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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2731 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 792/2025 discussa all'udienza collegiale del 16/9/2025
e vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Ciccotti e Villatico)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Vallefuoco)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2471 del 27/2/2025
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava l'impugnativa del licenziamento per giusta causa intimato in data 16/5/2024 a , da parte della - d'ora in poi, breviter, solo Parte_1 Controparte_1
“ ” o “ ” - sul fondante assunto per cui, in qualità di Responsabile del Centro Logistico di Sora CP_2 CP_3
(FR), aveva consentito la presenza non autorizzata, all'interno di tale Centro, di due ex dipendenti per lo svolgimento dell'attività di smistamento invii in giacenza, disattendendo tutte le invocate consequenziali statuizioni reintegratorie e risarcitorie, e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Interponeva appello il lavoratore, cui resisteva la Società.
Udita la discussione, la causa veniva decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello si articola in sei motivi di gravame (v. lettere da A a F del libello impugnatorio).
Con il primo, l'appellante rimprovera al Tribunale capitolino di aver qualificato come “dolosa” la condotta del al fine di farla rientrare nella previsione contrattuale che giustificava l'irrogato Parte_1 licenziamento, laddove l'eventuale inosservanza di leggi o regolamenti in materia di sicurezza sul lavoro, quand'anche produttiva di danno o di rischi, era stata “assunta nel ritenuto interesse della datrice di lavoro”.
La censura non coglie nel segno.
Risulta incontestato tra le parti - oltre che documentalmente provato - che il inquadrato Parte_1 nel livello A2 del CCNL, ricoprendo il ruolo di Responsabile del Centro Logistico (CL), già Centro di
Distribuzione (CD) di Sora, aveva consentito che, in tale Centro, lavorassero due ex portalettere ( CP_4
e ), sebbene non autorizzate da alcuna disposizione di legge o di regolamento.
[...] CP_5
Trattavasi, quindi, di una deliberata e consapevole violazione di leggi, come quelle in materia di assunzione e di protezione della salute dei lavoratori, nonché di specifiche normative aziendali, come quella del Manuale Sicurezza del CD in termine di Gestione Accessi ai siti di PCL, che costituiscono un'inottemperanza dolosa di leggi e/o regolamenti e/o dei doveri di ufficio da parte del ben Parte_1 consapevole delle condotte vietate dal Codice disciplinare (quest'ultimo regolarmente affisso in bacheca).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la gravata sentenza, laddove assumeva
“assiomaticamente” che, dalla condotta del lavoratore, potesse derivare, in relazione alle specifiche contingenze nelle quali era stato posto in essere, non già un pregiudizio ma un “forte” pregiudizio.
In realtà, la norma contrattuale invocata dalla Società per giustificare il massimo provvedimento espulsivo si riferisce alla mera possibilità del pregiudizio all'Azienda, laddove la gravità di tale pregiudizio
(appunto, “forte”) era agevolmente desumibile, per un verso, dall'esposizione al rischio di rivendicazioni economiche da parte delle due ex dipendenti impiegate, anche di tipo risarcitorio nell'ipotesi di eventuale sinistro avvenuto in assenza di dispositivi di protezione, e, per altro verso, dall'esposizione a sanzioni e multe per mancata comunicazione alle Autorità competenti dell'instaurazione dei relativi rapporti di lavoro.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante denuncia la violazione dell'art. 2119 c.c., non avendo il primo giudice considerato “l'affidamento dimostrato dal dipendente” nei pregressi 38 anni di servizio, la dimostrata immediata conformazione alle richieste del superiore gerarchico e, soprattutto, la nemmeno prospettata e, comunque, insussistente ricorrenza di presupposti per ritenere reiterabile la condotta.
