei quali, peraltro, adeguatamente documentati) non sono stati eseguiti in seguito alla subastazione dei beni concessi in ipoteca dagli odierni opponenti;
deve, infatti, rilevarsi che detto importo (che deve essere indicato a norma dell'art. 2809 c.c. in ossequio al principio di specialità dell'ipoteca) va inteso quale limite fino al quale il creditore ipotecario si può soddisfare in via ipotecaria;
esso in sostanza segna il limite oltre il quale non opera più il diritto di prelazione e sui beni del terzo proprietario segna il limite fino al quale il creditore ipotecario si può soddisfare facendo vendere forzatamente il bene concesso in garanzia;
più chiaramente, il creditore che ha eseguito il pignoramento dell'immobile presso il terzo proprietario non può far valere il suo credito sulla somma ricavata dalla vendita per somme eccedenti il predetto limite (cfr. Cass. n. 6471/1995); l'argomento sostenuto dagli opponenti determinerebbe, quale conseguenza, quella di vedere assottigliata la garanzia ipotecaria per effetto di pagamenti non integrali del debito eseguiti dal debitore o da terzi garanti diversi da coloro che avevano concesso l'ipoteca, rendendo sostanzialmente inutile per il creditore l'acquisizione di più garanzie per lo stesso credito;
f) l'atto di concessione dell'ipoteca individua il credito garantito, oggetto del presente giudizio, facendo esplicito riferimento, fra gli altri, al creditore ed al conto corrente n. 04514/78, che appare Controparte_4 corrispondente a quello riportato nel ricorso per decreto ingiuntivo del 1997; inoltre, come innanzi detto, l'atto di concessione dell'ipoteca, in relazione al credito oggetto di causa, rispetta il disposto dell'art. 2809 c.c. indicando l'importo per il quale la garanzia è concessa;
g) parte opponente, all'udienza del 19.09.2023 del subprocedimento di sospensione, ha anche eccepito che “…la nota di iscrizione ipotecaria non contiene individuazione degli interessi…”; in proposito occorre osservare che l'art. 2809, comma 1, c.c., in ossequio, come innanzi rilevato, al principio di specialità dell'ipoteca, dispone che “L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro”; quanto all'estensione della prelazione ipotecaria al credito accessorio per interessi a scadere, l'art. 2855 c.c., ai commi 2 e 3, dispone che “Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data. L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita.”; orbene, la giurisprudenza, nell'interpretare dette norme, ha affermato che “nei crediti per capitale assistiti da ipoteca deve essere tenuto distinto l'ambito operativo dei commi 2 e 3 dell'art. 2855 c.c., atteso che il comma 2 disciplina i limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi corrispettivi", individuandoli nel triennio ivi considerato (biennio precedente ed anno in corso al momento del pignoramento) e sanzionando con la nullità gli accordi non conformi ai limiti legali, mentre il comma 3 ha per oggetto la disciplina dei limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi moratori" (tali dovendo in ogni caso qualificarsi, ex art. 1219, comma 1, c.c. gli interessi maturati dopo la notifica del precetto), i quali, successivamente all'anno del pignoramento e fino alla data della vendita beneficiano dell'estensione del medesimo grado della originaria garanzia ipotecaria, ma solo nella misura ridotta "ex lege" al tasso legale…” (Cass. n. 4927/2018); con quest'ultima pronunzia la Corte Suprema ha anche precisato che “…Il comma 2 è articolato: a) in una disposizione che esprime l'enunciato principale: "Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purchè ne sia enunciata la misura nella iscrizione." b) in una disposizione immediatamente successiva: "La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorchè sia stata pattuita l'estensione ad un maggior numero di annualità,." c) nonchè in una ulteriore disposizione aggiuntiva che delimita gli effetti precettivi delle disposizioni precedenti: "le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data"….La disposizione del comma 2, immediatamente successiva a quella principale, risponde alla esigenza (illustrata nella Relazione al codice civile, p. 1162) "di temperare il pregiudizio che dal cumulo degli interessi a favore di un creditore ipotecario può derivare ai creditori posteriori", venendo a tal fine a limitare "quantitativamente" l'importo per accessori che può beneficiare della estensione automatica del medesimo grado della garanzia ipotecaria per il titolo fruttifero, importo che non può eccedere quello degli interessi corrispettivi maturati nei due anni precedenti al pignoramento e nell'anno in corso al pignoramento: trattasi di norma di ordine pubblico, che sanziona con la nullità gli accordi tra le parti intesi ad estendere il grado della ipoteca anche agli ulteriori interessi maturati in anni diversi dal triennio indicato. Occorre tuttavia precisare che la sanzione della nullità colpisce eventuali accordi ed iscrizioni - rivolti alla estensione automatica della garanzia - non conformi ai limiti legali, ma non impedisce anche che gli "altri arretrati" - che non beneficiano della estensione del grado della ipoteca del titolo - possano essere oggetto di distinte iscrizioni ipotecarie assumendo il rispettivo grado di formalità: in tal senso provvede la disposizione del medesimo comma 2 che espressamente consente la (nuova) "iscrizione" anche degli interessi maturati sul titolo fruttifero in anni diversi da quelli considerati dalla disposizione limitativa