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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 123/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 12/06/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 12/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1082/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa' A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41805/2024 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1500/2025 depositato il
13/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso. Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
Successivamente il Giudice dichiara chiusa la seduta, pone la causa in decisione e, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 546/92, si riserva il deposito del dispositivo in segreteria entro 7 giorni dall'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.n.c. di Nominativo_1 e Nominativo_2, in persona dei legali rappresentanti Nominativo_1
nato a [...] il [...] (c.f. CF_1) e Nominativo_2 nato a [...] il [...] rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio Macchiarella Amm.re Unico della Officine Legali Società tra Avvocati a r.l. impugna l' avviso di accertamento AREG/1765843/2024 n. 41805/2024, notificata in data
10.01.2025 dal Comune di Palermo – Area delle Entrate e Tributi Comunali -Servizio TARI che chiede il pagamento dell'importo di € 3.240,56 inerente il tributo TARI 2022.
Nel contempo chiede ex art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546/92, la disapplicazione del Regolamento
Comunale per l'applicazione del tributo TARI approvato con delibera del Consiglio Comunale n.254 del
26.09.2014, nonché degli atti presupposti e/o consequenziali quali le delibere n.233 del 17.07.2014, n.255 del 27.09.2014, n.83 del 31.07.2015 e n.29 del 29.04.2016 con le quali sono state approvate le scadenze e le tariffe TARI, del regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo TARES approvato con delibere del Consiglio Comunale n.331 – 332 del 27.09.2013; nonché la delibera n. 83 del 28.05.1998 con la quale i rifiuti speciali di cui alla delibera interministeriale del 27.07.1984 sono stati assimilati a quelli urbani.
FATTO
1. Ricorrente_1 s.r.l. (ex Ricorrente_1 s.n.c.) è una società che ha per oggetto sociale l'attività di officina per manutenzione e riparazione di navi, natanti, pompe, sale macchine, valvole e motori di ogni tipo e genere, da effettuarsi sia in cantieri propri che di terzi, sia in officina che su banchine pubbliche e private, ecc, come si evince dalla visura camerale (doc. 2);
2. L'esercizio produttivo di tale attività implica la produzione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
3. La società ha la sede legale e principale nel Comune di Palermo in Indirizzo_1;
4. La società contribuente in data 10.01.2025 è stata destinataria di avviso di accertamento TARI n.
41805/2024, con il quale si avanza richiesta dell'importo complessivo di € 3.240,56 relativamente all'anno d'imposta 2022, per omesso/parziale/tardivo versamento del tributo TARI, in riferimento all'immobile dove la stessa volge attività d'impresa (doc.1);
5. La società ricorrente allega al presente ricorso una perizia corredata di planimetria con il dettaglio delle superfici per singole aree, della loro destinazione e utilizzazione e la produzione di rifiuti speciali;
aree, pertanto, non assoggettabili a TARI (doc.4);
Ricorrente_1 s.r.l. (ex Ricorrente_1 s.n.c.), come da abitudine e da prassi, ha regolarmente e formalmente presentato richiesta di esenzione TARI secondo art. 5 del regolamento in data 20/05/2022 tramite PEC (Identificativo messaggio: Email_3) al Comune di Palermo per anno 2022 che si allega;
Ricorrente_1 s.r.l. (ex Ricorrente_1 s.n.c.) provvede a conferire i rifiuti speciali prodotti presso impianti di trattamento autorizzati, impiegando per il trasporto una ditta specializzata (doc.6); La società contribuente con la documentazione che allega, dà prova e dimostrazione di smaltire a sue spese i rifiuti speciali derivanti dalle sue lavorazioni d'officina (vedasi documento allegato); Il fatto concreto e documentato del sostenimento, da parte della società ricorrente, degli oneri di smaltimento a mezzo di servizio privato, giustifica la correlativa riduzione della pretesa impositiva sui rifiuti urbani al fine di evitare l'ipotesi di una illegittima doppia imposizione (principio espresso in numerose pronunce anche dalla stessa
Corte di Giustizia tributaria di Palermo n. 306/2023 e n. 2682/2023 nei confronti di società che producevano rifiuti speciali e pericolosi); Il Comune di Palermo, pur avendone il potere e anche l'onere, non ha mai disposto uno specifico e accurato sopralluogo per la verifica e per la corretta quantificazione del tributo in ragione del tipo di rifiuti prodotti;
Chiede che vengano riconosciuti esenti il i 79.71% della superfici e tassata.
Da un esame accurato dell'avviso impugnato, si evince che l'Amministrazione comunale non ha riconosciuto nessuna area esente dal tributo, ma ha applicato solo una riduzione di € 117.76 sull'importo complessivo richiesto di € 2.237,45, non specificando il metodo di attribuzione della riduzione ottenuta che corrispondente solo al 5.26%.
Il Regolamento Comunale specifica nell'art 5 comma 2 (esenzione 100%): “Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. "
Tutto ciò premesso, è evidente come l'Amministrazione se avesse fatto corretta applicazione dell'art. 12 della legge 212 del 2000, garantendo un effettivo contraddittorio con la ricorrente prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, avrebbe avuto contezza delle peculiarità della fattispecie. Infatti, la società ricorrente fornisce prova attraverso formulari, registro carico e scarico, perizia e relativa planimetria della produzione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali e la planimetria allegata delimita le aree di produzione rifiuti speciali e i relativi codici CER prodotti.
MOTIVI DI RICORSO
I°
Illegittimità diretta e derivata per violazione del combinato disposto degli artt. 184-188-190-193 del d.lgs. n.
152/2006, e dell'art. 1, commi 641-642-649, della legge n. 147/2013 (art. 62 del d. lgs. n. 507/1993 ss.mm.
ii. per la tarsu, art. 14 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii. per la tares); violazione della risoluzione n. 2/df del dipartimento delle finanze del ministero dell'economia e finanze del 09 dicembre 2014. Le disposizioni non hanno innovato la previgente disciplina della TARSU, recata dall'art. 62 del D. Lgs. n.
507/1993 ss.mm.ii., e della TARES recata dall'art. 14 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.
