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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/11/2025, n. 4034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4034 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 13224/2023.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- US TO Presidente
- EL Nocera Componente
- AN IN Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 13224/2023 R.G. avente ad oggetto domande cumulate di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso pendente tra
( ), rappresentato e difeso da Avv. Parte_1 C.F._1
ME Cardascia,
-parte attrice-
e
( ), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2
Avv. Bernadette Felicia Di Nunno,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo risultano già meglio specificati nella sentenza non definitiva n.
2734/2024 del 11.06.2024 con cui questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi.
Il Giudice estensore Emanuele IN
Pagina 1 di 3 R.G. 13224/2023.
I.1.- Il giudizio è proseguito ed è decorso il termine di procedibilità per la delibazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I.2.- All'udienza del 06.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso congiuntamente per la pronuncia di divorzio secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
II.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) pronuncia della separazione personale giusta sentenza non definitiva n. 2734/2024 del 11.06.2024, passata in giudicato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla udienza di comparizione dei coniugi del
19.04.2024;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
III.- Quanto alle condizioni inerenti i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data
27.03.2024.
IV.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Il Giudice estensore Emanuele IN
Pagina 2 di 3 R.G. 13224/2023.
V.- Spese e compensi di giudizio possono essere interamente compensati tra le parti in ragione della soluzione conciliativa, salvo diverso loro accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 13224/2023 introdotto con ricorso del 23/11/2023 da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'intervento del P.M., preso atto della propria CP_1 sentenza non definitiva n. 2734/2024 del 11.06.2024, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Gravina in Puglia in data 21/07/2022 tra
[...]
MATERA (MT), 12/02/1988) e (GRAVINA Pt_1 Controparte_1
IN PUGLIA (BA), 06/12/1981) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 78, parte II, serie A, anno 2022;
2) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 27.03.2024;
3) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, salvo diverso accordo tra di loro.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 04 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele IN US TO
Il Giudice estensore Emanuele IN
Pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- US TO Presidente
- EL Nocera Componente
- AN IN Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 13224/2023 R.G. avente ad oggetto domande cumulate di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso pendente tra
( ), rappresentato e difeso da Avv. Parte_1 C.F._1
ME Cardascia,
-parte attrice-
e
( ), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2
Avv. Bernadette Felicia Di Nunno,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo risultano già meglio specificati nella sentenza non definitiva n.
2734/2024 del 11.06.2024 con cui questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi.
Il Giudice estensore Emanuele IN
Pagina 1 di 3 R.G. 13224/2023.
I.1.- Il giudizio è proseguito ed è decorso il termine di procedibilità per la delibazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I.2.- All'udienza del 06.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso congiuntamente per la pronuncia di divorzio secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
II.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) pronuncia della separazione personale giusta sentenza non definitiva n. 2734/2024 del 11.06.2024, passata in giudicato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla udienza di comparizione dei coniugi del
19.04.2024;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
III.- Quanto alle condizioni inerenti i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data
27.03.2024.
IV.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Il Giudice estensore Emanuele IN
Pagina 2 di 3 R.G. 13224/2023.
V.- Spese e compensi di giudizio possono essere interamente compensati tra le parti in ragione della soluzione conciliativa, salvo diverso loro accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 13224/2023 introdotto con ricorso del 23/11/2023 da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'intervento del P.M., preso atto della propria CP_1 sentenza non definitiva n. 2734/2024 del 11.06.2024, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Gravina in Puglia in data 21/07/2022 tra
[...]
MATERA (MT), 12/02/1988) e (GRAVINA Pt_1 Controparte_1
IN PUGLIA (BA), 06/12/1981) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 78, parte II, serie A, anno 2022;
2) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 27.03.2024;
3) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, salvo diverso accordo tra di loro.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 04 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele IN US TO
Il Giudice estensore Emanuele IN
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