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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/02/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14485/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Raffaele Del Porto Presidente dott. Carlo Bianchetti Giudice dott. Alessia Busato Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14485/2022 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALZARINI GIAN ANDREA e dell'avv. C.F._2
NICOLI MASSIMO ), elettivamente domiciliati presso i difensori C.F._3
ATTORI contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiarare l'illegittimità e conseguentemente la nullità delle delibere assembleari di approvazione dei bilanci della al 31.12.2015, al 31.12.2016, Pt_3 CP_1
al 31.12.2017, al 31.12.2018, al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 21.12.2021 adottate nella assemblea pagina 1 di 8 ordinaria svoltasi il 4 agosto 2022, per violazione del comma 3 dell'art. 2749 ter, per le ragioni tutte svolte in fatto e in diritto nel presente atto.
Con condanna al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente procedimento, oltre IVA e CPA come per legge.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli odierni attori, allegatisi soci della
[...]
CP_
chiedevano che fosse dichiarata l'illegittimità e, conseguentemente, la nullità delle delibere
CP_ assembleari di approvazione dei bilanci della al 31.12.2015, al 31.12.2016, al 31.12.2017, CP_1
al 31.12.2018, al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 21.12.2021 adottate nella assemblea ordinaria svoltasi il 4 agosto 2022 precisando gli attori che l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di esercizio 2021 e dei precedenti “riapprovati” attiene all'inserimento di una posta di credito della società nei loro confronti che, nella nota integrativa del bilancio 2021 viene così indicata: “Sono altresì aggiornati in bilancio i crediti vs i soci e ormai in conclamato conflitto di interessi nei Pt_1 Pt_2
confronti della società, a fronte di contenzioso per danni arrecati pari ad euro 440.194,00
(comprensivi di interessi legali e rivalutazione), già oggetto di precedente scrittura di ricognizione di debito, ed interamente svalutati, ciò rispondendo a profilo civilistico prudenziale”.
Allegano gli attori che tale inserimento integra una violazione dell'art. 2423 comma 2 c.c. in relazione al principio di verità in quanto il credito a cui si fa riferimento nel bilancio “è nei fatti inesistente, giuridicamente insostenibile e giudizialmente smentito”.
Nello specifico gli attori, premesso di essere estranei alla gestione della società da oltre quindici anni, allegano di aver ricevuto, nel luglio del 2020, la notifica di un atto di pignoramento presso terzi, in un procedimento promosso dalla società F.lli Tondini s.r.l. creditrice della CP_1
All'esito di tale notifica allegano di aver verificato che, nei bilanci relativi agli esercizi chiusi in data 31 dicembre 2018 e in data 31 dicembre 2019, risultava iscritto un credito della società nei loro confronti esplicitato nella sola nota integrativa come segue: “Sono altresì presenti in bilancio crediti vs. socio B.
e R. a fronte di contenzioso per danni arrecati alla società per euro 214.125,00 riconosciuti tramite scrittura di ricognizione di debito, parzialmente svalutati per euro 197.393”.
Allegavano altresì che, a seguito di chiarimenti richiesti alla società, l'amministratore “richiamava scritture di “ricognizione di debito” datate 1997, il cui contenuto è parzialmente riportato in una missiva del 31 gennaio 2012, anch'essa richiamata espressamente nella raccomandata 23 ottobre
pagina 2 di 8 2020” precisando che tale “ricognizione” al di là del suo valore concerneva crediti vantati da altri soci e non dalla società.
