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Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/09/2024, n. 36140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36140 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LI ZO nato a [...] il [...] BE JO nato il [...] BE ST nato il [...] LO HI nato a [...] il [...] AJ UT nato il [...] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso per LI ZO e AJ UT;
per l'inammissibilità del ricorso per LO HI e per l'accoglimento con rinvio per BE JO e BE ST. E' presente l'avvocato CAMPANELLI SALVATORE del foro di BARI in difesa di BE JO, BE ST si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato ANGELUCCI LUIGI del foro di POTENZA in difesa di LO Penale Sent. Sez. 4 Num. 36140 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 10/09/2024 HI che si riporta a quanto già dichiarato dall'avvocato BASILE GAETANO ROSARIO del foro di POTENZA. E' presente l'avvocato RIPOLI LUCA del foro di ROMA in difesa di AJ UT che insiste nell'accoglimento del ricorso e annullamento della sentenza. E' presente l'avvocato BASILE GAETANO ROSARIO del foro di POTENZA in difesa di LO HI che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato BELLUCCI AGOSTINO del foro di VALLO DELLA LUCANIA in sostituzione ex art. 102 c.p.p., per delega orale, dell'avvocato DELLA MONICA SE del foro di SALERNO in difesa di LI ZO che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 10/06/2022, la Corte di appello di Potenza ha confermato, in relazione alla posizione degli odierni ricorrenti, la sentenza emessa il 04/06/2021 dal GUP presso il Tribunale di Potenza e con la quale: NZ LI era stato condannato alla pena di anni quattordici di reclusione, previa unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il reato contestato ai sensi dell'art.74, commi 1-4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; EN ES era stato condannato alla pena di anni otto di reclusione, previa unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il reato contestato ai sensi dell'art.74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; TI ES era stato condannato alla pena di anni otto di reclusione, previa unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il reato contestato ai sensi dell'art.74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; HI LO era stato condannato alla pena di anni due e mesi sette di reclusione ed € 6.000,00 di multa in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; UT AR era stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed € 27.000,00 di multa, previa unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il reato contestato al capo 44) ai sensi dell'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza n.28029/2023, ha disposto l'annullamento della sentenza nei confronti dei suddetti ricorrenti, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. In particolare: in relazione alla posizione del LI, la Corte ha ritenuto fondato l'ottavo motivo di ricorso, in punto di corretta determinazione della pena base, atteso che il giudice di prime cure - con valutazione confermata da quello di appello - aveva determinato la pena base stessa nel massimo edittale (anni ventiquattro) in riferimento all'ipotesi prevista dall'art.74, comma 1, T.U. stup., pure in presenza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e senza comunque fornire adeguata motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio;
in relazione alla posizione di DI ES e EN ES, la Corte ha ritenuto parzialmente fondato il secondo motivo di ricorso con specifico riferimento alla circostanza aggravante prevista dall'art.74, comma 4, T.U. stup., ravvisando una carenza motivazionale in ordine al necessario coefficiente di prevedibilità occorrente in relazione al disposto dell'art.59, comma 2, cod.pen; 3 in relazione alla posizione di HI LO, la Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, nel quale era stata dedotta l'assenza di motivazione in ordine ai presupposti per la riqualificazione del fatto ascritto sotto la specie di quello previsto dall'art.73, comma 5, T.U. stup., pur in presenza di indici fattuali astrattamente valorizzabili in tal senso;
in relazione alla posizione di UT AR, la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso;
avendo il giudice di appello omesso un adeguato approfondimento sull'identificazione del ricorrente nel soggetto chiamato 'Federico', risultando altresì carente una motivazione in ordine agli elementi che avevano consentito di risalire alla quantità e alla qualità degli stupefacenti (motivazione neanche integrabile per relationem con quella del giudice di primo grado contenendo la stessa, su tale specifico punto, solo argomentazioni vaghe e insufficienti); ha altresì ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, attesa la mancata indicazione del percorso logico-giuridico seguito in ordine alla presenza di principio attivo nelle sostanze e la conseguente non applicazione del principio in base al quale, in ottemperanza al canone del favor rei, in caso di mancata prova in ordine alla quantificazione del principio attivo, tale carenza doveva risolversi in favore dell'imputato; ha quindi ritenuto assorbito l'esame degli ulteriori motivi di ricorso, attinenti al trattamento sanzionatorio La Corte ha pertanto disposto l'annullamento con rinvio per NZ LI, limitatamente al trattamento sanzionatorio, per UT AR nonché per KO ES e EN ES limitatamente all'aggravante prevista dall'art.74, comma 4, T.U. stup. e per HI LO, in ordine alla eventuale applicazione dell'ipotesi prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup.. 2. La Corte di appello di Salerno, decidendo in sede di rinvio, ha rilevato, in riferimento alle suddette posizioni: in ordine alla posizione del LI che - attesa la positiva valutazione del comportamento processuale, avendo lo stesso fornito un apprezzabile contributo in ordine alla ricostruzione dei fatti e alla responsabilità dei correi - la pena finale potesse essere rideterminata in anni dodici, mesi due e giorni venti di reclusione;
partendo dalla pena base (per il reato previsto dall'art.74, comma 1, T.U. stup.) di anni venti, ridotta di un terzo per le già concesse attenuanti generiche, c7, aumentata per la continuazione per i reati scopo ad anni diciotto e mesi quattro di reclusione (entità in relazione alla quale è stato ritenuto formato il giudicato) e diminuita alla predetta misura finale per la riduzione conseguente alla scelta del Ì rito;
in ordine alla posizione di TI ES e HX ES, la Corte territoriale ha ritenuto che l'aggravante prevista dall'art.74, comma 4, T.U. stup. 4 andasse esclusa, ma che la relativa esclusione non comportasse alcun riverbero sul trattamento sanzionatorio, atteso che agli imputati erano comunque già state concesse dal GUP le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla predetta aggravante;
dovendosi altresì escludere che la mancata applicazione dell'aggravante comportasse alcun effetto sulla dosimetria della pena base;
in ordine alla posizione del LO, la Corte ha esposto che - sulla base del contenuto delle intercettazioni - il prezzo di cessione della sostanza di tipo hashish pattuita dall'acquirente LI con un terzo (€ 250,00) non corrispondeva a quello versato dallo stesso LI al LO per l'intera fornitura pari a un chilogrammo di stupefacente;
desumendosi quindi l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della fattispecie prevista dall'art.73, comma 5, attesa la quantità della sostanza trattata e la non occasionalità della condotta;
in ordine alla posizione di UT AR, la Corte territoriale ha ritenuto non sussistessero dubbi in ordine all'identificazione tra l'imputato e il soggetto menzionato nelle conversazioni intercettate con il nome di 'Federico', sulla base di vari elementi di prova, tra cui le dichiarazioni rese dal LI in sede di interrogatorio nonché il riferimento, operato in colloquio in cui una delle parti era identificata in 'Federico' alla città di Altamura, ove il AJ era residente;
in relazione agli specifici fatti ascritti al ricorrente, la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti adeguati elementi di prova sulla base delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, dal tenore delle quali doveva altresì essere dedotta l'efficacia drogante delle sostanze di cui si faceva menzione;
esponendo altresì come gli episodi in oggetto non potessero essere inquadrati nella fattispecie prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup., attesa la cadenza ravvicinata delle vendite (tale da dimostrare una importante disponibilità di sostanze), l'eterogeneità dello stupefacente e, in ogni caso, la comprovata capacità dell'imputato di spostarsi in diverse Regioni al fine di procurarsi la droga di cui aveva rifornito il LI;
la Corte ha infine ritenuto infondate le doglianze inerenti al trattamento sanzionatorio, confermando quindi integralmente la sentenza di primo grado. 3. Avverso la predetta sentenza hanno presentato distinti ricorsi per cassazione NZ LI, EN ES, TI ES, HI LO e UT AR, tramite i propri difensori. Il ricorso del LI si fonda su un unico motivo, nel quale è stata dedotta - in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - la violazione degli artt. 599bis e 627 cod.proc.pen. per avere ritenuto non consentito alle parti di concordare in ordine all'accoglimento dei motivi di appello in sede di giudizio di rinvio;
