Versione
13 giugno 2014
13 giugno 2014
Art. 66-ter. ((Carattere imperativo)) (( 1. Se il diritto applicabile al contratto e' quello di uno Stato membro dell'Unione europea, i consumatori residenti in Italia non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo.
2. Eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo, non vincolano il consumatore. )) ((24)) ------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
2. Eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo, non vincolano il consumatore. )) ((24)) ------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
Commentari • 2
- 1. le modifiche al Codice del consumoValentina Rocca · https://www.dirittobancario.it/ · 16 ottobre 2025 · 1
E' in esame alla Camera, per il prescritto parere parlamentare, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2023/2673, che modifica la Direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, e abroga la Direttiva 2002/65/CE. La Direttiva aggiorna la disciplina sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari, per rafforzare la tutela dei consumatori e coordinare le norme europee frammentate, anche alla luce della crescente digitalizzazione. Il termine per il recepimento da parte degli Stati membri è il 19 dicembre 2025, mentre in Italia la scadenza fissata dall'art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 è …
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Giurisprudenza • 11
- 1. Trib. Torino, sentenza 07/11/2024, n. 5594Provvedimento: […] essa certamente sarebbe abusiva ove se ne postulasse l'efficacia indeterminata anche oltre la naturale scadenza del contratto, siccome in deroga al principio generale secondo cui la residenza rilevante è quella che il consumatore ha al momento della domanda, non quella al momento della conclusione del contratto (Cass. n. 18523/2016), dunque in sostanziale violazione del principio d'imperatività della tutela del consumatore (art. 66 ter Cod. cons.) e obiettivamente tale da determinare uno squilibrio ben più che significativo a carico di quest'ultimo, imponendogli un onere sproporzionato e di durata indeterminata. […]Leggi di più...
- prescrizione del credito·
- art. 1341 c.c.·
- recettività atto unilaterale·
- art. 2719 c.c.·
- art. 648 c.p.c.·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- atto interruttivo della prescrizione·
- nullità clausola contrattuale·
- onere della prova·
- art. 117 TUB