Premesso inoltre che in data 17 agosto 2021 vi era stata la nuova approvazione dei bilanci chiusi al
31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 21.12.2019, e del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2020 allegavano, per quanto di interesse in questa sede:
- di essersi costituiti in data 31 marzo 2021 nel “procedimento di pignoramento presso terzi pendente innanzi al Tribunale di Cremona e rubricato al n. 620/220 R.G.E. contestando le pretese creditorie promosse nei loro confronti ed ottenendo, al termine del procedimento, l'emissione da parte del
Giudice dell'Esecuzione dell'Ordinanza ex art. 549 c.p.c. del 30 giugno 2022….; con la quale il
Giudice dell'Esecuzione estingueva la procedura, avendo accertato che e Parte_1
non risultavano debitori nei confronti di ; Parte_2 CP_1
- di aver notificato domanda di arbitrato in relazione alla delibera dell'assemblea dei soci della
[...]
del 17 agosto 2021 che si concludeva con il lodo notificato alle parti in data 2 agosto 2022 - con il CP_1
quale il Collegio Arbitrale accertava inesistenti “i crediti vantati dalla Società per la CP_1
“scrittura privata portante ricognizione di debito” ed iscritti nella sua contabilità ancorché svalutati: di Euro 244.717,72 verso i soci e e di Euro 74.055,72 verso i soci e Pt_1 Pt_2 Pt_1 Pt_2
e verso Conseguentemente, dalla contabilità e dal bilancio chiuso al 31/12/2020 Per_1 Per_2 devono essere espunti i suddetti crediti”; dichiarava “l'annullamento della delibera di assemblea 17 agosto 2021 di approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, nella parte in cui è approvato
l'inserimento del conto 1.73.010 – “crediti in contenzioso” – di crediti per Euro 244.717,94 verso i soci e e Euro 74.055,72 verso i soci e e verso , Pt_1 Pt_2 Pt_1 Pt_2 Per_1 Per_2 accertava la mancata inclusione nell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria del 17/08/2021 della nuova approvazione dei bilanci chiusi al 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019
e dichiarava l'annullamento della delibera dell'assemblea ordinaria in data 17/08/2021, nella parte in cui sono nuovamente approvati i bilanci chiusi al 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018,
31/12/2019.
Tanto premesso allegava che in data 4 agosto 2022 la società convenuta aveva deliberato la nuova approvazione dei bilanci chiusi al 31.12.2015 - 31.12.2016 - 31.12.2017 - 31.12.2018 - 31.12.2019 -
31.12.2020 ed aveva deliberato l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2021, “continuando ad insistere nell'infondata pretesa creditoria nei confronti dei soci e ed inserendo nel Pt_1 Pt_2 bilancio 2021 la somma di € 440.194,00 - comprensiva di interessi legali e rivalutazione - ancorché
pagina 3 di 8 interamente svalutati” in evidente violazione del principio di verità di cui all'art. dell'art. 2423 comma
2 cod. civ.
La convenuta, cui l'atto di citazione è stato regolarmente notificato, non si è costituita e all'esito della dichiarazione di contumacia, su richiesta di parte attrice, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni. Rimessa la causa in istruttoria per permettere la regolarizzazione della produzione documentale la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
I. La documentazione prodotta in atti
In via preliminare si osserva che parte attrice all'atto del deposto della comparsa di costituzione ha depositato, quale allegato 8, un documento denominato “delibere e bilancio al 31 dicembre 2021” che, per quanto visibile dalla consolle del magistrato e dal , è costituito da 34 pagine le prime 25 CP_2
costituite dal bilancio di esercizio e le ulteriori bianche, ad esclusione dell'intestazione e della numerazione che si conclude con l'indicazione “pagina 34 di 34”.
Poiché a pagina 3 del documento è riportato che lo stesso è costituito da tre capitoli (bilancio-verbale dell'assemblea e procura) si è reso necessario chiedere a parte attrice di regolarizzare la produzione documentale con una copia che permettesse la leggibilità del verbale di assemblea ordinaria e della procura menzionati nel documento tempestivamente prodotto.
II. La delibera di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021: il credito esposto in bilancio
Come già segnalato gli attori hanno impugnato la delibera del 4 agosto 2022 nella parte in cui ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 lamentando la violazione del principio di verità, nella parte in cui il bilancio riporta un credito della società nei loro confronti per euro
440.194,08.
Il credito, come si evince dalla lettura della nota integrativa, troverebbe origine in una complessa operazione il cui impianto è, almeno parzialmente, evincibile dal tenore della scrittura privata prodotta da parte attrice sub doc. 9 e che, come si evince dalla nota integrativa, concerne il credito iscritto in bilancio.
