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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 18/12/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi - Presidente-
Dott. Stefano Bergonzi - Giudice-
Dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 742 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. SANZIN SAMO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gorizia alla via Diaz n. 11, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. STEFANUTTO SIMONA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cervignano del Friuli (Ud) in Piazza Unità n. 6, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “nel merito: contrariis reiectis, I) affidarsi i figli e Per_1 ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, con facoltà per il padre Per_2
1 2
di vederli e tenerli con sé continuativamente da martedì pomeriggio finita la scuola sino
a giovedì mattina all'ingresso a scuola, con pernotto di due giorni, ovvero durante il periodo estivo delle vacanze scolastiche, ininterrottamente da martedì pomeriggio a giovedì mattina, ivi compreso il periodo delle festività Natalizie, di fine anno e Pasquali;
II) disporsi a carico del padre un contributo di mantenimento di 250 euro per ciascuno dei due figli, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
III) spese straordinarie da suddividersi tra i genitori nella misura della metà cadauno. IV) autorizzarsi i coniugi al rilascio dei rispettivi documenti per l'espatrio”
Per parte resistente: “ Affidamento condiviso dei minori ai genitori;
-Collocamento presso la madre dei figli con cui hanno la residenza;
-le visite col padre si svolgeranno compatibilmente coi desideri e gli impegni dei figli, orientativamente il martedì e il mercoledì entrambi con pernotto, ove dagli stessi gradito e salvo diversi altri accordi, - anche per le ferie e festività, i genitori si accorderanno di volta in volta;
- Contributo paterno in € 250.00 ciascuno mensile da versare entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile ex indici istat oltre al 50% delle spese extra. 100% dell'AUU alla madre. - con vittoria di spese o loro compensazione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.10.2024, , premettendo Parte_1
di aver intrattenuto una relazione sentimentale con Controparte_1 chiedeva la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nato a [...] il [...] e nata a Persona_3 Persona_4
Gorizia il 14.8.2013.
Il ricorrente chiedeva in particolare disporsi l'affidamento congiunto dei figli minori con collocamento prevalente dalla madre, con articolazione del diritto di visita padre-figli come indicato in ricorso, disporsi un contributo al mantenimento a suo carico in favore dei figli per la somma di euro 250,00 ciascuno, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Rappresentava delle difficoltà relazionali con la figlia anche a seguito di Per_2
atteggiamenti ostativi tenuti da parte resistente e che pertanto non vi era un rapporto continuativo con la stessa.
2 3
Si costituiva la quale contestando quando dedotto dal Controparte_1
deduceva che non vi fosse alcun comportamento impeditivo dei Parte_1
rapporti padre-figli, anzi da lei incentivati, concludendo affinchè il Tribunale disponesse l'affidamento condiviso dei minori, con collocamento prevalente presso di lei, visite padre-figli come indicate in atto con pernotto in considerazione dei loro desideri, un contributo al mantenimento pari a euro
250,00 per ciascun figlio, il contributo al 50% delle spese straordinarie e la percezione del 100% dell'assegno unico.
Tanto premesso con provvedimento del 22.1.2025 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti con cui il Tribunale così disponeva: “1)
Affida i figli minori e ad entrambi i genitori in forma condivisa, con Per_1 Per_2 collocazione abitativa prevalente presso la madre;
2) Dispone che il padre, salvo migliori accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé i figli da martedì pomeriggio finita la scuola sino a giovedì mattina all'ingresso a scuola, con pernotto di due giorni e durante il periodo estivo delle vacanze scolastiche, da martedì pomeriggio a giovedì mattina, sempre comprensivo di pernotto. Tale calendario si applicherà, salvo migliore accordo, anche durante il periodo delle festività Natalizie, di fine anno e Pasquali, compatibilmente con la volontà dei minori. 3) Dispone che versi Parte_1 mensilmente a favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Controparte_1
250 (duecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento per ciascun figlio minore, somma rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo indici Istat;
4)
Dispone che i genitori contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie in applicazione del protocollo in uso al Tribunale di Gorizia;” calendarizzando un'altra udienza per l'ascolto di e , i quali Per_1 Per_2 erano sentiti in data 23 aprile 2025.
Non sussistendo ulteriore attività istruttoria da svolgere la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., e trattenuta in decisione con riserva di riferire al
Collegio.
Garantito il contraddittorio con l' . Controparte_2
Sull'affidamento dei figli minorenni e diritto di visita del genitore non collocatario.
