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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/12/2025, n. 3440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3440 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1222/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
NA AL Presidente relatore
Rossella Milone Consigliere
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1222/2024 R.G. per la riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1905/2024 (R.G.
10246/2022); tra
(C.F. , assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FRANCESCO CANNIZZARO ed elettivamente domiciliata presso il difensore all'indirizzo PEC Email_1 appellante
e
(C.F. ), rappresentata dalla mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., assistita e difesa dagli Avv. FILIPPO PA
( , CH PA Email_2 ( e GIULIANA STELLATO Email_3
( ed elettivamente domiciliata presso gli Email_4 indirizzi PEC dei predetti difensori;
appellata nonché
(C.F. ) rappresentata dalla mandataria Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_4 procuratore speciale dott. Controparte_5 appellata contumace
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: In via principale e nel merito: previa ammissione ed espletamento dell'attività istruttoria con riferimento ai tre capitoli di prova articolati con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. nel giudizio di prime cure, di seguito trascritti e con il teste ivi indicato, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande svolte dalla SI.ra in prime cure e, per l'effetto, revocare Parte_1
e/o comunque dic to ingiuntivo opposto, n. 21448/2021, R.G. 44526/2021, emesso dal Tribunale di Milano a favore di CP_3 per il pagamento della somma di € 217.751,14 oltre inter domanda, per le motivazioni esposte nell'atto di citazione e nell'atto di appello. In via istruttoria: ammettere i capitoli di prova come articolati nella sopra citata memoria, e così di seguito: 1) “Vero che tra giugno e luglio 2017 la SI.ra
si è recata insieme al marito, SI. presso gli uffici Pt_1 CP_6 al fine di chiedere aggiornamenti sizione debitoria CP_7 della quale la stessa si era resa garante in forza del contratto di mutuo per cui è causa?” 2) “Vero che, in tale occasione, la SI.ra , Testimone_1 impiegata della Banca, ha rifiutato di dare informazioni Pt_1 in merito alla posizione della TEs AR poiché la predetta non faceva più parte della compagine societaria dal 2013, come a suo tempo dalla stessa comunicato e documentato?”; 3) “Vero che, la medesima risposta venne fornita dal direttore della filiale, Dott. , in una successiva Controparte_8 occasione in cui la SI.ra , SI. Pt_1 CP_6 sempre nel medesimo periodo (tra giugno e luglio 2017) si è recata in Banca per chiedere aggiornamenti in merito alla posizione della TEs AR?”. Si indicano a testi: 1) SI.ra , dipendente della Banca BPM, Testimone_1 filiale di Via Fratelli Fraschini, Milano;
2) Dott. , direttore Controparte_8 della Banca BPM, filiale di Via Fratelli Fras . CP_6
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del doppio
[...] giudizio, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.”;
pag. 2/17 per parte appellata “Voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_1 contrariis reiectis: - , nel merito, rigettare l'appello proposto siccome infondato in fatto ed in diritto. Vittoria di spese e funzioni del grado”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 9 marzo 2022, la SI.ra ha convenuto in giudizio davanti al Pt_1
Tribunale di Milano la società - rappresentata dalla Controparte_3 mandataria - chiedendo la revoca del Controparte_9 decreto ingiuntivo ottenuto nei propri confronti dalla società opposta per un importo pari a 217.751,14 euro oltre interessi moratori al saggio convenzionale, avente titolo nella fideiussione prestata nel 2010 dalla in favore della società TEs AR S.r.l.2 - di cui all'epoca era Pt_1 socia - a garanzia di un contratto di mutuo stipulato dalla società con Banca
Popolare di Milano S.c.a.r.l.3 che presentava un debito pari all'importo del decreto ingiuntivo.
in corso di rapporto, aveva ceduto il credito alla CP_10 CP_3 all'interno di un'operazione di cartolarizzazione;
successivamente, la
, nel 2021, aveva inviato una diffida alla CP_3 Pt_1 domandando il pagamento del debito residuo del mutuo, ottenendo da questa una risposta negativa e, da ciò, è disceso il ricorso monitorio Cont promosso dalla
1.a Con la propria opposizione, la – pur non contestando Pt_1
l'esistenza del debito della TEs AR, il suo inadempimento e la propria qualità di fideiussore della società – ha dedotto due fatti impeditivi relativi all'operatività della garanzia che, a suo dire, avrebbero giustificato la revoca del decreto ingiuntivo:
- la decadenza del creditore ( e quindi del suo cessionario CP_10
) – ai sensi dell'art. 1957 c.c. - dalla possibilità di agire nei CP_3 confronti del fideiussore in ragione della mancata coltivazione di azioni nei confronti della TEs AR entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita (avvenuta il 30 novembre 2016);
- e la “nullità” della fideiussione prestata per violazione dei canoni di correttezza e buona fede ex art. 1375 c.c. da parte della banca, non avendo l'istituto di credito mai comunicato al fideiussore la situazione d'insolvenza in cui versava l'obbligata principale e avendo lasciato aumentare esponenzialmente il debito della garantita senza chiedere l'adempimento alla garante, nonostante “l'eccesso di garanzie” di cui godeva la banca, titolare anche di ipoteca volontaria su un immobile della TEs AR. E ciò, soprattutto, da quando la – con atto notarile del 2013 - aveva Pt_1 ceduto la propria quota all'altro socio e aveva quindi smesso Parte_2 di rivestire la qualità di socia della TEs AR, circostanza che, oltre a essere stata debitamente comunicata alla banca, aveva impedito alla garante di conoscere, da quel momento in avanti, le condizioni finanziarie della debitrice principale, nonché l'andamento del rapporto garantito.
1.b Si è costituita in giudizio la , rappresentata dalla CP_3 mandataria deducendo che: CP_4
- la titolarità sostanziale del credito nei confronti della TEs AR discendeva da
(i) un conferimento di ramo d'azienda da Banca Popolare di Milano a Banco
BPM S.p.A. avvenuto nel 2016 e da
(ii) una successiva cessione di crediti in blocco pro-soluto, avutasi nel 2018 - all'interno di un'operazione di cartolarizzazione ex art. 4 e 7.1 L. 130/1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5.1.19 - tra Banco BPM S.p.A. e
, la quale ha poi conferito per atto notarile procura speciale a CP_3
ai fini della rappresentanza nelle attività di recupero giudiziale dei CP_4 crediti ceduti;
- che con mutuo stipulato per atto pubblico in data 3.6.2010 (doc. 8 convenuta), aveva accreditato 350.000 euro in favore di TEs CP_10
pag. 4/17 AR, prevedendo un piano di rientro di 155 rate mensili garantito da ipoteca volontaria e da due garanzie personali, tra le quali quella della SI.ra
, rimasto inadempiuto a partire dal 30.11.16, per un importo pari a Pt_1
217.751,14 euro, per il pagamento del quale aveva ottenuto dal Tribunale di
Milano il decreto ingiuntivo opposto;
- che l'art. 12 del contratto di mutuo aveva previsto, con riferimento alla posizione dei garanti:
a) l'espressa deroga al termine semestrale ex art. 1957 c.c. invocato dalla
, stante la pattuizione della permanenza della garanzia “fino al Pt_1 completo adempimento dell'obbligazione garantita”; e
c) l'onere del fideiussore di informarsi presso il debitore circa l'andamento del rapporto e le condizioni patrimoniali della garantita, tutte clausole derogatorie in grado di far qualificare la garanzia prestata come “contratto autonomo di garanzia” anziché come fideiussione;
- che, infine, la circostanza dell'avvenuta cessione della quota della nel 2013 non costituiva una causa idonea a far derogare in alcun Pt_1 modo all'obbligo informativo assunto dalla garante con il predetto art. 12, né tantomeno poteva comportare l'insorgere di un nuovo e ulteriore onere per la banca di informare la stessa circa l'esposizione debitoria della TEs AR.
