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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/11/2025, n. 16731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16731 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 28300 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, all'esito della discussione orale dell'udienza del 27.11.2025, con riserva del deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies u.c. c.p.c. vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Cesi n. 72, presso lo studio dell'avv. Paolo De Angelis che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- appellante –
CONTRO
la già , Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 9, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Federici che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- appellata –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 17590/2020 emessa dal Giudice di Pace di Roma - domanda di pagamento dell'indennizzo assicurativo;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 27.11.2025.
1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 17590/2020 con la quale il Giudice di Parte_1
Pace di Roma ha rigettato la domanda di condanna della (ora Controparte_2 [...]
al pagamento della somma di euro 3.600,00, a titolo di integrazione dell'indennizzo dovuto CP_1 ovvero, in via subordinata, a titolo di risarcimento del danno subito per inadempimento contrattuale della convenuta, in base alla polizza n. 00030033418874 avente a oggetto, tra le altre, la garanzia per il furto dell'autovettura Fiat 500 Sport, targata FK618ZY.
A fondamento delle domande proposte l'attrice deduceva che l'auto risultava sottratta da ignoti il 03 luglio 2018 in Roma, in via Archimede, e che l'assicurazione corrispondeva a titolo di indennizzo la minor somma di euro 10.400,00 a fronte di un valore commerciale del veicolo, desunto da riviste specializzate del settore, pari ad euro 14.000,00
Il Giudice di Pace ha rigettato le domande proposte da non risultando documentata una Parte_1 stima accettata da entrambe le parti, rilevante ai sensi dell'art. 1908 c.c., e ritenendo non adeguatamente provato il maggior valore commerciale del veicolo sottratto, così non essendo configurabile neppure un inadempimento contrattuale dell'assicurazione nei confronti dell'attrice.
Il Giudice di prime cure ha quindi reputato satisfattivo il pagamento della somma di euro 10.400,00, corrisposta dall'assicurazione in fase stragiudiziale.
Avverso tale statuizione ha proposto appello , contestando la sentenza del primo giudice Parte_1 per non aver adeguatamente valutato la documentazione prodotta, attestante il maggior valore del veicolo, e per aver fatto erronea applicazione dell'art. 1908 c.c. e delle condizioni generali di polizza, in base alle quali il valore del veicolo al momento del sinistro deve essere determinato in base alla quotazione di per i veicoli in esso compresi e, per gli altri mezzi, in base alle riviste CP_3 specializzate.
L'appellante ha quindi chiesto la condanna dell'assicurazione al pagamento della somma di euro
3.600,00, pari alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicurazione e l'effettivo valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro. In via subordinata, l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della medesima somma a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Si è costituita in giudizio la (oggi , chiedendo il Controparte_2 Controparte_1 rigetto del gravame in quanto infondato, attesa la correttezza della statuizione del primo giudice.
2 L'assicurazione ha rilevato, ai sensi dell'art. 1909 comma primo c.c., l'invalidità del contratto se stipulato dall'attore dolosamente per una somma eccedente il valore effettivo del bene;
l'assicurazione ha altresì evidenziato che, qualora non fosse ravvisabile il dolo dell'assicurato, la polizza sarebbe efficace fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata ai sensi, dell'art. 1909 comma secondo c.c.
L'appellata ha altresì contestato la domanda dell'appellante in ordine alla pretesa corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi.
2. L'appello è fondato nei termini che seguono.
Dalla documentazione in atti emerge che l'autovettura Fiat 500 Sport, targata FK618ZY, è stata acquistata dall'attrice in data 23.09.2017 al prezzo di euro 13.950,00 ed è stata immatricolata in data
10.10.2017. In relazione a tale veicolo l'attrice ha stipulato polizza assicurativa a garanzia anche del furto, per un valore commerciale dell'auto pari a euro 14.000,00 con espressa specificazione, indicata in postilla nel prospetto di polizza, che per il valore assicurato deve intendersi: “ il valore del veicolo esclusi gli accessori e gli optionals non di serie, ossia forniti dalla casa costruttrice con supplemento sul prezzo base di listino o da altra azienda specializzata previo rilascio di regolare fattura o di altro documento equipollente”.