La Risoluzione n. 2/DF del dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze del 09 dicembre
2014 stabilisce nel primo periodo, “nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento son tenuti a provvedere, a proprie spese, i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente” e nel terzo periodo dello stesso comma, secondo cui il comune con regolamento “ individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili ed i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione”.
Il complesso della normativa citata va nel senso di evitare una doppia tassazione e di consentirne una più equilibrata e più rispondente alla reale fruizione del servizio, evitando l'applicazione della Tari nelle situazioni in cui il presupposto del tributo non sorge, come nel caso delle superfici utilizzate per le lavorazioni industriali o artigianali ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali. La norma contenuta nel primo periodo del comma 649 dell'art 1 della Legge n. 147 del 2013 deve essere intesa come finalizzata a dettare un principio normativo di carattere generale, rispetto a quanto stabilito dal terzo periodo dello stesso comma: il verificarsi della condizione della produzione in via continuativa e prevalente della produzione di rifiuti speciali determina l'esclusione della TARI delle superfici produttive di tali rifiuti. È evidente che il potere previsto dal terzo periodo del comma 649 in commento è esercitato dal
Comune nel solo ristretto ambito in cui gli è consentito poiché, ovviamente, laddove le superfici producono rifiuti speciali non assimilabili, il Comune non ha alcun spazio decisionale, in quanto dette superfici sono già escluse ex lege dalla TARI.
Di conseguenza, la successiva norma secondo la quale i comuni individuano le superfici alle quali “si estende il divieto di assimilazione” opera solamente nei casi in cui i Comuni possono individuare ulteriori superfici da sottrare all'assimilazione e, dunque, alla tassazione, attuando in tal modo una vera e propria autolimitazione del proprio potere di imposizione.
Risulta acclarato, pertanto, che il Comune ha il potere di estendere il campo di applicazione dell'esenzione e non di restringerlo: mentre nella specie il Comune di Palermo ha provveduto all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani operando un laconico riferimento alla classificazione contenuta nella delibera interministeriale del 27.07.1984 (art. 5 Regolamento TARI) , salvo il risibile abbattimento forfettario del 10% dell'area tassabile di cui all'art. 6 del Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 254 del 26.09.2014.
II°
Illegittimità dell'avviso di accertamento per errato computo delle superfici delle aree tassabili – difetto di istruttoria, nonché per non aver tenuto erroneamente conto della totalità delle superfici escluse dalla tassazione ex art. 5 del Regolamento TARI del Comune di Palermo e per violazione dell'art. 70 d.lgs. 507/93
e dell'art. 12 del d.lgs del 18.12.1997n.472
Contesta l'avviso di accertamento per infedele dichiarazione, essendosi la società ricorrente affidata in buona fede, per l'anno 2022 alla denuncia di inizio attività e dichiarazione annuale che fotografa la reale situazione di fatto, in forza per gli anni successivi se le condizioni di tassabilità restano invariate. E comunque Ricorrente_1 s.r.l. (ex Ricorrente_1 s.n.c.), come da abitudine e da prassi, ha regolarmente e formalmente presentato richiesta di esenzione TARI secondo art. 5 del regolamento in data 20/05/2022 tramite PEC (Identificativo messaggio: Email_3).
In virtù di ciò si sostiene che nel caso di specie, non è configurabile un'ipotesi di dichiarazione infedele, ma di mero errore dell'amministrazione comunale.
L'istanza di esenzione del tributo è stata presentata nei termini e documenta sufficientemente i fatti allegati dal contribuente. È pacifico il diritto all'esenzione di cui è titolare la Ricorrente_1 s.r.l. (ex Ricorrente_1 s.n.c.) che ha provveduto e provvede tuttora, in proprio, allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti per aree di produzione le cui destinazioni sono rimaste invariate negli anni. Non può, pertanto, ravvisarsi alcuna dichiarazione infedele della ricorrente perché al momento dell'inizio dell'attività ha rassegnato la reale situazione dei luoghi, rimasta invariata nei periodi successivi. Ricorrente_1 s.r.l. (ex Ricorrente_1 s.n.c.) ha provveduto a conferire i rifiuti speciali prodotti presso impianti di trattamento autorizzati, impiegando per il trasporto una ditta specializzata e che ha presentato regolare istanza per il rinnovo dell'esenzione della TARI.
In via ulteriormente subordinata
Avuto riguardo alla particolare rilevanza delle argomentazioni esposte e agli elementi di fatto argomentati, disporre apposita consulenza tecnica ai sensi e per gli effetti dei poteri di cui all'art 7 del D. Lgs.546/92 relativamente agli immobili oggetto dell'avviso di accertamento al fine di verificare e determinare le aree oggetto di accertamento fiscale e la loro qualificazione e successiva tassazione.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese forfettarie ex DM 55/14, CPA ed IVA.
Controdeduzioni del Comune di Palermo
In ordine alla presunta illegittimità diretta e derivata per violazione del combinato disposto degli artt.
184-188-190- 193 del d.lgs. n. 152/2006, e dell'art. 1, commi 641-642-649, della legge n. 147/2013
(art. 62 del d. lgs. n. 507/1993 ss.mm.ii. per la tarsu, art. 14 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii. per la tares); violazione della risoluzione n. 2/df del dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e finanze del 09 dicembre 2014.
il Regolamento del Comune è perfettamente conforme e coerente alla normativa applicabile, tanto che, proprio in attuazione dell'art. 1, commi 641-642-649, della Legge n. 147/2013, disciplina le varie ipotesiastrattamente previste e, tra le altre, si individuano sia quella di esenzione dal pagamento per produzione di rifiuti speciali sia quella di riduzione per produzione promiscua di rifiuti e per produzione c.d. mista. Ne consegue che la normativa regolamentare applicabile, attuativa della normativa nazionale che ha introdotto il prelievo connesso alla produzione dei rifiuti, è certamente legittima. Del resto il detto Regolamento non è stato oggetto di impugnazione per illegittimità innanzi al TAR e, di conseguenza, esso è perfettamente valido ed efficace erga omnes.
Controparte, al più, avrebbe potuto richiedere all'On.le Corte la disapplicazione del detto Regolamento al suo caso concreto ove avesse dimostrato che l'eccepita illegittimità determina un vulnus alla sua posizone.