Dunque, in virtù sia dell'espressa pattuizione negoziale di cui all'art. 12 del contratto, sia dell'assenza di violazione del principio di buona fede, CP_3
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto opposto e
[...] la condanna della al pagamento delle spese processuali. Pt_1
, con il primo atto utile (ossia il verbale di prima udienza), CP_11 non ha contestato né la legittimazione ad agire di , né CP_3
Contr tantomeno l'inclusione del credito di all'interno della cessione avvenuta nel 2018.
Con la 2° memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., poi, la ha chiesto Pt_1
l'ammissione di tre capitoli di prova testimoniale, tesi a dimostrare che - a seguito della cessione della propria quota avvenuta nel 2013 - si fosse recata pag. 5/17 in banca per chiedere informazioni sulla situazione debitoria della TEs
AR e che la banca le avesse negato l'accesso a tali informazioni, opponendo dei non meglio precisati motivi ostativi di “privacy”.
Con la 2° memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., la ha depositato il CP_3 contratto di cessione della quota del 2013 (cfr. all. 01 fascicolo convenuta), dal quale -in tesi- emergeva che la aveva dichiarato al cessionario Pt_1 di non avere prestato garanzie per l'adempimento di debiti sociali, dichiarazione che dimostrerebbe, secondo la banca, la “superficialità” con cui la aveva gestito la propria posizione di garante. Pt_1
Il Tribunale, all'udienza del 16.11.2022, ha rigettato le richieste istruttorie formulate dalla , ritenendole da un lato generiche e, dall'altro, Pt_1 inidonee a provare i fatti eccepiti con l'opposizione e cioè (i) l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. e (ii) la nullità della garanzia per violazione dell'obbligo di buona fede da parte della banca.
1.d Successivamente, in data 16 novembre 2022, ha dispiegato intervento in giudizio la società (rappresentata dalla mandataria Controparte_1 4 in qualità di cessionaria di e, Controparte_2 CP_3 quindi, di successore nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., facendo proprie tutte le difese sino a quel momento svolte dalla . Anche CP_3 rispetto a tale intervento, la non ha contestato né la legittimazione Pt_1 ad agire né la titolarità del credito ceduto.
1.e Il Tribunale ha quindi rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti i termini per gli scritti ex art. 190 c.p.c.
Nella propria conclusionale, la ha ribadito il fatto che la “perdita” Pt_1 della propria qualità di socia della TEs AR - a seguito della cessione della propria quota nel 2013 – avesse fatto venire meno il proprio obbligo informativo contrattualmente assunto e avesse, viceversa, onerato la banca d'informarla circa il peggioramento dell'esposizione debitoria della garantita. 4 Di seguito solo “ ” e “ . CP_1 CP_2 pag. 6/17 Ha insistito nuovamente per l'ammissione dei capitoli di prova testi ritenuti inammissibili.
La , a sua volta, ha ribadito come la perdita della qualità di socio CP_1 fosse un fatto ininfluente rispetto alle pattuizioni convenute con l'assunzione della garanzia, tra le quali emergevano sia la deroga all'art. 1957 c.c., sia il preciso obbligo della garante di informarsi presso la banca sull'andamento del rapporto garantito.
2. Il Tribunale, con la sentenza n. 1905/24, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto sulla scorta delle seguenti ragioni:
- ha innanzitutto dichiarato non contestata la legittimazione attiva della e della sua mandataria (nonché dell'intervenuta e CP_3 CP_1 della rappresentante ), citando l'orientamento della giurisprudenza di CP_2 legittimità5 secondo cui, in caso di mancata contestazione da parte del debitore ceduto, il cessionario deve ritenersi titolare del credito vantato nei confronti di controparte;
- ha qualificato la garanzia prestata dalla come fideiussione Pt_1 codicistica e non come “contratto autonomo di garanzia”, non essendo presenti nel contratto né la clausola “a prima richiesta scritta”, né tantomeno quella “senza eccezioni”, difettando quindi la deroga al carattere dell'accessorietà;
- ha rigettato nel merito l'opposizione, ritenendo che l'ingiungente avesse provato il proprio titolo e avesse allegato l'inadempimento della debitrice e della garante e che, al contrario, l'opponente non avesse provato né l'invocata decadenza ex art. 1957 c.c., né il comportamento scorretto tenuto dalla banca.
Ciò sulla scorta dell'assorbente rilievo per cui l'art. 12 del contratto aveva espressamente previsto sia la deroga all'art. 1957 c.c., sia un obbligo di informazione posto a carico della garante. 5 Cass., ord., 5 novembre 2020 n. 24798. pag. 7/17 Il Tribunale ha poi proseguito statuendo che, anche a voler prescindere dall'art. 12 del contratto, l'omissione informativa della banca (circa il peggioramento dell'esposizione del debitore principale) avrebbe potuto assumere rilievo solo in ipotesi di “concessione di nuovo credito” da parte dell'istituto al debitore ai sensi dell'art. 1956 c.c., fattispecie che, oltre a non essere stata allegata dall'opponente, non si era in concreto verificata.
Il primo Giudice ha ribadito infine come le prove richieste dall'opponente fossero irrilevanti ai fini della dimostrazione delle due allegazioni, ossia la decadenza ex art. 1957 c.c. e la nullità della garanzia per violazione del canone di buona fede.
Ha quindi dichiarato non estinta la fideiussione, valido il contratto stipulato e ha rigettato l'opposizione, condannando parte opponente a rifondere a controparte le spese di lite.
3. La ha impugnato la sentenza di primo grado articolando un Pt_1 unico motivo di appello così riassumibile:
- violazione dell'art. 1975 c.c., 1175 c.c. e 1375 c.c. nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto che il mancato assolvimento degli obblighi informativi sull'andamento del rapporto garantito da parte della creditrice - a seguito della cessione della partecipazione sociale da parte della - non Pt_1 avesse integrato una condotta contraria a buona fede oggettiva tale da rendere nulla la fideiussione o, comunque, inoperante la deroga all'art. 1957
c.c. pattuita tra le parti.
3.a L'appellante ha ribadito il fatto che l'atto di cessione della quota sociale, avvenuto nel 2013, avesse reso impossibile, senza una cooperazione da parte della banca, l'adempimento dell'obbligo informativo previsto a suo carico dall'art. 12 del contratto, cooperazione alla quale – nonostante le plurime richieste di informazioni – la banca si era sempre opposta.
