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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/02/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 244/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 244/2019, avente ad oggetto:
responsabilità professionale, riservata in decisione all'udienza del 15/10/2024 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
(CF: ), rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
ERAMO GIUSEPPE (CF: ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
studio del predetto difensore, sito a Sora (FR) in Via C. Cattaneo, 86.
ATTORE
CONTRO
pagina 1 di 18 (CF: ), rappresentato e difeso dall' avv. CP_1 C.F._3
MARZIALE GAETANO (CF: ), elettivamente domiciliato C.F._4
presso lo studio del suo difensore ad Isola del Liri (FR) in via Lungoliri della
Repubblica, 3.
CONVENUTO
E
(CF/P.IVA: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
procuratore ad negotia, rappresentata e difesa dall' Avv. Pizzutelli Franco (CF:
), elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito a C.F._5
Frosinone (FR) in Via M.T. Cicerone, 129.
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Tanto premesso, questa difesa, tenuto conto che trattasi anche di
operazioni di calcoli matematici e verifiche, insiste nella richiesta di nomina di C.T.U.
contabile come regolarmente chiesta nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183
VI n.2 c.p.c., di cui il Giudice non ha tenuto conto.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della nomina di C.T.U. contabile, la
scrivente difesa fa riserva di ogni diritto, si riporta alle conclusioni rassegnate nel
proprio atto di citazione chiedendone l'integrale accoglimento e chiede la concessione
dei termini ex art. 190 c.p.c.
Si chiede la trattazione dell'udienza in presenza.
pagina 2 di 18 Per la parte convenuta: “che la causa venga decisa, con concessione dei termini di cui
all'art.190 c.p.c (giorni 60 per la comparsa conclusionale e 20 per la memoria di
replica)”.
Per il terzo chiamato in causa: “Il sottoscritto avvocato, procuratore della CP_3
, letta l'ordinanza 11.6.24 della dott.ssa Tavolieri, esaurita l'istruttoria,
[...]
chiede fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni. In via subordinata,
conclude per l'accoglimento conclusioni come già depositate con note del 27.5.24, qui
da richiamarsi integralmente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, (CF: Parte_1
) conveniva in giudizio il dott. (CF: C.F._1 CP_1
), dinanzi a questo Tribunale al fine di ottenere una pronuncia C.F._3
che, previo accertamento della responsabilità professionale del convenuto per negligente svolgimento della stessa, condannasse al risarcimento dei danni in favore dell'attore in seguito all'inadempimento del suo obbligo di prestazione d'opera professionale.
A sostegno della pretesa risarcitoria, il deduceva in buona sostanza quanto Pt_1
segue:
- nel mese di gennaio dell'anno 2010 l'attore si rivolgeva al Dott. per CP_1
richiedere l'attribuzione del numero di Partita Iva e la relativa iscrizione all'Ente di previdenziale al fine di poter esercitare la propria attività di consulente agrario pagina 3 di 18 nonché l'attività di “coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali”;
- ed invero, il professionista per conto del sig. si occupava della gestione Pt_1
contabile, tributaria, fiscale e previdenziale sia dell'attività di agronomo sia dell'azienda agro-zootecnica olivicola, denominata “Azienda Agricola del Cesare”,
rilevata a gennaio dell'anno 2013 dall' attore ed inoltre gestiva l'attività commerciale di vendita al dettaglio di carne ed insaccati, di proprietà dell'istante;
- per lo svolgimento di tali incarichi professionali, le parti pattuivano un compenso mensile pari ad euro 80,00;
- inizialmente tale corrispettivo veniva accreditato sul conto corrente del Dott. e CP_1
successivamente, su richiesta del professionista, veniva consegnato personalmente dall'istante presso l'abitazione del professionista o presso lo studio Fusco;
- tuttavia, in data 13.11.2015 con lettera raccomandata A.R., la parte attrice riceveva dall'Agenzia delle Entrate, la richiesta di pagamento dell'importo pari ad euro 494,75
(comprensivo di sanzioni ed interessi) per errori evidenziati nella dichiarazione
Unico 2014;
- pertanto, il sig. chiedeva chiarimenti al professionista che rassicurava Pt_1
l'attore, giustificando la suddetta richiesta come un avviso sgravabile e riferiva di provvedere al saldo del predetto sgravio;
- solo, in seguito, l'istante veniva a conoscenza che il pagamento richiesto dall'Agenzia
delle Entrate era stato effettuato mediante compensazione con credito IVA, senza autorizzazione alcuna del contribuente;
pagina 4 di 18 - ed inoltre, l'Agenzia delle Entrate con comunicazione recapitata il 20.12.2016
richiedeva al contribuente dapprima il pagamento dell'importo pari ad euro 2.636,90
per omissione dei versamenti derivanti dalla Dichiarazione Unico 2014;
- successivamente in data 19.12.2017, l'ente di riscossione, accertati gli errori presenti nella dichiarazione Unico 2016, invitava l'attore a pagare un ulteriore importo di euro
2.989,12 (comprensivo di sanzioni ed interessi);
- pertanto, il sig. esausto e disorientato dalla gestione contabile, Parte_1
fiscale e tributaria del Dott. chiedeva al professionista la restituzione di tutta la CP_1
documentazione contabile;
- l'attore affidava la consulenza e la gestione fiscale della propria professione di agronomo, dell'attività agricola e commerciale ad altro commercialista, il quale constatava una serie di errori o/e omissioni attribuibili al Dott. CP_1
- nello specifico, infatti, veniva riscontrato quanto segue:
• omessa iscrizione alla Gestione INPS commercianti e di conseguenza mancato assolvimento degli obblighi contributivi;
• omesso addebito delle imposte in qualità di intermediario delegato all'invio dei pagamenti f24 online a mezzo del canale Entratel;
• mancate denunce annuali alla Cassa EPAP per assolvere agli obblighi annuali di comunicazione redditi;
• errore nella presentazione del modello Unico
- inoltre, a causa delle predette omissioni, il sig. , non essendo in regola Parte_1
pagina 5 di 18 con i contributi dallo stesso dovuti a titolo di gestione separata per l'attività
commerciale, specifica di non aveva potuto usufruire dei finanziamenti stanziati che presupponevano come requisito l'iscrizione all'INPS;
- altresì, dai calcoli effettuati, era emerso che l'attore doveva corrispondere a titolo di previdenza per la propria attività professionale un totale di € 17.664,00, relativo alle seguenti annualità:
➢ Anno 2013: € 3.361,00;
➢ Anno 2014: € 3.465,00;
➢ Anno 2015: € 3.543,00;
➢ Anno 2016: € 3.613,00;
➢ Anno 2017: € 3.682,00
- per di più, non risultavano presentate le comunicazioni annuali di fatturato alla cassa
EPAP dall'anno 2014 con un esposto debitorio pari ad euro 5.064,00 (di cui € 3.256,00
per sorte + 1807,00 per sanzioni);
- parimenti, non risultava pagato, a titolo di imposte l'importo pari ad € 10.515,00
relativo alle annualità decorrenti dal 2013 al 2017;
- l'attore avanzava invano la formale richiesta di risarcimento di danno patrimoniale
(quantificato in euro 33.243,00) nei confronti del commercialista, per aver svolto il suo incarico professionale di consulente tributario con “colpa, negligenza ed omissioni”;
- ed invero, con comunicazione a mezzo pec del 20.07.2018, l'istante invitava con esito pagina 6 di 18 negativo la controparte a stipulare la convenzione assistita ex art. 2 e ss. D.L. 132/2014.
