CA
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/10/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente relatore dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1037/2023 R.G., tra:
rappresentato e difeso dagli avv. Anna Rossi e Francesco Parte_1
Camerini;
- appellante -
e e per essa, quale mandataria (per procura speciale autenticata da notar CP_1
di Sesto San Giovanni il 12/7/2022, Rep. 1818/1058), Persona_1 [...]
in persona del procuratore (per atto notar Controparte_2 [...]
del 15/2/2023) dott. rappresentata e difesa dall'avv. Persona_2 Controparte_3
AN OE;
contumace; CP_4
- Appellate -
e nei confronti di:
, contumace;
Controparte_5
- Litisconsorte -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 262/2023 pubblicata il 13.4.2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “in riforma della sentenza del Tribunale di L'Aquila impugnata: 1) dichiarare nulla, o comunque improcedibile l'azione esecutiva intrapresa dalla società convenuta in danno del sig. per inesistenza del titolo esecutivo, mancata Parte_1
notifica dello stesso, non titolarità del credito azionato in capo alla creditrice procedente o comunque per intervenuta prescrizione del credito stesso;
2) in subordine accogliere l'appello almeno relativamente alla errata determinazione, da parte della convenuta opposta, dell'ammontare del credito per il quale ha agito in executivis, che andrà quindi rideterminato, in riduzione, rispetto alla indicazione fattane nell'atto di precetto ed in quello di pignoramento. In ogni caso 3) condannare la soc. convenuta opposta a restituire ogni somma percepita in forza della intrapresa esecuzione e delle due ordinanze in data 22.10.2021 adottate in sede di inibitoria dal GE, con la maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali;
4) condannare la soc. convenuta opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da liquidare in via equitativa ed al pagamento. Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese ed onorari del giudizio di opposizione, del conseguente giudizio di cognizione e di questo giudizio di appello, oltre maggiorazione forfettaria 15%, cap ed iva come per legge. In via istruttoria l'appellante torna a chiedere che venga ordinato alla soc. convenuta opposta di produrre in giudizio l'originale del titolo esecutivo e dell'atto di precetto notificati in data 27.1.1999 e si riserva di proporre querela di falso, anche in via incidentale, all'esito di detta produzione, confermando comunque ogni disconoscimento già operato nel corso della fase di inibitoria del procedimento esecutivo e, poi, nel conseguente giudizio di opposizione di primo grado”.
Per l'appellata costituita: “- accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto dell'appello e, per l'effetto, rigettarlo confermando la sentenza n. 26/2023 emessa dal
Tribunale di L'Aquila, pubblicata il 13.4.2023, non notificata;
- in accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale avanzata dall'appellata, correggere la predetta sentenza laddove indica, quale attuale titolare del credito per cui è causa la anziché la “ , costituitasi in primo grado, ex art. 111 CP_4 CP_1
c.p.c. prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso spese generali, CPA ed IVA del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza appellata ha rigettato (condannando l'opponente oggi appellante al rimborso delle spese di lite in favore della ) la opposizione promossa – ai CP_4
sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. – dall'esecutato nell'ambito della Parte_1
esecuzione presso terzi instaurata, in forza di decreto ingiuntivo esecutivo emesso in favore della dal Tribunale di Roma il 12/12/1998, dalla Controparte_6 CP_4
, quale cessionaria del credito.
[...]
pag. 2/13 1.1. Le ragioni del rigetto di tutti i motivi di opposizione (basati: a. sull'asserito difetto di prova della titolarità del credito in capo alla suindicata società – che in corso di causa aveva ceduto il credito medesimo alla intervenuta nel giudizio ai sensi CP_1
dell'art. 111 c.p.c. -; b. sull'asserito difetto ovvero sulla irritualità della notificazione del titolo esecutivo posto alla base della procedura esecutiva;
c. sull'asserita inefficacia, ai senso dell'art. 644 c.p.c., del medesimo titolo esecutivo non notificatogli nei termini prescritti;
d. sulla asserita prescrizione del diritto di credito;
e. sulla asseritamente erronea determinazione del medesimo credito nell'atto di precetto notificatogli prima del pignoramento) sono consistite: nella ritenuta regolarità della notificazione dell'atto di precetto e del titolo sotteso, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 19/10/2020
(nonché nella ritenuta tardività della doglianza afferente alla presunta irregolarità del titolo, che avrebbe dovuto essere avanzata entro il termine di 20 giorni dalla sua notificazione); nella ritenuta genericità della contestazione dell'importo del credito (e, comunque, nella mancata contestazione dei conteggi esplicitati dall'opposta nella memoria ex art. 183comma 6 n. 1 c.p.c.); nella ritenuta infondatezza dell'eccezione di prescrizione tenuto conto, oltre che della notificazione del titolo esecutivo già nel gennaio 1999, della promozione nell'anno 2002 di procedure esecutive nei confronti di condebitori solidali concluse nel 2018, cui avevano infine fatto seguito la notificazione del precetto e poi dell'atto di pignoramento nell'anno 2020, atti che avevano interrotto il termine decennale di prescrizione prima del suo compimento;
nella ritenuta infondatezza dell'eccezione di inefficacia del decreto monitorio, il quale era stato tempestivamente notificato all'opponente il 21/1/1999; nella ritenuta sussistenza della titolarità del credito in capo alla società pignorante, la quale aveva fornito la prova che il credito stesso (o meglio, quello nei confronti del debitore garantito dal fideiussore – tra altri – ) era stato dapprima ceduto, ai sensi dell'art. 58 t.u.b., da Parte_1 [...]