Ha dunque insistito, nelle conclusioni, per l'ammissione della prova testi rigettata in primo grado (volta a dimostrare i tentativi di accesso alle informazioni eseguiti dalla e negati dalla banca) e – in Pt_1
pag. 8/17 conseguenza dell'accertamento della decadenza ex art. 1957 c.c. o, comunque, della nullità della fideiussione per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza – per la riforma della sentenza impugnata, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3.b Si è costituita in giudizio la sola appellata (mentre CP_1 CP_3
è rimasta contumace) ribadendo che la banca non fosse incorsa in
[...] alcuna violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede;
ciò in quanto era preciso onere del garante, ai sensi dell'art. 12 del contratto, informarsi sull'andamento del rapporto garantito e in quanto, in ogni caso, l'unico obbligo informativo a carico della banca sarebbe potuto derivare dalla concessione di nuovo credito alla debitrice principale (art. 1956 c.c.), circostanza non avvenuta nel caso di specie.
3.c Negli scritti conclusionali, le parti hanno ribadito le proprie rispettive posizioni;
in particolare, l'appellante ha precisato che la deroga all'art. 1957
c.c. fosse invalida e che la “concessione di ulteriore credito” ex art. 1956 c.c. non fosse oggetto del thema decidendum dell'appello, il quale era invece limitato all'accertamento degli effetti che la violazione del canone di buona fede da parte della banca aveva provocato rispetto alla deroga all'art. 1957
c.c.
La , nella propria memoria di replica, ha a sua volta sottolineato CP_1 che – ferma l'ininfluenza della cessione della quota sull'obbligo informativo assunto dalla – l'art. 12 avesse previsto il preciso “onere della Pt_1
chiedere notizie alla EVS AR (e non alla banca) circa la Pt_1 propria solvibilità”. Non avendo chiesto informazioni alla debitrice principale o, comunque, non avendo provato di averlo fatto, la non poteva Pt_1 dolersi dell'imprevedibilità o, comunque, della tardività della richiesta di adempimento avanzata dalla banca a distanza di molti anni dall'inadempimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla SI.ra è infondato e va rigettato. Pt_1
pag. 9/17 A. La Corte reputa utile premettere, innanzitutto, che non vi sia stata contestazione in appello, da parte di , circa la qualificazione della CP_1 garanzia operata in sentenza in termini di fideiussione anziché in termini di garanzia autonoma. L'appello sarà quindi esaminato tenendo conto della natura di fideiussione della garanzia prestata dalla SI.ra . Pt_1
B. Tanto premesso, il Collegio osserva che risulta dirimente - ai fini della valutazione della fondatezza dell'impugnazione - la circostanza
(documentalmente provata) che la deroga all'art. 1957 c.c. fosse stata espressamente pattuita tra le parti all'art. 12 lett. e) del contratto.
Tale deroga è da ritenersi pienamente valida, dal momento che la Pt_1 non ha effettuato, sin dal primo grado, alcuna allegazione circa la propria qualità di consumatore e che pertanto non viene in rilievo alcun problema di eventuale vessatorietà della deroga, prevista in contratto, al termine decadenziale semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
Ne consegue che l'attesa - da parte della banca - di un termine superiore a sei mesi dal manifestarsi dell'inadempimento per “coltivare le proprie istanze” contro la debitrice principale non assume alcun rilievo – in ragione della suddetta deroga valida - ai fini della liberazione del fideiussore per il semplice fatto del decorso di tale termine.
C. Ciò posto, occorre a questo punto proseguire l'indagine di merito al fine di comprendere:
a) se sia legittima la deroga dell'art. 1957 c.c. anche laddove il garante non sia un consumatore (come nel caso di specie);
b) se vi sia stata, effettivamente, la violazione del canone di correttezza e buona fede da parte della banca dedotto dall'appellante; e c) se tale eventuale comportamento scorretto possa comportare, come sostenuto dall'appellante, la nullità della fideiussione o, comunque,
l'inoperatività della deroga all'art. 1957 c.c. pattuita in contratto.
Si passano ad esaminare i tre suddetti punti.
pag. 10/17 C.a) Quanto alla deroga all'art. 1957 c.c., la Corte rileva come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai chiarito che: “la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” (Cassazione civile sez. I, 17/02/2025, n.3989).
La rinuncia preventiva alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., quando il fideiussore non è un consumatore, è quindi da ritenersi perfettamente lecita,
e ciò in quanto la norma
(i) non è posta a tutela di interessi superindividuali,
(ii) non richiede la doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. e
(iii) la deroga alla decadenza comporta la sola volontaria assunzione, da parte del garante, di un “rischio” (inteso quale esposizione alle possibili azioni del creditore) maggiore e prolungato.
Si condivide, sul punto, anche la recente ordinanza n. 9674/2025 della
Suprema Corte, secondo la quale: “la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c. come conseguenza del mancato avvio dell'azione giudiziaria contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non tutela alcun interesse di ordine pubblico. Di conseguenza, può essere derogata dalle parti sia in modo esplicito che implicito, attraverso comportamenti concludenti. Tale decadenza può essere esclusa pattiziamente nei contratti di fideiussione tipici”.
L'art. 12 lett. e) va quindi considerato perfettamente valido ed efficace nei rapporti tra le parti.
C.b) Proseguendo, con riferimento alla presunta violazione dell'obbligo di buona fede da parte della banca, la Corte osserva quanto segue:
(i) dal contratto non emerge che la garanzia fosse stata prestata in considerazione della specifica qualità di socio della sig.ra e, di Pt_1
pag. 11/17 conseguenza non può ritenersi che la cessione della quota sociale di quest'ultima, avvenuta nel 2013, sia andata a modificare l'obbligo di “tenersi informata” che la garante aveva assunto con l'art. 12, né tantomeno può ritenersi che tale circostanza abbia avuto l'effetto di addossare sulla banca un onere informativo nuovo e ulteriore verso il garante. Anche a seguito della perdita della qualità di socio della , dunque, rimaneva onere di Pt_1 quest'ultima informarsi sull'andamento del rapporto garantito “fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita”;
(ii) quanto a tale onere informativo, l'art. 12 del contratto aveva previsto testualmente che: “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca” e che inoltre “la banca
è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli l'entità dell'obbligazione garantita, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa”.
Pertanto, la – “fino al completo adempimento dell'obbligazione Pt_1 garantita” (art. 12 lett. c) – aveva l'onere di tenersi informata, presso il debitore, circa l'andamento del debito principale, ossia chiedendo informazioni alla società garantita TEs AR oppure chiedendo informazioni alla banca – ulteriori rispetto alla mera “entità dell'obbligazione garantita” – previo ottenimento “del consenso scritto del debitore principale”.
Ne consegue che era un preciso onere della quello di tenersi Pt_1 diligentemente informata circa l'andamento del debito della TEs AR, chiedendo informazioni alla società (la clausola espressamente conteneva il sintagma “presso lo stesso”) e non alla banca;
parimenti, per ottenere specifiche informazioni dalla banca – ulteriori rispetto al mero importo del debito maturato – la garante avrebbe dovuto preoccuparsi di farsi rilasciare un “previo” consenso scritto della TEs AR.
pag. 12/17 Sulla banca, invece, ricadeva il compito di rispondere ad eventuali richieste relative all'entità del debito maturato.