rigetto motivato dalla Corte territoriale sulla base del passaggio in giudicato 5 della sentenza di condanna in ordine al trattamento sanzionatorio applicato per i reati satellite;
ha quindi richiamato l'orientamento di questa Corte in base al quale il concordato sull'accoglimento del motivo di appello è esperibile anche in sede di giudizio di rinvio, deducendo - altresì - come l'annullamento disposto in sede di legittimità in relazione al reato principale determini comunque l'impossibilità del passaggio in giudicato in relazione ai reati unificati sotto il vincolo della continuazione;
deducendo, quindi, come dovesse ritenersi pienamente ammissibile una proposta di concordato fondata anche sulla riduzione della pena irrogata per i reati satellite. Il ricorso di EN ES si fonda su un unico motivo, nel quale è stata dedotta - ai sensi dell'at.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.624 cod.proc.pen., per non essersi il giudice del rinvio uniformato alla decisione di annullamento. Ha dedotto che, dopo avere escluso la circostanza aggravante prevista dall'art.74, comma 4, T.U. stup., la Corte territoriale non aveva operato alcuna riduzione della pena per il reato non aggravato;
pur avendo la sentenza di annullamento rilevato che tale circostanza aveva influito nella determinazione della pena base e ciò pur essendo la circostanza medesima stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti generiche;
ritenendo quindi che, in presenza dell'esclusione suddetta, la Corte avrebbe dovuto necessariamente rideterminare la pena prevista per il reato più grave, in relazione al disposto dell'art.74, comma 2, T.U. stup.. Il ricorso di TI ES si fonda su un unico motivo, nel quale è stata dedotta - ai sensi dell'at.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.624 cod.proc.pen., per non essersi il giudice del rinvio uniformato alla decisione di annullamento;
il tutto sulla base di argomentazioni in punto di diritto del tutto coincidenti con quelle spiegate nel ricorso proposto da EN ES. Il ricorso del LO si fonda su tre motivi. Con il primo motivo è stata dedotta - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione di lege e la contraddittorietà della motivazione in punto di mancato rispetto dell'obbligo di uniformarsi alla decisione di annullamento, ai sensi dell'art.627 cod.proc.pen.. Ha dedotto che la sentenza di annullamento avrebbe demandato al giudice del rinvio unicamente di stabilire se il dato quantitativo della sostanza stupefacente fosse compatibile con il fatto di lieve entità, ferma restando la circostanza - da ritenere certa e dimostrata - che il prezzo della sostanza medesima ceduta dal LO al LI fosse stato di C 250,00; ha quindi dedotto che il giudice del rinvio avrebbe violato i limiti del sindacato fissati dalla Suprema Corte riqualificando il fatto e stabilendo che il prezzo suddetto fosse, invece, quello dello 6 stupefacente ceduto dal LI all'avventore, giungendo quindi a una modificazione in peius della contestazione. Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'at.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. - la violazione degli artt. 521 e 522 cod.proc.pen.. Ha dedotto che il giudice di rinvio avrebbe operato una modifica della contestazione, con conseguente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, giungendo a una mutazione del fatto ascritto, in termini peraltro contraddittori rispetto al tenore della conversazione del 31/10/2019, costituente l'unica fonte probatoria del fatto ascritto. Con il terzo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lette), cod.proc.pen. - la contraddittorietà e illogicità della motivazione nonché il travisamento della prova, in relazione all'art.73, comma 5, T.U. stup.. Ha dedotto che, sulla base della citata intercettazione del 31/10/2019, non era dato evincere da quali elementi la Corte avrebbe tratto la conclusione che il ricorrente avesse ceduto 200 panetti di "pachistano", pari a un chilogrammo, con conseguente travisamento del dato probatorio. Il ricorso del AR si fonda su due motivi. Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione di legge e la carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod.proc.pen.. Ha dedotto che, illegittimamente, la Corte territoriale avrebbe attribuito rilevanza, ai fini della corretta identificazione del ricorrente, alla precedente presentazione di una richiesta di applicazione della pena, in contraddizione con quanto argomentato nella sentenza di annullamento;
ha altresì dedotto che, in relazione agli argomenti desunti dalle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal LI, sarebbero stati carenti i necessari riscontri individualizzanti, tale non potendo ritenersi la conversazione intercettata il 29/10/2019, valorizzata dal giudice del rinvio, nonché gli altri elementi di fatto pure menzionati e da ritenersi del tutto neutri;
deducendo altresì la carenza dei necessari elementi sulla base dei quali ritenere che le plurime conversazioni intercettate in cui si faceva riferimento al nome di "Federico" fossero univocamente idonee a dedurre l'effettiva sussistenza di un'attività di spaccio e, comunque, la tipologia e la quantità delle sostanze stupefacenti. Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'at.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.192 cod.poc.pen. e dell'art.73, comma 5, T.U. stup. con correlato vizio motivazionale. Ha dedotto che il giudice del rinvio sarebbe incorso nel suddetto vizio in ordine anche al mancato riconoscimento delle fattispecie di lieve entità; non emergendo dal tessuto motivazionale quali fossero gli elementi da cui desumere l'effettiva quantità e qualità dello stupefacente oggetto delle asserite cessioni. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio in ordine ai ricorsi proposti da EN ES e TI ES, per il rigetto dei ricorsi proposti dal LI e dal AJ e per la dichiarazione di inammissibilità di quello proposto dal LO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti dal LI, da EN ES e da TI ES vanno accolti;
mentre va rigettato quello proposto dal AR e va dichiarato inammissibile quello proposto dal LO. 2. Va premesso che, vertendosi - in relazione al giudizio di responsabilità già formulato dal giudice di primo grado e nella parte in cui lo stesso è stato confermato dalla Corte di appello di Salerno, in sede di giudizio di rinvio - in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte;
tanto in base al principio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617); tale principio è specificamente applicabile anche qualora si pervenga - in sede di giudizio di rinvio - ad una decisione di condanna conforme rispetto a quella resa in primo grado poiché, anche in tal caso, si configura un'ipotesi di doppia pronuncia conforme che salda la condanna all'esito del giudizio rescissorio con quella emessa dal primo giudice (Sez. 5, n. 6552 del 24/11/2020, dep. 2021, Costantino, RV. 280671). 3. Ciò premesso, l'unitario motivo articolato dalla difesa del LI è fondato. Va osservato che il giudice del rinvio, nel ricalcolare la sanzione inflitta al predetto imputato in conformità con le determinazioni contenute nella sentenza rescindente, ha ritenuto non accoglibile l'accordo raggiunto - in sede di giudizio rescissorio - ai sensi dell'art.599bis cod.proc.pen. tra l'imputato medesimo e il Procuratore generale, che prevedeva l'irrogazione di una pena finale di anni undici, 8 mesi uno e giorni dieci di reclusione, cui si era pervenuti previa riduzione - rispetto alla pena stabilita dal giudice di primo grado - anche degli aumenti di pena già calcolati per i reati posti in continuazione. Sul punto, la Corte territoriale ha difatti esposto che la Suprema Corte aveva dichiarato inammissibile il motivo di ricorso attinente al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art.73, comma 7, T.U. stup., che avrebbe quindi determinato la suddetta intangibilità dell'aumento apportato a titolo di continuazione. Va quindi premesso che, per giurisprudenza di questa Corte da ritenere consolidata, anche nel giudizio di rinvio - qualora residuino margini di discrezionalità nella decisione nell'ambito dei limiti imposti dall'art. 627 cod.proc.pen. - è ammissibile il concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599bis cod.proc.pen., non sussistendo sul punto alcuna preclusione normativa (Sez. 3, n. 25797 del 30/03/2021, Cha, Rv. 283905; Sez. 2, n. 46283 del 12/10/2022, De Witt, Rv. 283999). Ciò posto, la valutazione della Corte territoriale - in base alla quale il rigetto del motivo di ricorso attinente al riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art.73, comma 7, T.U. stup., avrebbe privato il giudice del rinvio di qualsiasi margine di discrezionalità in ordine all'entità dell'aumento apportato a titolo di continuazione - non è corretta. In relazione specifica all'annullamento con rinvio inerente al trattamento sanzionatorio - e, come nel caso di specie, attinente alla quantificazione della pena in riferimento al reato base - va difatti richiamato il principio recentemente espresso da Sez. 2, n. 16022 del 22/03/2023, Sili, Rv. 284524; in base al quale l'annullamento della sentenza in relazione al reato più grave e alla pena per esso determinata si ripercuote necessariamente sugli aumenti disposti in relazione ai reati-satellite e ciò in quanto la pena inflitta per i reati satellite dipende infatti dalla pena-base in relazione alla quale (tra l'altro) viene parametrata. Pertanto, l'instaurazione del rapporto processuale correlata all'ammissibilità dell'impugnazione per il reato più grave impone di ritenere "aperto" il rapporto processuale - in punto di pena - anche relativamente ai reati satellite;