Alla luce di quanto esposto in precedenza, il sig. concludeva, chiedendo Parte_1
all'intestato Tribunale, previo accertamento della responsabilità professionale del Dott.
per negligente svolgimento della stessa, la condanna al risarcimento dei CP_1
danni, determinati dall' inadempimento dell'opera professionale.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il dott. il quale CP_1
impugnava e contestava ogni avversa deduzione, richiesta e documentazione.
In via preliminare, il convenuto eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea, perché
l'invito alla negoziazione assistita, in ordine all'oggetto, era del tutto generico, e non contenente specifiche richieste.
Altresì, il professionista sottolineava che la parte attrice non aveva dimostrato la fondatezza degli errori e delle omissioni contestate, poiché gli importi dedotti non erano supportati da alcun conteggio analitico.
In riferimento all'aspetto contributivo previdenziale, invece, il professionista evidenziava che il sig. , in qualità di consulente agronomo era già Parte_1
registrato all'ente EPAP e per tal motivo non vi era alcun obbligo di iscrizione alla
“gestione separata INPS”.
Il convenuto, seppure ritenesse infondata la domanda attorea, chiamava in causa ex art
106 c.p.c. la compagnia assicurativa con la quale aveva stipulato la Controparte_2
polizza “multirischio del professionista” n.1/2553/122/154077717 del 20.7.2017, al fine pagina 7 di 18 di essere dalla società garantito e manlevato nella denegata ipotesi di accoglimento,
anche parziale, della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, ed infine, rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.
Autorizzata dal Giudice in persona di diverso magistrato la chiamata in causa di da parte del convenuto con verbale del 08/05/2019, la Controparte_2
compagnia assicuratrice si costituiva in giudizio, impugnando e contestando la domanda di garanzia del dott. . CP_1
In primo luogo, la società eccepiva l'inoperatività della copertura assicurativa, poiché i fatti dedotti in giudizio erano precedenti alla stipulazione della suddetta polizza.
Ed invero, la compagnia assicuratrice sosteneva che il professionista, pur essendo consapevole degli addebiti di responsabilità contestati dal suo cliente, né al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione né successivamente la notifica dell'atto di citazione, ometteva in mala fede di comunicare il sinistro, violando, pertanto,
l'obbligo di cui all' art. 1913 c.c. e all'art.
2.11 delle condizioni generali di assicurazione.
In riferimento ai danni, altresì, la società contestava le pretese risarcitorie avanzate dall'attore sia sotto il profilo dell'esistenza stessa dei danni sia sotto il profilo della riconducibilità eziologica degli stessi alla attività professionale svolta dal dott. e CP_1
sia in ordine alla loro quantificazione.
Pertanto, alla luce del comportamento anti-contrattuale del professionista, la società
pagina 8 di 18 sosteneva la perdita o la riduzione del diritto Controparte_2
dell'indennizzo ex art.1915 c.c. e concludeva, rassegnando le conclusioni esposte in precedenza.
In sede istruttoria, veniva espletato l'interrogatorio formale di entrambe le parti processuali.
Concessi i termini, di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Ciò posto, si ritiene che la domanda del sig. vada rigettata per i motivi riportati Pt_1
di seguito.
Preliminarmente, in punto di diritto, si osserva che il rapporto che si instaura tra professionista (nel caso in esame un commercialista) e cliente è un contratto d'opera previsto e disciplinato dal Codice civile agli artt. 2222 e ss. (del lavoro autonomo) e, in particolar modo, agli artt. 2229 e ss. relativi al capo delle professioni intellettuali.
L'obbligazione che il professionista assume nel momento in cui accetta l'incarico è
qualificabile come obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il commercialista assumendo l'incarico, si impegna a realizzare tutte le condizioni tecnicamente necessarie a consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, è consolidata nel ritenere che a prescindere dalla qualificazione dell'obbligazione, il professionista è tenuto in ogni caso ad espletare l'attività professionale in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176
pagina 9 di 18 comma 2 c. c. ovvero quello del professionista di media attenzione e preparazione,
qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c. c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Ed invero, in tema di responsabilità professionale, il dottore commercialista incaricato di una consulenza e gestione fiscale, ha l'obbligo – a norma dell' art. 1176 c.c. – non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell'ambito della sua competenza, ma parimenti, tenendo conto della portata dell'incarico conferito,
di individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente (Cassazione civile sez. III, 23/06/2016, n.13007).