In base a quanto convenuto all'art. 12 del contratto di assicurazione, secondo cui “Ad ogni scadenza annuale, purché successiva di almeno sei mesi alla data di stipulazione del contratto, la Società provvede ad adeguare automaticamente il valore assicurato al valore commerciale del veicolo determinato in base alla quotazione di Quattroruote Professional, e, di conseguenza, il relativo premio”, in data 22.02.2018, le parti procedevano al primo rinnovo semestrale dell'assicurazione e, al fine di valutare un eventuale adeguamento del premio, verificavano che il valore commerciale dell'automobile era ancora pari ad euro 14.000,00 (cfr. all. 5 fascicolo di prime cure, le comunicazioni del responsabile dell'agenzia assicurativa).
Nella notte tra il 3.07.2018 e il 4.07.2018 il veicolo risulta essere stato sottratto da ignoti (cfr. allegato 6 del fascicolo di prime cure – la denuncia presentata al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Villa
Glori in data 4.07.2018) e in data 23.10.2018 la compagnia assicurativa liquidava all'attrice la somma di euro 10.400,00 a titolo di indennizzo per il sinistro occorso.
In base all'art. 14 delle condizioni generali di polizza, l'ammontare del danno in caso di furto è: “dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro. Il valore del veicolo al momento del sinistro è determinato in base alla quotazione di per i veicoli in esso compresi, per i veicoli di altra natura si farà CP_3
3 riferimento alle riviste specializzate. Al momento del sinistro si dovrà quindi tener conto del degrado commerciale delle sue parti, in rapporto al loro valore di listino.”
Dal prospetto della polizza n. 00030033418874 emerge che la garanzia di furto è stata convenuta senza scoperto e che non è operante, in difetto di espresso richiamo, la deroga di cui all'art. 26 bis delle condizioni generali di contratto, secondo cui il danno totale può essere liquidato senza tener conto del degrado d'uso dalla data di prima immatricolazione e con riferimento al prezzo d'acquisto.
Tanto premesso, dalle stesse allegazioni delle parti e dalla consulenza tecnica svolta emerge che per il veicolo assicurato non è disponibile una quotazione Infocar, rilevante ai sensi del richiamato art. 14 delle condizioni generali di assicurazione.
Il CTU ha quindi evidenziato che, in base alle quotazioni indicate dalla rivista specializzata Eurotax
'blu', aggiornata a luglio 2018, il valore di un'autovettura Fiat 500 Sport oscillava da un valore minimo di euro 8.000,00 a un massimo di euro 15.700,00. Il CTU ha quindi determinato, con motivazione esente da vizi logici e pertanto pienamente condivisibile, che il valore commerciale del veicolo Fiat 500
Sport targato FK618ZY riferito al mese di luglio 2018 era pari a euro 11.850,00 tenuto conto, oltre che delle quotazioni di riferimento, del tipo di allestimento, dell'assenza di elementi penalizzanti e della vetustà del veicolo al momento della sua sottrazione.
Tenuto conto dell'acconto già versato, l'assicurazione deve quindi essere condannata al pagamento della somma residua di euro 1.450,00 (euro 11.850,00 - euro 10.400,00), oltre interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat con decorrenza dal
03.07.2018 (Cass. n. 7216/2025).
3. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, tenuto conto ratione temporis per il solo giudizio di appello delle modifiche introdotte dal D.M. 147/2022, e detratta per l'appello la fase istruttoria in quanto non svolta, segue la soccombenza della Controparte_1
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 17590/2020, ogni diversa istanza eccezione, deduzione, disattesa così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna la (già Controparte_1 Controparte_2 al pagamento in favore di della somma di euro 1.450,00 oltre interessi al tasso legale Parte_1
4 sulla somma annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat con decorrenza dal
03.07.2018; condanna la (già al rimborso delle spese di lite nei Controparte_1 Controparte_2 confronti di liquidate per il primo giudizio in euro 125,00 per esborsi e in euro 1.000,00 Parte_1 per compensi e per l'appello in euro 147,00 per esborsi e in euro 1.300,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
pone a carico della (già le spese della CTU Controparte_1 Controparte_2
Roma, 30.11.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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