ne consegue che tale situazione processuale impedisce quindi il passaggio in giudicato dell'accertamento di responsabilità in relazione a tutti i reati unificati (espressiva di principi analoghi anche Sez. 2, n. 36376 del 23/06/2021, Cimini, Rv. 282015- 04). In ragione di detti principi, la ammissibilità - e il conseguente annullamento della sentenza - del motivo inerente alla pena base ha quindi determinato la mancata formazione del giudicato interno anche in relazione ai reati satellite;
conseguendone che non poteva ritenersi preclusa la valutazione in ordine 9 all'accoglimento del concordato raggiunto con il Procuratore generale anche in relazione a tali fattispecie. A tali considerazioni consegue quindi l'annullamento della sentenza con rinvio alla della Corte di appello di Napoli (ai sensi dell'art.175, disp.att., cod.proc.pen.) per la valutazione in ordine alla proposta di concordato formulata dalle parti ai sensi dell'art.599bis cod.proc.pen.. 4. I motivi proposti nei distinti ricorsi - sottoscritti dal medesimo difensore - da parte di EN ES e TI ES possono essere congiuntamente esaminati in quanto attinenti a una medesima questione in punto di diritto;
specificamente attinente alla violazione, da parte del giudice del rinvio, dell'obbligo di uniformarsi alle ragioni poste alla base della sentenza rescindente in ordine alla determinazione della pena, in conseguenza dell'accoglimento dell'originario motivo di appello attinente all'esclusione della circostanza aggravante prevista dall'art.74, comma 4, T.U. stup., a propria volta già ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di primo grado. I motivi sono entrambi fondati. Difatti, la sentenza di annullamento ha espressamente riconosciuto la sussistenza di un concreto e attuale interesse all'impugnazione (pure in presenza del giudizio di subvalenza già operato dal giudice di primo grado in ordine alla predetta circostanza aggravante), in quanto il riconoscimento della circostanza medesima aveva "influito nella determinazione della pena base" (pag.31 della sentenza). Ne consegue che, non avendo esaminato nel merito il profilo di diritto inerente all'incidenza della già riconosciuta circostanza aggravante rispetto all'entità della pena base, il giudice di secondo grado ha - di fatto - ritenuto insussistente l'interesse all'impugnazione in capo ai suddetti ricorrenti, in tale modo incorrendo nella violazione dell'art.627, comma, cod.proc.pen., il quale impone al giudice del rinvio l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto stabilito nella sentenza di annullamento. A tali considerazioni consegue quindi l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte di appello di Napoli per la valutazione in ordine alla determinazione della pena conseguente alla valutazione del principio di diritto in questione. 5. Il ricorso proposto dal LO è inammissibile. 5.1 n primo motivo di impugnazione attiene alla dedotta violazione della citata disposizione contenuta nell'art.627, comma 3, cod.proc.pen., che si sarebbe concretizzata per avere il giudice del rinvio violato l'obbligo di uniformarsi alla sentenza rescindente;
e ciò nella parte in cui avrebbe delineato in modo - 10 7? asseritamente non tangibile da parte della Corte territoriale - il fatto ascritto e, sulla base di questo, demandato allo stesso giudice del rinvio di valutare se questo fosse qualificabile sotto la fattispecie di lieve entità di cui all'art.73, comma 5, T.U. stup.. In particolare, secondo la prospettazione del ricorrente, doveva ritenersi processualmente acquisito - secondo un dato intangibile in sede di rinvio - che il LI avesse versato al LO, in cambio di sostanza stupefacente, una somma complessiva di C 250,00; di contro, secondo la prospettazione difensiva, la Corte salernitana sarebbe invece giunta a un radicale mutamento del fatto ascritto, ritenendo invece - sulla base del compendio intercettativo - che la predetta somma sarebbe stata quella versata da un successivo acquirente del LI e non la cifra versata da quest'ultimo per l'intera fornitura, invece indicata in un chilo complessivo di "pachistano"; elemento di fatto posto alla base del secondo motivo di ricorso, nel quale è stata dedotta la conseguente violazione del principio di correlazione tra fatto ascritto e sentenza, ai sensi degli artt. 521 e 522 cod.proc.pen.. I due motivi, congiuntamente esaminabili per la loro stretta connessione logica, sono inammissibili in quanto - da un lato - aspecifici e, dall'altro, manifestamente infondati. In ordine alla qualificazione del fatto ascritto e ai limiti incombenti sul giudice del rinvio, va difatti richiamato il consolidato principio in base al quale - qualora, come nel caso di specie, la sentenza rescindente sia stata fondata sulla base di un vizio di motivazione e non sulla violazione di legge - il giudice stesso è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801), con la conseguenza che lo stesso può pervenire nuovamente all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato anche sulla base di argomenti differenti da quelli censurati dalla Corte di cassazione (Sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020, Tamburrino, Rv. 280660). Ne consegue quindi, da un lato, che la ricostruzione del fatto operata dal giudice del rinvio ben poteva discostarsi dagli elementi fattuali valorizzati dalla Suprema Corte al fine di giungere alla pronuncia rescindente e fondati (pag.37 della sentenza di annullamento) sul dato in base al quale i giudici di merito non avrebbero adeguatamente motivato in ordine alla compatibilità con la fattispecie 11 di lieve entità di una cessione operata dall'imputato nei confronti del LI per la sola somma di € 250,00. D'altra parte, non è ravvisabile nel caso di specie alcuna violazione del principio di correlazione consacrato nell'art.521 cod.proc.pen.. Sul punto va richiamato il principio in base al quale - anche nei fatti dolosi - non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l'immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014, M., Rv. 260156; Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pellegrino, Rv. 284427). Nel caso di specie, quindi, il giudice del rinvio non ha operato alcuna effettiva riqualificazione del fatto ascritto rispetto a quello delineato nel capo di imputazione;
dalla cui lettura si evince (come ritenuto dalla Corte territoriale) che il fatto ascritto all'imputato non era quello di avere ceduto al LI stupefacente dal peso di un chilogrammo, per la sola somma di € 250,00, bensì il solo fatto della consegna medesima, riferendosi il prezzo di acquisto indicato nel capo di imputazione alla successiva alla successiva rivendita a terzi soggetti;
così come, nella specie, argomentato da parte della Corte territoriale;
attenendo quindi a valutazione di fatto, non censurabile in questa sede in quanto non manifestamente illogica, quella relativa alla valutazione delle complessive unità di stupefacente acquistate dal LI in relazione al riferimento alle "200 panette" di sostanza. 5.2 II terzo motivo, attinente alla corretta interpretazione del contenuto della richiamata conversazione telefonica intercorsa tra il LI e il suddetto terzo acquirente alla data del 31/10/2019, è pure inammissibile. Sul punto, va ricordato che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Va quindi rilevato come, in ordine al contenuto della conversazione così come interpretato dalla Corte territoriale - e ritenuta espressione, come detto, di una transazione tra il LI e un terzo acquirente avente a oggetto un quantitativo 12 di sostanza stupefacente dietro il versamento di un prezzo di € 250,00 - il motivo di ricorso si risolva in una mera censura di illogicità dal carattere del tutto assertivo e autoevidente, non tale da porre all'esame alcun effettivo profilo di illogicità e finendo quindi per incorrere nel vizio di aspecificità estrinseca. 6. Il ricorso proposto dal AR è complessivamente infondato. Va quindi premesso che le ragioni poste alla base della sentenza di annullamento si sono concretizzate per effetto di due ordini di ragioni;
in particolare secondo la Suprema Corte, la Corte territoriale avrebbe omesso di operare una adeguata motivazione a proposito delle modalità con le quali si era raggiunto a identificare l'odierno ricorrente con la persona di "Federico", senza altresì - nel distinto punto della motivazione evocato al punto n.