a il 30/6/1999 e poi da quest'ultima alla CP_6 Controparte_7 CP_4
il 19/6/2014. La sentenza, infine, dichiarava inammissibile, in quanto nuova, la
[...]
domanda di condanna dell'opposta alla restituzione in favore dell'opponente delle somme percepite in forza della descritta procedura esecutiva (proseguita stante il rigetto dell'istanza di sospensione avanzata dall'opponente e definita con ordinanza di assegnazione del credito pignorato).
pag. 3/13 2. L'appellante, nel formulare le conclusioni in epigrafe trascritte, ha articolato motivi di censura della sentenza sintetizzabili come segue:
a) erroneità del mancato accoglimento del motivo di opposizione concernente il difetto di legittimazione della creditrice procedente (e di quella intervenuta qualificandosi come avente causa della stessa), non essendo stata fornita sufficiente prova delle dedotte cessioni e della ricomprensione nelle stesse del credito nei confronti dell'appellante, essendo a ciò inidonei sia gli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58
t.u.b. (peraltro prodotti limitatamente alla cessione da a Controparte_7 CP_4
ed alla cessione da quest'ultima a ), sia le dichiarazioni rese dalle cedenti
[...] CP_1
(quale incorporante la spa e , prodotte CP_8 CP_6 Controparte_7
dall'opposta;
b) erroneità del mancato accoglimento del motivo di opposizione relativo alla inesistenza di un valido titolo esecutivo e, comunque, alla mancata rituale notifica dello stesso, in quanto esso – contrariamente a quanto opinato in sentenza – era teso non a contestare la notificazione dell'atto di precetto ricevuto il 19.10.2020, ma a negare la precedente ricezione di alcuna notifica del decreto ingiuntivo n. 4621/1998 emesso il
12/12/1998 dal Tribunale di Roma in favore della ed a sostenere la CP_6
insufficienza, a fini di prova di una simile notificazione, della copia informe fotostatica del predetto titolo monitorio, corredato di copia fotostatica dei relativi avvisi di ricevimento, in quanto formalmente disconosciute già con il ricorso introduttivo della prima fase della opposizione, senza che ne fosse seguita la produzione degli originali (o la prova del loro asserito smarrimento);
c) erroneità del mancato accoglimento del motivo di opposizione concernente la inefficacia del titolo esecutivo ex art. 644 c.p.c., che avrebbe dovuto essere invece accolto per le stesse ragioni esposte nel motivo sopra riassunto (inidonea prova della tempestiva notificazione del decreto monitorio);
d) erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione, giacché la dimostrazione degli atti interruttivi ed interruttivo-sospensivi che la sentenza aveva ritenuto provati era stata affidata a mere copie fotostatiche di atti o provvedimenti relativi a procedimenti esecutivi asseritamente posti in essere “nei confronti di alcuni condebitori in solido”, prive di “valore legale” ed inidonee, in carenza di produzione di copie conformi o pag. 4/13 certificazioni di cancelleria, a provare l'effettiva esistenza di detti procedimenti esecutivi e la loro promozione per la realizzazione del credito derivante dal decreto ingiuntivo del 1998;
e) erroneità del rigetto del motivo di opposizione concernente la contestazione dell'importo precettato, tutt'altro che generica ed accompagnata da specifica contestazione del calcolo esposto nell'atto di precetto, in quanto comprensivo di interessi moratori (al tasso del prime rate ABI tempo per tempo vigente, come da decreto ingiuntivo) sommati alla sorte capitale sino alla data del 30/6/2020, con detrazione dell'importo dichiaratamente incassato (pari ad € 186.489,91), dal totale, anziché dagli interessi prima che dal capitale, ciò che avrebbe condotto ad un risultato certamente inferiore a quello esposto nel precetto.