3 4
Va preliminarmente rammentato che ad oggi è pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse dei minori.
Ne discende che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse della minore il regime di affidamento condiviso.
Nell'ambito dell'alternativa così delineata tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, al giudice è data inoltre la possibilità di graduare l'esercizio della responsabilità genitoriale, partendo dall'opzione dell'affidamento condiviso e quindi dalla più piena forma di esercizio bi- genitoriale della responsabilità rispetto ai figli.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il regime dell'affidamento condiviso non sia contrario all'interesse dei minori. Va pertanto confermato il regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, in sussistenza peraltro di accordo delle parti sul punto e della collocazione adottata sino ad ora.
In ordine ai tempi di visita padre-figli militano a sostegno del mantenimento dell'attuale assetto di visite sia l'attività lavorativa del il quale svolge Parte_1 la professione di barista lavorando dal giovedì alla domenica, in tutti i periodi dell'anno, nonchè i tempi e le modalità di visita sin d'ora attuate.
Invero l'ascolto dei minori ha confermato che e il padre intrattengono Per_1 rapporti regolari, a differenza di . Quest'ultima ha infatti confermato le Per_2
difficoltà relazionali con il padre, nonché la circostanza che non pernotta dal da anni. Parte_1
Pertanto, va confermato che il padre, salvo migliori accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé i figli da martedì pomeriggio finita la scuola sino a giovedì mattina all'ingresso a scuola, con pernotto di due giorni e durante il periodo estivo delle vacanze scolastiche, da martedì pomeriggio a giovedì mattina, sempre comprensivo di pernotto. Tale calendario si applicherà, salvo
4 5
migliore accordo, anche durante il periodo delle festività Natalizie, di fine anno e Pasquali, tenuto conto della volontà dei minori.
Sul mantenimento dei figli minorenni, sul dovere di contribuzione alle spese straordinarie, sulla percezione dell'assegno unico.
Va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli, sicché la madre, convivendo con i minori, contribuirà direttamente al loro sostentamento, mentre va previsto un assegno periodico di mantenimento a carico del padre.
Con riferimento alla posizione reddituale del ricorrente, quest'ultimo svolge la professione di barista documentando un reddito annuo lordo di circa euro
21.103,00, a seguito di un mutamento dell'attività lavorativa (cfr 730/2025, relativo a redditi anno 2024), mentre la Colonnello svolge l'attività di educatrice percependo annualmente circa euro 12.417,00, (cfr 730/2025, relativo a redditi anno 2024).
Ebbene, alla luce dei dati esposti, dei tempi di permanenza dei minori con il padre, nonché dell'accordo delle parti sul punto, il Tribunale ritiene congruo che il ricorrente provveda a contribuire al mantenimento dei figli minori con un assegno mensile pari ad € 250,00 (in ragione di ciascun Per_1 Per_2
figlio), annualmente ed automaticamente rivalutato secondo indici Istat. Tale somma andrà versata alla madre della minore entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie, nella misura del 50%, in applicazione del protocollo in uso al
Tribunale di Gorizia.
Infine, non si ritiene sussistano i presupposti per disporre una deroga alla disciplina legislativa in punto di percezione del 50% dell'assegno unico a favore di ciascun genitore, salvo accordo.
Sulla regolamentazione delle spese di giudizio
In ordine al governo delle spese di lite l'accordo delle parti su molte questioni oggetto di causa e l'esito del giudizio rappresentano giustificate ragioni per la loro integrale compensazione.
P.Q.M
.