Da tale documento, sottoscritto da e Parte_4 Parte_5 Parte_2 Pt_1
pagina 4 di 8 si evince che, all'epoca, e erano socie di A & G di IN e ON s.n.c. e che Pt_1 CP_3 Pt_2
e erano soci della Per_2 Pt_1 Parte_6
Con tale scrittura le quattro persone fisiche sopra menzionate concordavano che, a seguito della manifestazione di volontà di di acquistare un immobile da tale l'immobile Parte_2 Persona_3
sarebbe stato intestato alla società A&G s.n.c. che, per l'acquisto, avrebbe contratto un finanziamento da Cariplo.
È inoltre indicato che, a seguito della manifestazione di volontà di di affittare l'azienda di Pt_1
ristorazione “Antica Locanda Il Bissone” con patto di futura vendita, la società Parte_6 sarebbe stata nominata “conduttore”.
[...]
Era inoltre previsto che la società si sarebbe fatta carico delle rate del Parte_6
finanziamento contratto da A&G s.n.c. per l'acquisto degli immobili “strumentali” all'azienda. Da ciò deve pertanto desumersi che l'azienda fosse esercitata su parte degli immobili oggetto di acquisto da parte di A & G s.n.c. e che il contratto concluso tra le due società sarebbe stato un contratto di locazione degli immobili nei quali era esercitata l'attività di ristorazione.
Era inoltre previsto che si sarebbe fatto carico “mediante stipulazione dei contratti di affitto” Pt_1
delle rate del finanziamento che la società A&G s.n.c. doveva corrispondere a Cariplo relativamente agli immobili ad uso “civile”, da ciò desumendosi che parte dell'immobile fosse destinato ad uso abitativo e che, con riguardo a tale immobile, sarebbe stato concluso un contratto di locazione tra la società intestataria e Pt_1
Era inoltre prevista la conclusione di un contratto di affitto di azienda tra e Persona_3 [...]
Parte_6
All'esito di tali accordi gli odierni attori si impegnavano “a tenere indenni i rispettivi soci
[...]
e dalle eventuali esposizioni debitorie a breve ed a lungo termine verso Parte_5 Parte_4
ogni e qualsiasi istituto di credito o altro ente o soggetto finanziatore, generate per effetto delle sopra individuate manifestazioni di volontà”. I predetti si impegnavano altresì a “tenere indenni i rispettivi soci e dalle eventuali perdite derivanti dalla gestione Parte_5 Parte_4 dell'azienda locata ...”.
III. L'efficacia del lodo arbitrale e l'esistenza del credito esposto in bilancio
Come si evince dalla decisione che ha concluso il procedimento arbitrale instaurato tra le odierne parti ed avente ad oggetto, tra l'altro, l'impugnazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per violazione pagina 5 di 8 del principio di verità, tale bilancio riportava “l'inserimento del conto 1.73.010 – “crediti in contenzioso” – di crediti per Euro 244.717,71 verso i soci e ed Euro 74.055,72 verso i Pt_1 Pt_2 soci e e verso . Pt_1 Pt_2 Per_1 Per_2
Come ricostruito dal Collegio arbitrale i crediti di cui sopra trovavano giustificazione nella scrittura privata il cui tenore è richiamato nel punto precedente e che, correttamente, il Collegio arbitrale ha ritenuto inidonea a giustificare la sussistenza e, conseguentemente, l'iscrizione del credito così testualmente riportando “Si tratta di una scrittura stipulata fra i signori: (in proprio e Parte_4
Contr non in qualità di legale rappresentante di ), , e Parte_5 Parte_2 Parte_1
in cui questi ultimi si impegnano a tenere indenni i rispettivi soci e
[...] Parte_5
da conseguenze negative in relazione alle operazioni descritte nella suddetta scrittura Parte_4
Contr privata. Il punto che qui interessa è che si tratta di un accordo fra soci e non fra e gli odierni
Attori In altri termini, la Società risulta estranea a tali accordi e conseguentemente, Controparte_4 appare del tutto illegittima l'iscrizione di un credito della Società nei confronti dei soci. Il Collegio rileva anche che la Convenuta non ha dato prova di acquisto di alcun credito derivante dalla
“scrittura privata” e per cui i Ricorrenti risultassero debitori verso altri soci”.