3. Mentre sia il terzo pignorato (già contumace in prime cure) e la originaria società opposta non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci, si è invece costituita la
, già intervenuta ex art. 111 c.p.c. nel corso del giudizio di primo grado quale CP_1
ulteriore cessionaria del credito, la quale ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
4. Ritiene questa Corte che, per le ragioni di seguito esposte (analoghe a quelle già esposte nella sentenza che ha definito il giudizio n. 1035/2023, avente ad oggetto gravame del tutto sovrapponibile al presente, proposto da altro soggetto esecutato in base al medesimo decreto ingiuntivo suindicato), l'appello non possa trovare accoglimento in alcuno dei motivi nei quali è stato articolato.
5. Prendendo le mosse dall'esame del secondo e del terzo motivo, da vagliarsi insieme in quanto strettamente connessi, deve constatarsene la infondatezza. Va anzitutto chiarito che, contrariamente a quanto si sostiene nell'appello, con l'atto oppositivo era stata sostenuta la “irregolarità” della notificazione dell'atto di precetto effettuata in data
19/10/2020 (pp. 3 e 4 del ricorso in opposizione) sicché correttamente la sentenza impugnata ha esaminato, anche sotto questo profilo ora non più in discussione, le contestazioni della parte opponente. Non è, poi, in discussione la regolarità dell'atto di pignoramento presso terzi e della sua notificazione.
5.1. Ciò posto, venendo al tema dell'eccepito omesso deposito dell'originale del titolo esecutivo notificato al debitore opponente odierno appellante (cioè del ricorso monitorio
44861/1998 RG, del pedissequo decreto 4621/1998 emesso dal Tribunale di Roma in pag. 5/13 data 12.12.1998 con la relazione di notificazione nei confronti dell'appellante) si evidenzia che la creditrice opposta (oltre ad avere notificato il 19/10/2020 una seconda copia esecutiva del decreto ingiuntivo rilasciata previa autorizzazione del Presidente del
Tribunale di Roma) ha depositato telematicamente anche copia del ricorso monitorio
44861/1998 RG proposto dinanzi al Tribunale di Roma dalla nei Controparte_6
confronti della debitrice soc. coop. e di Controparte_9
alcuni fidejussori della stessa, tra cui l'odierno appellante;
del decreto 4621 in data
12.12.1998 con il quale il presidente del Tribunale di Roma accoglieva il ricorso, per l'effetto ordinando alla debitrice ed ai suoi fidejussori di pagare la somma richiesta dalla banca ricorrente;
della formula esecutiva rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di
Roma in relazione all'anzidetto ricorso e decreto monitorio iscritto al n. 44861/1998; della notificazione del decreto ingiuntivo eseguita il 12/1/1999 nei confronti di
[...]
mediante consegna del plico postale nelle mani di persona Parte_1
qualificatasi come fratello convivente.
5.2. La circostanza che tale documentazione sia stata prodotta in copia informatica (più che fotostatica) e la sua eventuale non conformità all'originale non è stata eccepita dal debitore esecutato, come era suo onere trattandosi di contestazione della irregolarità formale del titolo e/o della sua notificazione cioè delle modalità (quomodo) dell'azione esecutiva e non del diritto a promuoverla (an), mediante opposizione agli atti esecutivi proposta entro il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto di precetto o dell'atto di pignoramento presso terzi (cfr. ex multis Cass. 1096/2021). Invero, risulta che l'atto di precetto è stato notificato il 19/10/2020, quello di pignoramento il 14/12/2020, mentre il ricorso oppositivo è stato depositato solo il 25/1/2021. E' anche chiaro che, dovendo qualificarsi l'opposizione, in parte qua, come opposizione agli atti esecutivi, la decisione di primo grado, ex art. 618, ultimo comma, c.p.c., non è appellabile ma soltanto ricorribile per cassazione.
5.3. Per mera completezza e ad abundantiam, si deve constatare l'irrilevanza in questa sede della asseritamente mancata prova dello smarrimento dell'originale del titolo esecutivo e delle relative notificazioni, che condusse all'autorizzazione al rilascio della seconda copia esecutiva da parte del Presidente del Tribunale di Roma, la cui eventuale pag. 6/13 erroneità, ove pure sindacabile in questa sede, si risolverebbe comunque in una opposizione agli atti esecutivi, con le conseguenze appena esposte.
5.4. Anche per tali ragioni va constatata la impossibilità di produzione o acquisizione della documentazione originale invocata dall'appellante, dovendosi comunque rilevare che è stata prodotta copia della documentazione concernente la notificazione (con numero cronologico 605/4) del decreto ingiuntivo a tutti i debitori ingiunti (tali temi sono stati affrontati diffusamente e condivisibilmente, in senso sfavorevole all'opponente, dal Tribunale di Roma nella sentenza – prodotta da parte opposta - n.