Ed invero, l'attività del dottore commercialista e dell'esperto contabile, rientrando nell'alveo tipologico del contratto d'opera intellettuale regolato dagli artt. 2222 -2229
c.c. comporta in caso di inadempimento, la responsabilità contrattuale tipica del professionista intellettuale.
Sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova, in caso di inadempimento del professionista, spetta al cliente provare il danno ed il nesso eziologico tra la condotta del professionista ed il pregiudizio subito.
Grava, invece, sul professionista l'onere di provare, per essere indenne da responsabilità,
di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza pagina 10 di 18 normativamente imposta.
Ed invero, la responsabilità del professionista non sussiste per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento pregiudizievole lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se vi sia stato effettivamente un danno e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe potuto conseguire un risultato per sé più favorevole (Tribunale Roma sez. XI, 05/07/2017, n.13623).
In questi stessi termini, al contempo, si è espressa non solo la giurisprudenza di merito
(Tribunale Milano sez. I, 11/04/2019, n.3598; Tribunale Milano sez. I, 20/02/2020,
n.1640) ma anche la Corte di Cassazione, con l'oramai consolidato assunto secondo il quale “in tema di responsabilità civile del professionista, il cliente è tenuto a provare
non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato
dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista” (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
12354 del 27/05/2009, Rv. 608534 – 01; Cassazione civile sez. III, 11/02/2021, n.3566),
poiché l'art. 1223 cod. civ. postula la dimostrazione dell'esistenza concreta di un danno,
consistente in una diminuzione patrimoniale.
Come già ha avuto modo di statuire la Cassazione, in materia di contratto d'opera intellettuale, “ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria
obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da
eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri
probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato pagina 11 di 18 conseguito” (ex plurimis, Cass. n. 22026/04, Cass. n. 10966/04, Cass. n. 21894/04,
Cass. n. 6967/06, Cass. n. 9917/2010, Cass. 22376/2012, Cass. 2638/2013).
La relativa indagine deve svolgersi sulla scorta degli elementi di prova che il danneggiato ha l'onere di fornire in ordine al fondamento dell'azione proposta (tra le
tante, cfr. Cass. n. 16846/05, Cass. n. 12354/09; Cass. n. 20707/2023)).
Orbene, nel caso sottoposto all'attenzione del giudicante, le risultanze dell'espletata istruttoria consentono di ritenere infondata la domanda attorea.
Incontestato è in primis l'esistenza di un rapporto obbligatorio e segnatamente l'esistenza di un contratto d'opera professionale stipulato fra le parti avente ad oggetto prestazione di consulenza fiscale.
L'esistenza di tale rapporto si evince anche dalle dichiarazione dei redditi dei redditi prodotte dallo stesso convenuto inviate con la sua assistenza quale dottore commercialista.
A fronte quindi del dato incontestato dell'esistenza del rapporto, alla luce della documentazione depositata in atti, deve ritenersi in assenza di pattuizione scritta e di qualsivoglia altro elemento che l'incarico conferito fosse limitato alla consulenza ed agli adempimenti fiscali.
Nessuna prova viene offerta dall'istante per riscontrare che l'incarico si estendesse anche alla parte previdenziale, essendo peraltro specifica contestazione sul punto da
parte del convenuto. Le attestazioni di pagamento prodotte fanno genericamente pagina 12 di 18 riferimento alla “tenuta contabile”.
Quanto al primo profilo quello fiscale le asserite irregolarità nella dichiarazione dei redditi inviate telematicamente dal professionista sono dedotte in maniera del tutto generica non venendo specificato in che cosa tali irregolarità consistano, sicché non è
possibile alla luce delle deduzioni e del materiale documentale fornito, valutare se esse comportino negligenza tale da integrare responsabilità contrattuale. La semplice contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate non consente secondo gli standards probatori civilistici di ravvisare automaticamente negligenza tale da comportare la invocata responsabilità carico del convenuto.
Quanto poi alla compensazione eseguita per euro 494,75 con un credito IVA, in coerenza con quanto appena esposto circa la non addebitabilità in termini di negligenza della posta debitoria determinata dall'Agenzia delle Entrate, sebbene detta compensazione non sia stata autorizzata com'è incontestato ( nell'operata compensazione quindi ravvisandosi un profilo di negligenza), deve tuttavia ritenersi nel caso di specie che non via sia prova del del danno, atteso che non vi è prova che l'istante intendesse impugnare dinanzi al Giudice Tributario la richiesta di pagamento dell'Agenzia delle Entrate di euro 494,75 per irregolarità nella dichiarazione dei redditi ovvero che per qualsivoglia altra ragione intendesse esigere per intero il credito IVA.
Quanto alle compensazioni non effettuate non vi è prova che esse ricevessero il previo consenso del contribuente e che quindi il convenuto negligentemente non vi avesse provveduto. pagina 13 di 18 Per la posizione previdenziale invece non vi è prova che l'incarico comprendesse anche tale aspetto ed in particolare non vi è prova che il contribuente avesse messo a disposizione del professionista una provvista per il pagamento dei contributi previdenziali ricollegabili all'attività aziendale.
Ciò vale anche per gli atri pagamenti d'imposta indicati in citazione e che non sarebbero stati eseguiti.
In assenza di contratto scritto di prestazione d''opera, è rimasta sfornita anche la doglianza circa il mancato ottenimento dei prestiti che presupponevano l'apertura della posizione previdenziale. In altri termini non vi è prova che l'incarico prevedesse anche la richiesta finanziamenti nell'interesse dell'attore.
Vale la pena evidenziare inoltre evidenziare in linea generale che l'obbligo di versamento delle imposte grava sul contribuente, essendo tenuto il soggetto eventualmente incaricato dell'attività di consulenza fiscale alla mera presentazione delle dichiarazioni tributarie, salva l'esistenza di un'apposita delega rilasciata al professionista per il pagamento delle imposte.