Ma il Regolamento, proprio perché prevede astrattamente sia le ipotesi di esenzione che quelle di riduzione, non crea alcun vulnus alla posizione di controparte.
In ordine alla presunta illegittimità dell'avviso di accertamento per errato computo delle superfici delle aree tassabili – difetto di istruttoria, nonché per non aver tenuto erroneamente conto della totalità delle superfici escluse dalla tassazione ex art. 5 del Regolamento TARI del Comune di Palermo rappresenta quanto segue.
Controparte lamenta che l'avviso di accertamento sarebbe infondato nel merito perché vi sarebbe stato un errato computo delle superfici tassabili nonché per non aver tenuto erroneamente conto della totalità delle superfici escluse dalla tassazione ex art. 5 del Regolamento TARI del Comune di Palermo.
Il ricorso in esame risulta privo di fondamento sia in fatto che in diritto, considerato che l'attività impositiva contestata da controparte si configura pienamente conforme alla normativa prevista dai commi 639 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che ha istituito il tributo TARI.
Sulla mancata applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 5 comma 2 del vigente Regolamento Tari per le aree a produzione esclusiva di rifiuti speciali, si eccepisce quanto segue.
Rileva che, per costante ed uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 29.03.2023, n.8851: “In materia di TARI, – così come già statuito dalla Corte in tema di Tarsu, – pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura,
l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale” (v. sul punto, ex plurimis, Cass.,
Sez. V, Ord. n. 533 del 2022, Cass. sent. n.21780 del 2018, n. 21780, Cass. n. 9731 del 2015; Cass. n.
4766 del 2004). Ai fini del riconoscimento dell'esenzione da parte dell'Ente impositore, l'art. 5 del citato Regolamento, stabilisce che il contribuente, produttore di rifiuti speciali, debba dimostrarne l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente.
Il termine di presentazione per la relativa dichiarazione, stabilito dal successivo art. 13, è fissato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
La Corte di Cassazione, già con la decisione n. 5862 del 3/3/2021, aveva confermato che l'esenzione dalla TARI per le superfici produttive di rifiuti speciali presuppone la presentazione di apposita dichiarazione, essendo irrilevante la produzione di perizie o altra documentazione. Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte di Cassazione, il Comune aveva eccepito che la società contribuente che invocava l'esenzione per produzione di rifiuti speciali non aveva inoltrato alcuna dichiarazione all'amministrazione comunale circa la produzione di rifiuti speciali su parte della superficie al fine di ottenere l'esclusione del tributo sicché il tributo andava corrisposto sull'intera superficie.
Ricorrente_1 snc ha presentato una dichiarazione di esenzione ex art. 5 del richiamato Regolamento per l'anno 2022, trasmessa il 20.12.2021, mancante della documentazione attestante la legittimazione al beneficio di esenzione operando un mero rinvio a altra istanza di esenzione relativa al 2021. E' evidente l'irregolarità della predetta istanza sia con riferimento alla tempistica (presentata il 20.12.2021) che riguardo al suo contenuto non probante della produzione e smaltimento, nell'anno 2022, dei rifiuti speciali.
Invero, come già rilevato, ai sensi del Regolamento comunale sopra citato, che attua pedissequamente quanto disposto dalla Legge n. 147/2013 e che ha un espresso riferimento l'art. 5, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, deve essere fornita la prova della produzione dei rifiuti speciali nell'anno di riferimento e del loro smaltimento, secondo le modalità di legge, nel medesimo anno.
In altre parole, ai fini dell'esenzione per l'anno 2022 (oggetto di odierno esame) entro il 31 gennaio 2023 la società avrebbe dovuto dimostrare al Comune la produzione dei rifiuti speciali nell'anno 2022 e il loro smaltimento nel medesimo anno 2022 .
Non risulta altresì la trasmissione presso il Comune della documentazione per l'anno 2022 idonea a dimostrare la produzione, il recupero e lo smaltimento a termini di legge dei rifiuti speciali ovvero i contratti con le ditte specializzate per lo smaltimento, i registri di carico escarico, i formulari che accompagnano il trasporto verso i depositi di smaltimento.
Infine si osserva che con istanza di esenzione art. 5 presentata da controparte in data 20.05.2022 (ALL. B)
l'Ufficio ha correttamente applicato la riduzione “promiscua produzione di rifiuti urbani e speciali” così come previsto dal regolamento “per il riconoscimento della riduzione ex art. 10 e la c.d. “promiscua” ex art 6 la dichiarazione va presentata entro il 31.01. dello stesso anno” Infine non può tacersi che anche la perizia di parte allegata al fascicolo del giudizio e più volte richiamata nel ricorso è inidonea a provare alcunchè.
Infine osserva che la Corte di Giustizia Tributaria con sentenza n. 631/03/2023 e 632/03/2023 (ALL. C – D) riguardanti la stessa società ricorrente per TARI anni di imposta 2018 e 2019 ha rigettato i ricorsi di controparte motivando tale decisione “Va ricordato che in tema di TARSU, ai sensi degli artt. 7, 10 e 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, sono soggetti a tassazione i rifiuti speciali non pericolosi, se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale e ciò anche nell'ipotesi in cui la stessa non ne individui le caratteristiche quantitative e qualitative, spettando al contribuente solo una riduzione tariffaria in base a criteri di proporzionalità, nel caso in cui dimostri una riduzione della superficie tassabile ovvero che i rifiuti speciali siano avviati a recupero direttamente dal produttore, purché il servizio pubblico di raccolta e smaltimento sia istituito e sussista la possibilità per l'istante di avvalersene (v. Cass. 13.4.2018, n. 9214).