2646/2020 del 5/2/2020 nel giudizio sull'opposizione di altro condebitore solidale,
il quale, peraltro, tempestivamente, aveva eccepito l'omessa CP_10
notificazione del titolo esecutivo), incluso l'odierno appellante (avviso di ricevimento della raccomandata spedita il 12/1/1999 recante numero di repertorio 4/605, attestante la consegna del plico al fratello del destinatario) e che la mancanza dell'originale di tale documentazione non avrebbe impedito all'odierno appellante (il quale si è limitato a contestarne la conformità all'originale con modalità peraltro inidonee ad integrare il disconoscimento ex art. 2719 c.c., il quale impone una contestazione chiara ed univoca, che evidenzi sia il documento contestato, sia gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essendo insufficienti “generiche asserzioni o clausole di stile”: tra le più recenti Cass. 14945/2025), non solo di eccepire (peraltro mediante opposizione ex art. 650c.p.c.) eventuali profili di invalidità di tale notificazione, ma anche di proporre querela di falso contro il suddetto avviso di ricevimento (Cass. 8718/2023).
6. Le considerazioni appena esposte danno ragione della infondatezza anche del terzo motivo di appello, poiché la inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, che ne determina l'inefficacia ai sensi dell'art. 644 c.p.c., è smentita dalla documentazione prodotta in copia (e non più producibile in originale) dall'opposta, che attesta come la notificazione del provvedimento monitorio nei confronti del abbia avuto Parte_1
luogo.
7. Con il quarto motivo di gravame l'appellante contesta il rigetto dell'eccezione di prescrizione non nel merito – profilo sotto il quale essa è, del resto, ineccepibile – bensì unicamente poiché basata sulla documentazione prodotta dall'opposta costituita da
“mere copie fotostatiche di atti, o provvedimenti, relativi a procedimenti esecutivi pag. 7/13 proposti nei confronti di alcuni condebitori in solido” e perciò non avente “alcun valore legale” ed essendo, invece, “onere dell'opposta, per superare l'eccezione di prescrizione dimostrare, mediante copie conformi, o altrimenti certificazioni di cancelleria,
l'effettiva esistenza di detti procedimenti e che gli stessi avessero, in effetti, ad oggetto il credito derivante dal d.i. ottenuto, nel 1998, dalla contro la soc. coop. CP_6
ed i fidejussori della stessa”. CP_9
7.1. La contestazione dell'avversa produzione documentale – al pari, di quelle analoghe sopra stigmatizzate – è generica e si risolve in una immotivata e generalizzata critica, oltre tutto priva di costrutto giuridico in quanto formulata, da un lato, come se il promovimento di una azione esecutiva, il compimento di attività processuale interruttive della prescrizione e l'adozione di provvedimenti che presuppongano l'uno o l'altro dovessero essere necessariamente provati mediante certificazioni di cancelleria o con atti autenticati, e, dall'altro lato, come se non esistesse il processo civile telematico (e bastasse una generica contestazione con richiesta di produzione del documento cartaceo per privare di valore processuale l'avversa produzione, il che evidentemente svuoterebbe completamente di portata il processo civile telematico).
7.2. Ad ogni buon conto, l'opposta ha prodotto copia degli atti del procedimento di divisione endoesecutiva instaurato – su disposizione del G.E. della espropriazione immobiliare n. 60/2002 promossa nei confronti di in forza del decreto Parte_2
ingiuntivo n. 4621del 12/12/1998 – da srl Capitalia Service J.V. quale mandataria della spa con atto di citazione notificato (peraltro anche a CP_7 Parte_1
) il 2/7/2005 e conclusosi con provvedimento del 9/12/2013 a seguito della
[...]
assegnazione delle quote da parte del notaio delegato. Ha poi prodotto copia degli atti con cui tervenne, nel settembre 2016, nelle procedure esecutive Controparte_4
immobiliari iscritte al n. 44/2002 RGE (promossa dalla nei confronti di CP_6
per la realizzazione coattiva del credito portato dal decreto Controparte_11
ingiuntivo più volte ricordato) ed al n. 11/2008 RGE (promossa dalla CP_6
nei confronti di er la realizzazione coattiva del credito portato dal Parte_3
decreto ingiuntivo più volte ricordato). Tali ultime procedure esecutive vennero dichiarate chiuse per impossibilità di conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese creditorie, con decreti depositati dal GE il 19/3/2018 ed il 24/3/2018. CE
pag. 8/13 seguito, come già detto, la notificazione a el precetto in data Parte_1
19/10/2020 e quella del pignoramento presso terzi in data 14/12/2020. Tenuto conto degli effetti interruttivi e sospensivi degli atti di introduzione delle esecuzioni iniziate nel 2002 e nel 2008 ed estinte (per cause non addebitabili ai creditori procedenti e intervenuti) nel 2018 nei confronti di condebitori solidali dell'odierno appellante e dell'opponibilità a quest'ultimo, ex art. 1310 c.c., di tali effetti, la prescrizione decennale non può ritenersi maturata e il rigetto della relativa eccezione non può che essere qui confermato.