Dalla lettura della delibera oggi impugnata si evince che la società aveva intenzione di impugnare il lodo anche in considerazione dell'incompetenza del Collegio arbitrale in relazione all'impugnazione del bilancio fondata sulla violazione di norme imperative.
In disparte dalla fondatezza o meno del rilievo, che non può essere esaminato in questa sede, non vi è prova in atti che il lodo sia stato effettivamente impugnato.
In ogni caso, l'interpretazione del Collegio arbitrale con riguardo al valore probatorio della scrittura privata esaminata (unico documento posto alla base dell'appostazione in bilancio oggetto di censura) non può che essere condivisa, essendo evidente che l'impegno alla manleva era nei confronti dei soci e non della società convenuta sicché alcun credito può vantare questa nei confronti dei soci in forza di tale scrittura privata.
In considerazione di quanto sopra il credito nei confronti degli attori esposto nel bilancio impugnato nell'importo di euro 440.194,00, pur integralmente svalutato, deve essere espunto.
Da quanto sopra consegue la necessità di adeguare anche il fondo svalutazione crediti.
IV. L'impugnazione dei bilanci nuovamente approvati con la delibera impugnata (bilanci chiusi al 31.12.2015, al 31.12.2016, al 31.12.2017, al 31.12.2018, al 31.12.2019, al
pagina 6 di 8 31.12.2020).
Come sopra rilevato la delibera 4 agosto 2022 è stata impugnata per violazione del comma 3 dell'art. 2749 ter cod. civ. anche nella parte in cui ha approvato i bilanci di esercizio chiusi al 31.12.2015, al
31.12.2016, al 31.12.2017, al 31.12.2018, al 31.12.2019, al 31.12.2020.
L'approvazione dei bilanci chiusi al 31.12.2015, al 31.12.2016, al 31.12.2017, al 31.12.2018, al
31.12.2019 pare essere conseguente l'annullamento degli stessi disposto dal medesimo lodo arbitrale sopra menzionato che, accertata la mancata inclusione nell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria del 17/08/2021 della nuova approvazione dei bilanci chiusi al 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017,
31/12/2018, 31/12/2019 aveva dichiarato l'annullamento della delibera dell'assemblea ordinaria in data
17/08/2021, nella parte in cui sono nuovamente approvati tali bilanci.
La delibera oggi impugnata non indica chiaramente i motivi per i quali è stata approvato nuovamente il bilancio al 31 dicembre 2020.
In ogni caso parte attrice non ha prodotto i bilanci relativi agli esercizi in esame nel testo approvato nel corso della delibera del 4 agosto 2022.
Gli unici bilanci prodotti in atti sono quelli relativi al bilancio di esercizio chiuso in data 31 dicembre
2019 nel testo approvato dalla delibera del 9 luglio 2020 (cfr. doc. 2) e il bilancio relativo all'esercizio chiuso in data 31 dicembre 2020 nel testo approvato dalla delibera del 17 agosto 2021 e già oggetto di impugnazione innanzi al Collegio arbitrale (cfr. doc. 4).
Non avendo parte attrice prodotto la delibera impugnata nel testo integrale, comprendente i bilanci riapprovati in tale sede, alcuna disamina può essere svolta in merito sicché, sotto tale profilo,
l'impugnazione non può trovare accoglimento.