Inoltre la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia con sentenza n. 8920/08/2024 (ALL. E) riguardante la stessa società ricorrente per TARI anno di imposta 2017 ha rigettato l'appello della Ricorrente_1 snc motivando tale decisione “per l'esenzione ex art. 5 , l'art. 13 del Regolamento prevede che la relativa dichiarazione con documentazione a supporto vada presentata entro il 31.01. dell'anno successivo a quello di riferimento;
per il riconoscimento della riduzione ex art. 10 e la c.d. “promiscua” ex art 6 la dichiarazione va presentata entro il 31.01. dello stesso anno. Orbene, il Collegio osserva che per l'anno d'imposta 2017 l'appellante non ha presentato alcuna dichiarazione di agevolazione o esenzione per la produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani o per la produzione di rifiuti speciali pericolosi e non ha effettuato il pagamento di quanto dovuto controparte nessuna dichiarazione. Ed invero, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto non risulta agli atti nessuna dichiarazione di esenzione o di riduzione per l'anno 2017”.
Infine, la perizia giurata prodotta dalla società ricorrente non fa altro che riprodurre le varie estinazioni delle aree all'interno dei locali in questione e non è idonea a provare l'effettivo smaltimento nell'anno 2022 dei rifiuti speciali riferibili ai vari locali dove veniva svolta l'attività della società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente si rileva che è infondata l'eccezione di difetto di motivazione, atteso che l'avviso di accertamento impugnato contiene i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che l'hanno determinato nonchè gli elementi necessari per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa, così come peraltro si evince dallo stesso contenuto del ricorso.
Si rileva, peraltro, che il D.Lgs. 507/93, riguardante la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, non prevede alcun obbligo di instaurazione di un preventivo contraddittorio. L'art. 10 del predetto decreto prevede, infatti, che l'ufficio comunale possa rivolgere al contribuente invito ad esibire o trasmettere documentazione, ma lo stesso ufficio può utilizzare dati legittimamente acquisiti da fonti interne o esterne senza la necessità di instaurare alcun contraddittorio preventivo.
Sempre preliminarmente risulta generica la richiesta di disapplicazione del regolamento comunale non specificando i motivi (incompetenza -eccesso di potere o violazione di legge) per i quali il Giudice tributario incidenter tantum debba provevdere.
Nel merito, grava, sul contribuente, che nel caso di specie ha dichiarato "mq 990 di superfici destinate ad officine artigianali”, l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione. L'art. 3 del Regolamento comunale n. 254 del 26.09.2014 in conformità alla normativa nazionale, individua quale presupposto per l'applicazione della Tari il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani, che insistono interamente o prevalentemente sul territorio comunale e, all'art. 5 prevede un'ipotesi di esclusione dalla tassazione laddove al comma 2 prevede che “nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”. Il comma
6 del medesimo art. 5 prevede, poi, che le condizioni di non assoggettabilità al tributo devono essere indicate o nella dichiarazione originaria o nella dichiarazione di variazione e devono essere supportate da idonea documentazione.
Ed ancora, nell'ipotesi di difficoltà di delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali si applica sull'area di produzione una percentuale di abbattimento della superficie tassabile la c.d. “promiscua”, prevedendo all'art. 6 “un abbattimento dell'area tassabile nella misura del 10%. Tale abbattimento è riconosciuto dal
Comune
Il Regolamento comunale prevede altresì un'ipotesi di riduzione, all'art. 10 comma 4, introducendo la riduzione della tassa al 30 % nella quota variabile agli utenti che dimostrano di avviare al riciclo, direttamente o mediante soggetti autorizzati, almeno il 70% dei rifiuti speciali assimilati. - per l'esenzione ex art. 5 , l'art. 13 del Regolamento prevede che la relativa dichiarazione con documentazione a supporto vada presentata entro il 31.01. dell'anno successivo a quello di riferimento;
-per il riconoscimento della riduzione ex art. 10 e la c.d. “promiscua” ex art 6 la dichiarazione va presentata entro il 31.01. dello stesso anno.
In ordine alla presunta nullità dell'avviso di accertamento per errore nella determinazione delle Superfici,
l'onere della prova grava sul contribuente che doveva depositare tempestiva denunzia e richiesta di esenzione.
Sul punto assume che l'avviso di accertamento sarebbe “tecnicamente errato nel calcolo della superficie imponibile e di conseguenza tassabile” esclusivamente perché le superfici considerate nell'avviso non sarebbero coerenti con quelle emergenti dalla perizia giurata (rectius relazione tecnica).
a tal uopo si osserva quanto segue:
1) La relazione si sostanzia in semplice descrizione di fasi di attività che si assumono, senza alcun riscontro, essere proprie della società.
2) Essa è stata redatta nel 2019 ma l'anno d'imposta è il 2022 e l'agevolazione invocata come anche l'esonero totale o parziale dal tributo non si applicano automaticamente ma occorre la presentazione di apposita istanza munita di idonea documentazione a provare l'effettivo smaltimento secondo le procedure di legge, entro i termini di scadenza previsti dal regolamento comunale.
3) Come rilevato dal Comune la dichiarazione di agevolazione o esenzione per la produzione di rifiuti speciali per l'anno 2022 è intempestiva. assimilati agli urbani o per la produzione di rifiuti speciali pericolosi e non ha effettuato il pagamento di quanto dovuto, pertanto, l'attività impositiva contestata si configura legittima e fondata.
Si osserva che la Suprema Corte ha affermato, in tema di TARSU, che i rifiuti “speciali” non possono essere assimilati ai rifiuti solidi urbani e ad essi va applicata la disciplina di cui all'art. 62, comma 3 del D.Lgs. 507/93,
“il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l'esclusione della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formino esclusivamente rifiuti speciali” ( Cass.,Sez. 5,
n. 4793 dell'11/3/2016), “con la conseguenza che sono escluse dalla superficie imponibile quelle sole parti dell'immobile in cui, per struttura e destinazione, il contribuente provi si formino esclusivamente rifiuti speciali”
( Snt. Cass.. Sez. 5, n. 5377 del 4/4/2012; Cass. Sez. 5, n. 627 del 18/1/2012; Ord. Cass., Sez. 5 n. 1975 del 26/1/2018).
Nel caso di specie la Ricorrente_1 snc ha presentatola dichiarazione di esenzione ex art. 5 del richiamato Regolamento per l'anno 2022, trasmessa il 20.12.2021, priva della documentazione attestante la legittimazione al beneficio di esenzione.
Il ricorso è, quindi, infondato e va rigettato.