precedente….” (Cass. n. 4927/2018, in motivazione); ed ancora la Corte Suprema ha osservato che “…L'art. 2855, secondo comma, cod. civ. dispone che, qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. Da tale disposizione si evince che la enunciazione nell'iscrizione della misura degli interessi è condizione per il riconoscimento della prelazione degli stessi (cfr. in tal senso: cass. n. 641-75; cass. n. 4069-95; cass. n. 1869-2000). Pertanto, senza la produzione della nota di iscrizione ipotecaria, il giudice delegato non può ammettere al passivo con prelazione, neppure nella misura legale, gli interessi relativi al credito indicato nella cambiale ipotecaria….” (cfr. Cass. n. 15111/2001, in motivazione); il fatto che detta pronunzia sia stata emessa in materia fallimentare non assume rilievo dirimente, in quanto l'art. 54 l.f. richiama espressamente l'art. 2855 c.c.; la stessa Corte ha sul tema aggiunto che “gli effetti dell'iscrizione ipotecaria si estendono agli interessi indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 2855 c.c., senza che tale estensione possa intendersi contenuta entro i limiti dell'ammontare della somma per la quale è stata compiuta l'iscrizione ipotecaria, purché la misura degli interessi sia indicata nell'iscrizione” (Cass. n. 9674/2008), specificando in motivazione, nella decisione del caso sottoposto al suo esame, che “…Nella nota di iscrizione e negli altri documenti, secondo quanto accertato dai giudici di appello, non risulta alcuna indicazione non solo della misura, ma neppure della debenza di interessi (di qualunque natura essi siano). Deve pertanto trovare applicazione nel caso di specie la disposizione dettata dall'art. 2855 c.c., comma 2, che prevede e condiziona l'estensione della ipoteca agli interessi stessi alla indicazione della loro misura nella iscrizione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "gli effetti dell'iscrizione ipotecaria si estendono agli interessi di cui all'art. 2855 cod. civ., commi 2 e 3 senza che tale estensione possa intendersi contenuta entro i limiti dell'ammontare della somma per la quale è stata compita l'iscrizione ipotecaria, purchè la misura degli interessi sia indicata nell'iscrizione" (Cass. n. 1869 del 2000, v. Cass. n. 15111 del 2001 e 9497 del 2002). Pertanto, se gli interessi non figurano nell'iscrizione, l'effetto estensivo non si ha nè prima del pignoramento, nè, a maggior ragione, dopo….”; anche con la pronunzia n. 1869/2000 la Corte Suprema si esprime nel senso che “…l'art. 2855 c.c. si limita ad indicare quali siano gli interessi che si collocano nello stesso grado del capitale, per effetto dell'iscrizione ipotecaria, distinguendo tra gli interessi convenzionali (tre annualità) e quelli legali, successivi all'anno del pignoramento. L'unica formalità, ai fini della collocazione di tutti questi interessi nello stesso grado del capitale, per effetto della sola iscrizione, è che nell'iscrizione sia enunciato che il credito è produttivo di interessi e che ne sia indicato il tasso (in quanto se fosse inferiore a quello legale, anche gli interessi legali successivi al triennio devono essere ridotti a detto tasso)….”; ed è stato ribadito che “l'estensione della garanzia ipotecaria agli interessi nascenti dal credito principale (limitata solo ad alcune annualità di interessi ed a determinate condizioni) opera solo nel caso in cui la loro misura sia indicata nell'iscrizione” (Cass. n. 6052/1995; in senso analogo Cass. n. 4069/1995); orbene, la parte opposta ha prodotto la nota di iscrizione del 2013 in rinnovazione dell'ipoteca originariamente iscritta nel 1993; in detta nota di iscrizione in rinnovazione l'importo per il quale l'iscrizione è presa è indicato nei seguenti termini: “Capitale € 774.685,35”, mentre a margine delle voci “Tasso interesse annuo”, “Tasso interesse semestrale”, “Interessi”, “Spese” non viene riportata alcuna indicazione (a margine di dette voci è riportato un trattino), né viene specificato che il capitale garantito è produttivo di interessi;
nell'interpretazione della cennata iscrizione, dall'esame delle parole utilizzate appare evincersi in maniera chiara l'intenzione di ricomprendere nella garanzia ipotecaria il capitale fino all'importo di € 774.685,35 e non anche gli interessi e le spese, risultando specificato nella stessa nota, come si è innanzi riportato, che detto importo viene riferito al capitale e nulla risultando riportato a margine delle voci relative agli interessi, ai relativi tassi ed alle spese;
a fronte di tanto, deve ritenersi che la garanzia ipotecaria non si estenda agli interessi precedenti al triennio di cui all'art. 2855, comma 2, c.c. (non risultando una distinta e specifica iscrizione con assunzione del rispettivo grado di formalità), né agli interessi rientranti nel triennio di cui alla medesima disposizione (in quanto non risulta che nella nota di iscrizione ne sia stata enunciata la misura); pertanto, posto che nel decreto ingiuntivo, in forza del quale parte opposta ha notificato il precetto agli odierni opponenti, il credito vantato è quantificato nella misura di £ 461.840.005 (pari ad € 238.520,46), importo che nel ricorso monitorio è ricondotto ad uno scoperto di c/c, con la specificazione che lo stesso ricomprende anche gli interessi al tasso convenzionale del 18%, calcolati fino a tutto il 29.04.1997 (senza l'indicazione della relativa decorrenza e della sorte capitale), la somma per la quale è stata preannunziata l'introduzione della procedura esecutiva sugli immobili concessi in ipoteca dai terzi, odierni opponenti, è costituita in parte da sorte capitale ed in parte da interessi, senza la possibilità di calcolare precisamente quanta parte di detto importo sia da imputare a capitale e quanta parte sia da imputare ad interessi;