8. Anche il primo motivo di appello è infondato. La prima cessione di crediti in blocco ex artt. 1 e 4 L. 130/99 del 30.6.1999 dal primo originario creditore dell'appellante,
(successivamente fusa per incorporazione in , a Controparte_6 Controparte_8
è adeguatamente dimostrata alla stregua delle attestazioni del Controparte_7
3/6/2021 da parte sia della cedente (già sia della cessionaria CP_8 CP_6
e facenti riferimento, tra l'altro, alla posizione specifica Controparte_12
dell'appellante (garante insieme ad altri, in qualità di fideiussore, delle obbligazioni della Soc. Coop. Gran Sasso Costruzioni Edili Stradali e Ferroviarie a r.l. verso la
[...]
e all'avvenuta pubblicazione della cessione sulla G.U. del 19.08.1999 n. CP_6
194 (cfr. docc. 10 e 11 nel fascicolo di primo grado di parte opposta;
peraltro, deve darsi atto che la predetta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è stata prodotta soltanto nel presente giudizio di secondo grado con la memoria conclusionale di replica e, quindi, tardivamente). Riguardo a tali attestazioni, l'appellante, nel corso del giudizio di primo grado, ha formulato una vaga contestazione chiedendo che fosse “ordinato alla parte convenuta di esibire in giudizio gli originali analogici delle 'dichiarazioni di cessione' prodotte telematicamente dalla difesa avversaria, riservando all'esito ogni ulteriore iniziativa, ribadendo comunque che le stesse non hanno alcun valore probatorio”. Tale contestazione – riprendendo quanto si è già innanzi stigmatizzato – è, innanzitutto, priva di senso attesa la natura telematica del processo civile;
in secondo luogo, la parte opponente aveva l'onere di disconoscere tempestivamente la conformità all'originale dei documenti telematicamente depositati ai sensi dell'art. 2719 c.c. evidenziando in modo puntuale e preciso le asserite difformità tra l'originale e la copia.
pag. 9/13 8.1. Riguardo la prova della cessione del credito, si richiama l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale essa, anche nel caso di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 t.u.b., può essere data con ogni mezzo di prova incluse le presunzioni, dovendo pertanto il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze istruttorie anche di carattere indiziario (così, tra le più recenti, cfr. Cass. 17944/2023).
Orbene, proprio l'attestazione della provenendo dal creditore originario Controparte_8
cedente – che non ha certo un interesse a rendere una dichiarazione contra se –, costituisce un elemento assolutamente inequivoco dell'avvenuta cessione del credito in favore della (nel senso che la dichiarazione del cedente, poi notiziata dal CP_7
cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, ai fini della prova della cessione, cfr.
Cass. 10200/2021).
8.2. Il successivo atto di cessione di crediti in blocco ex artt. 1 e 4 L. 130/99 del
19.6.2014 da ad è, parimenti, dimostrato Controparte_7 CP_4
dall'attestazione datata 3/6/2021 da parte della cedente facente Controparte_12
proprio riferimento, tra l'altro, alla posizione specifica dell'appellante e all'avvenuta pubblicazione della cessione in blocco sulla G.U. del 26/6/2014 n. 75 (v. doc. 11 citato e doc. 6 ibidem). Quanto all'attestazione della cedente valgono le considerazioni innanzi esposte a cui è sufficiente rinviare. In tal caso, la prova è inoltre corroborata dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale (tempestivamente allegata in giudizio) tenendo presente che l'appellante, nell'atto di opposizione e pure successivamente nel corso del giudizio di primo grado, non ha mai specificamente contestato che tra i crediti oggetto dell'avviso vi fosse quello azionato dal creditore procedente, essendosi limitato ad eccepire tout court la mancata prova della titolarità del credito. Nello stesso senso depone anche la già ricordata documentazione da cui emerge come (e prima ancora abbia intentato, sulla base del CP_4 CP_7
medesimo titolo esecutivo per cui è causa, altri procedimenti esecutivi nei confronti di altri condebitori solidali dell'appellante.
8.3. Infine, in corso di causa ex art. 111 c.p.c., interveniva la (e, per essa, CP_1
quale mandataria la cessionaria in blocco dei crediti di Controparte_13
Tale cessione risulta inequivocabilmente sia dalla dichiarazione della CP_4
pag. 10/13 cedente prodotta in data 20/12/2022 all'atto di costituzione in giudizio della CP_1
(alleg. 4 ove si fa preciso riferimento alla posizione dell'appellante) che dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21/7/2022.