V. Spese
Nulla sulle spese stante l'accoglimento solo parziale della domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
in parziale accoglimento della domanda di parte attrice dichiara la nullità della delibera del 4 agosto
2022 di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso in data 31 dicembre 2021 nella parte in cui pagina 7 di 8 espone un credito di euro di euro 440.194,00, integralmente svalutato, nei confronti degli attori;
rigetta per il resto la domanda di parte attrice;
Nulla sulle spese
Brescia, 4 febbraio 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Alessia Busato Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Raffaele Del Porto Presidente dott. Carlo Bianchetti Giudice dott. Alessia Busato Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14485/2022 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALZARINI GIAN ANDREA e dell'avv. C.F._2
NICOLI MASSIMO ), elettivamente domiciliati presso i difensori C.F._3
ATTORI contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiarare l'illegittimità e conseguentemente la nullità delle delibere assembleari di approvazione dei bilanci della al 31.12.2015, al 31.12.2016, Pt_3 CP_1
al 31.12.2017, al 31.12.2018, al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 21.12.2021 adottate nella assemblea pagina 1 di 8 ordinaria svoltasi il 4 agosto 2022, per violazione del comma 3 dell'art. 2749 ter, per le ragioni tutte svolte in fatto e in diritto nel presente atto.
Con condanna al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente procedimento, oltre IVA e CPA come per legge.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli odierni attori, allegatisi soci della
[...]
CP_
chiedevano che fosse dichiarata l'illegittimità e, conseguentemente, la nullità delle delibere
CP_ assembleari di approvazione dei bilanci della al 31.12.2015, al 31.12.2016, al 31.12.2017, CP_1
al 31.12.2018, al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 21.12.2021 adottate nella assemblea ordinaria svoltasi il 4 agosto 2022 precisando gli attori che l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di esercizio 2021 e dei precedenti “riapprovati” attiene all'inserimento di una posta di credito della società nei loro confronti che, nella nota integrativa del bilancio 2021 viene così indicata: “Sono altresì aggiornati in bilancio i crediti vs i soci e ormai in conclamato conflitto di interessi nei Pt_1 Pt_2
confronti della società, a fronte di contenzioso per danni arrecati pari ad euro 440.194,00
(comprensivi di interessi legali e rivalutazione), già oggetto di precedente scrittura di ricognizione di debito, ed interamente svalutati, ciò rispondendo a profilo civilistico prudenziale”.
Allegano gli attori che tale inserimento integra una violazione dell'art. 2423 comma 2 c.c. in relazione al principio di verità in quanto il credito a cui si fa riferimento nel bilancio “è nei fatti inesistente, giuridicamente insostenibile e giudizialmente smentito”.
Nello specifico gli attori, premesso di essere estranei alla gestione della società da oltre quindici anni, allegano di aver ricevuto, nel luglio del 2020, la notifica di un atto di pignoramento presso terzi, in un procedimento promosso dalla società F.lli Tondini s.r.l. creditrice della CP_1
All'esito di tale notifica allegano di aver verificato che, nei bilanci relativi agli esercizi chiusi in data 31 dicembre 2018 e in data 31 dicembre 2019, risultava iscritto un credito della società nei loro confronti esplicitato nella sola nota integrativa come segue: “Sono altresì presenti in bilancio crediti vs. socio B.
e R. a fronte di contenzioso per danni arrecati alla società per euro 214.125,00 riconosciuti tramite scrittura di ricognizione di debito, parzialmente svalutati per euro 197.393”.
Allegavano altresì che, a seguito di chiarimenti richiesti alla società, l'amministratore “richiamava scritture di “ricognizione di debito” datate 1997, il cui contenuto è parzialmente riportato in una missiva del 31 gennaio 2012, anch'essa richiamata espressamente nella raccomandata 23 ottobre
pagina 2 di 8 2020” precisando che tale “ricognizione” al di là del suo valore concerneva crediti vantati da altri soci e non dalla società.