Per la complessità dellequestioni esaminate si compensano le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo 12.6.25 I GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 12/06/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 12/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1082/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa' A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41805/2024 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1500/2025 depositato il
13/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso. Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
Successivamente il Giudice dichiara chiusa la seduta, pone la causa in decisione e, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 546/92, si riserva il deposito del dispositivo in segreteria entro 7 giorni dall'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.n.c. di Nominativo_1 e Nominativo_2, in persona dei legali rappresentanti Nominativo_1
nato a [...] il [...] (c.f. CF_1) e Nominativo_2 nato a [...] il [...] rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio Macchiarella Amm.re Unico della Officine Legali Società tra Avvocati a r.l. impugna l' avviso di accertamento AREG/1765843/2024 n. 41805/2024, notificata in data
10.01.2025 dal Comune di Palermo – Area delle Entrate e Tributi Comunali -Servizio TARI che chiede il pagamento dell'importo di € 3.240,56 inerente il tributo TARI 2022.
Nel contempo chiede ex art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546/92, la disapplicazione del Regolamento
Comunale per l'applicazione del tributo TARI approvato con delibera del Consiglio Comunale n.254 del
26.09.2014, nonché degli atti presupposti e/o consequenziali quali le delibere n.233 del 17.07.2014, n.255 del 27.09.2014, n.83 del 31.07.2015 e n.29 del 29.04.2016 con le quali sono state approvate le scadenze e le tariffe TARI, del regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo TARES approvato con delibere del Consiglio Comunale n.331 – 332 del 27.09.2013; nonché la delibera n. 83 del 28.05.1998 con la quale i rifiuti speciali di cui alla delibera interministeriale del 27.07.1984 sono stati assimilati a quelli urbani.
FATTO
1. Ricorrente_1 s.r.l. (ex Ricorrente_1 s.n.c.) è una società che ha per oggetto sociale l'attività di officina per manutenzione e riparazione di navi, natanti, pompe, sale macchine, valvole e motori di ogni tipo e genere, da effettuarsi sia in cantieri propri che di terzi, sia in officina che su banchine pubbliche e private, ecc, come si evince dalla visura camerale (doc. 2);
2. L'esercizio produttivo di tale attività implica la produzione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
3. La società ha la sede legale e principale nel Comune di Palermo in Indirizzo_1;
4. La società contribuente in data 10.01.2025 è stata destinataria di avviso di accertamento TARI n.
41805/2024, con il quale si avanza richiesta dell'importo complessivo di € 3.240,56 relativamente all'anno d'imposta 2022, per omesso/parziale/tardivo versamento del tributo TARI, in riferimento all'immobile dove la stessa volge attività d'impresa (doc.1);
5. La società ricorrente allega al presente ricorso una perizia corredata di planimetria con il dettaglio delle superfici per singole aree, della loro destinazione e utilizzazione e la produzione di rifiuti speciali;
aree, pertanto, non assoggettabili a TARI (doc.4);
Ricorrente_1 s.r.l. (ex Ricorrente_1 s.n.c.), come da abitudine e da prassi, ha regolarmente e formalmente presentato richiesta di esenzione TARI secondo art. 5 del regolamento in data 20/05/2022 tramite PEC (Identificativo messaggio: Email_3) al Comune di Palermo per anno 2022 che si allega;
Ricorrente_1 s.r.l. (ex Ricorrente_1 s.n.c.) provvede a conferire i rifiuti speciali prodotti presso impianti di trattamento autorizzati, impiegando per il trasporto una ditta specializzata (doc.6); La società contribuente con la documentazione che allega, dà prova e dimostrazione di smaltire a sue spese i rifiuti speciali derivanti dalle sue lavorazioni d'officina (vedasi documento allegato); Il fatto concreto e documentato del sostenimento, da parte della società ricorrente, degli oneri di smaltimento a mezzo di servizio privato, giustifica la correlativa riduzione della pretesa impositiva sui rifiuti urbani al fine di evitare l'ipotesi di una illegittima doppia imposizione (principio espresso in numerose pronunce anche dalla stessa
Corte di Giustizia tributaria di Palermo n. 306/2023 e n. 2682/2023 nei confronti di società che producevano rifiuti speciali e pericolosi); Il Comune di Palermo, pur avendone il potere e anche l'onere, non ha mai disposto uno specifico e accurato sopralluogo per la verifica e per la corretta quantificazione del tributo in ragione del tipo di rifiuti prodotti;
Chiede che vengano riconosciuti esenti il i 79.71% della superfici e tassata.
Da un esame accurato dell'avviso impugnato, si evince che l'Amministrazione comunale non ha riconosciuto nessuna area esente dal tributo, ma ha applicato solo una riduzione di € 117.76 sull'importo complessivo richiesto di € 2.237,45, non specificando il metodo di attribuzione della riduzione ottenuta che corrispondente solo al 5.26%.
Il Regolamento Comunale specifica nell'art 5 comma 2 (esenzione 100%): “Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. "
Tutto ciò premesso, è evidente come l'Amministrazione se avesse fatto corretta applicazione dell'art. 12 della legge 212 del 2000, garantendo un effettivo contraddittorio con la ricorrente prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, avrebbe avuto contezza delle peculiarità della fattispecie. Infatti, la società ricorrente fornisce prova attraverso formulari, registro carico e scarico, perizia e relativa planimetria della produzione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali e la planimetria allegata delimita le aree di produzione rifiuti speciali e i relativi codici CER prodotti.
MOTIVI DI RICORSO
I°
Illegittimità diretta e derivata per violazione del combinato disposto degli artt. 184-188-190-193 del d.lgs. n.
152/2006, e dell'art. 1, commi 641-642-649, della legge n. 147/2013 (art. 62 del d. lgs. n. 507/1993 ss.mm.
ii. per la tarsu, art. 14 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii. per la tares); violazione della risoluzione n. 2/df del dipartimento delle finanze del ministero dell'economia e finanze del 09 dicembre 2014. Le disposizioni non hanno innovato la previgente disciplina della TARSU, recata dall'art. 62 del D. Lgs. n.
507/1993 ss.mm.ii., e della TARES recata dall'art. 14 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.
