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Articolo 25 della Legge 2 agosto 1967, n. 799
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Legge 2 agosto 1967, n. 799
Articolo 25 della Legge 2 agosto 1967, n. 799
Versione
16 settembre 1967
Art. 25.
L'ultimo comma dell' articolo 64 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e' soppresso.
Entrata in vigore il 16 settembre 1967
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