a fronte di detta incertezza, non è consentito ai terzi datori comprendere l'importo per il quale i beni dei terzi datori stessi possano essere legittimamente assoggettati ad esecuzione forzata, dovendo, per quanto innanzi osservato, gli stessi beni rispondere esclusivamente del debito per sorte capitale (sul quale sussiste la garanzia ipotecaria concessa dai terzi, odierni opponenti) vantato nei confronti di dall'originario creditore ( e Parte_5 Controparte_4 poi dal successore a titolo particolare ( ; in sostanza, non essendo Controparte_2 possibile allo stato degli atti, distinguere la sorte capitale dagli interessi per i quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento del 1997, posta a base del precetto opposto, i terzi datori di ipoteca, odierni opponenti, non sarebbero in grado di conoscere la somma (sorte capitale) per la quale debbano legittimamente rispondere con i beni concessi in garanzia;
e tanto va ancor di più evidenziato, se si considera che dalla documentazione depositata emerge che, con riferimento alla medesima posizione debitoria, sono stati eseguiti pagamenti nell'ambito delle procedure promosse dai creditori via via succedutisi, come emerge dalla nota di bonifico del maggio 2008 e dal progetto di distribuzione parziale prodotti dagli opponenti;
occorre rilevare che il documento prodotto dall'opposta con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., denominato “CONTEGGIO PER PRECETTO.pdf” non appare idoneo a superare quanto innanzi osservato al punto sub. g), in quanto non appare corretta l'indicazione in detto documento della somma di € 238.520,46 quale sorte capitale, posto che il citato importo in lire (pari a 461.840.005, corrispondente ad € 238.520,46) è quello portato dal decreto ingiuntivo n. 195/1997 di questo Tribunale, posto a base del precetto opposto e, dalla lettura del relativo ricorso monitorio, emerge che da somma ingiunta comprende sia la sorte capitale che gli interessi al tasso del 18% al 29.04.1997 (senza la specificazione della relativa decorrenza e della sorte capitale); si aggiunga, per quanto possa rilevare, che anche l'originario atto di consenso all'iscrizione di ipoteca non specificava la misura degli interessi, ma solo il complessivo importo per il quale veniva concessa la garanzia ipotecaria (£ 1.500.000.000); h) si aggiunge ancora che con riferimento alla questione dell'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 106 T.U.B., pur prescindendo dalla valutazione di sussistenza o meno nel caso oggetto della presente controversia di detta iscrizione, la Corte Suprema ha di recente affermato che “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. n. 7243/2024); osservato, pertanto, che, in accoglimento della contestazione fatta valere dagli opponenti all'udienza del 19.09.2023 del subprocedimento, rigettato ogni altro motivo di opposizione fatto valere, deve dichiararsi che non ha diritto di procedere ad Controparte_2 esecuzione forzata nei confronti di , e per Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 il credito fatto valere con il precetto opposto, in ragione della mancata prova della quota di detto credito da imputare a sorte capitale distinta dagli interessi;
non è possibile accogliere la domanda di dichiarazione di nullità dell'atto con cui è stata concessa l'ipoteca dagli odierni opponenti per indeterminatezza dell'oggetto (avanzata con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.), in quanto, come innanzi osservato, la ragione dell'impossibilità di agire in executiviis nei confronti degli odierni opponenti per il soddisfacimento del credito fatto valere con il precetto opposto non sta nell'indeterminatezza dell'atto di concessione dell'ipoteca e della relativa iscrizione (posto che detti atti indicano i crediti e l'importo complessivo per il quale viene concessa la garanzia reale), ma nella mancata specificazione della misura degli interessi e, quindi, nel fatto che, dovendo la garanzia essere riferita, per quanto innanzi esposto sub. g), alla sola sorte capitale, non è stata offerta un'adeguata dimostrazione da parte della creditrice della parte del credito fatto valere con il precetto opposto da riferire alla sorte capitale (garantita dall'ipoteca offerta dai terzi datori) e della parte da imputare ad interessi (non garantita dall'ipoteca offerta dai medesimi soggetti); ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, in considerazione del solo parziale accoglimento dei motivi di opposizione fatti valere, della complessità delle questioni giuridiche affrontate in relazione al motivo trattato sub. g) e del fatto che su altre questioni la Corte Suprema si è pronunziata nel corso della presente controversia, circostanze che appaiono integrare fattispecie analoghe a quelle previste dall'art. 92 c.p.c., come risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunziata da Corte Cost. n. 77/2018; quanto appena esposto importa anche l'assenza dei requisiti per una pronunzia ex art. art. 96 c.p.c., pure avanzata dagli opponenti, non sussistendo il presupposto della mala fede, della colpa grave o dell'avere agito senza la normale prudenza, stante, come detto, la complessità della questione innanzi affrontata sub. g), aggiungendosi, oltre alla genericità dei danni allegati, che non risultano, peraltro, adeguatamente dimostrati pregiudizi relativi all'impossibilità di locare i beni ipotecati, non essendo stata allegata specificamente e dimostrata adeguatamente alcuna concreta ed effettiva trattativa non andata a buon fine di locazione dei beni, che, peraltro, come affermato dall'opposta, risultano soggetti ad ulteriori trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli anche in favore di differenti soggetti;