5 6
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Affida i figli minori e ad entrambi i genitori in forma Per_1 Per_2 condivisa, con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
2) Dispone che il padre, salvo migliori accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé i figli da martedì pomeriggio finita la scuola sino a giovedì mattina all'ingresso a scuola, con pernotto di due giorni e durante il periodo estivo delle vacanze scolastiche, da martedì pomeriggio a giovedì mattina, sempre comprensivo di pernotto. Tale calendario si applicherà, salvo migliore accordo, anche durante il periodo delle festività Natalizie, di fine anno e Pasquali, tenuto conto della volontà dei minori;
3) Dispone che versi mensilmente a favore di Parte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 CP_1
(duecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento per ciascun figlio minore, somma rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo indici Istat;
4) Dispone che i genitori contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie in applicazione del protocollo in uso al
Tribunale di Gorizia;
5) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio dell'11.12.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Di Donato
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi - Presidente-
Dott. Stefano Bergonzi - Giudice-
Dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 742 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. SANZIN SAMO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gorizia alla via Diaz n. 11, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. STEFANUTTO SIMONA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cervignano del Friuli (Ud) in Piazza Unità n. 6, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “nel merito: contrariis reiectis, I) affidarsi i figli e Per_1 ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, con facoltà per il padre Per_2
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di vederli e tenerli con sé continuativamente da martedì pomeriggio finita la scuola sino
a giovedì mattina all'ingresso a scuola, con pernotto di due giorni, ovvero durante il periodo estivo delle vacanze scolastiche, ininterrottamente da martedì pomeriggio a giovedì mattina, ivi compreso il periodo delle festività Natalizie, di fine anno e Pasquali;
II) disporsi a carico del padre un contributo di mantenimento di 250 euro per ciascuno dei due figli, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
III) spese straordinarie da suddividersi tra i genitori nella misura della metà cadauno. IV) autorizzarsi i coniugi al rilascio dei rispettivi documenti per l'espatrio”
Per parte resistente: “ Affidamento condiviso dei minori ai genitori;
-Collocamento presso la madre dei figli con cui hanno la residenza;
-le visite col padre si svolgeranno compatibilmente coi desideri e gli impegni dei figli, orientativamente il martedì e il mercoledì entrambi con pernotto, ove dagli stessi gradito e salvo diversi altri accordi, - anche per le ferie e festività, i genitori si accorderanno di volta in volta;
- Contributo paterno in € 250.00 ciascuno mensile da versare entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile ex indici istat oltre al 50% delle spese extra. 100% dell'AUU alla madre. - con vittoria di spese o loro compensazione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.10.2024, , premettendo Parte_1
di aver intrattenuto una relazione sentimentale con Controparte_1 chiedeva la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nato a [...] il [...] e nata a Persona_3 Persona_4
Gorizia il 14.8.2013.
Il ricorrente chiedeva in particolare disporsi l'affidamento congiunto dei figli minori con collocamento prevalente dalla madre, con articolazione del diritto di visita padre-figli come indicato in ricorso, disporsi un contributo al mantenimento a suo carico in favore dei figli per la somma di euro 250,00 ciascuno, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Rappresentava delle difficoltà relazionali con la figlia anche a seguito di Per_2
atteggiamenti ostativi tenuti da parte resistente e che pertanto non vi era un rapporto continuativo con la stessa.
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Si costituiva la quale contestando quando dedotto dal Controparte_1
deduceva che non vi fosse alcun comportamento impeditivo dei Parte_1
rapporti padre-figli, anzi da lei incentivati, concludendo affinchè il Tribunale disponesse l'affidamento condiviso dei minori, con collocamento prevalente presso di lei, visite padre-figli come indicate in atto con pernotto in considerazione dei loro desideri, un contributo al mantenimento pari a euro
250,00 per ciascun figlio, il contributo al 50% delle spese straordinarie e la percezione del 100% dell'assegno unico.
Tanto premesso con provvedimento del 22.1.2025 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti con cui il Tribunale così disponeva: “1)
Affida i figli minori e ad entrambi i genitori in forma condivisa, con Per_1 Per_2 collocazione abitativa prevalente presso la madre;
2) Dispone che il padre, salvo migliori accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé i figli da martedì pomeriggio finita la scuola sino a giovedì mattina all'ingresso a scuola, con pernotto di due giorni e durante il periodo estivo delle vacanze scolastiche, da martedì pomeriggio a giovedì mattina, sempre comprensivo di pernotto. Tale calendario si applicherà, salvo migliore accordo, anche durante il periodo delle festività Natalizie, di fine anno e Pasquali, compatibilmente con la volontà dei minori. 3) Dispone che versi Parte_1 mensilmente a favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Controparte_1
250 (duecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento per ciascun figlio minore, somma rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo indici Istat;
4)
Dispone che i genitori contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie in applicazione del protocollo in uso al Tribunale di Gorizia;” calendarizzando un'altra udienza per l'ascolto di e , i quali Per_1 Per_2 erano sentiti in data 23 aprile 2025.
Non sussistendo ulteriore attività istruttoria da svolgere la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., e trattenuta in decisione con riserva di riferire al
Collegio.
Garantito il contraddittorio con l' . Controparte_2
Sull'affidamento dei figli minorenni e diritto di visita del genitore non collocatario.