Non vi è prova, tuttavia, che la abbia assolto al duplice onere Pt_1 informativo addossatole dal citato art. 12:
- né chiedendo direttamente alla TEs AR – come previsto - informazioni sul rapporto;
- né tantomeno chiedendo queste ultime alla banca previa acquisizione del “consenso scritto” della debitrice principale.
C.c) Rimane dunque da valutare
(i) se il rifiuto della banca al rilascio delle informazioni richieste dalla possa aver integrato la violazione dell'unico obbligo informativo Pt_1 posto dall'art. 12 in capo all'istituto - ossia quello di fornire informazioni al fideiussore circa “l'entità del debito maturato – e se, soprattutto,
(ii) tale eventuale inadempimento della banca possa comportare l'accoglimento delle due domande avanzate in giudizio dalla garante, ossia l'accertamento della nullità della fideiussione o, in alternativa, l'inoperatività della deroga all'art. 1957 c.c. prevista in contratto.
I tre capitoli di prova articolati dalla in primo grado e riproposti in Pt_1 appello mirano proprio a dimostrare l'inadempimento della banca all'obbligo di comunicare al garante “l'entità del debito maturato”.
Tuttavia, la prova di tale inadempimento informativo da parte della banca - ancorché raggiunta a seguito dell'ammissione della prova testimoniale - non consentirebbe all'appellante di dimostrare la fondatezza né della domanda di accertamento della nullità della fideiussione, né della domanda di inoperatività della deroga all'art. 1957 c.c.
Infatti, anche qualora la condotta della banca potesse ritenersi scorretta per essersi rifiutata di comunicare “l'entità del debito maturato” dalla TEs
AR al momento della richiesta della (ma così non è per le ragioni Pt_1 dette) da tale (ipotizzato) inadempimento non potrebbe discendere né la nullità parziale della clausola derogatoria, né l'inoperatività della deroga pag. 13/17 pattizia all'art. 1957 c.c., come invece erroneamente sostenuto da parte appellante.
Si osserva infatti che la violazione del canone di correttezza e buona fede non provoca la nullità del contratto, bensì, eventualmente, la sola responsabilità risarcitoria di chi ha tenuto il comportamento scorretto non adempiendo a uno specifico “obbligo di protezione”, qual era, nel caso di specie, quello di comunicare al garante - se richiesto - l'entità del debito maturato. Si veda sul punto Cass. n. 26724/2007.
La ricordata pronuncia della Cassazione, che esprime orientamento meritevole d'essere avallato, ha enunciato, com'è noto, la distinzione tra:
a) violazione di norme di validità – unica in grado di provocare la nullità del contratto - e
b) violazione di norme di comportamento (tra cui rientra l'obbligo di correttezza e buona fede), in grado di rilevare, quest'ultima, solo quale inadempimento di obblighi di protezione e di fondare esclusivamente l'eventuale richiesta risarcitoria - sempre che la parte che invoca tale violazione dimostri di aver subito un qualche danno-conseguenza imputabile a tale inadempimento - senza tuttavia che si possano riverberare conseguenze sulla validità del contratto.
Si è osservato infatti che: “in relazione alla nullità del contratto per contrarietà
a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta
"nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità”.
In base a tale principio generale, l'ipotizzata violazione da parte della banca dell'obbligo di correttezza, consistito nel diniego alla richiesta di accesso alle informazioni sull'entità del debito maturato della TEs AR, non potrebbe pag. 14/17 comportare l'accoglimento della domanda di accertamento della nullità della fideiussione, o dell'inoperatività della deroga all'art. 1957 c.c., in quanto si avrebbe, al più, la violazione di una c.d. “norma di comportamento”, che potrebbe eventualmente comportare conseguenze di tipo meramente risarcitorio, ma non di certo le conseguenze domandate in giudizio dalla
. Pt_1
Per tale ragione, deve confermarsi il rigetto, già disposto in primo grado, dei capitoli di prova testimoniale richiesti dalla , in quanto inidonei a Pt_1 consentire la prova costituenda di un fatto utile a dimostrare la fondatezza delle domande avanzate dall'appellante.
Insieme al rigetto delle istanze istruttorie, conseguentemente, va rigettato anche il motivo di gravame articolato dalla , dal momento che Pt_1
l'accertamento di un comportamento inadempiente della banca – o, comunque, contrario a buona fede - non potrebbe comportare l'inoperatività
(o la nullità parziale) della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., la quale deve ritenersi validamente concordata dalle parti ed efficace tra le stesse.
D. Prima di concludere, preme rilevare come vada confermato anche il capo della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha affermato che l'unica ipotesi in cui la fideiussione sarebbe potuta venire meno in dipendenza di un inadempimento informativo da parte della banca è quella prevista dall'art. 1956 c.c., ossia la mancata richiesta di autorizzazione al garante in ipotesi di concessione di “nuovo credito” alla garantita. Sul punto, il Tribunale ha affermato che: “peraltro, anche laddove si volesse prescindere dall'espressa pattuizione di cui all'art. 12 lettera d) del sin qui esaminata e, quindi, anche questo giudice avesse ritenuto astrattamente configurabile un obbligo informativo a carico della banca, ogni questione in merito alla necessità di informare il garante in merito all'eventuale mutamento o peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore avrebbe assunto rilievo solo qualora la banca avesse concesso nuovo credito alla società TEs bar, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1938 e 1956 c.c. Nel caso di specie, invece,
pag. 15/17 venendo in rilievo unicamente il contratto di mutuo stipulato nel 2010 in relazione al quale la signora aveva contestualmente rilasciato la Pt_1 fideiussione, non era configurabile alcun obbligo informativo a carico della banca creditrice” .
Deve concordarsi con quanto statuito dal Tribunale in quanto, nel caso di specie, non si verte in ipotesi di garanzia prestata per l'adempimento di una
“obbligazione futura” (alla quale sola è applicabile l'art. 1956 c.c.), né tantomeno l'appellante ha provato che la banca abbia concesso, in corso di rapporto, nuovo credito alla TEs AR. L'esposizione debitoria della società, infatti – come correttamente dichiarato in sentenza –, è quella nascente dall'unico rapporto di debito-credito derivante dal mutuo del 2010, rispetto al quale la è tutt'ora garante in virtù della deroga lecita Pt_1 all'art. 1957 c.c.
L'appello è dunque infondato e deve essere rigettato, sia pure con motivazione solo in parte difforme da quella del primo Giudice. La sentenza va conseguentemente confermata.
E. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicati i valori medi secondo il parametro forense di riferimento, esclusa la fase istruttoria non espletata e avuto riguardo al pregio delle difese e alla natura della controversia.
F. Deve darsi atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione ritualmente notificato nei Parte_1 confronti di rappresentata da Controparte_1 [...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Controparte_2
1905/2024, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
pag. 16/17 - rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1 della parte rappresentata da Controparte_1 [...] delle spese del presente grado di giudizio, che liquida Controparte_2 in € 9.991,00 oltre 15 % per spese generali, IVA qualora dovuta e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Sentenza redatta con la collaborazione del MOT Pietro Gitto.