Come sopra detto l'attore non esibiva neppure tutti gli estratti conto del conto
corrente bancario su cui erano da addebitare i pagamenti d'imposta al fine di confutare le affermazioni del professionista secondo il quale la disponibilità dei fondi
del sig. era insufficiente per il pagamento delle imposte dovute. Pt_1
Ed inoltre, nel caso in esame non trova applicazione la causa di non punibilità del pagina 14 di 18 contribuente, di cui all'articolo 6, comma 3, del D. Lgs. 472/1997, in ragione del quale
“il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando
dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato
all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi”.
Sul punto la Cassazione (ord. n. 29849 del 18.11.2019) ha precisato che, se il contribuente riesce a dimostrare che il mancato pagamento delle imposte è dipeso dal comportamento fraudolento del commercialista, allora è esentato dal pagamento delle relative sanzioni fiscali.
L'esimente dell'art. 6, co. 3 del D.lgs. 472/1997 richiede, infatti, come condizioni per non pagare le sanzioni fiscali da un lato l'avvenuta denuncia penale del consulente all'autorità giudiziaria (polizia, carabinieri, guardia di finanza, Procura della
Repubblica) dall' altro l'assenza di una condotta colpevole del contribuente che pur
affidandosi alle competenze professionali del commercialista Controparte_4
.
[...]
Ed invero, nella recente ordinanza n. 25158 del 2024, la Suprema Corte ha ribadito che,
in caso di mancato pagamento delle imposte, gravano sul contribuente le sanzioni fiscali se non controlla l'attività professionale del commercialista.
Non è sufficiente, infatti, una mera prova del conferimento d' incarico al proprio consulente fiscale o la presentazione della denuncia penale nei confronti dello stesso,
onere del contribuente, pertanto, è dimostrare in giudizio che l'evento impeditivo è
«addebitabile esclusivamente a terzi» (cfr. Cass. civ. n. 11832/2016) e di aver vigilato in pagina 15 di 18 concreto sull' operato del professionista.
Il contribuente, che intende invocare in giudizio l'assenza di ogni elemento soggettivo di imputabilità, pertanto, non può limitarsi ad una contestazione generica e sommaria della responsabilità del terzo ma dovrà «allegare e dimostrare, al fine di escludere ogni
profilo di negligenza, di avere svolto atti diretti a controllare la loro effettiva esecuzione,
prova nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del
professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento»(Cass. civ. n.
12473/2010; in tal senso anche Cass. civ. n. 12472/2010).
È necessario, altresì, che le violazioni contestate abbiano ad oggetto l'omesso versamento di tributi e non siano «riconnesse a violazioni di natura formale (omesse
dichiarazioni e omessa emissione e registrazione di fatture)». Tali chiarimenti sono stati forniti a più riprese dalla Cassazione (Cass. civ. n. 28359/2018; in tal senso Cass. civ. n.
6930/2017).
Esaminando la fattispecie in giudizio, oltre alla carenza di prova in ordine ad elmenti essenziali ai fini della invocata responsabilità si evince che il sig. non ha Pt_1
dimostrato né di versare in uno stato di ignoranza incolpevole né di aver effettuato l'attività di vigilanza sulle attività professionali del dott. CP_1
Ad ogni buon conto, venendo al caso in questione l'attore non ha, infatti, provato che non c'è stata da parte sua alcuna negligenza nel monitorare il corretto adempimento dell'incarico affidato, avendo invece svolto «atti concreti diretti a controllare
l'esecuzione della prestazione del professionista (cfr. Cass. n. 12472 del 21/05/2010; pagina 16 di 18 Cass. n. 1198 del 23/01/2004)».
Si rileva altresì che in tema di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla attività professionale svolta da un commercialista, ai fini dell'operatività della polizza assicurativa, deve essere accertato se il comportamento posto in essere rientri nell'ambito dell'attività individuata dalla polizza come risarcibile e quindi se il danno sia stato causato dal professionista, direttamente attraverso l'attività
professionale carente, o indirettamente per carenze organizzative o di diligenza del proprio studio delle quali egli indirettamente risponde, non essendo tenuto ad indicare all'assicuratore l'effettivo, materiale responsabile dell'attività dannosa, sia essa attiva o omissiva che potrebbe non essere neppure in grado di individuare con certezza
(Cassazione civile sez. III, 26/09/2017, n.22339.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ed la mancanza di prova della negligenza del professionista con riguardo a determinate attività e la prova del danno con riguardo ad altre induce inevitabilmente al rigetto della domanda attorea, con conseguente assorbimento sia di ogni altra questione dedotta dall' attore in omaggio al noto principio della ragione più liquida anche con riguarda alla domanda di garanzia formulata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato in causa.
Con riguardo a quest'ultima vale la pena evidenziare che infondate sono le questioni sollevate circa la mancata attivazione della polizza in quanto stipulata successivamente ai denunciati fatti generatori del danno, atteso che il convenuto conosceva della richiesta di risarcimento danni dell'attuale attore solo in data 23.04.2018 mentre la pagina 17 di 18 polizza era stipulata il 20 luglio 2017. Nemmeno sono violati gli obblighi informativi all'atto della stipula della polizza dal momento che alla data da ultimo indicata l'assicurato non conosceva dell'esistenza della lite in atto, avendo solo l'attore solo ricevuto delle comunicazione di irregolarità con riguardo alla dichiarazione dei redditi.
Tenuto conto del fatto che aspetti negligenza nell'attività professionale svolta sono provati senza che tuttavia sia provato anche l'aspetto del danno, sussistono i presupposti di legge per compensare fra tutte le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, accertato l'inadempimento contrattuale del convenuto, definitivamente, pronunziando sulla domanda avanzata da (CF: Parte_1
) nei confronti del dott. (CF: C.F._1 CP_1
) con la chiamata in causa di C.F._3 Controparte_2
così provvede:
[...]
- rigetta la domanda formulata dall' attore;
- Spese compensate fra tutte le parti.