Premesso inoltre che in data 17 agosto 2021 vi era stata la nuova approvazione dei bilanci chiusi al
31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 21.12.2019, e del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2020 allegavano, per quanto di interesse in questa sede:
- di essersi costituiti in data 31 marzo 2021 nel “procedimento di pignoramento presso terzi pendente innanzi al Tribunale di Cremona e rubricato al n. 620/220 R.G.E. contestando le pretese creditorie promosse nei loro confronti ed ottenendo, al termine del procedimento, l'emissione da parte del
Giudice dell'Esecuzione dell'Ordinanza ex art. 549 c.p.c. del 30 giugno 2022….; con la quale il
Giudice dell'Esecuzione estingueva la procedura, avendo accertato che e Parte_1
non risultavano debitori nei confronti di ; Parte_2 CP_1
- di aver notificato domanda di arbitrato in relazione alla delibera dell'assemblea dei soci della
[...]
del 17 agosto 2021 che si concludeva con il lodo notificato alle parti in data 2 agosto 2022 - con il CP_1
quale il Collegio Arbitrale accertava inesistenti “i crediti vantati dalla Società per la CP_1
“scrittura privata portante ricognizione di debito” ed iscritti nella sua contabilità ancorché svalutati: di Euro 244.717,72 verso i soci e e di Euro 74.055,72 verso i soci e Pt_1 Pt_2 Pt_1 Pt_2
e verso Conseguentemente, dalla contabilità e dal bilancio chiuso al 31/12/2020 Per_1 Per_2 devono essere espunti i suddetti crediti”; dichiarava “l'annullamento della delibera di assemblea 17 agosto 2021 di approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, nella parte in cui è approvato
l'inserimento del conto 1.73.010 – “crediti in contenzioso” – di crediti per Euro 244.717,94 verso i soci e e Euro 74.055,72 verso i soci e e verso , Pt_1 Pt_2 Pt_1 Pt_2 Per_1 Per_2 accertava la mancata inclusione nell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria del 17/08/2021 della nuova approvazione dei bilanci chiusi al 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019
e dichiarava l'annullamento della delibera dell'assemblea ordinaria in data 17/08/2021, nella parte in cui sono nuovamente approvati i bilanci chiusi al 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018,
31/12/2019.
Tanto premesso allegava che in data 4 agosto 2022 la società convenuta aveva deliberato la nuova approvazione dei bilanci chiusi al 31.12.2015 - 31.12.2016 - 31.12.2017 - 31.12.2018 - 31.12.2019 -
31.12.2020 ed aveva deliberato l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2021, “continuando ad insistere nell'infondata pretesa creditoria nei confronti dei soci e ed inserendo nel Pt_1 Pt_2 bilancio 2021 la somma di € 440.194,00 - comprensiva di interessi legali e rivalutazione - ancorché
pagina 3 di 8 interamente svalutati” in evidente violazione del principio di verità di cui all'art. dell'art. 2423 comma
2 cod. civ.
La convenuta, cui l'atto di citazione è stato regolarmente notificato, non si è costituita e all'esito della dichiarazione di contumacia, su richiesta di parte attrice, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni. Rimessa la causa in istruttoria per permettere la regolarizzazione della produzione documentale la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
I. La documentazione prodotta in atti
In via preliminare si osserva che parte attrice all'atto del deposto della comparsa di costituzione ha depositato, quale allegato 8, un documento denominato “delibere e bilancio al 31 dicembre 2021” che, per quanto visibile dalla consolle del magistrato e dal , è costituito da 34 pagine le prime 25 CP_2
costituite dal bilancio di esercizio e le ulteriori bianche, ad esclusione dell'intestazione e della numerazione che si conclude con l'indicazione “pagina 34 di 34”.
Poiché a pagina 3 del documento è riportato che lo stesso è costituito da tre capitoli (bilancio-verbale dell'assemblea e procura) si è reso necessario chiedere a parte attrice di regolarizzare la produzione documentale con una copia che permettesse la leggibilità del verbale di assemblea ordinaria e della procura menzionati nel documento tempestivamente prodotto.
II. La delibera di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021: il credito esposto in bilancio
Come già segnalato gli attori hanno impugnato la delibera del 4 agosto 2022 nella parte in cui ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 lamentando la violazione del principio di verità, nella parte in cui il bilancio riporta un credito della società nei loro confronti per euro
440.194,08.
Il credito, come si evince dalla lettura della nota integrativa, troverebbe origine in una complessa operazione il cui impianto è, almeno parzialmente, evincibile dal tenore della scrittura privata prodotta da parte attrice sub doc. 9 e che, come si evince dalla nota integrativa, concerne il credito iscritto in bilancio.