P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, in accoglimento della contestazione fatta valere dagli opponenti all'udienza del 19.09.2023 del subprocedimento iscritto al n. 2248-1/2023 r.g., rigettato ogni altro motivo di opposizione, così provvede: a) dichiara che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei Controparte_2 confronti di , e per il credito fatto valere Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 con il precetto opposto;
b) rigetta ogni ulteriore domanda proposta dagli opponenti;
c) compensa le spese del presente giudizio. Taranto, 23.12.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 2248 dell'anno 2023, avente per oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_4 C.F._4 Pietro Gorgoglione opponenti E
(c.f. , p.i. , quale mandataria di CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
in persona del procuratore, dott. rappresentata e difesa CP_2 Controparte_3 dall'Avv. Fabrizio Mingolla, opposta All'udienza del 04.11.2025 la causa passava in decisione sulle conclusioni riportate in atti, da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che , e proponevano opposizione Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 al precetto notificato loro, quali terzi datori di ipoteca, in data 31.03.2023 dall'odierna opposta per un importo di € 976.220,76, oltre ulteriori interessi e spese meglio specificate nello stesso atto, quale preteso credito vantato nei confronti di;
con Parte_5 l'atto introduttivo gli opponenti lamentavano: 1) la prescrizione del credito vantato;
2) l'illegittimità degli interessi pretesi e l'incasso di acconti da parte della parte creditrice;
all'udienza del 19.09.2023 del subprocedimento aperto per la trattazione dell'istanza di sospensione avanzata dagli opponenti, la difesa di questi ultimi eccepiva, inoltre, che “…la nota di iscrizione ipotecaria non contiene individuazione degli interessi…”; con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., gli opponenti chiedevano, tra l'altro, che fosse anche dichiarata la nullità dell'atto con cui è stata concessa l'ipoteca da parte dei terzi datori per indeterminatezza dell'oggetto e si dolevano, inoltre, della violazione dell'art. 106 TUB;
rilevato che l'opposta, costituitasi, contestava l'accoglibilità dell'avversa iniziativa giudiziaria;
ritenuta la fondatezza del solo motivo con il quale gli opponenti lamentano il vizio dell'iscrizione ipotecaria per mancata specificazione della misura degli interessi;
osservato, infatti, che a) l'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti, quali terzi datori di ipoteca, non appare fondata, se si considera che gli stessi non hanno specificamente allegato che il debito di , a garanzia del quale hanno prestato ipoteca, si sarebbe Parte_5 estinto per prescrizione;
dalla lettura dell'atto di opposizione appare evincersi, infatti, che gli stessi intendano riferire l'eccezione alla loro specifica posizione di soggezione quali terzi datori di ipoteca;
in ogni caso, appare pacifico che la procedura esecutiva iscritta al n. 539/1994 r.g.e., promossa nei confronti del debitore, , non si sia estinta Parte_5 per inerzia dei creditori e, peraltro, risulta documentato che nella stessa procedura sono state distribuite somme ai creditori, con effetto sia pure parzialmente utile dell'esecuzione; orbene, posto che, come pure sostenuto dagli opponenti, questi ultimi non sono condebitori di quanto dovuto da in forza del decreto ingiuntivo n. 195/1997 Parte_5 emesso da questo Tribunale in favore di ma rispondono di detto debito Controparte_4 esclusivamente con i beni concessi in ipoteca (cfr. Cass. n. 23648/2019, citata dagli opponenti), deve osservarsi che unicamente il debito di potrebbe Parte_5 estinguersi per prescrizione e correlativamente il creditore potrebbe interrompere il relativo termine esclusivamente nei confronti del debitore;
finché, pertanto, detto debito sussista e nei limiti in cui con riferimento a detto debito si estenda la garanzia ipotecaria, i terzi datori di ipoteca, in forza del principio di accessorietà della garanzia, permangono in una situazione di soggezione, nel senso che i beni da loro concessi in ipoteca possono essere sottoposti ad esecuzione forzata, salve le ipotesi estintive previste dall'art. 2878 c.c.; la differente ipotesi estintiva prevista dall'art. 2880 c.c. non potrebbe essere estesa al caso di specie, non risultando integrata la relativa fattispecie, posto che i beni ipotecati non risultano acquistati da terzi;
detta interpretazione trova conferma in quanto affermato dalla Corte Suprema, la quale con la pronunzia n. 21752/2019 (in motivazione) ha osservato che la prescrizione ventennale dell'ipoteca riguardo ai beni acquistati dai terzi, prevista dall'art. 2880 c.c., rappresenta una “…ipotesi che fa eccezione alla regola dell'imprescrittibilità dell'ipoteca gravante sui beni del debitore, indipendentemente dalla prescrizione del credito azionato…”; la stessa Corte nella citata sentenza aggiunge che “…la norma in argomento si caratterizza, sotto il profilo oggettivo, per costituire una deroga al principio generale dell'accessorietà dell'ipoteca al credito, contemplando un'ipotesi di estinzione del diritto reale di garanzia in via autonoma rispetto al diritto di credito garantito, al ricorrere di presupposti afferenti unicamente la garanzia;