6.2 della sentenza di annullamento - dare conto del percorso logico-giuridico adottato in riferimento alle modalità con le quali si era effettivamente risalito alla qualità e alla quantità e delle sostanze contestate e alla conseguente ed effettiva presenza di principio attivo all'interno delle medesime. 6.1 La censura non merita accoglimento in ordine alla correttezza dell'identificazione tra il AR e il sedicente 'Federico', atteso che la Corte territoriale ha fornito un adeguato riscontro alle argomentazioni contenute nella sentenza rescindente in ordine a tale specifico profilo;
a propria volta facente riferimento alla giurisprudenza di questa Corte in base alla quale, in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (come nel caso di specie, in cui si vede in una fattispecie di 'droga parlata'), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote. Deve quindi ritenersi complessivamente congruo e non palesemente illogico il percorso seguito dalla Corte territoriale che ha precipuamente valorizzato - oltre agli elementi, da ritenersi di per sé stessi di valore neutro - derivanti dalle attestazioni contenute nelle annotazioni di p.g. e dalla omessa iniziale contestazione da parte del AR, desumibile dalla iniziale presentazione di una richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. ulteriori elementi desumibili dal compendio istruttorio. 13 Difatti, nel proprio percorso argomentativo, il Giudice del rinvio ha specificamente fondato le proprie conclusioni sul tenore dell'interrogatorio di garanzia reso dal coimputato LI;
il quale, in tale sede, aveva esplicitamente chiarito di essere stato coadiuvato nella propria attività di spaccio da parte di "un cittadino albanese a nome AR UT, detto Federico", connotato come fornitore di cocaina sin dal 2014 e da cui aveva acquistato droga tra il 2016 e il 2018. Dato il tenore di tali dichiarazioni, la difesa del AR ha dedotto la violazione dell'art.192, comma 3, cod.proc.pen., asserendo che - in riferimento alla vigente formulazione della disposizione - sarebbero stati carenti i necessari elementi di riscontro previsti dalla citata disposizione;
elementi che, sulla base della consolidata lettura operata da questa Corte, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" - e nemmeno di un indizio specifico - perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744). Nel caso di specie, il giudice del rinvio - con argomentazioni del tutto coerenti con i richiamati principi - ha ritenuto che, al fine di dare per ulteriormente acquisita l'identificazione del AR nel 'Federico", dovesse attribuirsi idonea valenza individualizzante alle successive conversazioni intercettate;
quale quella del 23/10/2019 (avente come interlocutori il LI e gogen ES, nella quale si faceva univoco riferimento a una fornitura, intrinsecamente interpretabile come attinente a sostanza stupefacente, ricevuta da 'Federico' e specificamente individuabile come cocaina, atteso l'oggetto della conversazioni captata;
così come è stata valorizzata la conversazione del 29/10/2019, pure avente a oggetto una fornitura da patte del AR nei confronti del LI e dal tenore della quale si evinceva il riferimento del tutto univoco alla cocaina. Ulteriormente, i giudici del rinvio hanno congruamente valorizzato gli elementi desumibili dai riferimenti del ricorrente alla dedotta penuria di cocaina in Altamura, Comune ove il AR aveva la propria residenza e quelli derivanti dai ripetuti accessi di quest'ultimo presso il territorio Comune di Bernalda, ove il LI aveva svolto ripetute attività di spaccio sulla base dell'attività di controllo eseguito dagli operanti. 14 In ordine al profilo attinente alla mancata dimostrazione - in conseguente della sussistenza del principio attivo - della efficacia della valenza drogante delle sostanze - e in ordine alle quali la difesa ha evidenziato la loro mancata sottoposizione a sequestro - la doglianza deve pure ritenersi infondata. A tale fine, deve evidentemente essere ulteriormente richiamato il principio espresso da questa Corte e in base al quale, in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (nella fattispecie della c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Sez. 3, n. 16792 del 25/03/2015, Di Bello, Rv. 263356; Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299). In relazione alla deduzione attinente - per effetto del mancato sequestro della sostanza stupefacente oggetto delle conversazioni - alla carenza della sussistenza e dell'entità del principio attivo (aspetto pure fatto oggetto di annullamento da parte della Suprema Corte sotto il profilo del difetto di adeguata motivazione, pagg.39 e 40), va ricordato che, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, il giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto, da un lato, egli può attingere tale conoscenza dalle diverse fonti di prova acquisite agli atti, e, dall'altro, grava sul pubblico ministero il rischio di mancata prova in ordine agli elementi a carico dell'imputato (Sez. 6, n. 47523 del 29/10/2013, Maddahi, Rv. 257836; Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, Rohani, Rv. 275968). Nel caso in esame, la Corte territoriale - sul punto, adeguatamente confrontandosi con quanto espresso nella sentenza rescindente - ha fatto riferimento al tenore di due conversazioni intercettate e, in particolare: di quella del 23/10/2019 - intercorsa tra il LI e EN ES - dalla quale risulta che il AR aveva ceduto al LI imprecisati quantitativi di cocaina che, pure se di non elevata qualità, aveva comunque valenza drogante;
così come, nella successiva conversazione del 29/10/2019, risultava che il AR aveva ceduto sostanza stupefacente (essendo, anche in riferimento alle deduzioni difensive, del tutto logica l'interpretazione del dialogo fornita dalla Corte) al LI rassicurandolo sulla adeguata qualità dello stupefacente, nel prosieguo della conversazioni univocamente indicata come cocaina. 15 Attraverso tali affermazioni, coerenti con le risultanze istruttorie e non manifestamente illogiche, deve quindi ritenersi che la Corte territoriale abbia adeguatamente argomentato in ordine alla valenza drogante delle predette sostanze, in tale modo conformandosi al principio espresso in sede di sentenza di annullamento. 6.2 Con il secondo motivo, da ritenersi logicamente subordinato, la difesa del AR ha censurato la motivazione della Corte territoriale in punto di mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup.. Sul punto, in riferimento alla valutazione degli elementi menzionati nella richiamata disposizione ai fini della concretizzazione del fatto di leve entità (mezzi, modalità, circostanze dell'azione ovvero qualità e quantità delle sostanze), va fatto riferimento alla parte motiva di Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, OL, Rv. 274076; secondo la quale il giudice è tenuto a svolgere, ed esprimere nella motivazione, una valutazione «complessiva» del caso concreto per desumerne l'insussistenza degli indici della fattispecie di cui all'art.73, comma 5, T.U. stup. Con la citata sentenza, il massimo consesso della Corte di legittimità ha precisato che nella verifica occorre abbandonare l'idea che gli indici attinenti al valore ponderale, alte modalità del fatto, ai mezzi dell'azione e alla pericolosità sociale della condotta possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, «riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo»; essendovi «la possibilità che tra gli stessi indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso». Solo all'esito «della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri». Altresì, con specifico riferimento alla rilevanza del dato ponderale, ai fini della valutazione della sussistenza del "fatto lieve", da effettuarsi con riguardo alla fattispecie complessivamente considerata, secondo l'arresto espresso da Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149, il giudice può tener conto del fatto che lo stesso sia stato ritenuto, dalla giurisprudenza maggioritaria risultante dalla ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze, compatibile con l'art. 73, comma 5, T.U. stup.; essendo peraltro stato ulteriormente specificato 16 che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, citato, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto - eventualmente parametrata su uno specifico ufficio giudiziario - posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615; Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319). D'altra parte, in ordine alla rilevanza da attribuire al dato della eventuale diversità delle sostanze detenute o trattate, sempre la citata sentenza OL ha fissato il principio in base al quale tale diversità non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato previsto dall'ar.73, comma 5, cit., in quanto - appunto - l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione. Nel caso di specie, la valutazione della Corte territoriale deve ritenersi coerente con i predetti principi e non censurabile sotto il profilo del vizio di logicità. Difatti, il giudice del rinvio - a fronte di censure difensive, riproposte in questa sede, attinenti essenzialmente al dato del mancato ritrovamento delle sostanze - ha dato atto di come, dal tenore delle conversazioni, potesse sicuramente desumersi uno stabile rapporto di fornitura tra il AR e il LI, in relazione a operazioni di vendita monitorate in un breve spazio temporale, a propria volta finalizzate all'approvvigionamento di un consistente numero di clienti;
assumendo quindi rilevanza, in tale tipo di dinamica, anche la diversità delle sostanze trattate (emergendo da una conversazione il possesso di una non trascurabile quantità di hashish dal peso di 2 kg); si tratta, quindi, di elementi fattuali in relazione ai quali le censure difensive in punto di carenza motivazionale devono ritenersi infondate. r 7. Pertanto, i ricorsi proposti dal LI, da EN ES e DI ES vanno accolti con annullamento della sentenza e rinvio per nuovo esame dalla Corte d'appello di Salerno. Va rigettato il ricorso proposto dal AR, che va condannato al pagamento delle spese processuali;
mentre va dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal LO, che va condannato al pagamento delle spese processuali nonché - ai sensi dell'art.616 comma 1, cod.proc.pen. - al pagamento di una somma nei confronti della Cassa della Ammende, che viene liquidata in C 3.000,00.
P.Q.M.
