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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/09/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 6184/2025
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 6184/2025 promossa da nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...] ed entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Flavia Barbato (C.F.
) presso il cui studio in Bologna, Via Ugo Bassi, 7 sono elettivamente domiciliati, C.F._3
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza; il P.M è intervenuto visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 05/05/2025 e Parte_1 Parte_2
davano atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale, in data 13.03.2022 è nato;
i Per_1
ricorrenti proseguivano narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza.
Ciò posto, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore, accordi esplicitati in atti.
pagina 1 di 4 Considerata la congiunta richiesta delle parti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, era assegnato un termine perentorio per il relativo adempimento con invito alle parti ad integrare la produzione documentale con i documenti di cui all'art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
Alla scadenza del predetto termine, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
1) Affida in maniera condivisa ad entrambi i genitori, che ne cureranno al meglio la crescita e Per_1 formazione in accordo tra loro. Le decisioni di maggior interesse per la vita del bambino (istruzione, educazione, salute, tempo libero etc.) saranno quindi assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del figlio, mentre ciascuno di loro ne seguirà la quotidianità allorquando ha il figlio con sé. I genitori si impegnano a mantenere un dialogo rispettoso e costruttivo sui temi relativi alla crescita, formazione e gestione del bambino, nel suo interesse.
2) assegna l'abitazione familiare sita in Imola, Viale De Amicis, 53, alla Sig.ra unitamente a quanto la Parte_1 arreda, fatta salva la facoltà per il Sig. di portare via i beni mobili come da elenco allegato, quando si Parte_2 trasferirà altrove;
a far data dalla cessazione della convivenza, la Sig.ra sosterrà il pagamento del Parte_1 canone di locazione della citata abitazione;
3) prende atto che le parti danno atto e dichiarano di essere consapevoli in ogni caso che la Sig.ra ha Parte_1 intenzione di trasferirsi altrove quando sarà possibile, scegliendo una abitazione sita in Imola e hinterland (max circa 20 km da Imola); conserverà la residenza presso la madre fino a quando questa rimarrà residente Per_1 nel comune di Imola.
4) prende atto che il Sig. al momento del deposito del ricorso, si trovava in procinto di acquistare un Parte_2 immobile in Imola per le proprie esigenze abitative, del quale avrebbe sostenuto in via autonoma il relativo mutuo, i genitori convenivano dunque che, finché il sig. non avesse trovato un immobile consono alle Parte_2
pagina 2 di 4 proprie esigenze, avrebbero continuato a convivere nell'abitazione familiare. Fino a quando perdurerà la convivenza, i genitori si faranno carico del canone di locazione dell'abitazione nella misura del 50% ciascuno;
inoltre, come già avviene, il Sig. si farà carico esclusivo delle utenze e spese relative all'abitazione Parte_2
(forniture, condominio etc.), la Sig.ra della “spesa” (esigenze alimentari della famiglia); Parte_1
5) prende atto che le parti hanno concordato affinché una volta cessata la convivenza, terranno con sé il piccolo secondo tempi di permanenza paritetici (c.d. collocazione alternata), sulla base di uno schema Per_1 strutturato su due settimane (doc. 8), con le precisazioni che seguono:
- Settimana 1: starà con la madre dal lunedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì, quando lo Per_1 accompagnerà a scuola. Starà con il padre dal mercoledì all'uscita da scuola fino al sabato mattina, quando questi lo porterà presso l'abitazione materna intorno alle 10.00. Il bambino trascorrerà quindi il fine settimana con la madre.
- Settimana 2: starà con la madre dal lunedì al mercoledì, quando questa lo accompagnerà a scuola. Per_1
Starà con il padre dal mercoledì all'uscita da scuola fino al venerdì mattina, quando il papà lo accompagnerà a scuola. Starà con la madre il venerdì dall'uscita da scuola fino al sabato mattina, quando lo porterà presso l'abitazione paterna intorno alle 10.00. Il bambino trascorrerà quindi il fine settimana con il padre, che lo porterà
a scuola il lunedì mattina. I genitori reciprocamente consentiranno le comunicazioni telefoniche del bambino con il genitore assente e consentiranno altresì che siano anche i nonni a prendersi cura di lui, come tuttora avviene;
- vacanze estive: il bambino trascorrerà una settimana continuativa intera con ciascuno dei genitori durante il mese di agosto, settimana da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno, fermo per il restante periodo estivo il calendario di permanenza descritto;
- vacanze natalizie e pasquali: trascorrerà con ciascuno dei genitori sette giorni (alternando di anno in Per_1 anno il periodo del 23 e 24 dicembre con quello del 25 e 26 dicembre, nonché il periodo del 31 dicembre e 1 gennaio con quello del 5 e 6 gennaio) e tre giorni durante le vacanze pasquali (con alternanza tra i genitori del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo). I genitori divideranno paritariamente tra loro i “ponti” e le altre festività scolastiche del bambino.