sotto il profilo soggettivo, in quanto tale fattispecie estintiva trova applicazione esclusivamente nei rapporti con i terzi acquirenti dell'immobile ipotecato, non potendo la natura derogatoria al principio di accessorietà estendersi anche ad altri soggetti responsabili per debiti altrui, quali ad esempio il terzo datore di ipoteca…”; b) quanto alla lamentata illegittimità degli interessi per sostenuto superamento della soglia prevista dalla legge, pur prescindendo dalla mancata allegazione di detta soglia, si osserva che il rapporto oggetto di causa appare di molto precedente all'entrata in vigore dei decreti ministeriali attuativi della legge n. 108/1996 (il primo decreto è, infatti, entrato in vigore il 02.04.1997) e, pertanto, la pattuizione del tasso preteso appare precedente all'introduzione delle soglie antiusura ed è noto che, ai fini della valutazione di superamento dei tassi soglia, occorre fare riferimento al momento in cui il tasso viene convenuto (cfr. Cass. n. 24971/2020); in ogni caso, detta contestazione appare irrilevante, in considerazione di quanto si dirà appresso sub. g) in ordine alla mancata prova da parte dell'opposta della indicazione degli interessi nella nota di iscrizione ipotecaria originaria ed alla mancata enunciazione degli stessi interessi nella nota di iscrizione ipotecaria in rinnovazione prodotta dall'opposta; c) la Corte Suprema ha affermato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 31188/2017); cfr. anche Cass. n. 17110/2019); si è anche affermato che “…qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)…” (Cass. n. 5617/2020, in motivazione); nel caso di specie, ad avviso di questo giudice e tenuto conto della sommarietà che caratterizza questa fase, a mezzo della prodotta documentazione, è stata offerta una prova sufficiente della cessione del credito vantato originariamente dalla se si considera che parte opposta ha prodotto non solo l'avviso pubblicato Controparte_4 sulla G.U. n. 300 del 27.12.2005, relativo, tra l'altro, alla cessione stipulata fra Banca Intesa s.p.a. e ma anche una dichiarazione dell'11.09.2023, proveniente da Controparte_2 Intesa Sanpaolo s.p.a., con cui si conferma che fra i crediti oggetto della cessione rientra anche quello vantato nei confronti di D'LE EL TT con NDG 4760282 ed a fronte di tanto, parte opponente non ha sostenuto che sussistessero altre specifiche poste debitorie nei confronti della stesso soggetto cedente cui potere ragionevolmente imputare il credito oggetto di causa;
a tanto si aggiunga che gli stessi opponenti allegano e documentano un bonifico di € 98.945,27 eseguito nell'ambito della procedura esecutiva n. 539/94 in favore di (già INTESABCI GEST) a decurtazione del debito oggetto di Controparte_2 causa e analogamente, quanto alla prima cessione del 1998, allegata dall'odierna opposta, intervenuta fra e la deve osservarsi che gli stessi opponenti Controparte_4 CP_5 allegano e documentano un progetto di distribuzione parziale nell'ambito della stessa procedura con assegnazione di € 51.726,97 ad già e Controparte_6 Controparte_4 dalla relazione propedeutica al predetto progetto (prodotta dall'opposta) emerge che in data 14.06.2000 interveniva nella procedura esecutiva già Controparte_6 Controparte_7
, già , già d) gli
[...] Controparte_8 Controparte_9 opponenti non offrono un'adeguata dimostrazione in ordine alla loro qualità di consumatori nel momento in cui hanno concesso la garanzia ipotecaria, seppure debba osservarsi che l'atto con il quale gli stessi hanno prestato il consenso all'iscrizione ipotecaria risale al luglio 1993, precedente all'introduzione nel nostro ordinamento della disciplina di tutela del consumatore in relazione alle clausole vessatorie/abusive, da ricondurre all'entrata in vigore del d.lgs. n. 52/1996; e) salvo quanto si dirà oltre sub. g), non può essere condiviso l'argomento di parte opponente, secondo cui il limite dell'importo di £ 1.500.000.000 per il quale veniva concessa l'ipoteca oggetto di causa sarebbe stato raggiunto e superato in virtù dei pagamenti eseguiti nel corso degli anni, in quanto i pagamenti allegati (solo alcuni dei quali, peraltro, adeguatamente documentati) non sono stati eseguiti in seguito alla subastazione dei beni concessi in ipoteca dagli odierni opponenti;
deve, infatti, rilevarsi che detto importo (che deve essere indicato a norma dell'art. 2809 c.c. in ossequio al principio di specialità dell'ipoteca) va inteso quale limite fino al quale il creditore ipotecario si può soddisfare in via ipotecaria;
esso in sostanza segna il limite oltre il quale non opera più il diritto di prelazione e sui beni del terzo proprietario segna il limite fino al quale il creditore ipotecario si può soddisfare facendo vendere forzatamente il bene concesso in garanzia;
più chiaramente, il creditore che ha eseguito il pignoramento dell'immobile presso il terzo proprietario non può far valere il suo credito sulla somma ricavata dalla vendita per somme eccedenti il predetto limite (cfr. Cass. n. 6471/1995); l'argomento sostenuto dagli opponenti determinerebbe, quale conseguenza, quella di vedere assottigliata la garanzia ipotecaria per effetto di pagamenti non integrali del debito eseguiti dal debitore o da terzi garanti diversi da coloro che avevano concesso l'ipoteca, rendendo sostanzialmente inutile per il creditore l'acquisizione di più garanzie per lo stesso credito;