Il presidente estensore
- NA AL -
pag. 17/17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Di seguito solo “ ” e “ . CP_3 CP_4 2 Più oltre “TEs AR” 3 Di seguito solo “ . CP_10 pag. 3/17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
NA AL Presidente relatore
Rossella Milone Consigliere
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1222/2024 R.G. per la riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1905/2024 (R.G.
10246/2022); tra
(C.F. , assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FRANCESCO CANNIZZARO ed elettivamente domiciliata presso il difensore all'indirizzo PEC Email_1 appellante
e
(C.F. ), rappresentata dalla mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., assistita e difesa dagli Avv. FILIPPO PA
( , CH PA Email_2 ( e GIULIANA STELLATO Email_3
( ed elettivamente domiciliata presso gli Email_4 indirizzi PEC dei predetti difensori;
appellata nonché
(C.F. ) rappresentata dalla mandataria Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_4 procuratore speciale dott. Controparte_5 appellata contumace
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: In via principale e nel merito: previa ammissione ed espletamento dell'attività istruttoria con riferimento ai tre capitoli di prova articolati con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. nel giudizio di prime cure, di seguito trascritti e con il teste ivi indicato, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande svolte dalla SI.ra in prime cure e, per l'effetto, revocare Parte_1
e/o comunque dic to ingiuntivo opposto, n. 21448/2021, R.G. 44526/2021, emesso dal Tribunale di Milano a favore di CP_3 per il pagamento della somma di € 217.751,14 oltre inter domanda, per le motivazioni esposte nell'atto di citazione e nell'atto di appello. In via istruttoria: ammettere i capitoli di prova come articolati nella sopra citata memoria, e così di seguito: 1) “Vero che tra giugno e luglio 2017 la SI.ra
si è recata insieme al marito, SI. presso gli uffici Pt_1 CP_6 al fine di chiedere aggiornamenti sizione debitoria CP_7 della quale la stessa si era resa garante in forza del contratto di mutuo per cui è causa?” 2) “Vero che, in tale occasione, la SI.ra , Testimone_1 impiegata della Banca, ha rifiutato di dare informazioni Pt_1 in merito alla posizione della TEs AR poiché la predetta non faceva più parte della compagine societaria dal 2013, come a suo tempo dalla stessa comunicato e documentato?”; 3) “Vero che, la medesima risposta venne fornita dal direttore della filiale, Dott. , in una successiva Controparte_8 occasione in cui la SI.ra , SI. Pt_1 CP_6 sempre nel medesimo periodo (tra giugno e luglio 2017) si è recata in Banca per chiedere aggiornamenti in merito alla posizione della TEs AR?”. Si indicano a testi: 1) SI.ra , dipendente della Banca BPM, Testimone_1 filiale di Via Fratelli Fraschini, Milano;
2) Dott. , direttore Controparte_8 della Banca BPM, filiale di Via Fratelli Fras . CP_6
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del doppio
[...] giudizio, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.”;
pag. 2/17 per parte appellata “Voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_1 contrariis reiectis: - , nel merito, rigettare l'appello proposto siccome infondato in fatto ed in diritto. Vittoria di spese e funzioni del grado”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 9 marzo 2022, la SI.ra ha convenuto in giudizio davanti al Pt_1
Tribunale di Milano la società - rappresentata dalla Controparte_3 mandataria - chiedendo la revoca del Controparte_9 decreto ingiuntivo ottenuto nei propri confronti dalla società opposta per un importo pari a 217.751,14 euro oltre interessi moratori al saggio convenzionale, avente titolo nella fideiussione prestata nel 2010 dalla in favore della società TEs AR S.r.l.2 - di cui all'epoca era Pt_1 socia - a garanzia di un contratto di mutuo stipulato dalla società con Banca
Popolare di Milano S.c.a.r.l.3 che presentava un debito pari all'importo del decreto ingiuntivo.
in corso di rapporto, aveva ceduto il credito alla CP_10 CP_3 all'interno di un'operazione di cartolarizzazione;
successivamente, la
, nel 2021, aveva inviato una diffida alla CP_3 Pt_1 domandando il pagamento del debito residuo del mutuo, ottenendo da questa una risposta negativa e, da ciò, è disceso il ricorso monitorio Cont promosso dalla
1.a Con la propria opposizione, la – pur non contestando Pt_1
l'esistenza del debito della TEs AR, il suo inadempimento e la propria qualità di fideiussore della società – ha dedotto due fatti impeditivi relativi all'operatività della garanzia che, a suo dire, avrebbero giustificato la revoca del decreto ingiuntivo:
- la decadenza del creditore ( e quindi del suo cessionario CP_10
) – ai sensi dell'art. 1957 c.c. - dalla possibilità di agire nei CP_3 confronti del fideiussore in ragione della mancata coltivazione di azioni nei confronti della TEs AR entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita (avvenuta il 30 novembre 2016);
- e la “nullità” della fideiussione prestata per violazione dei canoni di correttezza e buona fede ex art. 1375 c.c. da parte della banca, non avendo l'istituto di credito mai comunicato al fideiussore la situazione d'insolvenza in cui versava l'obbligata principale e avendo lasciato aumentare esponenzialmente il debito della garantita senza chiedere l'adempimento alla garante, nonostante “l'eccesso di garanzie” di cui godeva la banca, titolare anche di ipoteca volontaria su un immobile della TEs AR. E ciò, soprattutto, da quando la – con atto notarile del 2013 - aveva Pt_1 ceduto la propria quota all'altro socio e aveva quindi smesso Parte_2 di rivestire la qualità di socia della TEs AR, circostanza che, oltre a essere stata debitamente comunicata alla banca, aveva impedito alla garante di conoscere, da quel momento in avanti, le condizioni finanziarie della debitrice principale, nonché l'andamento del rapporto garantito.
1.b Si è costituita in giudizio la , rappresentata dalla CP_3 mandataria deducendo che: CP_4
- la titolarità sostanziale del credito nei confronti della TEs AR discendeva da
(i) un conferimento di ramo d'azienda da Banca Popolare di Milano a Banco
BPM S.p.A. avvenuto nel 2016 e da
(ii) una successiva cessione di crediti in blocco pro-soluto, avutasi nel 2018 - all'interno di un'operazione di cartolarizzazione ex art. 4 e 7.1 L. 130/1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5.1.19 - tra Banco BPM S.p.A. e
, la quale ha poi conferito per atto notarile procura speciale a CP_3
ai fini della rappresentanza nelle attività di recupero giudiziale dei CP_4 crediti ceduti;
- che con mutuo stipulato per atto pubblico in data 3.6.2010 (doc. 8 convenuta), aveva accreditato 350.000 euro in favore di TEs CP_10
pag. 4/17 AR, prevedendo un piano di rientro di 155 rate mensili garantito da ipoteca volontaria e da due garanzie personali, tra le quali quella della SI.ra
, rimasto inadempiuto a partire dal 30.11.16, per un importo pari a Pt_1
217.751,14 euro, per il pagamento del quale aveva ottenuto dal Tribunale di
Milano il decreto ingiuntivo opposto;
- che l'art. 12 del contratto di mutuo aveva previsto, con riferimento alla posizione dei garanti:
a) l'espressa deroga al termine semestrale ex art. 1957 c.c. invocato dalla
, stante la pattuizione della permanenza della garanzia “fino al Pt_1 completo adempimento dell'obbligazione garantita”; e
c) l'onere del fideiussore di informarsi presso il debitore circa l'andamento del rapporto e le condizioni patrimoniali della garantita, tutte clausole derogatorie in grado di far qualificare la garanzia prestata come “contratto autonomo di garanzia” anziché come fideiussione;
- che, infine, la circostanza dell'avvenuta cessione della quota della nel 2013 non costituiva una causa idonea a far derogare in alcun Pt_1 modo all'obbligo informativo assunto dalla garante con il predetto art. 12, né tantomeno poteva comportare l'insorgere di un nuovo e ulteriore onere per la banca di informare la stessa circa l'esposizione debitoria della TEs AR.