Cassino, 20.2.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 244/2019, avente ad oggetto:
responsabilità professionale, riservata in decisione all'udienza del 15/10/2024 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
(CF: ), rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
ERAMO GIUSEPPE (CF: ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
studio del predetto difensore, sito a Sora (FR) in Via C. Cattaneo, 86.
ATTORE
CONTRO
pagina 1 di 18 (CF: ), rappresentato e difeso dall' avv. CP_1 C.F._3
MARZIALE GAETANO (CF: ), elettivamente domiciliato C.F._4
presso lo studio del suo difensore ad Isola del Liri (FR) in via Lungoliri della
Repubblica, 3.
CONVENUTO
E
(CF/P.IVA: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
procuratore ad negotia, rappresentata e difesa dall' Avv. Pizzutelli Franco (CF:
), elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito a C.F._5
Frosinone (FR) in Via M.T. Cicerone, 129.
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Tanto premesso, questa difesa, tenuto conto che trattasi anche di
operazioni di calcoli matematici e verifiche, insiste nella richiesta di nomina di C.T.U.
contabile come regolarmente chiesta nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183
VI n.2 c.p.c., di cui il Giudice non ha tenuto conto.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della nomina di C.T.U. contabile, la
scrivente difesa fa riserva di ogni diritto, si riporta alle conclusioni rassegnate nel
proprio atto di citazione chiedendone l'integrale accoglimento e chiede la concessione
dei termini ex art. 190 c.p.c.
Si chiede la trattazione dell'udienza in presenza.
pagina 2 di 18 Per la parte convenuta: “che la causa venga decisa, con concessione dei termini di cui
all'art.190 c.p.c (giorni 60 per la comparsa conclusionale e 20 per la memoria di
replica)”.
Per il terzo chiamato in causa: “Il sottoscritto avvocato, procuratore della CP_3
, letta l'ordinanza 11.6.24 della dott.ssa Tavolieri, esaurita l'istruttoria,
[...]
chiede fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni. In via subordinata,
conclude per l'accoglimento conclusioni come già depositate con note del 27.5.24, qui
da richiamarsi integralmente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, (CF: Parte_1
) conveniva in giudizio il dott. (CF: C.F._1 CP_1
), dinanzi a questo Tribunale al fine di ottenere una pronuncia C.F._3
che, previo accertamento della responsabilità professionale del convenuto per negligente svolgimento della stessa, condannasse al risarcimento dei danni in favore dell'attore in seguito all'inadempimento del suo obbligo di prestazione d'opera professionale.
A sostegno della pretesa risarcitoria, il deduceva in buona sostanza quanto Pt_1
segue:
- nel mese di gennaio dell'anno 2010 l'attore si rivolgeva al Dott. per CP_1
richiedere l'attribuzione del numero di Partita Iva e la relativa iscrizione all'Ente di previdenziale al fine di poter esercitare la propria attività di consulente agrario pagina 3 di 18 nonché l'attività di “coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali”;
- ed invero, il professionista per conto del sig. si occupava della gestione Pt_1
contabile, tributaria, fiscale e previdenziale sia dell'attività di agronomo sia dell'azienda agro-zootecnica olivicola, denominata “Azienda Agricola del Cesare”,
rilevata a gennaio dell'anno 2013 dall' attore ed inoltre gestiva l'attività commerciale di vendita al dettaglio di carne ed insaccati, di proprietà dell'istante;
- per lo svolgimento di tali incarichi professionali, le parti pattuivano un compenso mensile pari ad euro 80,00;
- inizialmente tale corrispettivo veniva accreditato sul conto corrente del Dott. e CP_1
successivamente, su richiesta del professionista, veniva consegnato personalmente dall'istante presso l'abitazione del professionista o presso lo studio Fusco;
- tuttavia, in data 13.11.2015 con lettera raccomandata A.R., la parte attrice riceveva dall'Agenzia delle Entrate, la richiesta di pagamento dell'importo pari ad euro 494,75
(comprensivo di sanzioni ed interessi) per errori evidenziati nella dichiarazione
Unico 2014;
- pertanto, il sig. chiedeva chiarimenti al professionista che rassicurava Pt_1
l'attore, giustificando la suddetta richiesta come un avviso sgravabile e riferiva di provvedere al saldo del predetto sgravio;
- solo, in seguito, l'istante veniva a conoscenza che il pagamento richiesto dall'Agenzia
delle Entrate era stato effettuato mediante compensazione con credito IVA, senza autorizzazione alcuna del contribuente;
pagina 4 di 18 - ed inoltre, l'Agenzia delle Entrate con comunicazione recapitata il 20.12.2016
richiedeva al contribuente dapprima il pagamento dell'importo pari ad euro 2.636,90
per omissione dei versamenti derivanti dalla Dichiarazione Unico 2014;
- successivamente in data 19.12.2017, l'ente di riscossione, accertati gli errori presenti nella dichiarazione Unico 2016, invitava l'attore a pagare un ulteriore importo di euro
2.989,12 (comprensivo di sanzioni ed interessi);
- pertanto, il sig. esausto e disorientato dalla gestione contabile, Parte_1
fiscale e tributaria del Dott. chiedeva al professionista la restituzione di tutta la CP_1
documentazione contabile;
- l'attore affidava la consulenza e la gestione fiscale della propria professione di agronomo, dell'attività agricola e commerciale ad altro commercialista, il quale constatava una serie di errori o/e omissioni attribuibili al Dott. CP_1
- nello specifico, infatti, veniva riscontrato quanto segue:
• omessa iscrizione alla Gestione INPS commercianti e di conseguenza mancato assolvimento degli obblighi contributivi;
• omesso addebito delle imposte in qualità di intermediario delegato all'invio dei pagamenti f24 online a mezzo del canale Entratel;
• mancate denunce annuali alla Cassa EPAP per assolvere agli obblighi annuali di comunicazione redditi;
• errore nella presentazione del modello Unico
- inoltre, a causa delle predette omissioni, il sig. , non essendo in regola Parte_1
pagina 5 di 18 con i contributi dallo stesso dovuti a titolo di gestione separata per l'attività
commerciale, specifica di non aveva potuto usufruire dei finanziamenti stanziati che presupponevano come requisito l'iscrizione all'INPS;
- altresì, dai calcoli effettuati, era emerso che l'attore doveva corrispondere a titolo di previdenza per la propria attività professionale un totale di € 17.664,00, relativo alle seguenti annualità:
➢ Anno 2013: € 3.361,00;
➢ Anno 2014: € 3.465,00;
➢ Anno 2015: € 3.543,00;
➢ Anno 2016: € 3.613,00;
➢ Anno 2017: € 3.682,00
- per di più, non risultavano presentate le comunicazioni annuali di fatturato alla cassa
EPAP dall'anno 2014 con un esposto debitorio pari ad euro 5.064,00 (di cui € 3.256,00
per sorte + 1807,00 per sanzioni);
- parimenti, non risultava pagato, a titolo di imposte l'importo pari ad € 10.515,00
relativo alle annualità decorrenti dal 2013 al 2017;
- l'attore avanzava invano la formale richiesta di risarcimento di danno patrimoniale
(quantificato in euro 33.243,00) nei confronti del commercialista, per aver svolto il suo incarico professionale di consulente tributario con “colpa, negligenza ed omissioni”;
- ed invero, con comunicazione a mezzo pec del 20.07.2018, l'istante invitava con esito pagina 6 di 18 negativo la controparte a stipulare la convenzione assistita ex art. 2 e ss. D.L. 132/2014.