Da tale documento, sottoscritto da e Parte_4 Parte_5 Parte_2 Pt_1
pagina 4 di 8 si evince che, all'epoca, e erano socie di A & G di IN e ON s.n.c. e che Pt_1 CP_3 Pt_2
e erano soci della Per_2 Pt_1 Parte_6
Con tale scrittura le quattro persone fisiche sopra menzionate concordavano che, a seguito della manifestazione di volontà di di acquistare un immobile da tale l'immobile Parte_2 Persona_3
sarebbe stato intestato alla società A&G s.n.c. che, per l'acquisto, avrebbe contratto un finanziamento da Cariplo.
È inoltre indicato che, a seguito della manifestazione di volontà di di affittare l'azienda di Pt_1
ristorazione “Antica Locanda Il Bissone” con patto di futura vendita, la società Parte_6 sarebbe stata nominata “conduttore”.
[...]
Era inoltre previsto che la società si sarebbe fatta carico delle rate del Parte_6
finanziamento contratto da A&G s.n.c. per l'acquisto degli immobili “strumentali” all'azienda. Da ciò deve pertanto desumersi che l'azienda fosse esercitata su parte degli immobili oggetto di acquisto da parte di A & G s.n.c. e che il contratto concluso tra le due società sarebbe stato un contratto di locazione degli immobili nei quali era esercitata l'attività di ristorazione.
Era inoltre previsto che si sarebbe fatto carico “mediante stipulazione dei contratti di affitto” Pt_1
delle rate del finanziamento che la società A&G s.n.c. doveva corrispondere a Cariplo relativamente agli immobili ad uso “civile”, da ciò desumendosi che parte dell'immobile fosse destinato ad uso abitativo e che, con riguardo a tale immobile, sarebbe stato concluso un contratto di locazione tra la società intestataria e Pt_1
Era inoltre prevista la conclusione di un contratto di affitto di azienda tra e Persona_3 [...]
Parte_6
All'esito di tali accordi gli odierni attori si impegnavano “a tenere indenni i rispettivi soci
[...]
e dalle eventuali esposizioni debitorie a breve ed a lungo termine verso Parte_5 Parte_4
ogni e qualsiasi istituto di credito o altro ente o soggetto finanziatore, generate per effetto delle sopra individuate manifestazioni di volontà”. I predetti si impegnavano altresì a “tenere indenni i rispettivi soci e dalle eventuali perdite derivanti dalla gestione Parte_5 Parte_4 dell'azienda locata ...”.
III. L'efficacia del lodo arbitrale e l'esistenza del credito esposto in bilancio
Come si evince dalla decisione che ha concluso il procedimento arbitrale instaurato tra le odierne parti ed avente ad oggetto, tra l'altro, l'impugnazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per violazione pagina 5 di 8 del principio di verità, tale bilancio riportava “l'inserimento del conto 1.73.010 – “crediti in contenzioso” – di crediti per Euro 244.717,71 verso i soci e ed Euro 74.055,72 verso i Pt_1 Pt_2 soci e e verso . Pt_1 Pt_2 Per_1 Per_2
Come ricostruito dal Collegio arbitrale i crediti di cui sopra trovavano giustificazione nella scrittura privata il cui tenore è richiamato nel punto precedente e che, correttamente, il Collegio arbitrale ha ritenuto inidonea a giustificare la sussistenza e, conseguentemente, l'iscrizione del credito così testualmente riportando “Si tratta di una scrittura stipulata fra i signori: (in proprio e Parte_4
Contr non in qualità di legale rappresentante di ), , e Parte_5 Parte_2 Parte_1
in cui questi ultimi si impegnano a tenere indenni i rispettivi soci e
[...] Parte_5
da conseguenze negative in relazione alle operazioni descritte nella suddetta scrittura Parte_4
Contr privata. Il punto che qui interessa è che si tratta di un accordo fra soci e non fra e gli odierni
Attori In altri termini, la Società risulta estranea a tali accordi e conseguentemente, Controparte_4 appare del tutto illegittima l'iscrizione di un credito della Società nei confronti dei soci. Il Collegio rileva anche che la Convenuta non ha dato prova di acquisto di alcun credito derivante dalla
“scrittura privata” e per cui i Ricorrenti risultassero debitori verso altri soci”.