Dunque, in virtù sia dell'espressa pattuizione negoziale di cui all'art. 12 del contratto, sia dell'assenza di violazione del principio di buona fede, CP_3
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto opposto e
[...] la condanna della al pagamento delle spese processuali. Pt_1
, con il primo atto utile (ossia il verbale di prima udienza), CP_11 non ha contestato né la legittimazione ad agire di , né CP_3
Contr tantomeno l'inclusione del credito di all'interno della cessione avvenuta nel 2018.
Con la 2° memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., poi, la ha chiesto Pt_1
l'ammissione di tre capitoli di prova testimoniale, tesi a dimostrare che - a seguito della cessione della propria quota avvenuta nel 2013 - si fosse recata pag. 5/17 in banca per chiedere informazioni sulla situazione debitoria della TEs
AR e che la banca le avesse negato l'accesso a tali informazioni, opponendo dei non meglio precisati motivi ostativi di “privacy”.
Con la 2° memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., la ha depositato il CP_3 contratto di cessione della quota del 2013 (cfr. all. 01 fascicolo convenuta), dal quale -in tesi- emergeva che la aveva dichiarato al cessionario Pt_1 di non avere prestato garanzie per l'adempimento di debiti sociali, dichiarazione che dimostrerebbe, secondo la banca, la “superficialità” con cui la aveva gestito la propria posizione di garante. Pt_1
Il Tribunale, all'udienza del 16.11.2022, ha rigettato le richieste istruttorie formulate dalla , ritenendole da un lato generiche e, dall'altro, Pt_1 inidonee a provare i fatti eccepiti con l'opposizione e cioè (i) l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. e (ii) la nullità della garanzia per violazione dell'obbligo di buona fede da parte della banca.
1.d Successivamente, in data 16 novembre 2022, ha dispiegato intervento in giudizio la società (rappresentata dalla mandataria Controparte_1 4 in qualità di cessionaria di e, Controparte_2 CP_3 quindi, di successore nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., facendo proprie tutte le difese sino a quel momento svolte dalla . Anche CP_3 rispetto a tale intervento, la non ha contestato né la legittimazione Pt_1 ad agire né la titolarità del credito ceduto.
1.e Il Tribunale ha quindi rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti i termini per gli scritti ex art. 190 c.p.c.
Nella propria conclusionale, la ha ribadito il fatto che la “perdita” Pt_1 della propria qualità di socia della TEs AR - a seguito della cessione della propria quota nel 2013 – avesse fatto venire meno il proprio obbligo informativo contrattualmente assunto e avesse, viceversa, onerato la banca d'informarla circa il peggioramento dell'esposizione debitoria della garantita. 4 Di seguito solo “ ” e “ . CP_1 CP_2 pag. 6/17 Ha insistito nuovamente per l'ammissione dei capitoli di prova testi ritenuti inammissibili.
La , a sua volta, ha ribadito come la perdita della qualità di socio CP_1 fosse un fatto ininfluente rispetto alle pattuizioni convenute con l'assunzione della garanzia, tra le quali emergevano sia la deroga all'art. 1957 c.c., sia il preciso obbligo della garante di informarsi presso la banca sull'andamento del rapporto garantito.
2. Il Tribunale, con la sentenza n. 1905/24, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto sulla scorta delle seguenti ragioni:
- ha innanzitutto dichiarato non contestata la legittimazione attiva della e della sua mandataria (nonché dell'intervenuta e CP_3 CP_1 della rappresentante ), citando l'orientamento della giurisprudenza di CP_2 legittimità5 secondo cui, in caso di mancata contestazione da parte del debitore ceduto, il cessionario deve ritenersi titolare del credito vantato nei confronti di controparte;
- ha qualificato la garanzia prestata dalla come fideiussione Pt_1 codicistica e non come “contratto autonomo di garanzia”, non essendo presenti nel contratto né la clausola “a prima richiesta scritta”, né tantomeno quella “senza eccezioni”, difettando quindi la deroga al carattere dell'accessorietà;
- ha rigettato nel merito l'opposizione, ritenendo che l'ingiungente avesse provato il proprio titolo e avesse allegato l'inadempimento della debitrice e della garante e che, al contrario, l'opponente non avesse provato né l'invocata decadenza ex art. 1957 c.c., né il comportamento scorretto tenuto dalla banca.
Ciò sulla scorta dell'assorbente rilievo per cui l'art. 12 del contratto aveva espressamente previsto sia la deroga all'art. 1957 c.c., sia un obbligo di informazione posto a carico della garante. 5 Cass., ord., 5 novembre 2020 n. 24798. pag. 7/17 Il Tribunale ha poi proseguito statuendo che, anche a voler prescindere dall'art. 12 del contratto, l'omissione informativa della banca (circa il peggioramento dell'esposizione del debitore principale) avrebbe potuto assumere rilievo solo in ipotesi di “concessione di nuovo credito” da parte dell'istituto al debitore ai sensi dell'art. 1956 c.c., fattispecie che, oltre a non essere stata allegata dall'opponente, non si era in concreto verificata.
Il primo Giudice ha ribadito infine come le prove richieste dall'opponente fossero irrilevanti ai fini della dimostrazione delle due allegazioni, ossia la decadenza ex art. 1957 c.c. e la nullità della garanzia per violazione del canone di buona fede.
Ha quindi dichiarato non estinta la fideiussione, valido il contratto stipulato e ha rigettato l'opposizione, condannando parte opponente a rifondere a controparte le spese di lite.
3. La ha impugnato la sentenza di primo grado articolando un Pt_1 unico motivo di appello così riassumibile:
- violazione dell'art. 1975 c.c., 1175 c.c. e 1375 c.c. nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto che il mancato assolvimento degli obblighi informativi sull'andamento del rapporto garantito da parte della creditrice - a seguito della cessione della partecipazione sociale da parte della - non Pt_1 avesse integrato una condotta contraria a buona fede oggettiva tale da rendere nulla la fideiussione o, comunque, inoperante la deroga all'art. 1957
c.c. pattuita tra le parti.
3.a L'appellante ha ribadito il fatto che l'atto di cessione della quota sociale, avvenuto nel 2013, avesse reso impossibile, senza una cooperazione da parte della banca, l'adempimento dell'obbligo informativo previsto a suo carico dall'art. 12 del contratto, cooperazione alla quale – nonostante le plurime richieste di informazioni – la banca si era sempre opposta.