6) preso atto della attuale disparità reddituale tra le parti, dispone che, a decorrere dalla sua uscita dalla casa familiare, il padre corrisponderà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese un assegno per il mantenimento di pari ad € 250,00/mese, cifra rivalutabile ISTAT e da versarsi all'IBAN Per_1
[...], conto intestato alla Sig.ra Parte_1
7) dispone che entrambi i genitori percepiscano il 50% dell'importo a titolo di assegno unico attualmente percepito verrà suddiviso tra i genitori nella misura del 50%;
8) prende atto che le parti dichiarano che per la definizione delle presenti condizioni economiche hanno tenuto conto delle attuali loro condizioni economico patrimoniali e dei tempi di permanenza paritetici del bambino presso ciascuno di loro;
pagina 3 di 4 9) dispone che i genitori sostengano il 50% delle spese straordinarie relative a e inerenti l'istruzione Per_1
(tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le tasse d'iscrizione scolastica, le assicurazioni obbligatorie, libri e materiale didattico, le gite d'istruzione, le ripetizioni, i campi estivi), la mensa scolastica (da ritenersi quindi straordinaria), le spese mediche e specialistiche (quali, in via esemplificativa, i ticket sanitari, le visite specialistiche dietro prescrizione del medico di base, le conseguenti prescrizioni terapeutiche), le spese ludico sportive (queste ultime da intendersi uno sport/anno). Tutte le altre spese dovranno essere previamente concordate tra i genitori, fatta eccezione per le oggettive urgenze.
I genitori concordano che le spese in oggetto andranno rimborsate al genitore che le ha sostenute nel mese successivo a quello dell'esborso, previa esibizione dei giustificativi di spesa. Convengono altresì che le spese straordinarie di valore unitario superiore ad € 200,00 verranno corrisposte direttamente e personalmente al 50% da ciascuno di loro, escluso quindi il meccanismo di rimborso di cui sopra.
10) prende atto che le parti concordano che le spese dell'asilo nido frequentato dal bambino per l'a/s 2024/2025, pari a circa € 520,00/mese, verranno sostenute da ciascuno di loro nella misura del 50%;
11) prende atto che, con lo scopo di facilitare il rapporto continuativo di con entrambi i genitori, questi Per_1 si impegnano a scegliere per lui istituti scolastici nel Comune di Imola;
12) prende atto che i genitori reciprocamente prestano il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore;
13) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 16.7.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 6184/2025
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 6184/2025 promossa da nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...] ed entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Flavia Barbato (C.F.
) presso il cui studio in Bologna, Via Ugo Bassi, 7 sono elettivamente domiciliati, C.F._3
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza; il P.M è intervenuto visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 05/05/2025 e Parte_1 Parte_2
davano atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale, in data 13.03.2022 è nato;
i Per_1
ricorrenti proseguivano narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza.
Ciò posto, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore, accordi esplicitati in atti.
pagina 1 di 4 Considerata la congiunta richiesta delle parti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, era assegnato un termine perentorio per il relativo adempimento con invito alle parti ad integrare la produzione documentale con i documenti di cui all'art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
Alla scadenza del predetto termine, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
1) Affida in maniera condivisa ad entrambi i genitori, che ne cureranno al meglio la crescita e Per_1 formazione in accordo tra loro. Le decisioni di maggior interesse per la vita del bambino (istruzione, educazione, salute, tempo libero etc.) saranno quindi assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del figlio, mentre ciascuno di loro ne seguirà la quotidianità allorquando ha il figlio con sé. I genitori si impegnano a mantenere un dialogo rispettoso e costruttivo sui temi relativi alla crescita, formazione e gestione del bambino, nel suo interesse.
2) assegna l'abitazione familiare sita in Imola, Viale De Amicis, 53, alla Sig.ra unitamente a quanto la Parte_1 arreda, fatta salva la facoltà per il Sig. di portare via i beni mobili come da elenco allegato, quando si Parte_2 trasferirà altrove;
a far data dalla cessazione della convivenza, la Sig.ra sosterrà il pagamento del Parte_1 canone di locazione della citata abitazione;
3) prende atto che le parti danno atto e dichiarano di essere consapevoli in ogni caso che la Sig.ra ha Parte_1 intenzione di trasferirsi altrove quando sarà possibile, scegliendo una abitazione sita in Imola e hinterland (max circa 20 km da Imola); conserverà la residenza presso la madre fino a quando questa rimarrà residente Per_1 nel comune di Imola.