8.4. Peraltro, gli avvisi pubblicati in GU della seconda e della terza delle cessioni appena ricordate fanno riferimento, tra i criteri di individuazione dei crediti ceduti, alla prima cessione ed al numero di direzione generale (NDG) 70316 che, come risulta dalle attestazioni ricordate e non è contestato, identificava la posizione della debitrice principale . Parte_4
8.5. Dunque, sia la effettività delle cessioni, sia la titolarità del credito in capo all'appellata al momento della notificazione del pignoramento presso terzi CP_4
ed ora in capo alla devono . CP_1 Parte_5
9. Infine, è infondato pure il quinto ed ultimo motivo di appello. Invero, il giudice di prime cure ha condivisibilmente ritenuto generica la contestazione del quantum basata sull'errato computo delle somme incassate a detrazione del debito, con vago riferimento al fatto che si sarebbero dovuti ridurre prima gli interessi e poi il capitale, ma senza alcuna indicazione del calcolo alternativo asseritamente corretto. Inoltre, malgrado, in sede di costituzione in giudizio, la creditrice opposta avesse replicato alla predetta contestazione allegando un analitico conteggio del credito maturato – riportante, per tutte le frazioni di tempo, i tassi d'interesse applicati, quelli maturati, quelli residui, il capitale residuo e soprattutto le somme via via incassate con le relative imputazioni a deconto (v. alleg. 21 in fasc. parte opposta di primo grado) e da cui, peraltro, parrebbe evincersi proprio l'esatto contrario di quanto affermato dall'appellante – il debitore opposto non ha mai replicato alcunché, ciò ad ulteriore dimostrazione della non rimediata vaghezza della contestazione.
9.1. Per completezza, l'ulteriore contestazione concernente le spese esposte in precetto,
a cui l'opposta aveva pure puntualmente replicato, non è stata più riproposta con l'appello.
10. In conclusione, l'appello deve essere respinto, mentre va dichiarata inammissibile l'istanza di correzione di errore materiale proposta dall'appellata costituita. Infatti, al di là della sua proponibilità nel presente grado del giudizio (Cass. 13269/2021), il punto è che il giudice di primo grado, riportando nell'epigrafe, nella motivazione e nel pag. 11/13 dispositivo della sentenza la opposta società anziché, a dire dell'appellata, la CP_4 [...
(costituitasi in giudizio ex art. 111 c.p.c. con la memoria ex art. 183, comma 6, CP_1
n. 2 c.p.c.), avrebbe commesso (ove la tesi dell'appellata fosse fondata) un errore di giudizio e non certamente un errore materiale suscettibile di correzione. Quest'ultimo, come è noto, è quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma l'atto di formazione del provvedimento risolvendosi in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi (tra tante, Cass. 19601/2011), ipotesi estranea a quella dedotta nel caso in esame.
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della parte appellante (la istanza di correzione di errore materiale non integra un motivo di gravame e, di conseguenza, il suo accoglimento o il suo rigetto è irrilevante ai fini della regolazione delle spese processuali;
v. Cass. 6701/2018). Va da sé che nulla deve disporsi nel rapporto tra l'appellante e le controparti rimaste contumaci. Le spese si liquidano, in favore dell'appellata costituita, come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al D.M. 55/2022 come aggiornate con D.M. 147/2022, ed in base al valore della controversia (valore che, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., è commisurato all'entità del credito per cui si procede, pari nel caso di specie, ad € 1.726.050,94 come da precetto), secondo i valori medi per tutte le fasi esclusa quella di trattazione ed istruttoria, per la quale, essendo stata la causa rimessa direttamente in decisione senza affrontare altre questioni, appaio appropriati i valori minimi.
11.1. L'esito del giudizio comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater dpr 115/2002. la dichiarazione di sussistenza dell'obbligo dell'appellante di versamento di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per l'appello interamente rigettato.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente CP_1
grado del giudizio liquidate in complessivi € 29.033,00 oltre rimborso forfettario del
15% ed iva e cpa come per legge;
pag. 12/13 3) ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater dpr 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 21/10/2025.
Il Presidente estensore
Francesco S. Filocamo)
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente relatore dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1037/2023 R.G., tra:
rappresentato e difeso dagli avv. Anna Rossi e Francesco Parte_1
Camerini;
- appellante -
e e per essa, quale mandataria (per procura speciale autenticata da notar CP_1
di Sesto San Giovanni il 12/7/2022, Rep. 1818/1058), Persona_1 [...]
in persona del procuratore (per atto notar Controparte_2 [...]