Ha dunque insistito, nelle conclusioni, per l'ammissione della prova testi rigettata in primo grado (volta a dimostrare i tentativi di accesso alle informazioni eseguiti dalla e negati dalla banca) e – in Pt_1
pag. 8/17 conseguenza dell'accertamento della decadenza ex art. 1957 c.c. o, comunque, della nullità della fideiussione per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza – per la riforma della sentenza impugnata, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3.b Si è costituita in giudizio la sola appellata (mentre CP_1 CP_3
è rimasta contumace) ribadendo che la banca non fosse incorsa in
[...] alcuna violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede;
ciò in quanto era preciso onere del garante, ai sensi dell'art. 12 del contratto, informarsi sull'andamento del rapporto garantito e in quanto, in ogni caso, l'unico obbligo informativo a carico della banca sarebbe potuto derivare dalla concessione di nuovo credito alla debitrice principale (art. 1956 c.c.), circostanza non avvenuta nel caso di specie.
3.c Negli scritti conclusionali, le parti hanno ribadito le proprie rispettive posizioni;
in particolare, l'appellante ha precisato che la deroga all'art. 1957
c.c. fosse invalida e che la “concessione di ulteriore credito” ex art. 1956 c.c. non fosse oggetto del thema decidendum dell'appello, il quale era invece limitato all'accertamento degli effetti che la violazione del canone di buona fede da parte della banca aveva provocato rispetto alla deroga all'art. 1957
c.c.
La , nella propria memoria di replica, ha a sua volta sottolineato CP_1 che – ferma l'ininfluenza della cessione della quota sull'obbligo informativo assunto dalla – l'art. 12 avesse previsto il preciso “onere della Pt_1
chiedere notizie alla EVS AR (e non alla banca) circa la Pt_1 propria solvibilità”. Non avendo chiesto informazioni alla debitrice principale o, comunque, non avendo provato di averlo fatto, la non poteva Pt_1 dolersi dell'imprevedibilità o, comunque, della tardività della richiesta di adempimento avanzata dalla banca a distanza di molti anni dall'inadempimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla SI.ra è infondato e va rigettato. Pt_1
pag. 9/17 A. La Corte reputa utile premettere, innanzitutto, che non vi sia stata contestazione in appello, da parte di , circa la qualificazione della CP_1 garanzia operata in sentenza in termini di fideiussione anziché in termini di garanzia autonoma. L'appello sarà quindi esaminato tenendo conto della natura di fideiussione della garanzia prestata dalla SI.ra . Pt_1
B. Tanto premesso, il Collegio osserva che risulta dirimente - ai fini della valutazione della fondatezza dell'impugnazione - la circostanza
(documentalmente provata) che la deroga all'art. 1957 c.c. fosse stata espressamente pattuita tra le parti all'art. 12 lett. e) del contratto.
Tale deroga è da ritenersi pienamente valida, dal momento che la Pt_1 non ha effettuato, sin dal primo grado, alcuna allegazione circa la propria qualità di consumatore e che pertanto non viene in rilievo alcun problema di eventuale vessatorietà della deroga, prevista in contratto, al termine decadenziale semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
Ne consegue che l'attesa - da parte della banca - di un termine superiore a sei mesi dal manifestarsi dell'inadempimento per “coltivare le proprie istanze” contro la debitrice principale non assume alcun rilievo – in ragione della suddetta deroga valida - ai fini della liberazione del fideiussore per il semplice fatto del decorso di tale termine.
C. Ciò posto, occorre a questo punto proseguire l'indagine di merito al fine di comprendere:
a) se sia legittima la deroga dell'art. 1957 c.c. anche laddove il garante non sia un consumatore (come nel caso di specie);
b) se vi sia stata, effettivamente, la violazione del canone di correttezza e buona fede da parte della banca dedotto dall'appellante; e c) se tale eventuale comportamento scorretto possa comportare, come sostenuto dall'appellante, la nullità della fideiussione o, comunque,
l'inoperatività della deroga all'art. 1957 c.c. pattuita in contratto.
Si passano ad esaminare i tre suddetti punti.
pag. 10/17 C.a) Quanto alla deroga all'art. 1957 c.c., la Corte rileva come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai chiarito che: “la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” (Cassazione civile sez. I, 17/02/2025, n.3989).
La rinuncia preventiva alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., quando il fideiussore non è un consumatore, è quindi da ritenersi perfettamente lecita,
e ciò in quanto la norma
(i) non è posta a tutela di interessi superindividuali,
(ii) non richiede la doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. e
(iii) la deroga alla decadenza comporta la sola volontaria assunzione, da parte del garante, di un “rischio” (inteso quale esposizione alle possibili azioni del creditore) maggiore e prolungato.
Si condivide, sul punto, anche la recente ordinanza n. 9674/2025 della
Suprema Corte, secondo la quale: “la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c. come conseguenza del mancato avvio dell'azione giudiziaria contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non tutela alcun interesse di ordine pubblico. Di conseguenza, può essere derogata dalle parti sia in modo esplicito che implicito, attraverso comportamenti concludenti. Tale decadenza può essere esclusa pattiziamente nei contratti di fideiussione tipici”.
L'art. 12 lett. e) va quindi considerato perfettamente valido ed efficace nei rapporti tra le parti.
C.b) Proseguendo, con riferimento alla presunta violazione dell'obbligo di buona fede da parte della banca, la Corte osserva quanto segue:
(i) dal contratto non emerge che la garanzia fosse stata prestata in considerazione della specifica qualità di socio della sig.ra e, di Pt_1
pag. 11/17 conseguenza non può ritenersi che la cessione della quota sociale di quest'ultima, avvenuta nel 2013, sia andata a modificare l'obbligo di “tenersi informata” che la garante aveva assunto con l'art. 12, né tantomeno può ritenersi che tale circostanza abbia avuto l'effetto di addossare sulla banca un onere informativo nuovo e ulteriore verso il garante. Anche a seguito della perdita della qualità di socio della , dunque, rimaneva onere di Pt_1 quest'ultima informarsi sull'andamento del rapporto garantito “fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita”;
(ii) quanto a tale onere informativo, l'art. 12 del contratto aveva previsto testualmente che: “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca” e che inoltre “la banca
è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli l'entità dell'obbligazione garantita, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa”.
Pertanto, la – “fino al completo adempimento dell'obbligazione Pt_1 garantita” (art. 12 lett. c) – aveva l'onere di tenersi informata, presso il debitore, circa l'andamento del debito principale, ossia chiedendo informazioni alla società garantita TEs AR oppure chiedendo informazioni alla banca – ulteriori rispetto alla mera “entità dell'obbligazione garantita” – previo ottenimento “del consenso scritto del debitore principale”.
Ne consegue che era un preciso onere della quello di tenersi Pt_1 diligentemente informata circa l'andamento del debito della TEs AR, chiedendo informazioni alla società (la clausola espressamente conteneva il sintagma “presso lo stesso”) e non alla banca;
parimenti, per ottenere specifiche informazioni dalla banca – ulteriori rispetto al mero importo del debito maturato – la garante avrebbe dovuto preoccuparsi di farsi rilasciare un “previo” consenso scritto della TEs AR.
pag. 12/17 Sulla banca, invece, ricadeva il compito di rispondere ad eventuali richieste relative all'entità del debito maturato.