17 Il Consigliere estensore Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NZ LI, EN ES e TI ES e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli;
rigetta il ricorso proposto da UT I4iiraj, che condanna al pagamento delle spese processuali;
dichiara inammissibile il ricorso proposto da HI LO, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 settembre 2024 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso per LI ZO e AJ UT;
per l'inammissibilità del ricorso per LO HI e per l'accoglimento con rinvio per BE JO e BE ST. E' presente l'avvocato CAMPANELLI SALVATORE del foro di BARI in difesa di BE JO, BE ST si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato ANGELUCCI LUIGI del foro di POTENZA in difesa di LO Penale Sent. Sez. 4 Num. 36140 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 10/09/2024 HI che si riporta a quanto già dichiarato dall'avvocato BASILE GAETANO ROSARIO del foro di POTENZA. E' presente l'avvocato RIPOLI LUCA del foro di ROMA in difesa di AJ UT che insiste nell'accoglimento del ricorso e annullamento della sentenza. E' presente l'avvocato BASILE GAETANO ROSARIO del foro di POTENZA in difesa di LO HI che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato BELLUCCI AGOSTINO del foro di VALLO DELLA LUCANIA in sostituzione ex art. 102 c.p.p., per delega orale, dell'avvocato DELLA MONICA SE del foro di SALERNO in difesa di LI ZO che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 10/06/2022, la Corte di appello di Potenza ha confermato, in relazione alla posizione degli odierni ricorrenti, la sentenza emessa il 04/06/2021 dal GUP presso il Tribunale di Potenza e con la quale: NZ LI era stato condannato alla pena di anni quattordici di reclusione, previa unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il reato contestato ai sensi dell'art.74, commi 1-4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; EN ES era stato condannato alla pena di anni otto di reclusione, previa unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il reato contestato ai sensi dell'art.74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; TI ES era stato condannato alla pena di anni otto di reclusione, previa unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il reato contestato ai sensi dell'art.74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; HI LO era stato condannato alla pena di anni due e mesi sette di reclusione ed € 6.000,00 di multa in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; UT AR era stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed € 27.000,00 di multa, previa unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il reato contestato al capo 44) ai sensi dell'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza n.28029/2023, ha disposto l'annullamento della sentenza nei confronti dei suddetti ricorrenti, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. In particolare: in relazione alla posizione del LI, la Corte ha ritenuto fondato l'ottavo motivo di ricorso, in punto di corretta determinazione della pena base, atteso che il giudice di prime cure - con valutazione confermata da quello di appello - aveva determinato la pena base stessa nel massimo edittale (anni ventiquattro) in riferimento all'ipotesi prevista dall'art.74, comma 1, T.U. stup., pure in presenza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e senza comunque fornire adeguata motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio;
in relazione alla posizione di DI ES e EN ES, la Corte ha ritenuto parzialmente fondato il secondo motivo di ricorso con specifico riferimento alla circostanza aggravante prevista dall'art.74, comma 4, T.U. stup., ravvisando una carenza motivazionale in ordine al necessario coefficiente di prevedibilità occorrente in relazione al disposto dell'art.59, comma 2, cod.pen; 3 in relazione alla posizione di HI LO, la Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, nel quale era stata dedotta l'assenza di motivazione in ordine ai presupposti per la riqualificazione del fatto ascritto sotto la specie di quello previsto dall'art.73, comma 5, T.U. stup., pur in presenza di indici fattuali astrattamente valorizzabili in tal senso;
in relazione alla posizione di UT AR, la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso;
avendo il giudice di appello omesso un adeguato approfondimento sull'identificazione del ricorrente nel soggetto chiamato 'Federico', risultando altresì carente una motivazione in ordine agli elementi che avevano consentito di risalire alla quantità e alla qualità degli stupefacenti (motivazione neanche integrabile per relationem con quella del giudice di primo grado contenendo la stessa, su tale specifico punto, solo argomentazioni vaghe e insufficienti); ha altresì ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, attesa la mancata indicazione del percorso logico-giuridico seguito in ordine alla presenza di principio attivo nelle sostanze e la conseguente non applicazione del principio in base al quale, in ottemperanza al canone del favor rei, in caso di mancata prova in ordine alla quantificazione del principio attivo, tale carenza doveva risolversi in favore dell'imputato; ha quindi ritenuto assorbito l'esame degli ulteriori motivi di ricorso, attinenti al trattamento sanzionatorio La Corte ha pertanto disposto l'annullamento con rinvio per NZ LI, limitatamente al trattamento sanzionatorio, per UT AR nonché per KO ES e EN ES limitatamente all'aggravante prevista dall'art.74, comma 4, T.U. stup. e per HI LO, in ordine alla eventuale applicazione dell'ipotesi prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup.. 2. La Corte di appello di Salerno, decidendo in sede di rinvio, ha rilevato, in riferimento alle suddette posizioni: in ordine alla posizione del LI che - attesa la positiva valutazione del comportamento processuale, avendo lo stesso fornito un apprezzabile contributo in ordine alla ricostruzione dei fatti e alla responsabilità dei correi - la pena finale potesse essere rideterminata in anni dodici, mesi due e giorni venti di reclusione;
partendo dalla pena base (per il reato previsto dall'art.74, comma 1, T.U. stup.) di anni venti, ridotta di un terzo per le già concesse attenuanti generiche, c7, aumentata per la continuazione per i reati scopo ad anni diciotto e mesi quattro di reclusione (entità in relazione alla quale è stato ritenuto formato il giudicato) e diminuita alla predetta misura finale per la riduzione conseguente alla scelta del Ì rito;
in ordine alla posizione di TI ES e HX ES, la Corte territoriale ha ritenuto che l'aggravante prevista dall'art.74, comma 4, T.U. stup. 4 andasse esclusa, ma che la relativa esclusione non comportasse alcun riverbero sul trattamento sanzionatorio, atteso che agli imputati erano comunque già state concesse dal GUP le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla predetta aggravante;
dovendosi altresì escludere che la mancata applicazione dell'aggravante comportasse alcun effetto sulla dosimetria della pena base;
in ordine alla posizione del LO, la Corte ha esposto che - sulla base del contenuto delle intercettazioni - il prezzo di cessione della sostanza di tipo hashish pattuita dall'acquirente LI con un terzo (€ 250,00) non corrispondeva a quello versato dallo stesso LI al LO per l'intera fornitura pari a un chilogrammo di stupefacente;
desumendosi quindi l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della fattispecie prevista dall'art.73, comma 5, attesa la quantità della sostanza trattata e la non occasionalità della condotta;
in ordine alla posizione di UT AR, la Corte territoriale ha ritenuto non sussistessero dubbi in ordine all'identificazione tra l'imputato e il soggetto menzionato nelle conversazioni intercettate con il nome di 'Federico', sulla base di vari elementi di prova, tra cui le dichiarazioni rese dal LI in sede di interrogatorio nonché il riferimento, operato in colloquio in cui una delle parti era identificata in 'Federico' alla città di Altamura, ove il AJ era residente;
in relazione agli specifici fatti ascritti al ricorrente, la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti adeguati elementi di prova sulla base delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, dal tenore delle quali doveva altresì essere dedotta l'efficacia drogante delle sostanze di cui si faceva menzione;
esponendo altresì come gli episodi in oggetto non potessero essere inquadrati nella fattispecie prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup., attesa la cadenza ravvicinata delle vendite (tale da dimostrare una importante disponibilità di sostanze), l'eterogeneità dello stupefacente e, in ogni caso, la comprovata capacità dell'imputato di spostarsi in diverse Regioni al fine di procurarsi la droga di cui aveva rifornito il LI;
la Corte ha infine ritenuto infondate le doglianze inerenti al trattamento sanzionatorio, confermando quindi integralmente la sentenza di primo grado. 3. Avverso la predetta sentenza hanno presentato distinti ricorsi per cassazione NZ LI, EN ES, TI ES, HI LO e UT AR, tramite i propri difensori. Il ricorso del LI si fonda su un unico motivo, nel quale è stata dedotta - in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - la violazione degli artt. 599bis e 627 cod.proc.pen. per avere ritenuto non consentito alle parti di concordare in ordine all'accoglimento dei motivi di appello in sede di giudizio di rinvio;