Dalla lettura della delibera oggi impugnata si evince che la società aveva intenzione di impugnare il lodo anche in considerazione dell'incompetenza del Collegio arbitrale in relazione all'impugnazione del bilancio fondata sulla violazione di norme imperative.
In disparte dalla fondatezza o meno del rilievo, che non può essere esaminato in questa sede, non vi è prova in atti che il lodo sia stato effettivamente impugnato.
In ogni caso, l'interpretazione del Collegio arbitrale con riguardo al valore probatorio della scrittura privata esaminata (unico documento posto alla base dell'appostazione in bilancio oggetto di censura) non può che essere condivisa, essendo evidente che l'impegno alla manleva era nei confronti dei soci e non della società convenuta sicché alcun credito può vantare questa nei confronti dei soci in forza di tale scrittura privata.
In considerazione di quanto sopra il credito nei confronti degli attori esposto nel bilancio impugnato nell'importo di euro 440.194,00, pur integralmente svalutato, deve essere espunto.
Da quanto sopra consegue la necessità di adeguare anche il fondo svalutazione crediti.
IV. L'impugnazione dei bilanci nuovamente approvati con la delibera impugnata (bilanci chiusi al 31.12.2015, al 31.12.2016, al 31.12.2017, al 31.12.2018, al 31.12.2019, al
pagina 6 di 8 31.12.2020).
Come sopra rilevato la delibera 4 agosto 2022 è stata impugnata per violazione del comma 3 dell'art. 2749 ter cod. civ. anche nella parte in cui ha approvato i bilanci di esercizio chiusi al 31.12.2015, al
31.12.2016, al 31.12.2017, al 31.12.2018, al 31.12.2019, al 31.12.2020.
L'approvazione dei bilanci chiusi al 31.12.2015, al 31.12.2016, al 31.12.2017, al 31.12.2018, al
31.12.2019 pare essere conseguente l'annullamento degli stessi disposto dal medesimo lodo arbitrale sopra menzionato che, accertata la mancata inclusione nell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria del 17/08/2021 della nuova approvazione dei bilanci chiusi al 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017,
31/12/2018, 31/12/2019 aveva dichiarato l'annullamento della delibera dell'assemblea ordinaria in data
17/08/2021, nella parte in cui sono nuovamente approvati tali bilanci.
La delibera oggi impugnata non indica chiaramente i motivi per i quali è stata approvato nuovamente il bilancio al 31 dicembre 2020.
In ogni caso parte attrice non ha prodotto i bilanci relativi agli esercizi in esame nel testo approvato nel corso della delibera del 4 agosto 2022.
Gli unici bilanci prodotti in atti sono quelli relativi al bilancio di esercizio chiuso in data 31 dicembre
2019 nel testo approvato dalla delibera del 9 luglio 2020 (cfr. doc. 2) e il bilancio relativo all'esercizio chiuso in data 31 dicembre 2020 nel testo approvato dalla delibera del 17 agosto 2021 e già oggetto di impugnazione innanzi al Collegio arbitrale (cfr. doc. 4).
Non avendo parte attrice prodotto la delibera impugnata nel testo integrale, comprendente i bilanci riapprovati in tale sede, alcuna disamina può essere svolta in merito sicché, sotto tale profilo,
l'impugnazione non può trovare accoglimento.
V. Spese
Nulla sulle spese stante l'accoglimento solo parziale della domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
in parziale accoglimento della domanda di parte attrice dichiara la nullità della delibera del 4 agosto
2022 di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso in data 31 dicembre 2021 nella parte in cui pagina 7 di 8 espone un credito di euro di euro 440.194,00, integralmente svalutato, nei confronti degli attori;
rigetta per il resto la domanda di parte attrice;
Nulla sulle spese
Brescia, 4 febbraio 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Alessia Busato Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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