del 15/2/2023) dott. rappresentata e difesa dall'avv. Persona_2 Controparte_3
AN OE;
contumace; CP_4
- Appellate -
e nei confronti di:
, contumace;
Controparte_5
- Litisconsorte -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 262/2023 pubblicata il 13.4.2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “in riforma della sentenza del Tribunale di L'Aquila impugnata: 1) dichiarare nulla, o comunque improcedibile l'azione esecutiva intrapresa dalla società convenuta in danno del sig. per inesistenza del titolo esecutivo, mancata Parte_1
notifica dello stesso, non titolarità del credito azionato in capo alla creditrice procedente o comunque per intervenuta prescrizione del credito stesso;
2) in subordine accogliere l'appello almeno relativamente alla errata determinazione, da parte della convenuta opposta, dell'ammontare del credito per il quale ha agito in executivis, che andrà quindi rideterminato, in riduzione, rispetto alla indicazione fattane nell'atto di precetto ed in quello di pignoramento. In ogni caso 3) condannare la soc. convenuta opposta a restituire ogni somma percepita in forza della intrapresa esecuzione e delle due ordinanze in data 22.10.2021 adottate in sede di inibitoria dal GE, con la maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali;
4) condannare la soc. convenuta opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da liquidare in via equitativa ed al pagamento. Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese ed onorari del giudizio di opposizione, del conseguente giudizio di cognizione e di questo giudizio di appello, oltre maggiorazione forfettaria 15%, cap ed iva come per legge. In via istruttoria l'appellante torna a chiedere che venga ordinato alla soc. convenuta opposta di produrre in giudizio l'originale del titolo esecutivo e dell'atto di precetto notificati in data 27.1.1999 e si riserva di proporre querela di falso, anche in via incidentale, all'esito di detta produzione, confermando comunque ogni disconoscimento già operato nel corso della fase di inibitoria del procedimento esecutivo e, poi, nel conseguente giudizio di opposizione di primo grado”.
Per l'appellata costituita: “- accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto dell'appello e, per l'effetto, rigettarlo confermando la sentenza n. 26/2023 emessa dal
Tribunale di L'Aquila, pubblicata il 13.4.2023, non notificata;
- in accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale avanzata dall'appellata, correggere la predetta sentenza laddove indica, quale attuale titolare del credito per cui è causa la anziché la “ , costituitasi in primo grado, ex art. 111 CP_4 CP_1
c.p.c. prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso spese generali, CPA ed IVA del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza appellata ha rigettato (condannando l'opponente oggi appellante al rimborso delle spese di lite in favore della ) la opposizione promossa – ai CP_4
sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. – dall'esecutato nell'ambito della Parte_1
esecuzione presso terzi instaurata, in forza di decreto ingiuntivo esecutivo emesso in favore della dal Tribunale di Roma il 12/12/1998, dalla Controparte_6 CP_4
, quale cessionaria del credito.
[...]
pag. 2/13 1.1. Le ragioni del rigetto di tutti i motivi di opposizione (basati: a. sull'asserito difetto di prova della titolarità del credito in capo alla suindicata società – che in corso di causa aveva ceduto il credito medesimo alla intervenuta nel giudizio ai sensi CP_1
dell'art. 111 c.p.c. -; b. sull'asserito difetto ovvero sulla irritualità della notificazione del titolo esecutivo posto alla base della procedura esecutiva;
c. sull'asserita inefficacia, ai senso dell'art. 644 c.p.c., del medesimo titolo esecutivo non notificatogli nei termini prescritti;
d. sulla asserita prescrizione del diritto di credito;
e. sulla asseritamente erronea determinazione del medesimo credito nell'atto di precetto notificatogli prima del pignoramento) sono consistite: nella ritenuta regolarità della notificazione dell'atto di precetto e del titolo sotteso, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 19/10/2020
(nonché nella ritenuta tardività della doglianza afferente alla presunta irregolarità del titolo, che avrebbe dovuto essere avanzata entro il termine di 20 giorni dalla sua notificazione); nella ritenuta genericità della contestazione dell'importo del credito (e, comunque, nella mancata contestazione dei conteggi esplicitati dall'opposta nella memoria ex art. 183comma 6 n. 1 c.p.c.); nella ritenuta infondatezza dell'eccezione di prescrizione tenuto conto, oltre che della notificazione del titolo esecutivo già nel gennaio 1999, della promozione nell'anno 2002 di procedure esecutive nei confronti di condebitori solidali concluse nel 2018, cui avevano infine fatto seguito la notificazione del precetto e poi dell'atto di pignoramento nell'anno 2020, atti che avevano interrotto il termine decennale di prescrizione prima del suo compimento;
nella ritenuta infondatezza dell'eccezione di inefficacia del decreto monitorio, il quale era stato tempestivamente notificato all'opponente il 21/1/1999; nella ritenuta sussistenza della titolarità del credito in capo alla società pignorante, la quale aveva fornito la prova che il credito stesso (o meglio, quello nei confronti del debitore garantito dal fideiussore – tra altri – ) era stato dapprima ceduto, ai sensi dell'art. 58 t.u.b., da Parte_1 [...]