rigetto motivato dalla Corte territoriale sulla base del passaggio in giudicato 5 della sentenza di condanna in ordine al trattamento sanzionatorio applicato per i reati satellite;
ha quindi richiamato l'orientamento di questa Corte in base al quale il concordato sull'accoglimento del motivo di appello è esperibile anche in sede di giudizio di rinvio, deducendo - altresì - come l'annullamento disposto in sede di legittimità in relazione al reato principale determini comunque l'impossibilità del passaggio in giudicato in relazione ai reati unificati sotto il vincolo della continuazione;
deducendo, quindi, come dovesse ritenersi pienamente ammissibile una proposta di concordato fondata anche sulla riduzione della pena irrogata per i reati satellite. Il ricorso di EN ES si fonda su un unico motivo, nel quale è stata dedotta - ai sensi dell'at.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.624 cod.proc.pen., per non essersi il giudice del rinvio uniformato alla decisione di annullamento. Ha dedotto che, dopo avere escluso la circostanza aggravante prevista dall'art.74, comma 4, T.U. stup., la Corte territoriale non aveva operato alcuna riduzione della pena per il reato non aggravato;
pur avendo la sentenza di annullamento rilevato che tale circostanza aveva influito nella determinazione della pena base e ciò pur essendo la circostanza medesima stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti generiche;
ritenendo quindi che, in presenza dell'esclusione suddetta, la Corte avrebbe dovuto necessariamente rideterminare la pena prevista per il reato più grave, in relazione al disposto dell'art.74, comma 2, T.U. stup.. Il ricorso di TI ES si fonda su un unico motivo, nel quale è stata dedotta - ai sensi dell'at.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.624 cod.proc.pen., per non essersi il giudice del rinvio uniformato alla decisione di annullamento;
il tutto sulla base di argomentazioni in punto di diritto del tutto coincidenti con quelle spiegate nel ricorso proposto da EN ES. Il ricorso del LO si fonda su tre motivi. Con il primo motivo è stata dedotta - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione di lege e la contraddittorietà della motivazione in punto di mancato rispetto dell'obbligo di uniformarsi alla decisione di annullamento, ai sensi dell'art.627 cod.proc.pen.. Ha dedotto che la sentenza di annullamento avrebbe demandato al giudice del rinvio unicamente di stabilire se il dato quantitativo della sostanza stupefacente fosse compatibile con il fatto di lieve entità, ferma restando la circostanza - da ritenere certa e dimostrata - che il prezzo della sostanza medesima ceduta dal LO al LI fosse stato di C 250,00; ha quindi dedotto che il giudice del rinvio avrebbe violato i limiti del sindacato fissati dalla Suprema Corte riqualificando il fatto e stabilendo che il prezzo suddetto fosse, invece, quello dello 6 stupefacente ceduto dal LI all'avventore, giungendo quindi a una modificazione in peius della contestazione. Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'at.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. - la violazione degli artt. 521 e 522 cod.proc.pen.. Ha dedotto che il giudice di rinvio avrebbe operato una modifica della contestazione, con conseguente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, giungendo a una mutazione del fatto ascritto, in termini peraltro contraddittori rispetto al tenore della conversazione del 31/10/2019, costituente l'unica fonte probatoria del fatto ascritto. Con il terzo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lette), cod.proc.pen. - la contraddittorietà e illogicità della motivazione nonché il travisamento della prova, in relazione all'art.73, comma 5, T.U. stup.. Ha dedotto che, sulla base della citata intercettazione del 31/10/2019, non era dato evincere da quali elementi la Corte avrebbe tratto la conclusione che il ricorrente avesse ceduto 200 panetti di "pachistano", pari a un chilogrammo, con conseguente travisamento del dato probatorio. Il ricorso del AR si fonda su due motivi. Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione di legge e la carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod.proc.pen.. Ha dedotto che, illegittimamente, la Corte territoriale avrebbe attribuito rilevanza, ai fini della corretta identificazione del ricorrente, alla precedente presentazione di una richiesta di applicazione della pena, in contraddizione con quanto argomentato nella sentenza di annullamento;
ha altresì dedotto che, in relazione agli argomenti desunti dalle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal LI, sarebbero stati carenti i necessari riscontri individualizzanti, tale non potendo ritenersi la conversazione intercettata il 29/10/2019, valorizzata dal giudice del rinvio, nonché gli altri elementi di fatto pure menzionati e da ritenersi del tutto neutri;
deducendo altresì la carenza dei necessari elementi sulla base dei quali ritenere che le plurime conversazioni intercettate in cui si faceva riferimento al nome di "Federico" fossero univocamente idonee a dedurre l'effettiva sussistenza di un'attività di spaccio e, comunque, la tipologia e la quantità delle sostanze stupefacenti. Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'at.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.192 cod.poc.pen. e dell'art.73, comma 5, T.U. stup. con correlato vizio motivazionale. Ha dedotto che il giudice del rinvio sarebbe incorso nel suddetto vizio in ordine anche al mancato riconoscimento delle fattispecie di lieve entità; non emergendo dal tessuto motivazionale quali fossero gli elementi da cui desumere l'effettiva quantità e qualità dello stupefacente oggetto delle asserite cessioni. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio in ordine ai ricorsi proposti da EN ES e TI ES, per il rigetto dei ricorsi proposti dal LI e dal AJ e per la dichiarazione di inammissibilità di quello proposto dal LO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti dal LI, da EN ES e da TI ES vanno accolti;
mentre va rigettato quello proposto dal AR e va dichiarato inammissibile quello proposto dal LO. 2. Va premesso che, vertendosi - in relazione al giudizio di responsabilità già formulato dal giudice di primo grado e nella parte in cui lo stesso è stato confermato dalla Corte di appello di Salerno, in sede di giudizio di rinvio - in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte;
tanto in base al principio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617); tale principio è specificamente applicabile anche qualora si pervenga - in sede di giudizio di rinvio - ad una decisione di condanna conforme rispetto a quella resa in primo grado poiché, anche in tal caso, si configura un'ipotesi di doppia pronuncia conforme che salda la condanna all'esito del giudizio rescissorio con quella emessa dal primo giudice (Sez. 5, n. 6552 del 24/11/2020, dep. 2021, Costantino, RV. 280671). 3. Ciò premesso, l'unitario motivo articolato dalla difesa del LI è fondato. Va osservato che il giudice del rinvio, nel ricalcolare la sanzione inflitta al predetto imputato in conformità con le determinazioni contenute nella sentenza rescindente, ha ritenuto non accoglibile l'accordo raggiunto - in sede di giudizio rescissorio - ai sensi dell'art.599bis cod.proc.pen. tra l'imputato medesimo e il Procuratore generale, che prevedeva l'irrogazione di una pena finale di anni undici, 8 mesi uno e giorni dieci di reclusione, cui si era pervenuti previa riduzione - rispetto alla pena stabilita dal giudice di primo grado - anche degli aumenti di pena già calcolati per i reati posti in continuazione. Sul punto, la Corte territoriale ha difatti esposto che la Suprema Corte aveva dichiarato inammissibile il motivo di ricorso attinente al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art.73, comma 7, T.U. stup., che avrebbe quindi determinato la suddetta intangibilità dell'aumento apportato a titolo di continuazione. Va quindi premesso che, per giurisprudenza di questa Corte da ritenere consolidata, anche nel giudizio di rinvio - qualora residuino margini di discrezionalità nella decisione nell'ambito dei limiti imposti dall'art. 627 cod.proc.pen. - è ammissibile il concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599bis cod.proc.pen., non sussistendo sul punto alcuna preclusione normativa (Sez. 3, n. 25797 del 30/03/2021, Cha, Rv. 283905; Sez. 2, n. 46283 del 12/10/2022, De Witt, Rv. 283999). Ciò posto, la valutazione della Corte territoriale - in base alla quale il rigetto del motivo di ricorso attinente al riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art.73, comma 7, T.U. stup., avrebbe privato il giudice del rinvio di qualsiasi margine di discrezionalità in ordine all'entità dell'aumento apportato a titolo di continuazione - non è corretta. In relazione specifica all'annullamento con rinvio inerente al trattamento sanzionatorio - e, come nel caso di specie, attinente alla quantificazione della pena in riferimento al reato base - va difatti richiamato il principio recentemente espresso da Sez. 2, n. 16022 del 22/03/2023, Sili, Rv. 284524; in base al quale l'annullamento della sentenza in relazione al reato più grave e alla pena per esso determinata si ripercuote necessariamente sugli aumenti disposti in relazione ai reati-satellite e ciò in quanto la pena inflitta per i reati satellite dipende infatti dalla pena-base in relazione alla quale (tra l'altro) viene parametrata. Pertanto, l'instaurazione del rapporto processuale correlata all'ammissibilità dell'impugnazione per il reato più grave impone di ritenere "aperto" il rapporto processuale - in punto di pena - anche relativamente ai reati satellite;