f) l'atto di concessione dell'ipoteca individua il credito garantito, oggetto del presente giudizio, facendo esplicito riferimento, fra gli altri, al creditore ed al conto corrente n. 04514/78, che appare Controparte_4 corrispondente a quello riportato nel ricorso per decreto ingiuntivo del 1997; inoltre, come innanzi detto, l'atto di concessione dell'ipoteca, in relazione al credito oggetto di causa, rispetta il disposto dell'art. 2809 c.c. indicando l'importo per il quale la garanzia è concessa;
g) parte opponente, all'udienza del 19.09.2023 del subprocedimento di sospensione, ha anche eccepito che “…la nota di iscrizione ipotecaria non contiene individuazione degli interessi…”; in proposito occorre osservare che l'art. 2809, comma 1, c.c., in ossequio, come innanzi rilevato, al principio di specialità dell'ipoteca, dispone che “L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro”; quanto all'estensione della prelazione ipotecaria al credito accessorio per interessi a scadere, l'art. 2855 c.c., ai commi 2 e 3, dispone che “Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data. L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita.”; orbene, la giurisprudenza, nell'interpretare dette norme, ha affermato che “nei crediti per capitale assistiti da ipoteca deve essere tenuto distinto l'ambito operativo dei commi 2 e 3 dell'art. 2855 c.c., atteso che il comma 2 disciplina i limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi corrispettivi", individuandoli nel triennio ivi considerato (biennio precedente ed anno in corso al momento del pignoramento) e sanzionando con la nullità gli accordi non conformi ai limiti legali, mentre il comma 3 ha per oggetto la disciplina dei limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi moratori" (tali dovendo in ogni caso qualificarsi, ex art. 1219, comma 1, c.c. gli interessi maturati dopo la notifica del precetto), i quali, successivamente all'anno del pignoramento e fino alla data della vendita beneficiano dell'estensione del medesimo grado della originaria garanzia ipotecaria, ma solo nella misura ridotta "ex lege" al tasso legale…” (Cass. n. 4927/2018); con quest'ultima pronunzia la Corte Suprema ha anche precisato che “…Il comma 2 è articolato: a) in una disposizione che esprime l'enunciato principale: "Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purchè ne sia enunciata la misura nella iscrizione." b) in una disposizione immediatamente successiva: "La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorchè sia stata pattuita l'estensione ad un maggior numero di annualità,." c) nonchè in una ulteriore disposizione aggiuntiva che delimita gli effetti precettivi delle disposizioni precedenti: "le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data"….La disposizione del comma 2, immediatamente successiva a quella principale, risponde alla esigenza (illustrata nella Relazione al codice civile, p. 1162) "di temperare il pregiudizio che dal cumulo degli interessi a favore di un creditore ipotecario può derivare ai creditori posteriori", venendo a tal fine a limitare "quantitativamente" l'importo per accessori che può beneficiare della estensione automatica del medesimo grado della garanzia ipotecaria per il titolo fruttifero, importo che non può eccedere quello degli interessi corrispettivi maturati nei due anni precedenti al pignoramento e nell'anno in corso al pignoramento: trattasi di norma di ordine pubblico, che sanziona con la nullità gli accordi tra le parti intesi ad estendere il grado della ipoteca anche agli ulteriori interessi maturati in anni diversi dal triennio indicato. Occorre tuttavia precisare che la sanzione della nullità colpisce eventuali accordi ed iscrizioni - rivolti alla estensione automatica della garanzia - non conformi ai limiti legali, ma non impedisce anche che gli "altri arretrati" - che non beneficiano della estensione del grado della ipoteca del titolo - possano essere oggetto di distinte iscrizioni ipotecarie assumendo il rispettivo grado di formalità: in tal senso provvede la disposizione del medesimo comma 2 che espressamente consente la (nuova) "iscrizione" anche degli interessi maturati sul titolo fruttifero in anni diversi da quelli considerati dalla disposizione limitativa precedente….” (Cass. n. 4927/2018, in motivazione); ed ancora la Corte Suprema ha osservato che “…L'art. 2855, secondo comma, cod. civ. dispone che, qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. Da tale disposizione si evince che la enunciazione nell'iscrizione della misura degli interessi è condizione per il riconoscimento della prelazione degli stessi (cfr. in tal senso: cass. n. 641-75; cass. n. 4069-95; cass. n. 1869-2000). Pertanto, senza la produzione della nota di iscrizione ipotecaria, il giudice delegato non può ammettere al passivo con prelazione, neppure nella misura legale, gli interessi relativi al credito indicato nella cambiale ipotecaria….” (cfr. Cass. n. 15111/2001, in motivazione); il fatto che detta pronunzia sia stata emessa in materia fallimentare non assume rilievo dirimente, in quanto l'art. 54 l.f. richiama espressamente l'art. 2855 c.c.; la stessa Corte ha sul tema aggiunto che “gli effetti dell'iscrizione ipotecaria si estendono agli interessi indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 2855 c.c., senza che tale estensione possa intendersi