La Risoluzione n. 2/DF del dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze del 09 dicembre
2014 stabilisce nel primo periodo, “nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento son tenuti a provvedere, a proprie spese, i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente” e nel terzo periodo dello stesso comma, secondo cui il comune con regolamento “ individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili ed i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione”.
Il complesso della normativa citata va nel senso di evitare una doppia tassazione e di consentirne una più equilibrata e più rispondente alla reale fruizione del servizio, evitando l'applicazione della Tari nelle situazioni in cui il presupposto del tributo non sorge, come nel caso delle superfici utilizzate per le lavorazioni industriali o artigianali ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali. La norma contenuta nel primo periodo del comma 649 dell'art 1 della Legge n. 147 del 2013 deve essere intesa come finalizzata a dettare un principio normativo di carattere generale, rispetto a quanto stabilito dal terzo periodo dello stesso comma: il verificarsi della condizione della produzione in via continuativa e prevalente della produzione di rifiuti speciali determina l'esclusione della TARI delle superfici produttive di tali rifiuti. È evidente che il potere previsto dal terzo periodo del comma 649 in commento è esercitato dal
Comune nel solo ristretto ambito in cui gli è consentito poiché, ovviamente, laddove le superfici producono rifiuti speciali non assimilabili, il Comune non ha alcun spazio decisionale, in quanto dette superfici sono già escluse ex lege dalla TARI.
Di conseguenza, la successiva norma secondo la quale i comuni individuano le superfici alle quali “si estende il divieto di assimilazione” opera solamente nei casi in cui i Comuni possono individuare ulteriori superfici da sottrare all'assimilazione e, dunque, alla tassazione, attuando in tal modo una vera e propria autolimitazione del proprio potere di imposizione.
Risulta acclarato, pertanto, che il Comune ha il potere di estendere il campo di applicazione dell'esenzione e non di restringerlo: mentre nella specie il Comune di Palermo ha provveduto all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani operando un laconico riferimento alla classificazione contenuta nella delibera interministeriale del 27.07.1984 (art. 5 Regolamento TARI) , salvo il risibile abbattimento forfettario del 10% dell'area tassabile di cui all'art. 6 del Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 254 del 26.09.2014.
II°
Illegittimità dell'avviso di accertamento per errato computo delle superfici delle aree tassabili – difetto di istruttoria, nonché per non aver tenuto erroneamente conto della totalità delle superfici escluse dalla tassazione ex art. 5 del Regolamento TARI del Comune di Palermo e per violazione dell'art. 70 d.lgs. 507/93
e dell'art. 12 del d.lgs del 18.12.1997n.472
Contesta l'avviso di accertamento per infedele dichiarazione, essendosi la società ricorrente affidata in buona fede, per l'anno 2022 alla denuncia di inizio attività e dichiarazione annuale che fotografa la reale situazione di fatto, in forza per gli anni successivi se le condizioni di tassabilità restano invariate. E comunque Ricorrente_1 s.r.l. (ex Ricorrente_1 s.n.c.), come da abitudine e da prassi, ha regolarmente e formalmente presentato richiesta di esenzione TARI secondo art. 5 del regolamento in data 20/05/2022 tramite PEC (Identificativo messaggio: Email_3).
In virtù di ciò si sostiene che nel caso di specie, non è configurabile un'ipotesi di dichiarazione infedele, ma di mero errore dell'amministrazione comunale.
L'istanza di esenzione del tributo è stata presentata nei termini e documenta sufficientemente i fatti allegati dal contribuente. È pacifico il diritto all'esenzione di cui è titolare la Ricorrente_1 s.r.l. (ex Ricorrente_1 s.n.c.) che ha provveduto e provvede tuttora, in proprio, allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti per aree di produzione le cui destinazioni sono rimaste invariate negli anni. Non può, pertanto, ravvisarsi alcuna dichiarazione infedele della ricorrente perché al momento dell'inizio dell'attività ha rassegnato la reale situazione dei luoghi, rimasta invariata nei periodi successivi. Ricorrente_1 s.r.l. (ex Ricorrente_1 s.n.c.) ha provveduto a conferire i rifiuti speciali prodotti presso impianti di trattamento autorizzati, impiegando per il trasporto una ditta specializzata e che ha presentato regolare istanza per il rinnovo dell'esenzione della TARI.
In via ulteriormente subordinata
Avuto riguardo alla particolare rilevanza delle argomentazioni esposte e agli elementi di fatto argomentati, disporre apposita consulenza tecnica ai sensi e per gli effetti dei poteri di cui all'art 7 del D. Lgs.546/92 relativamente agli immobili oggetto dell'avviso di accertamento al fine di verificare e determinare le aree oggetto di accertamento fiscale e la loro qualificazione e successiva tassazione.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese forfettarie ex DM 55/14, CPA ed IVA.
Controdeduzioni del Comune di Palermo
In ordine alla presunta illegittimità diretta e derivata per violazione del combinato disposto degli artt.
184-188-190- 193 del d.lgs. n. 152/2006, e dell'art. 1, commi 641-642-649, della legge n. 147/2013
(art. 62 del d. lgs. n. 507/1993 ss.mm.ii. per la tarsu, art. 14 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii. per la tares); violazione della risoluzione n. 2/df del dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e finanze del 09 dicembre 2014.
il Regolamento del Comune è perfettamente conforme e coerente alla normativa applicabile, tanto che, proprio in attuazione dell'art. 1, commi 641-642-649, della Legge n. 147/2013, disciplina le varie ipotesiastrattamente previste e, tra le altre, si individuano sia quella di esenzione dal pagamento per produzione di rifiuti speciali sia quella di riduzione per produzione promiscua di rifiuti e per produzione c.d. mista. Ne consegue che la normativa regolamentare applicabile, attuativa della normativa nazionale che ha introdotto il prelievo connesso alla produzione dei rifiuti, è certamente legittima. Del resto il detto Regolamento non è stato oggetto di impugnazione per illegittimità innanzi al TAR e, di conseguenza, esso è perfettamente valido ed efficace erga omnes.
Controparte, al più, avrebbe potuto richiedere all'On.le Corte la disapplicazione del detto Regolamento al suo caso concreto ove avesse dimostrato che l'eccepita illegittimità determina un vulnus alla sua posizone.