ne consegue che tale situazione processuale impedisce quindi il passaggio in giudicato dell'accertamento di responsabilità in relazione a tutti i reati unificati (espressiva di principi analoghi anche Sez. 2, n. 36376 del 23/06/2021, Cimini, Rv. 282015- 04). In ragione di detti principi, la ammissibilità - e il conseguente annullamento della sentenza - del motivo inerente alla pena base ha quindi determinato la mancata formazione del giudicato interno anche in relazione ai reati satellite;
conseguendone che non poteva ritenersi preclusa la valutazione in ordine 9 all'accoglimento del concordato raggiunto con il Procuratore generale anche in relazione a tali fattispecie. A tali considerazioni consegue quindi l'annullamento della sentenza con rinvio alla della Corte di appello di Napoli (ai sensi dell'art.175, disp.att., cod.proc.pen.) per la valutazione in ordine alla proposta di concordato formulata dalle parti ai sensi dell'art.599bis cod.proc.pen.. 4. I motivi proposti nei distinti ricorsi - sottoscritti dal medesimo difensore - da parte di EN ES e TI ES possono essere congiuntamente esaminati in quanto attinenti a una medesima questione in punto di diritto;
specificamente attinente alla violazione, da parte del giudice del rinvio, dell'obbligo di uniformarsi alle ragioni poste alla base della sentenza rescindente in ordine alla determinazione della pena, in conseguenza dell'accoglimento dell'originario motivo di appello attinente all'esclusione della circostanza aggravante prevista dall'art.74, comma 4, T.U. stup., a propria volta già ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di primo grado. I motivi sono entrambi fondati. Difatti, la sentenza di annullamento ha espressamente riconosciuto la sussistenza di un concreto e attuale interesse all'impugnazione (pure in presenza del giudizio di subvalenza già operato dal giudice di primo grado in ordine alla predetta circostanza aggravante), in quanto il riconoscimento della circostanza medesima aveva "influito nella determinazione della pena base" (pag.31 della sentenza). Ne consegue che, non avendo esaminato nel merito il profilo di diritto inerente all'incidenza della già riconosciuta circostanza aggravante rispetto all'entità della pena base, il giudice di secondo grado ha - di fatto - ritenuto insussistente l'interesse all'impugnazione in capo ai suddetti ricorrenti, in tale modo incorrendo nella violazione dell'art.627, comma, cod.proc.pen., il quale impone al giudice del rinvio l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto stabilito nella sentenza di annullamento. A tali considerazioni consegue quindi l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte di appello di Napoli per la valutazione in ordine alla determinazione della pena conseguente alla valutazione del principio di diritto in questione. 5. Il ricorso proposto dal LO è inammissibile. 5.1 n primo motivo di impugnazione attiene alla dedotta violazione della citata disposizione contenuta nell'art.627, comma 3, cod.proc.pen., che si sarebbe concretizzata per avere il giudice del rinvio violato l'obbligo di uniformarsi alla sentenza rescindente;
e ciò nella parte in cui avrebbe delineato in modo - 10 7? asseritamente non tangibile da parte della Corte territoriale - il fatto ascritto e, sulla base di questo, demandato allo stesso giudice del rinvio di valutare se questo fosse qualificabile sotto la fattispecie di lieve entità di cui all'art.73, comma 5, T.U. stup.. In particolare, secondo la prospettazione del ricorrente, doveva ritenersi processualmente acquisito - secondo un dato intangibile in sede di rinvio - che il LI avesse versato al LO, in cambio di sostanza stupefacente, una somma complessiva di C 250,00; di contro, secondo la prospettazione difensiva, la Corte salernitana sarebbe invece giunta a un radicale mutamento del fatto ascritto, ritenendo invece - sulla base del compendio intercettativo - che la predetta somma sarebbe stata quella versata da un successivo acquirente del LI e non la cifra versata da quest'ultimo per l'intera fornitura, invece indicata in un chilo complessivo di "pachistano"; elemento di fatto posto alla base del secondo motivo di ricorso, nel quale è stata dedotta la conseguente violazione del principio di correlazione tra fatto ascritto e sentenza, ai sensi degli artt. 521 e 522 cod.proc.pen.. I due motivi, congiuntamente esaminabili per la loro stretta connessione logica, sono inammissibili in quanto - da un lato - aspecifici e, dall'altro, manifestamente infondati. In ordine alla qualificazione del fatto ascritto e ai limiti incombenti sul giudice del rinvio, va difatti richiamato il consolidato principio in base al quale - qualora, come nel caso di specie, la sentenza rescindente sia stata fondata sulla base di un vizio di motivazione e non sulla violazione di legge - il giudice stesso è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801), con la conseguenza che lo stesso può pervenire nuovamente all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato anche sulla base di argomenti differenti da quelli censurati dalla Corte di cassazione (Sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020, Tamburrino, Rv. 280660). Ne consegue quindi, da un lato, che la ricostruzione del fatto operata dal giudice del rinvio ben poteva discostarsi dagli elementi fattuali valorizzati dalla Suprema Corte al fine di giungere alla pronuncia rescindente e fondati (pag.37 della sentenza di annullamento) sul dato in base al quale i giudici di merito non avrebbero adeguatamente motivato in ordine alla compatibilità con la fattispecie 11 di lieve entità di una cessione operata dall'imputato nei confronti del LI per la sola somma di € 250,00. D'altra parte, non è ravvisabile nel caso di specie alcuna violazione del principio di correlazione consacrato nell'art.521 cod.proc.pen.. Sul punto va richiamato il principio in base al quale - anche nei fatti dolosi - non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l'immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014, M., Rv. 260156; Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pellegrino, Rv. 284427). Nel caso di specie, quindi, il giudice del rinvio non ha operato alcuna effettiva riqualificazione del fatto ascritto rispetto a quello delineato nel capo di imputazione;
dalla cui lettura si evince (come ritenuto dalla Corte territoriale) che il fatto ascritto all'imputato non era quello di avere ceduto al LI stupefacente dal peso di un chilogrammo, per la sola somma di € 250,00, bensì il solo fatto della consegna medesima, riferendosi il prezzo di acquisto indicato nel capo di imputazione alla successiva alla successiva rivendita a terzi soggetti;
così come, nella specie, argomentato da parte della Corte territoriale;
attenendo quindi a valutazione di fatto, non censurabile in questa sede in quanto non manifestamente illogica, quella relativa alla valutazione delle complessive unità di stupefacente acquistate dal LI in relazione al riferimento alle "200 panette" di sostanza. 5.2 II terzo motivo, attinente alla corretta interpretazione del contenuto della richiamata conversazione telefonica intercorsa tra il LI e il suddetto terzo acquirente alla data del 31/10/2019, è pure inammissibile. Sul punto, va ricordato che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Va quindi rilevato come, in ordine al contenuto della conversazione così come interpretato dalla Corte territoriale - e ritenuta espressione, come detto, di una transazione tra il LI e un terzo acquirente avente a oggetto un quantitativo 12 di sostanza stupefacente dietro il versamento di un prezzo di € 250,00 - il motivo di ricorso si risolva in una mera censura di illogicità dal carattere del tutto assertivo e autoevidente, non tale da porre all'esame alcun effettivo profilo di illogicità e finendo quindi per incorrere nel vizio di aspecificità estrinseca. 6. Il ricorso proposto dal AR è complessivamente infondato. Va quindi premesso che le ragioni poste alla base della sentenza di annullamento si sono concretizzate per effetto di due ordini di ragioni;
in particolare secondo la Suprema Corte, la Corte territoriale avrebbe omesso di operare una adeguata motivazione a proposito delle modalità con le quali si era raggiunto a identificare l'odierno ricorrente con la persona di "Federico", senza altresì - nel distinto punto della motivazione evocato al punto n.