contenuta entro i limiti dell'ammontare della somma per la quale è stata compiuta l'iscrizione ipotecaria, purché la misura degli interessi sia indicata nell'iscrizione” (Cass. n. 9674/2008), specificando in motivazione, nella decisione del caso sottoposto al suo esame, che “…Nella nota di iscrizione e negli altri documenti, secondo quanto accertato dai giudici di appello, non risulta alcuna indicazione non solo della misura, ma neppure della debenza di interessi (di qualunque natura essi siano). Deve pertanto trovare applicazione nel caso di specie la disposizione dettata dall'art. 2855 c.c., comma 2, che prevede e condiziona l'estensione della ipoteca agli interessi stessi alla indicazione della loro misura nella iscrizione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "gli effetti dell'iscrizione ipotecaria si estendono agli interessi di cui all'art. 2855 cod. civ., commi 2 e 3 senza che tale estensione possa intendersi contenuta entro i limiti dell'ammontare della somma per la quale è stata compita l'iscrizione ipotecaria, purchè la misura degli interessi sia indicata nell'iscrizione" (Cass. n. 1869 del 2000, v. Cass. n. 15111 del 2001 e 9497 del 2002). Pertanto, se gli interessi non figurano nell'iscrizione, l'effetto estensivo non si ha nè prima del pignoramento, nè, a maggior ragione, dopo….”; anche con la pronunzia n. 1869/2000 la Corte Suprema si esprime nel senso che “…l'art. 2855 c.c. si limita ad indicare quali siano gli interessi che si collocano nello stesso grado del capitale, per effetto dell'iscrizione ipotecaria, distinguendo tra gli interessi convenzionali (tre annualità) e quelli legali, successivi all'anno del pignoramento. L'unica formalità, ai fini della collocazione di tutti questi interessi nello stesso grado del capitale, per effetto della sola iscrizione, è che nell'iscrizione sia enunciato che il credito è produttivo di interessi e che ne sia indicato il tasso (in quanto se fosse inferiore a quello legale, anche gli interessi legali successivi al triennio devono essere ridotti a detto tasso)….”; ed è stato ribadito che “l'estensione della garanzia ipotecaria agli interessi nascenti dal credito principale (limitata solo ad alcune annualità di interessi ed a determinate condizioni) opera solo nel caso in cui la loro misura sia indicata nell'iscrizione” (Cass. n. 6052/1995; in senso analogo Cass. n. 4069/1995); orbene, la parte opposta ha prodotto la nota di iscrizione del 2013 in rinnovazione dell'ipoteca originariamente iscritta nel 1993; in detta nota di iscrizione in rinnovazione l'importo per il quale l'iscrizione è presa è indicato nei seguenti termini: “Capitale € 774.685,35”, mentre a margine delle voci “Tasso interesse annuo”, “Tasso interesse semestrale”, “Interessi”, “Spese” non viene riportata alcuna indicazione (a margine di dette voci è riportato un trattino), né viene specificato che il capitale garantito è produttivo di interessi;
nell'interpretazione della cennata iscrizione, dall'esame delle parole utilizzate appare evincersi in maniera chiara l'intenzione di ricomprendere nella garanzia ipotecaria il capitale fino all'importo di € 774.685,35 e non anche gli interessi e le spese, risultando specificato nella stessa nota, come si è innanzi riportato, che detto importo viene riferito al capitale e nulla risultando riportato a margine delle voci relative agli interessi, ai relativi tassi ed alle spese;
a fronte di tanto, deve ritenersi che la garanzia ipotecaria non si estenda agli interessi precedenti al triennio di cui all'art. 2855, comma 2, c.c. (non risultando una distinta e specifica iscrizione con assunzione del rispettivo grado di formalità), né agli interessi rientranti nel triennio di cui alla medesima disposizione (in quanto non risulta che nella nota di iscrizione ne sia stata enunciata la misura); pertanto, posto che nel decreto ingiuntivo, in forza del quale parte opposta ha notificato il precetto agli odierni opponenti, il credito vantato è quantificato nella misura di £ 461.840.005 (pari ad € 238.520,46), importo che nel ricorso monitorio è ricondotto ad uno scoperto di c/c, con la specificazione che lo stesso ricomprende anche gli interessi al tasso convenzionale del 18%, calcolati fino a tutto il 29.04.1997 (senza l'indicazione della relativa decorrenza e della sorte capitale), la somma per la quale è stata preannunziata l'introduzione della procedura esecutiva sugli immobili concessi in ipoteca dai terzi, odierni opponenti, è costituita in parte da sorte capitale ed in parte da interessi, senza la possibilità di calcolare precisamente quanta parte di detto importo sia da imputare a capitale e quanta parte sia da imputare ad interessi;
a fronte di detta incertezza, non è consentito ai terzi datori comprendere l'importo per il quale i beni dei terzi datori stessi possano essere legittimamente assoggettati ad esecuzione forzata, dovendo, per quanto innanzi osservato, gli stessi beni rispondere esclusivamente del debito per sorte capitale (sul quale sussiste la garanzia ipotecaria concessa dai terzi, odierni opponenti) vantato nei confronti di dall'originario creditore ( e Parte_5 Controparte_4 poi dal successore a titolo particolare ( ; in sostanza, non essendo Controparte_2 possibile allo stato degli atti, distinguere la sorte capitale dagli interessi per i quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento del 1997, posta a base del precetto opposto, i terzi datori di ipoteca, odierni opponenti, non sarebbero in grado di conoscere la somma (sorte capitale) per la quale debbano legittimamente rispondere con i beni concessi in garanzia;