Alla luce di quanto esposto in precedenza, il sig. concludeva, chiedendo Parte_1
all'intestato Tribunale, previo accertamento della responsabilità professionale del Dott.
per negligente svolgimento della stessa, la condanna al risarcimento dei CP_1
danni, determinati dall' inadempimento dell'opera professionale.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il dott. il quale CP_1
impugnava e contestava ogni avversa deduzione, richiesta e documentazione.
In via preliminare, il convenuto eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea, perché
l'invito alla negoziazione assistita, in ordine all'oggetto, era del tutto generico, e non contenente specifiche richieste.
Altresì, il professionista sottolineava che la parte attrice non aveva dimostrato la fondatezza degli errori e delle omissioni contestate, poiché gli importi dedotti non erano supportati da alcun conteggio analitico.
In riferimento all'aspetto contributivo previdenziale, invece, il professionista evidenziava che il sig. , in qualità di consulente agronomo era già Parte_1
registrato all'ente EPAP e per tal motivo non vi era alcun obbligo di iscrizione alla
“gestione separata INPS”.
Il convenuto, seppure ritenesse infondata la domanda attorea, chiamava in causa ex art
106 c.p.c. la compagnia assicurativa con la quale aveva stipulato la Controparte_2
polizza “multirischio del professionista” n.1/2553/122/154077717 del 20.7.2017, al fine pagina 7 di 18 di essere dalla società garantito e manlevato nella denegata ipotesi di accoglimento,
anche parziale, della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, ed infine, rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.
Autorizzata dal Giudice in persona di diverso magistrato la chiamata in causa di da parte del convenuto con verbale del 08/05/2019, la Controparte_2
compagnia assicuratrice si costituiva in giudizio, impugnando e contestando la domanda di garanzia del dott. . CP_1
In primo luogo, la società eccepiva l'inoperatività della copertura assicurativa, poiché i fatti dedotti in giudizio erano precedenti alla stipulazione della suddetta polizza.
Ed invero, la compagnia assicuratrice sosteneva che il professionista, pur essendo consapevole degli addebiti di responsabilità contestati dal suo cliente, né al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione né successivamente la notifica dell'atto di citazione, ometteva in mala fede di comunicare il sinistro, violando, pertanto,
l'obbligo di cui all' art. 1913 c.c. e all'art.
2.11 delle condizioni generali di assicurazione.
In riferimento ai danni, altresì, la società contestava le pretese risarcitorie avanzate dall'attore sia sotto il profilo dell'esistenza stessa dei danni sia sotto il profilo della riconducibilità eziologica degli stessi alla attività professionale svolta dal dott. e CP_1
sia in ordine alla loro quantificazione.
Pertanto, alla luce del comportamento anti-contrattuale del professionista, la società
pagina 8 di 18 sosteneva la perdita o la riduzione del diritto Controparte_2
dell'indennizzo ex art.1915 c.c. e concludeva, rassegnando le conclusioni esposte in precedenza.
In sede istruttoria, veniva espletato l'interrogatorio formale di entrambe le parti processuali.
Concessi i termini, di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Ciò posto, si ritiene che la domanda del sig. vada rigettata per i motivi riportati Pt_1
di seguito.
Preliminarmente, in punto di diritto, si osserva che il rapporto che si instaura tra professionista (nel caso in esame un commercialista) e cliente è un contratto d'opera previsto e disciplinato dal Codice civile agli artt. 2222 e ss. (del lavoro autonomo) e, in particolar modo, agli artt. 2229 e ss. relativi al capo delle professioni intellettuali.
L'obbligazione che il professionista assume nel momento in cui accetta l'incarico è
qualificabile come obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il commercialista assumendo l'incarico, si impegna a realizzare tutte le condizioni tecnicamente necessarie a consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, è consolidata nel ritenere che a prescindere dalla qualificazione dell'obbligazione, il professionista è tenuto in ogni caso ad espletare l'attività professionale in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176
pagina 9 di 18 comma 2 c. c. ovvero quello del professionista di media attenzione e preparazione,
qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c. c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Ed invero, in tema di responsabilità professionale, il dottore commercialista incaricato di una consulenza e gestione fiscale, ha l'obbligo – a norma dell' art. 1176 c.c. – non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell'ambito della sua competenza, ma parimenti, tenendo conto della portata dell'incarico conferito,
di individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente (Cassazione civile sez. III, 23/06/2016, n.13007).
Ed invero, l'attività del dottore commercialista e dell'esperto contabile, rientrando nell'alveo tipologico del contratto d'opera intellettuale regolato dagli artt. 2222 -2229
c.c. comporta in caso di inadempimento, la responsabilità contrattuale tipica del professionista intellettuale.
Sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova, in caso di inadempimento del professionista, spetta al cliente provare il danno ed il nesso eziologico tra la condotta del professionista ed il pregiudizio subito.
Grava, invece, sul professionista l'onere di provare, per essere indenne da responsabilità,
di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza pagina 10 di 18 normativamente imposta.
Ed invero, la responsabilità del professionista non sussiste per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento pregiudizievole lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se vi sia stato effettivamente un danno e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe potuto conseguire un risultato per sé più favorevole (Tribunale Roma sez. XI, 05/07/2017, n.13623).
In questi stessi termini, al contempo, si è espressa non solo la giurisprudenza di merito
(Tribunale Milano sez. I, 11/04/2019, n.3598; Tribunale Milano sez. I, 20/02/2020,
n.1640) ma anche la Corte di Cassazione, con l'oramai consolidato assunto secondo il quale “in tema di responsabilità civile del professionista, il cliente è tenuto a provare
non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato
dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista” (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
12354 del 27/05/2009, Rv. 608534 – 01; Cassazione civile sez. III, 11/02/2021, n.3566),
poiché l'art. 1223 cod. civ. postula la dimostrazione dell'esistenza concreta di un danno,
consistente in una diminuzione patrimoniale.
Come già ha avuto modo di statuire la Cassazione, in materia di contratto d'opera intellettuale, “ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria
obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da
eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri
probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato pagina 11 di 18 conseguito” (ex plurimis, Cass. n. 22026/04, Cass. n. 10966/04, Cass. n. 21894/04,
Cass. n. 6967/06, Cass. n. 9917/2010, Cass. 22376/2012, Cass. 2638/2013).
La relativa indagine deve svolgersi sulla scorta degli elementi di prova che il danneggiato ha l'onere di fornire in ordine al fondamento dell'azione proposta (tra le
tante, cfr. Cass. n. 16846/05, Cass. n. 12354/09; Cass. n. 20707/2023)).
Orbene, nel caso sottoposto all'attenzione del giudicante, le risultanze dell'espletata istruttoria consentono di ritenere infondata la domanda attorea.
Incontestato è in primis l'esistenza di un rapporto obbligatorio e segnatamente l'esistenza di un contratto d'opera professionale stipulato fra le parti avente ad oggetto prestazione di consulenza fiscale.
L'esistenza di tale rapporto si evince anche dalle dichiarazione dei redditi dei redditi prodotte dallo stesso convenuto inviate con la sua assistenza quale dottore commercialista.
A fronte quindi del dato incontestato dell'esistenza del rapporto, alla luce della documentazione depositata in atti, deve ritenersi in assenza di pattuizione scritta e di qualsivoglia altro elemento che l'incarico conferito fosse limitato alla consulenza ed agli adempimenti fiscali.
Nessuna prova viene offerta dall'istante per riscontrare che l'incarico si estendesse anche alla parte previdenziale, essendo peraltro specifica contestazione sul punto da
parte del convenuto. Le attestazioni di pagamento prodotte fanno genericamente pagina 12 di 18 riferimento alla “tenuta contabile”.
Quanto al primo profilo quello fiscale le asserite irregolarità nella dichiarazione dei redditi inviate telematicamente dal professionista sono dedotte in maniera del tutto generica non venendo specificato in che cosa tali irregolarità consistano, sicché non è
possibile alla luce delle deduzioni e del materiale documentale fornito, valutare se esse comportino negligenza tale da integrare responsabilità contrattuale. La semplice contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate non consente secondo gli standards probatori civilistici di ravvisare automaticamente negligenza tale da comportare la invocata responsabilità carico del convenuto.
Quanto poi alla compensazione eseguita per euro 494,75 con un credito IVA, in coerenza con quanto appena esposto circa la non addebitabilità in termini di negligenza della posta debitoria determinata dall'Agenzia delle Entrate, sebbene detta compensazione non sia stata autorizzata com'è incontestato ( nell'operata compensazione quindi ravvisandosi un profilo di negligenza), deve tuttavia ritenersi nel caso di specie che non via sia prova del del danno, atteso che non vi è prova che l'istante intendesse impugnare dinanzi al Giudice Tributario la richiesta di pagamento dell'Agenzia delle Entrate di euro 494,75 per irregolarità nella dichiarazione dei redditi ovvero che per qualsivoglia altra ragione intendesse esigere per intero il credito IVA.
Quanto alle compensazioni non effettuate non vi è prova che esse ricevessero il previo consenso del contribuente e che quindi il convenuto negligentemente non vi avesse provveduto. pagina 13 di 18 Per la posizione previdenziale invece non vi è prova che l'incarico comprendesse anche tale aspetto ed in particolare non vi è prova che il contribuente avesse messo a disposizione del professionista una provvista per il pagamento dei contributi previdenziali ricollegabili all'attività aziendale.
Ciò vale anche per gli atri pagamenti d'imposta indicati in citazione e che non sarebbero stati eseguiti.
In assenza di contratto scritto di prestazione d''opera, è rimasta sfornita anche la doglianza circa il mancato ottenimento dei prestiti che presupponevano l'apertura della posizione previdenziale. In altri termini non vi è prova che l'incarico prevedesse anche la richiesta finanziamenti nell'interesse dell'attore.
Vale la pena evidenziare inoltre evidenziare in linea generale che l'obbligo di versamento delle imposte grava sul contribuente, essendo tenuto il soggetto eventualmente incaricato dell'attività di consulenza fiscale alla mera presentazione delle dichiarazioni tributarie, salva l'esistenza di un'apposita delega rilasciata al professionista per il pagamento delle imposte.
Come sopra detto l'attore non esibiva neppure tutti gli estratti conto del conto
corrente bancario su cui erano da addebitare i pagamenti d'imposta al fine di confutare le affermazioni del professionista secondo il quale la disponibilità dei fondi
del sig. era insufficiente per il pagamento delle imposte dovute. Pt_1
Ed inoltre, nel caso in esame non trova applicazione la causa di non punibilità del pagina 14 di 18 contribuente, di cui all'articolo 6, comma 3, del D. Lgs. 472/1997, in ragione del quale
“il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando
dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato
all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi”.
Sul punto la Cassazione (ord. n. 29849 del 18.11.2019) ha precisato che, se il contribuente riesce a dimostrare che il mancato pagamento delle imposte è dipeso dal comportamento fraudolento del commercialista, allora è esentato dal pagamento delle relative sanzioni fiscali.
L'esimente dell'art. 6, co. 3 del D.lgs. 472/1997 richiede, infatti, come condizioni per non pagare le sanzioni fiscali da un lato l'avvenuta denuncia penale del consulente all'autorità giudiziaria (polizia, carabinieri, guardia di finanza, Procura della
Repubblica) dall' altro l'assenza di una condotta colpevole del contribuente che pur
affidandosi alle competenze professionali del commercialista Controparte_4
.
[...]
Ed invero, nella recente ordinanza n. 25158 del 2024, la Suprema Corte ha ribadito che,
in caso di mancato pagamento delle imposte, gravano sul contribuente le sanzioni fiscali se non controlla l'attività professionale del commercialista.
Non è sufficiente, infatti, una mera prova del conferimento d' incarico al proprio consulente fiscale o la presentazione della denuncia penale nei confronti dello stesso,
onere del contribuente, pertanto, è dimostrare in giudizio che l'evento impeditivo è
«addebitabile esclusivamente a terzi» (cfr. Cass. civ. n. 11832/2016) e di aver vigilato in pagina 15 di 18 concreto sull' operato del professionista.
Il contribuente, che intende invocare in giudizio l'assenza di ogni elemento soggettivo di imputabilità, pertanto, non può limitarsi ad una contestazione generica e sommaria della responsabilità del terzo ma dovrà «allegare e dimostrare, al fine di escludere ogni
profilo di negligenza, di avere svolto atti diretti a controllare la loro effettiva esecuzione,
prova nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del
professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento»(Cass. civ. n.
12473/2010; in tal senso anche Cass. civ. n. 12472/2010).
È necessario, altresì, che le violazioni contestate abbiano ad oggetto l'omesso versamento di tributi e non siano «riconnesse a violazioni di natura formale (omesse
dichiarazioni e omessa emissione e registrazione di fatture)». Tali chiarimenti sono stati forniti a più riprese dalla Cassazione (Cass. civ. n. 28359/2018; in tal senso Cass. civ. n.
6930/2017).
Esaminando la fattispecie in giudizio, oltre alla carenza di prova in ordine ad elmenti essenziali ai fini della invocata responsabilità si evince che il sig. non ha Pt_1
dimostrato né di versare in uno stato di ignoranza incolpevole né di aver effettuato l'attività di vigilanza sulle attività professionali del dott. CP_1
Ad ogni buon conto, venendo al caso in questione l'attore non ha, infatti, provato che non c'è stata da parte sua alcuna negligenza nel monitorare il corretto adempimento dell'incarico affidato, avendo invece svolto «atti concreti diretti a controllare
l'esecuzione della prestazione del professionista (cfr. Cass. n. 12472 del 21/05/2010; pagina 16 di 18 Cass. n. 1198 del 23/01/2004)».
Si rileva altresì che in tema di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla attività professionale svolta da un commercialista, ai fini dell'operatività della polizza assicurativa, deve essere accertato se il comportamento posto in essere rientri nell'ambito dell'attività individuata dalla polizza come risarcibile e quindi se il danno sia stato causato dal professionista, direttamente attraverso l'attività
professionale carente, o indirettamente per carenze organizzative o di diligenza del proprio studio delle quali egli indirettamente risponde, non essendo tenuto ad indicare all'assicuratore l'effettivo, materiale responsabile dell'attività dannosa, sia essa attiva o omissiva che potrebbe non essere neppure in grado di individuare con certezza
(Cassazione civile sez. III, 26/09/2017, n.22339.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ed la mancanza di prova della negligenza del professionista con riguardo a determinate attività e la prova del danno con riguardo ad altre induce inevitabilmente al rigetto della domanda attorea, con conseguente assorbimento sia di ogni altra questione dedotta dall' attore in omaggio al noto principio della ragione più liquida anche con riguarda alla domanda di garanzia formulata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato in causa.
Con riguardo a quest'ultima vale la pena evidenziare che infondate sono le questioni sollevate circa la mancata attivazione della polizza in quanto stipulata successivamente ai denunciati fatti generatori del danno, atteso che il convenuto conosceva della richiesta di risarcimento danni dell'attuale attore solo in data 23.04.2018 mentre la pagina 17 di 18 polizza era stipulata il 20 luglio 2017. Nemmeno sono violati gli obblighi informativi all'atto della stipula della polizza dal momento che alla data da ultimo indicata l'assicurato non conosceva dell'esistenza della lite in atto, avendo solo l'attore solo ricevuto delle comunicazione di irregolarità con riguardo alla dichiarazione dei redditi.
Tenuto conto del fatto che aspetti negligenza nell'attività professionale svolta sono provati senza che tuttavia sia provato anche l'aspetto del danno, sussistono i presupposti di legge per compensare fra tutte le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, accertato l'inadempimento contrattuale del convenuto, definitivamente, pronunziando sulla domanda avanzata da (CF: Parte_1
) nei confronti del dott. (CF: C.F._1 CP_1
) con la chiamata in causa di C.F._3 Controparte_2
così provvede:
[...]
- rigetta la domanda formulata dall' attore;
- Spese compensate fra tutte le parti.
Cassino, 20.2.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 18 di 18