6.2 della sentenza di annullamento - dare conto del percorso logico-giuridico adottato in riferimento alle modalità con le quali si era effettivamente risalito alla qualità e alla quantità e delle sostanze contestate e alla conseguente ed effettiva presenza di principio attivo all'interno delle medesime. 6.1 La censura non merita accoglimento in ordine alla correttezza dell'identificazione tra il AR e il sedicente 'Federico', atteso che la Corte territoriale ha fornito un adeguato riscontro alle argomentazioni contenute nella sentenza rescindente in ordine a tale specifico profilo;
a propria volta facente riferimento alla giurisprudenza di questa Corte in base alla quale, in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (come nel caso di specie, in cui si vede in una fattispecie di 'droga parlata'), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote. Deve quindi ritenersi complessivamente congruo e non palesemente illogico il percorso seguito dalla Corte territoriale che ha precipuamente valorizzato - oltre agli elementi, da ritenersi di per sé stessi di valore neutro - derivanti dalle attestazioni contenute nelle annotazioni di p.g. e dalla omessa iniziale contestazione da parte del AR, desumibile dalla iniziale presentazione di una richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. ulteriori elementi desumibili dal compendio istruttorio. 13 Difatti, nel proprio percorso argomentativo, il Giudice del rinvio ha specificamente fondato le proprie conclusioni sul tenore dell'interrogatorio di garanzia reso dal coimputato LI;
il quale, in tale sede, aveva esplicitamente chiarito di essere stato coadiuvato nella propria attività di spaccio da parte di "un cittadino albanese a nome AR UT, detto Federico", connotato come fornitore di cocaina sin dal 2014 e da cui aveva acquistato droga tra il 2016 e il 2018. Dato il tenore di tali dichiarazioni, la difesa del AR ha dedotto la violazione dell'art.192, comma 3, cod.proc.pen., asserendo che - in riferimento alla vigente formulazione della disposizione - sarebbero stati carenti i necessari elementi di riscontro previsti dalla citata disposizione;
elementi che, sulla base della consolidata lettura operata da questa Corte, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" - e nemmeno di un indizio specifico - perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744). Nel caso di specie, il giudice del rinvio - con argomentazioni del tutto coerenti con i richiamati principi - ha ritenuto che, al fine di dare per ulteriormente acquisita l'identificazione del AR nel 'Federico", dovesse attribuirsi idonea valenza individualizzante alle successive conversazioni intercettate;
quale quella del 23/10/2019 (avente come interlocutori il LI e gogen ES, nella quale si faceva univoco riferimento a una fornitura, intrinsecamente interpretabile come attinente a sostanza stupefacente, ricevuta da 'Federico' e specificamente individuabile come cocaina, atteso l'oggetto della conversazioni captata;
così come è stata valorizzata la conversazione del 29/10/2019, pure avente a oggetto una fornitura da patte del AR nei confronti del LI e dal tenore della quale si evinceva il riferimento del tutto univoco alla cocaina. Ulteriormente, i giudici del rinvio hanno congruamente valorizzato gli elementi desumibili dai riferimenti del ricorrente alla dedotta penuria di cocaina in Altamura, Comune ove il AR aveva la propria residenza e quelli derivanti dai ripetuti accessi di quest'ultimo presso il territorio Comune di Bernalda, ove il LI aveva svolto ripetute attività di spaccio sulla base dell'attività di controllo eseguito dagli operanti. 14 In ordine al profilo attinente alla mancata dimostrazione - in conseguente della sussistenza del principio attivo - della efficacia della valenza drogante delle sostanze - e in ordine alle quali la difesa ha evidenziato la loro mancata sottoposizione a sequestro - la doglianza deve pure ritenersi infondata. A tale fine, deve evidentemente essere ulteriormente richiamato il principio espresso da questa Corte e in base al quale, in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (nella fattispecie della c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Sez. 3, n. 16792 del 25/03/2015, Di Bello, Rv. 263356; Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299). In relazione alla deduzione attinente - per effetto del mancato sequestro della sostanza stupefacente oggetto delle conversazioni - alla carenza della sussistenza e dell'entità del principio attivo (aspetto pure fatto oggetto di annullamento da parte della Suprema Corte sotto il profilo del difetto di adeguata motivazione, pagg.39 e 40), va ricordato che, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, il giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto, da un lato, egli può attingere tale conoscenza dalle diverse fonti di prova acquisite agli atti, e, dall'altro, grava sul pubblico ministero il rischio di mancata prova in ordine agli elementi a carico dell'imputato (Sez. 6, n. 47523 del 29/10/2013, Maddahi, Rv. 257836; Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, Rohani, Rv. 275968). Nel caso in esame, la Corte territoriale - sul punto, adeguatamente confrontandosi con quanto espresso nella sentenza rescindente - ha fatto riferimento al tenore di due conversazioni intercettate e, in particolare: di quella del 23/10/2019 - intercorsa tra il LI e EN ES - dalla quale risulta che il AR aveva ceduto al LI imprecisati quantitativi di cocaina che, pure se di non elevata qualità, aveva comunque valenza drogante;
così come, nella successiva conversazione del 29/10/2019, risultava che il AR aveva ceduto sostanza stupefacente (essendo, anche in riferimento alle deduzioni difensive, del tutto logica l'interpretazione del dialogo fornita dalla Corte) al LI rassicurandolo sulla adeguata qualità dello stupefacente, nel prosieguo della conversazioni univocamente indicata come cocaina. 15 Attraverso tali affermazioni, coerenti con le risultanze istruttorie e non manifestamente illogiche, deve quindi ritenersi che la Corte territoriale abbia adeguatamente argomentato in ordine alla valenza drogante delle predette sostanze, in tale modo conformandosi al principio espresso in sede di sentenza di annullamento. 6.2 Con il secondo motivo, da ritenersi logicamente subordinato, la difesa del AR ha censurato la motivazione della Corte territoriale in punto di mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup.. Sul punto, in riferimento alla valutazione degli elementi menzionati nella richiamata disposizione ai fini della concretizzazione del fatto di leve entità (mezzi, modalità, circostanze dell'azione ovvero qualità e quantità delle sostanze), va fatto riferimento alla parte motiva di Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, OL, Rv. 274076; secondo la quale il giudice è tenuto a svolgere, ed esprimere nella motivazione, una valutazione «complessiva» del caso concreto per desumerne l'insussistenza degli indici della fattispecie di cui all'art.73, comma 5, T.U. stup. Con la citata sentenza, il massimo consesso della Corte di legittimità ha precisato che nella verifica occorre abbandonare l'idea che gli indici attinenti al valore ponderale, alte modalità del fatto, ai mezzi dell'azione e alla pericolosità sociale della condotta possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, «riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo»; essendovi «la possibilità che tra gli stessi indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso». Solo all'esito «della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri». Altresì, con specifico riferimento alla rilevanza del dato ponderale, ai fini della valutazione della sussistenza del "fatto lieve", da effettuarsi con riguardo alla fattispecie complessivamente considerata, secondo l'arresto espresso da Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149, il giudice può tener conto del fatto che lo stesso sia stato ritenuto, dalla giurisprudenza maggioritaria risultante dalla ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze, compatibile con l'art. 73, comma 5, T.U. stup.; essendo peraltro stato ulteriormente specificato 16 che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, citato, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto - eventualmente parametrata su uno specifico ufficio giudiziario - posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615; Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319). D'altra parte, in ordine alla rilevanza da attribuire al dato della eventuale diversità delle sostanze detenute o trattate, sempre la citata sentenza OL ha fissato il principio in base al quale tale diversità non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato previsto dall'ar.73, comma 5, cit., in quanto - appunto - l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione. Nel caso di specie, la valutazione della Corte territoriale deve ritenersi coerente con i predetti principi e non censurabile sotto il profilo del vizio di logicità. Difatti, il giudice del rinvio - a fronte di censure difensive, riproposte in questa sede, attinenti essenzialmente al dato del mancato ritrovamento delle sostanze - ha dato atto di come, dal tenore delle conversazioni, potesse sicuramente desumersi uno stabile rapporto di fornitura tra il AR e il LI, in relazione a operazioni di vendita monitorate in un breve spazio temporale, a propria volta finalizzate all'approvvigionamento di un consistente numero di clienti;
assumendo quindi rilevanza, in tale tipo di dinamica, anche la diversità delle sostanze trattate (emergendo da una conversazione il possesso di una non trascurabile quantità di hashish dal peso di 2 kg); si tratta, quindi, di elementi fattuali in relazione ai quali le censure difensive in punto di carenza motivazionale devono ritenersi infondate. r 7. Pertanto, i ricorsi proposti dal LI, da EN ES e DI ES vanno accolti con annullamento della sentenza e rinvio per nuovo esame dalla Corte d'appello di Salerno. Va rigettato il ricorso proposto dal AR, che va condannato al pagamento delle spese processuali;
mentre va dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal LO, che va condannato al pagamento delle spese processuali nonché - ai sensi dell'art.616 comma 1, cod.proc.pen. - al pagamento di una somma nei confronti della Cassa della Ammende, che viene liquidata in C 3.000,00.
P.Q.M.
17 Il Consigliere estensore Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NZ LI, EN ES e TI ES e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli;
rigetta il ricorso proposto da UT I4iiraj, che condanna al pagamento delle spese processuali;
dichiara inammissibile il ricorso proposto da HI LO, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 settembre 2024 Il Presidente