e tanto va ancor di più evidenziato, se si considera che dalla documentazione depositata emerge che, con riferimento alla medesima posizione debitoria, sono stati eseguiti pagamenti nell'ambito delle procedure promosse dai creditori via via succedutisi, come emerge dalla nota di bonifico del maggio 2008 e dal progetto di distribuzione parziale prodotti dagli opponenti;
occorre rilevare che il documento prodotto dall'opposta con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., denominato “CONTEGGIO PER PRECETTO.pdf” non appare idoneo a superare quanto innanzi osservato al punto sub. g), in quanto non appare corretta l'indicazione in detto documento della somma di € 238.520,46 quale sorte capitale, posto che il citato importo in lire (pari a 461.840.005, corrispondente ad € 238.520,46) è quello portato dal decreto ingiuntivo n. 195/1997 di questo Tribunale, posto a base del precetto opposto e, dalla lettura del relativo ricorso monitorio, emerge che da somma ingiunta comprende sia la sorte capitale che gli interessi al tasso del 18% al 29.04.1997 (senza la specificazione della relativa decorrenza e della sorte capitale); si aggiunga, per quanto possa rilevare, che anche l'originario atto di consenso all'iscrizione di ipoteca non specificava la misura degli interessi, ma solo il complessivo importo per il quale veniva concessa la garanzia ipotecaria (£ 1.500.000.000); h) si aggiunge ancora che con riferimento alla questione dell'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 106 T.U.B., pur prescindendo dalla valutazione di sussistenza o meno nel caso oggetto della presente controversia di detta iscrizione, la Corte Suprema ha di recente affermato che “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. n. 7243/2024); osservato, pertanto, che, in accoglimento della contestazione fatta valere dagli opponenti all'udienza del 19.09.2023 del subprocedimento, rigettato ogni altro motivo di opposizione fatto valere, deve dichiararsi che non ha diritto di procedere ad Controparte_2 esecuzione forzata nei confronti di , e per Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 il credito fatto valere con il precetto opposto, in ragione della mancata prova della quota di detto credito da imputare a sorte capitale distinta dagli interessi;
non è possibile accogliere la domanda di dichiarazione di nullità dell'atto con cui è stata concessa l'ipoteca dagli odierni opponenti per indeterminatezza dell'oggetto (avanzata con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.), in quanto, come innanzi osservato, la ragione dell'impossibilità di agire in executiviis nei confronti degli odierni opponenti per il soddisfacimento del credito fatto valere con il precetto opposto non sta nell'indeterminatezza dell'atto di concessione dell'ipoteca e della relativa iscrizione (posto che detti atti indicano i crediti e l'importo complessivo per il quale viene concessa la garanzia reale), ma nella mancata specificazione della misura degli interessi e, quindi, nel fatto che, dovendo la garanzia essere riferita, per quanto innanzi esposto sub. g), alla sola sorte capitale, non è stata offerta un'adeguata dimostrazione da parte della creditrice della parte del credito fatto valere con il precetto opposto da riferire alla sorte capitale (garantita dall'ipoteca offerta dai terzi datori) e della parte da imputare ad interessi (non garantita dall'ipoteca offerta dai medesimi soggetti); ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, in considerazione del solo parziale accoglimento dei motivi di opposizione fatti valere, della complessità delle questioni giuridiche affrontate in relazione al motivo trattato sub. g) e del fatto che su altre questioni la Corte Suprema si è pronunziata nel corso della presente controversia, circostanze che appaiono integrare fattispecie analoghe a quelle previste dall'art. 92 c.p.c., come risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunziata da Corte Cost. n. 77/2018; quanto appena esposto importa anche l'assenza dei requisiti per una pronunzia ex art. art. 96 c.p.c., pure avanzata dagli opponenti, non sussistendo il presupposto della mala fede, della colpa grave o dell'avere agito senza la normale prudenza, stante, come detto, la complessità della questione innanzi affrontata sub. g), aggiungendosi, oltre alla genericità dei danni allegati, che non risultano, peraltro, adeguatamente dimostrati pregiudizi relativi all'impossibilità di locare i beni ipotecati, non essendo stata allegata specificamente e dimostrata adeguatamente alcuna concreta ed effettiva trattativa non andata a buon fine di locazione dei beni, che, peraltro, come affermato dall'opposta, risultano soggetti ad ulteriori trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli anche in favore di differenti soggetti;
P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, in accoglimento della contestazione fatta valere dagli opponenti all'udienza del 19.09.2023 del subprocedimento iscritto al n. 2248-1/2023 r.g., rigettato ogni altro motivo di opposizione, così provvede: a) dichiara che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei Controparte_2 confronti di , e per il credito fatto valere Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 con il precetto opposto;
b) rigetta ogni ulteriore domanda proposta dagli opponenti;
c) compensa le spese del presente giudizio. Taranto, 23.12.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco