Ordinanza collegiale 16 settembre 2025
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 03/02/2026, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02085/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06660/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6660 del 2025, proposto da
Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Marrapese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Aifa Agenzia Italiana del Farmaco, Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ministero della Salute, Comifar Distribuzione Spa, non costituiti in giudizio;
Comifar Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Sabelli, Roberto Santi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Co.Farm. Distribuzione S.r.l., D.M. Barone S.p.A., Farla Società Cooperativa, Farmacentro Servizi e Logistica Società Cooperativa, Q Farma S.r.l., Unione Farmacisti Liguri S.p.A., Unifarm Sardegna S.p.A., V.I.M. S.r.l. (Vendita Ingrosso Medicinali S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Piermassimo Chirulli, Aurora Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Federfarma Servizi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Piermassimo Chirulli, Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per l'annullamento
Per l'annullamento, previa sospensiva
- del Comunicato AIFA pubblicato sul proprio sito 7 aprile 2025 (doc. 1) dal titolo “Applicazione delle disposizioni normative in tema di maggiorazione della quota di spettanza a favore dei grossisti”, nella parte in cui è previsto che nelle determinazioni AIFA di classificazione di specialità medicinali equivalenti a carico del SSN verrà inserita la seguente clausola:
“Fermo restando il prezzo ex-factory di cui al presente articolo, pari al … 58,65% nel caso di medicinali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in caso di erogazione nell'ambito del canale convenzionale, il titolare di AIC cede il valore, corrispondente alla quota di spettanza dello 0,65%, al grossista la cui quota, pertanto, passa dal 3% al 3,65% del prezzo di vendita al pubblico della specialità medicinale oggetto della presente determinazione”;
- degli esiti della procedura incardinata presso AIFA di riclassificazione del medicinale equivalente a base di rivaroxaban determina 516/25 (nome commerciale Rivaroxaban IBSA) di titolarità della ricorrente (doc.2) nella parte in cui, in applicazione dell'impugnato Comunicato AIFA, viene riportata pedissequamente all'art. 1 la sopra menzionata clausola avente l'effetto di ridurre dello 0,65% l'attuale quota di spettanza delle aziende farmaceutiche produttrici di medicinali equivalenti per riversarla in favore dei grossisti; nonché ogni altro atto, non conosciuto, comunque connesso o consequenziale a quelli qui specificamente impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aifa Agenzia Italiana del Farmaco e di Ministero della Salute e di Comifar Distribuzione S.p.A. e di Co.Farm. Distribuzione S.r.l. e di D.M. Barone S.p.A. e di Farla Società Cooperativa e di Farmacentro Servizi e Logistica Società Cooperativa e di Q Farma S.r.l. e di Unione Farmacisti Liguri S.p.A. e di Unifarm Sardegna S.p.A. e di V.I.M. S.r.l. (Vendita Ingrosso Medicinali S.r.l.);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa OB SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la ricorrente ha impugnato il Comunicato AIFA indicato in epigrafe e gli esiti della procedura incardinata presso AIFA di riclassificazione del medicinale equivalente a base di rivaroxaban determina 516/25 (nome commerciale Rivaroxaban IBSA) di cui essa è titolare.
Rilevato che, dopo il passaggio in decisione del ricorso e in corso di redazione della decisione, in data 21 gennaio 2026, il ricorrente ha depositato in atti una dichiarazione di rinuncia al ricorso di primo grado, chiedendo una declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese di lite;
Ritenuto, per ragioni di economia processuale e nonostante la tardività e la irritualità della rinuncia, di dover pronunciare, all’esito di una camera di consiglio riconvocata, una declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 13 gennaio 2026, 27 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
IA CR IL, Presidente
OB SE, Consigliere, Estensore
Claudia Lattanzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB SE | IA CR IL |
IL SEGRETARIO