4) prende atto che il Sig. al momento del deposito del ricorso, si trovava in procinto di acquistare un Parte_2 immobile in Imola per le proprie esigenze abitative, del quale avrebbe sostenuto in via autonoma il relativo mutuo, i genitori convenivano dunque che, finché il sig. non avesse trovato un immobile consono alle Parte_2
pagina 2 di 4 proprie esigenze, avrebbero continuato a convivere nell'abitazione familiare. Fino a quando perdurerà la convivenza, i genitori si faranno carico del canone di locazione dell'abitazione nella misura del 50% ciascuno;
inoltre, come già avviene, il Sig. si farà carico esclusivo delle utenze e spese relative all'abitazione Parte_2
(forniture, condominio etc.), la Sig.ra della “spesa” (esigenze alimentari della famiglia); Parte_1
5) prende atto che le parti hanno concordato affinché una volta cessata la convivenza, terranno con sé il piccolo secondo tempi di permanenza paritetici (c.d. collocazione alternata), sulla base di uno schema Per_1 strutturato su due settimane (doc. 8), con le precisazioni che seguono:
- Settimana 1: starà con la madre dal lunedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì, quando lo Per_1 accompagnerà a scuola. Starà con il padre dal mercoledì all'uscita da scuola fino al sabato mattina, quando questi lo porterà presso l'abitazione materna intorno alle 10.00. Il bambino trascorrerà quindi il fine settimana con la madre.
- Settimana 2: starà con la madre dal lunedì al mercoledì, quando questa lo accompagnerà a scuola. Per_1
Starà con il padre dal mercoledì all'uscita da scuola fino al venerdì mattina, quando il papà lo accompagnerà a scuola. Starà con la madre il venerdì dall'uscita da scuola fino al sabato mattina, quando lo porterà presso l'abitazione paterna intorno alle 10.00. Il bambino trascorrerà quindi il fine settimana con il padre, che lo porterà
a scuola il lunedì mattina. I genitori reciprocamente consentiranno le comunicazioni telefoniche del bambino con il genitore assente e consentiranno altresì che siano anche i nonni a prendersi cura di lui, come tuttora avviene;
- vacanze estive: il bambino trascorrerà una settimana continuativa intera con ciascuno dei genitori durante il mese di agosto, settimana da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno, fermo per il restante periodo estivo il calendario di permanenza descritto;
- vacanze natalizie e pasquali: trascorrerà con ciascuno dei genitori sette giorni (alternando di anno in Per_1 anno il periodo del 23 e 24 dicembre con quello del 25 e 26 dicembre, nonché il periodo del 31 dicembre e 1 gennaio con quello del 5 e 6 gennaio) e tre giorni durante le vacanze pasquali (con alternanza tra i genitori del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo). I genitori divideranno paritariamente tra loro i “ponti” e le altre festività scolastiche del bambino.
6) preso atto della attuale disparità reddituale tra le parti, dispone che, a decorrere dalla sua uscita dalla casa familiare, il padre corrisponderà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese un assegno per il mantenimento di pari ad € 250,00/mese, cifra rivalutabile ISTAT e da versarsi all'IBAN Per_1
[...], conto intestato alla Sig.ra Parte_1
7) dispone che entrambi i genitori percepiscano il 50% dell'importo a titolo di assegno unico attualmente percepito verrà suddiviso tra i genitori nella misura del 50%;
8) prende atto che le parti dichiarano che per la definizione delle presenti condizioni economiche hanno tenuto conto delle attuali loro condizioni economico patrimoniali e dei tempi di permanenza paritetici del bambino presso ciascuno di loro;
pagina 3 di 4 9) dispone che i genitori sostengano il 50% delle spese straordinarie relative a e inerenti l'istruzione Per_1
(tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le tasse d'iscrizione scolastica, le assicurazioni obbligatorie, libri e materiale didattico, le gite d'istruzione, le ripetizioni, i campi estivi), la mensa scolastica (da ritenersi quindi straordinaria), le spese mediche e specialistiche (quali, in via esemplificativa, i ticket sanitari, le visite specialistiche dietro prescrizione del medico di base, le conseguenti prescrizioni terapeutiche), le spese ludico sportive (queste ultime da intendersi uno sport/anno). Tutte le altre spese dovranno essere previamente concordate tra i genitori, fatta eccezione per le oggettive urgenze.
I genitori concordano che le spese in oggetto andranno rimborsate al genitore che le ha sostenute nel mese successivo a quello dell'esborso, previa esibizione dei giustificativi di spesa. Convengono altresì che le spese straordinarie di valore unitario superiore ad € 200,00 verranno corrisposte direttamente e personalmente al 50% da ciascuno di loro, escluso quindi il meccanismo di rimborso di cui sopra.
10) prende atto che le parti concordano che le spese dell'asilo nido frequentato dal bambino per l'a/s 2024/2025, pari a circa € 520,00/mese, verranno sostenute da ciascuno di loro nella misura del 50%;
11) prende atto che, con lo scopo di facilitare il rapporto continuativo di con entrambi i genitori, questi Per_1 si impegnano a scegliere per lui istituti scolastici nel Comune di Imola;
12) prende atto che i genitori reciprocamente prestano il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore;
13) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 16.7.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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