Ma il Regolamento, proprio perché prevede astrattamente sia le ipotesi di esenzione che quelle di riduzione, non crea alcun vulnus alla posizione di controparte.
In ordine alla presunta illegittimità dell'avviso di accertamento per errato computo delle superfici delle aree tassabili – difetto di istruttoria, nonché per non aver tenuto erroneamente conto della totalità delle superfici escluse dalla tassazione ex art. 5 del Regolamento TARI del Comune di Palermo rappresenta quanto segue.
Controparte lamenta che l'avviso di accertamento sarebbe infondato nel merito perché vi sarebbe stato un errato computo delle superfici tassabili nonché per non aver tenuto erroneamente conto della totalità delle superfici escluse dalla tassazione ex art. 5 del Regolamento TARI del Comune di Palermo.
Il ricorso in esame risulta privo di fondamento sia in fatto che in diritto, considerato che l'attività impositiva contestata da controparte si configura pienamente conforme alla normativa prevista dai commi 639 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che ha istituito il tributo TARI.
Sulla mancata applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 5 comma 2 del vigente Regolamento Tari per le aree a produzione esclusiva di rifiuti speciali, si eccepisce quanto segue.
Rileva che, per costante ed uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 29.03.2023, n.8851: “In materia di TARI, – così come già statuito dalla Corte in tema di Tarsu, – pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura,
l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale” (v. sul punto, ex plurimis, Cass.,
Sez. V, Ord. n. 533 del 2022, Cass. sent. n.21780 del 2018, n. 21780, Cass. n. 9731 del 2015; Cass. n.
4766 del 2004). Ai fini del riconoscimento dell'esenzione da parte dell'Ente impositore, l'art. 5 del citato Regolamento, stabilisce che il contribuente, produttore di rifiuti speciali, debba dimostrarne l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente.
Il termine di presentazione per la relativa dichiarazione, stabilito dal successivo art. 13, è fissato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
La Corte di Cassazione, già con la decisione n. 5862 del 3/3/2021, aveva confermato che l'esenzione dalla TARI per le superfici produttive di rifiuti speciali presuppone la presentazione di apposita dichiarazione, essendo irrilevante la produzione di perizie o altra documentazione. Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte di Cassazione, il Comune aveva eccepito che la società contribuente che invocava l'esenzione per produzione di rifiuti speciali non aveva inoltrato alcuna dichiarazione all'amministrazione comunale circa la produzione di rifiuti speciali su parte della superficie al fine di ottenere l'esclusione del tributo sicché il tributo andava corrisposto sull'intera superficie.
Ricorrente_1 snc ha presentato una dichiarazione di esenzione ex art. 5 del richiamato Regolamento per l'anno 2022, trasmessa il 20.12.2021, mancante della documentazione attestante la legittimazione al beneficio di esenzione operando un mero rinvio a altra istanza di esenzione relativa al 2021. E' evidente l'irregolarità della predetta istanza sia con riferimento alla tempistica (presentata il 20.12.2021) che riguardo al suo contenuto non probante della produzione e smaltimento, nell'anno 2022, dei rifiuti speciali.
Invero, come già rilevato, ai sensi del Regolamento comunale sopra citato, che attua pedissequamente quanto disposto dalla Legge n. 147/2013 e che ha un espresso riferimento l'art. 5, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, deve essere fornita la prova della produzione dei rifiuti speciali nell'anno di riferimento e del loro smaltimento, secondo le modalità di legge, nel medesimo anno.
In altre parole, ai fini dell'esenzione per l'anno 2022 (oggetto di odierno esame) entro il 31 gennaio 2023 la società avrebbe dovuto dimostrare al Comune la produzione dei rifiuti speciali nell'anno 2022 e il loro smaltimento nel medesimo anno 2022 .
Non risulta altresì la trasmissione presso il Comune della documentazione per l'anno 2022 idonea a dimostrare la produzione, il recupero e lo smaltimento a termini di legge dei rifiuti speciali ovvero i contratti con le ditte specializzate per lo smaltimento, i registri di carico escarico, i formulari che accompagnano il trasporto verso i depositi di smaltimento.
Infine si osserva che con istanza di esenzione art. 5 presentata da controparte in data 20.05.2022 (ALL. B)
l'Ufficio ha correttamente applicato la riduzione “promiscua produzione di rifiuti urbani e speciali” così come previsto dal regolamento “per il riconoscimento della riduzione ex art. 10 e la c.d. “promiscua” ex art 6 la dichiarazione va presentata entro il 31.01. dello stesso anno” Infine non può tacersi che anche la perizia di parte allegata al fascicolo del giudizio e più volte richiamata nel ricorso è inidonea a provare alcunchè.
Infine osserva che la Corte di Giustizia Tributaria con sentenza n. 631/03/2023 e 632/03/2023 (ALL. C – D) riguardanti la stessa società ricorrente per TARI anni di imposta 2018 e 2019 ha rigettato i ricorsi di controparte motivando tale decisione “Va ricordato che in tema di TARSU, ai sensi degli artt. 7, 10 e 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, sono soggetti a tassazione i rifiuti speciali non pericolosi, se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale e ciò anche nell'ipotesi in cui la stessa non ne individui le caratteristiche quantitative e qualitative, spettando al contribuente solo una riduzione tariffaria in base a criteri di proporzionalità, nel caso in cui dimostri una riduzione della superficie tassabile ovvero che i rifiuti speciali siano avviati a recupero direttamente dal produttore, purché il servizio pubblico di raccolta e smaltimento sia istituito e sussista la possibilità per l'istante di avvalersene (v. Cass. 13.4.2018, n. 9214).