La denunciata violazione non sussiste, atteso che le plurime condotte poste in essere dal Parte_1
(v. anche appresso) risultano di gravità tale da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario sottostante al rapporto lavorativo con la Società, ponendosi in palese contrasto anche con gli obblighi di fedeltà e diligenza di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., nonché con le norme aziendali richiamate nella lettera di licenziamento. Si consideri, altresì, che il risultava inquadrato nel livello A2 del CCNL Poste Parte_1
(“Responsabile di Struttura”), nel quale rientravano i “lavoratori che sono responsabili di strutture organizzative e della gestione di risorse umane/economiche e che rispondono direttamente degli obiettivi assegnati dall'Azienda”, specificando che, nell'àmbito di tale profilo professionale, lo svolgimento di tali attività presuppone “relazioni all'interno e/o all'esterno della Società e la conoscenza delle politiche strategiche e di sviluppo aziendale”.
In quest'ottica, stante il livello di quadro ricoperto dall'odierno appellante, era legittimo richiedere a quest'ultimo un elevato livello di diligenza e cura nel disimpegno delle sue mansioni, essendo egli obbligato - non solo a far rispettare ai suoi sottoposti la normativa interna dell'Azienda, ma soprattutto - a rispettarla lui stesso, essendo di esempio per tutti i dipendenti (e futuri dirigenti) operanti nella struttura da lui diretta, sicchè si condivide il primo giudice quando sottolinea che, “nel caso di specie, risulta evidente il disvalore ambientale che assume la condotta del ricorrente, deliberatamente violativa di disposizioni di legge e della normativa aziendale, alla luce della posizione professionale del il quale, lungi dal costituire un Parte_1 modello ed un esempio, risulta fortemente diseducativa per i dipendenti in servizio presso il CL di Sora”.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante evidenzia l'erronea valutazione, da parte del Tribunale, in ordine all'inapplicabilità alla fattispecie della norma del CCNL che collocava la condotta del Parte_1
“nell'alveo delle sanzioni conservative”.
L'assunto non è fondato.
Invero, le suddette (incontestate e documentate) gravi condotte poste in essere dal lavoratore sono pienamente riconducibili all'art. 54 del CCNL applicato al rapporto di lavoro (“codice disciplinare”), che prevede, al punto VI, il licenziamento senza preavviso, segnatamente alla lett. c) per “violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla
Società o a terzi”, e alla lett. k) per “fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro”.
Con il quinto motivo di gravame, l'appellante rileva che la gravata sentenza aveva fatto riferimento a
“plurime condotte” - che, “anche singolarmente considerate” risultavano di gravità tale da ledere l'elemento fiduciario - laddove, invece, la condotta contestata al era unica. Parte_1
A ben vedere, tuttavia, anche se la condotta sanzionata era stata unica, risultavano plurime le violazioni commesse, se solo si consideri che, consentendo l'ingresso nel Centro Logistico di Sora di soggetti non autorizzati e non dipendenti al fine di svolgere attività lavorativa, la Società sarebbe esposta a plurimi rischi - di sanzioni per “lavoro in nero”, di risarcimento danni per omessa sicurezza sul lavoro, ecc. - mentre l'asserito stato di necessità, causato dalla carenza di personale presso il CL di Sora, che avrebbe spinto il ad utilizzare due ex dipendenti per la suddivisione della corrispondenza giacente Parte_1 nell'ufficio dei casellari postali, anche qualora provato - ma non lo è stato, stante l'attivazione dell CP_3 per fronteggiare i periodi di criticità sul versante della carenza di risorse di personale impiegate - non giustificava la grave condotta posta in essere dallo stesso come sopra delineata. Parte_1
Con il sesto (ed ultimo) motivo di gravame, l'appellante si lamenta della condanna alla refusione delle spese vive, sostenendo che il resistente non avesse pagato il contributo unificato e, quindi, “non poteva essere tenuto indenne di un costo non sostenuto”, ma l'importo di € 527,00, indicato nel dispositivo dell'impugnata sentenza, corrisponde al rimborso forfettario, dovuto per legge, delle spese generali nella misura del 15% dell'importo liquidato a titolo di compensi pari a € 3.513,00. Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 6.945,75 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 16/9/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)