3 4
Va preliminarmente rammentato che ad oggi è pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse dei minori.
Ne discende che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse della minore il regime di affidamento condiviso.
Nell'ambito dell'alternativa così delineata tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, al giudice è data inoltre la possibilità di graduare l'esercizio della responsabilità genitoriale, partendo dall'opzione dell'affidamento condiviso e quindi dalla più piena forma di esercizio bi- genitoriale della responsabilità rispetto ai figli.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il regime dell'affidamento condiviso non sia contrario all'interesse dei minori. Va pertanto confermato il regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, in sussistenza peraltro di accordo delle parti sul punto e della collocazione adottata sino ad ora.
In ordine ai tempi di visita padre-figli militano a sostegno del mantenimento dell'attuale assetto di visite sia l'attività lavorativa del il quale svolge Parte_1 la professione di barista lavorando dal giovedì alla domenica, in tutti i periodi dell'anno, nonchè i tempi e le modalità di visita sin d'ora attuate.
Invero l'ascolto dei minori ha confermato che e il padre intrattengono Per_1 rapporti regolari, a differenza di . Quest'ultima ha infatti confermato le Per_2
difficoltà relazionali con il padre, nonché la circostanza che non pernotta dal da anni. Parte_1
Pertanto, va confermato che il padre, salvo migliori accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé i figli da martedì pomeriggio finita la scuola sino a giovedì mattina all'ingresso a scuola, con pernotto di due giorni e durante il periodo estivo delle vacanze scolastiche, da martedì pomeriggio a giovedì mattina, sempre comprensivo di pernotto. Tale calendario si applicherà, salvo
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migliore accordo, anche durante il periodo delle festività Natalizie, di fine anno e Pasquali, tenuto conto della volontà dei minori.
Sul mantenimento dei figli minorenni, sul dovere di contribuzione alle spese straordinarie, sulla percezione dell'assegno unico.
Va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli, sicché la madre, convivendo con i minori, contribuirà direttamente al loro sostentamento, mentre va previsto un assegno periodico di mantenimento a carico del padre.
Con riferimento alla posizione reddituale del ricorrente, quest'ultimo svolge la professione di barista documentando un reddito annuo lordo di circa euro
21.103,00, a seguito di un mutamento dell'attività lavorativa (cfr 730/2025, relativo a redditi anno 2024), mentre la Colonnello svolge l'attività di educatrice percependo annualmente circa euro 12.417,00, (cfr 730/2025, relativo a redditi anno 2024).
Ebbene, alla luce dei dati esposti, dei tempi di permanenza dei minori con il padre, nonché dell'accordo delle parti sul punto, il Tribunale ritiene congruo che il ricorrente provveda a contribuire al mantenimento dei figli minori con un assegno mensile pari ad € 250,00 (in ragione di ciascun Per_1 Per_2
figlio), annualmente ed automaticamente rivalutato secondo indici Istat. Tale somma andrà versata alla madre della minore entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie, nella misura del 50%, in applicazione del protocollo in uso al
Tribunale di Gorizia.
Infine, non si ritiene sussistano i presupposti per disporre una deroga alla disciplina legislativa in punto di percezione del 50% dell'assegno unico a favore di ciascun genitore, salvo accordo.
Sulla regolamentazione delle spese di giudizio
In ordine al governo delle spese di lite l'accordo delle parti su molte questioni oggetto di causa e l'esito del giudizio rappresentano giustificate ragioni per la loro integrale compensazione.
P.Q.M
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Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Affida i figli minori e ad entrambi i genitori in forma Per_1 Per_2 condivisa, con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
2) Dispone che il padre, salvo migliori accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé i figli da martedì pomeriggio finita la scuola sino a giovedì mattina all'ingresso a scuola, con pernotto di due giorni e durante il periodo estivo delle vacanze scolastiche, da martedì pomeriggio a giovedì mattina, sempre comprensivo di pernotto. Tale calendario si applicherà, salvo migliore accordo, anche durante il periodo delle festività Natalizie, di fine anno e Pasquali, tenuto conto della volontà dei minori;
3) Dispone che versi mensilmente a favore di Parte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 CP_1
(duecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento per ciascun figlio minore, somma rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo indici Istat;
4) Dispone che i genitori contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie in applicazione del protocollo in uso al
Tribunale di Gorizia;
5) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio dell'11.12.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Di Donato
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
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