Inoltre la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia con sentenza n. 8920/08/2024 (ALL. E) riguardante la stessa società ricorrente per TARI anno di imposta 2017 ha rigettato l'appello della Ricorrente_1 snc motivando tale decisione “per l'esenzione ex art. 5 , l'art. 13 del Regolamento prevede che la relativa dichiarazione con documentazione a supporto vada presentata entro il 31.01. dell'anno successivo a quello di riferimento;
per il riconoscimento della riduzione ex art. 10 e la c.d. “promiscua” ex art 6 la dichiarazione va presentata entro il 31.01. dello stesso anno. Orbene, il Collegio osserva che per l'anno d'imposta 2017 l'appellante non ha presentato alcuna dichiarazione di agevolazione o esenzione per la produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani o per la produzione di rifiuti speciali pericolosi e non ha effettuato il pagamento di quanto dovuto controparte nessuna dichiarazione. Ed invero, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto non risulta agli atti nessuna dichiarazione di esenzione o di riduzione per l'anno 2017”.
Infine, la perizia giurata prodotta dalla società ricorrente non fa altro che riprodurre le varie estinazioni delle aree all'interno dei locali in questione e non è idonea a provare l'effettivo smaltimento nell'anno 2022 dei rifiuti speciali riferibili ai vari locali dove veniva svolta l'attività della società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente si rileva che è infondata l'eccezione di difetto di motivazione, atteso che l'avviso di accertamento impugnato contiene i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che l'hanno determinato nonchè gli elementi necessari per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa, così come peraltro si evince dallo stesso contenuto del ricorso.
Si rileva, peraltro, che il D.Lgs. 507/93, riguardante la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, non prevede alcun obbligo di instaurazione di un preventivo contraddittorio. L'art. 10 del predetto decreto prevede, infatti, che l'ufficio comunale possa rivolgere al contribuente invito ad esibire o trasmettere documentazione, ma lo stesso ufficio può utilizzare dati legittimamente acquisiti da fonti interne o esterne senza la necessità di instaurare alcun contraddittorio preventivo.
Sempre preliminarmente risulta generica la richiesta di disapplicazione del regolamento comunale non specificando i motivi (incompetenza -eccesso di potere o violazione di legge) per i quali il Giudice tributario incidenter tantum debba provevdere.
Nel merito, grava, sul contribuente, che nel caso di specie ha dichiarato "mq 990 di superfici destinate ad officine artigianali”, l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione. L'art. 3 del Regolamento comunale n. 254 del 26.09.2014 in conformità alla normativa nazionale, individua quale presupposto per l'applicazione della Tari il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani, che insistono interamente o prevalentemente sul territorio comunale e, all'art. 5 prevede un'ipotesi di esclusione dalla tassazione laddove al comma 2 prevede che “nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”. Il comma
6 del medesimo art. 5 prevede, poi, che le condizioni di non assoggettabilità al tributo devono essere indicate o nella dichiarazione originaria o nella dichiarazione di variazione e devono essere supportate da idonea documentazione.
Ed ancora, nell'ipotesi di difficoltà di delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali si applica sull'area di produzione una percentuale di abbattimento della superficie tassabile la c.d. “promiscua”, prevedendo all'art. 6 “un abbattimento dell'area tassabile nella misura del 10%. Tale abbattimento è riconosciuto dal
Comune
Il Regolamento comunale prevede altresì un'ipotesi di riduzione, all'art. 10 comma 4, introducendo la riduzione della tassa al 30 % nella quota variabile agli utenti che dimostrano di avviare al riciclo, direttamente o mediante soggetti autorizzati, almeno il 70% dei rifiuti speciali assimilati. - per l'esenzione ex art. 5 , l'art. 13 del Regolamento prevede che la relativa dichiarazione con documentazione a supporto vada presentata entro il 31.01. dell'anno successivo a quello di riferimento;
-per il riconoscimento della riduzione ex art. 10 e la c.d. “promiscua” ex art 6 la dichiarazione va presentata entro il 31.01. dello stesso anno.
In ordine alla presunta nullità dell'avviso di accertamento per errore nella determinazione delle Superfici,
l'onere della prova grava sul contribuente che doveva depositare tempestiva denunzia e richiesta di esenzione.
Sul punto assume che l'avviso di accertamento sarebbe “tecnicamente errato nel calcolo della superficie imponibile e di conseguenza tassabile” esclusivamente perché le superfici considerate nell'avviso non sarebbero coerenti con quelle emergenti dalla perizia giurata (rectius relazione tecnica).
a tal uopo si osserva quanto segue:
1) La relazione si sostanzia in semplice descrizione di fasi di attività che si assumono, senza alcun riscontro, essere proprie della società.
2) Essa è stata redatta nel 2019 ma l'anno d'imposta è il 2022 e l'agevolazione invocata come anche l'esonero totale o parziale dal tributo non si applicano automaticamente ma occorre la presentazione di apposita istanza munita di idonea documentazione a provare l'effettivo smaltimento secondo le procedure di legge, entro i termini di scadenza previsti dal regolamento comunale.
3) Come rilevato dal Comune la dichiarazione di agevolazione o esenzione per la produzione di rifiuti speciali per l'anno 2022 è intempestiva. assimilati agli urbani o per la produzione di rifiuti speciali pericolosi e non ha effettuato il pagamento di quanto dovuto, pertanto, l'attività impositiva contestata si configura legittima e fondata.
Si osserva che la Suprema Corte ha affermato, in tema di TARSU, che i rifiuti “speciali” non possono essere assimilati ai rifiuti solidi urbani e ad essi va applicata la disciplina di cui all'art. 62, comma 3 del D.Lgs. 507/93,
“il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l'esclusione della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formino esclusivamente rifiuti speciali” ( Cass.,Sez. 5,
n. 4793 dell'11/3/2016), “con la conseguenza che sono escluse dalla superficie imponibile quelle sole parti dell'immobile in cui, per struttura e destinazione, il contribuente provi si formino esclusivamente rifiuti speciali”
( Snt. Cass.. Sez. 5, n. 5377 del 4/4/2012; Cass. Sez. 5, n. 627 del 18/1/2012; Ord. Cass., Sez. 5 n. 1975 del 26/1/2018).
Nel caso di specie la Ricorrente_1 snc ha presentatola dichiarazione di esenzione ex art. 5 del richiamato Regolamento per l'anno 2022, trasmessa il 20.12.2021, priva della documentazione attestante la legittimazione al beneficio di esenzione.
Il ricorso è, quindi, infondato e va rigettato.
Per la complessità dellequestioni esaminate si compensano le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo 12.6.25 I GIUDICE MONOCRATICO