Non vi è prova, tuttavia, che la abbia assolto al duplice onere Pt_1 informativo addossatole dal citato art. 12:
- né chiedendo direttamente alla TEs AR – come previsto - informazioni sul rapporto;
- né tantomeno chiedendo queste ultime alla banca previa acquisizione del “consenso scritto” della debitrice principale.
C.c) Rimane dunque da valutare
(i) se il rifiuto della banca al rilascio delle informazioni richieste dalla possa aver integrato la violazione dell'unico obbligo informativo Pt_1 posto dall'art. 12 in capo all'istituto - ossia quello di fornire informazioni al fideiussore circa “l'entità del debito maturato – e se, soprattutto,
(ii) tale eventuale inadempimento della banca possa comportare l'accoglimento delle due domande avanzate in giudizio dalla garante, ossia l'accertamento della nullità della fideiussione o, in alternativa, l'inoperatività della deroga all'art. 1957 c.c. prevista in contratto.
I tre capitoli di prova articolati dalla in primo grado e riproposti in Pt_1 appello mirano proprio a dimostrare l'inadempimento della banca all'obbligo di comunicare al garante “l'entità del debito maturato”.
Tuttavia, la prova di tale inadempimento informativo da parte della banca - ancorché raggiunta a seguito dell'ammissione della prova testimoniale - non consentirebbe all'appellante di dimostrare la fondatezza né della domanda di accertamento della nullità della fideiussione, né della domanda di inoperatività della deroga all'art. 1957 c.c.
Infatti, anche qualora la condotta della banca potesse ritenersi scorretta per essersi rifiutata di comunicare “l'entità del debito maturato” dalla TEs
AR al momento della richiesta della (ma così non è per le ragioni Pt_1 dette) da tale (ipotizzato) inadempimento non potrebbe discendere né la nullità parziale della clausola derogatoria, né l'inoperatività della deroga pag. 13/17 pattizia all'art. 1957 c.c., come invece erroneamente sostenuto da parte appellante.
Si osserva infatti che la violazione del canone di correttezza e buona fede non provoca la nullità del contratto, bensì, eventualmente, la sola responsabilità risarcitoria di chi ha tenuto il comportamento scorretto non adempiendo a uno specifico “obbligo di protezione”, qual era, nel caso di specie, quello di comunicare al garante - se richiesto - l'entità del debito maturato. Si veda sul punto Cass. n. 26724/2007.
La ricordata pronuncia della Cassazione, che esprime orientamento meritevole d'essere avallato, ha enunciato, com'è noto, la distinzione tra:
a) violazione di norme di validità – unica in grado di provocare la nullità del contratto - e
b) violazione di norme di comportamento (tra cui rientra l'obbligo di correttezza e buona fede), in grado di rilevare, quest'ultima, solo quale inadempimento di obblighi di protezione e di fondare esclusivamente l'eventuale richiesta risarcitoria - sempre che la parte che invoca tale violazione dimostri di aver subito un qualche danno-conseguenza imputabile a tale inadempimento - senza tuttavia che si possano riverberare conseguenze sulla validità del contratto.
Si è osservato infatti che: “in relazione alla nullità del contratto per contrarietà
a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta
"nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità”.
In base a tale principio generale, l'ipotizzata violazione da parte della banca dell'obbligo di correttezza, consistito nel diniego alla richiesta di accesso alle informazioni sull'entità del debito maturato della TEs AR, non potrebbe pag. 14/17 comportare l'accoglimento della domanda di accertamento della nullità della fideiussione, o dell'inoperatività della deroga all'art. 1957 c.c., in quanto si avrebbe, al più, la violazione di una c.d. “norma di comportamento”, che potrebbe eventualmente comportare conseguenze di tipo meramente risarcitorio, ma non di certo le conseguenze domandate in giudizio dalla
. Pt_1
Per tale ragione, deve confermarsi il rigetto, già disposto in primo grado, dei capitoli di prova testimoniale richiesti dalla , in quanto inidonei a Pt_1 consentire la prova costituenda di un fatto utile a dimostrare la fondatezza delle domande avanzate dall'appellante.
Insieme al rigetto delle istanze istruttorie, conseguentemente, va rigettato anche il motivo di gravame articolato dalla , dal momento che Pt_1
l'accertamento di un comportamento inadempiente della banca – o, comunque, contrario a buona fede - non potrebbe comportare l'inoperatività
(o la nullità parziale) della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., la quale deve ritenersi validamente concordata dalle parti ed efficace tra le stesse.
D. Prima di concludere, preme rilevare come vada confermato anche il capo della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha affermato che l'unica ipotesi in cui la fideiussione sarebbe potuta venire meno in dipendenza di un inadempimento informativo da parte della banca è quella prevista dall'art. 1956 c.c., ossia la mancata richiesta di autorizzazione al garante in ipotesi di concessione di “nuovo credito” alla garantita. Sul punto, il Tribunale ha affermato che: “peraltro, anche laddove si volesse prescindere dall'espressa pattuizione di cui all'art. 12 lettera d) del sin qui esaminata e, quindi, anche questo giudice avesse ritenuto astrattamente configurabile un obbligo informativo a carico della banca, ogni questione in merito alla necessità di informare il garante in merito all'eventuale mutamento o peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore avrebbe assunto rilievo solo qualora la banca avesse concesso nuovo credito alla società TEs bar, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1938 e 1956 c.c. Nel caso di specie, invece,
pag. 15/17 venendo in rilievo unicamente il contratto di mutuo stipulato nel 2010 in relazione al quale la signora aveva contestualmente rilasciato la Pt_1 fideiussione, non era configurabile alcun obbligo informativo a carico della banca creditrice” .
Deve concordarsi con quanto statuito dal Tribunale in quanto, nel caso di specie, non si verte in ipotesi di garanzia prestata per l'adempimento di una
“obbligazione futura” (alla quale sola è applicabile l'art. 1956 c.c.), né tantomeno l'appellante ha provato che la banca abbia concesso, in corso di rapporto, nuovo credito alla TEs AR. L'esposizione debitoria della società, infatti – come correttamente dichiarato in sentenza –, è quella nascente dall'unico rapporto di debito-credito derivante dal mutuo del 2010, rispetto al quale la è tutt'ora garante in virtù della deroga lecita Pt_1 all'art. 1957 c.c.
L'appello è dunque infondato e deve essere rigettato, sia pure con motivazione solo in parte difforme da quella del primo Giudice. La sentenza va conseguentemente confermata.
E. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicati i valori medi secondo il parametro forense di riferimento, esclusa la fase istruttoria non espletata e avuto riguardo al pregio delle difese e alla natura della controversia.
F. Deve darsi atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione ritualmente notificato nei Parte_1 confronti di rappresentata da Controparte_1 [...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Controparte_2
1905/2024, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
pag. 16/17 - rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1 della parte rappresentata da Controparte_1 [...] delle spese del presente grado di giudizio, che liquida Controparte_2 in € 9.991,00 oltre 15 % per spese generali, IVA qualora dovuta e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Sentenza redatta con la collaborazione del MOT Pietro Gitto.
Il presidente estensore
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