a il 30/6/1999 e poi da quest'ultima alla CP_6 Controparte_7 CP_4
il 19/6/2014. La sentenza, infine, dichiarava inammissibile, in quanto nuova, la
[...]
domanda di condanna dell'opposta alla restituzione in favore dell'opponente delle somme percepite in forza della descritta procedura esecutiva (proseguita stante il rigetto dell'istanza di sospensione avanzata dall'opponente e definita con ordinanza di assegnazione del credito pignorato).
pag. 3/13 2. L'appellante, nel formulare le conclusioni in epigrafe trascritte, ha articolato motivi di censura della sentenza sintetizzabili come segue:
a) erroneità del mancato accoglimento del motivo di opposizione concernente il difetto di legittimazione della creditrice procedente (e di quella intervenuta qualificandosi come avente causa della stessa), non essendo stata fornita sufficiente prova delle dedotte cessioni e della ricomprensione nelle stesse del credito nei confronti dell'appellante, essendo a ciò inidonei sia gli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58
t.u.b. (peraltro prodotti limitatamente alla cessione da a Controparte_7 CP_4
ed alla cessione da quest'ultima a ), sia le dichiarazioni rese dalle cedenti
[...] CP_1
(quale incorporante la spa e , prodotte CP_8 CP_6 Controparte_7
dall'opposta;
b) erroneità del mancato accoglimento del motivo di opposizione relativo alla inesistenza di un valido titolo esecutivo e, comunque, alla mancata rituale notifica dello stesso, in quanto esso – contrariamente a quanto opinato in sentenza – era teso non a contestare la notificazione dell'atto di precetto ricevuto il 19.10.2020, ma a negare la precedente ricezione di alcuna notifica del decreto ingiuntivo n. 4621/1998 emesso il
12/12/1998 dal Tribunale di Roma in favore della ed a sostenere la CP_6
insufficienza, a fini di prova di una simile notificazione, della copia informe fotostatica del predetto titolo monitorio, corredato di copia fotostatica dei relativi avvisi di ricevimento, in quanto formalmente disconosciute già con il ricorso introduttivo della prima fase della opposizione, senza che ne fosse seguita la produzione degli originali (o la prova del loro asserito smarrimento);
c) erroneità del mancato accoglimento del motivo di opposizione concernente la inefficacia del titolo esecutivo ex art. 644 c.p.c., che avrebbe dovuto essere invece accolto per le stesse ragioni esposte nel motivo sopra riassunto (inidonea prova della tempestiva notificazione del decreto monitorio);
d) erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione, giacché la dimostrazione degli atti interruttivi ed interruttivo-sospensivi che la sentenza aveva ritenuto provati era stata affidata a mere copie fotostatiche di atti o provvedimenti relativi a procedimenti esecutivi asseritamente posti in essere “nei confronti di alcuni condebitori in solido”, prive di “valore legale” ed inidonee, in carenza di produzione di copie conformi o pag. 4/13 certificazioni di cancelleria, a provare l'effettiva esistenza di detti procedimenti esecutivi e la loro promozione per la realizzazione del credito derivante dal decreto ingiuntivo del 1998;
e) erroneità del rigetto del motivo di opposizione concernente la contestazione dell'importo precettato, tutt'altro che generica ed accompagnata da specifica contestazione del calcolo esposto nell'atto di precetto, in quanto comprensivo di interessi moratori (al tasso del prime rate ABI tempo per tempo vigente, come da decreto ingiuntivo) sommati alla sorte capitale sino alla data del 30/6/2020, con detrazione dell'importo dichiaratamente incassato (pari ad € 186.489,91), dal totale, anziché dagli interessi prima che dal capitale, ciò che avrebbe condotto ad un risultato certamente inferiore a quello esposto nel precetto.
3. Mentre sia il terzo pignorato (già contumace in prime cure) e la originaria società opposta non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci, si è invece costituita la
, già intervenuta ex art. 111 c.p.c. nel corso del giudizio di primo grado quale CP_1
ulteriore cessionaria del credito, la quale ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
4. Ritiene questa Corte che, per le ragioni di seguito esposte (analoghe a quelle già esposte nella sentenza che ha definito il giudizio n. 1035/2023, avente ad oggetto gravame del tutto sovrapponibile al presente, proposto da altro soggetto esecutato in base al medesimo decreto ingiuntivo suindicato), l'appello non possa trovare accoglimento in alcuno dei motivi nei quali è stato articolato.
5. Prendendo le mosse dall'esame del secondo e del terzo motivo, da vagliarsi insieme in quanto strettamente connessi, deve constatarsene la infondatezza. Va anzitutto chiarito che, contrariamente a quanto si sostiene nell'appello, con l'atto oppositivo era stata sostenuta la “irregolarità” della notificazione dell'atto di precetto effettuata in data
19/10/2020 (pp. 3 e 4 del ricorso in opposizione) sicché correttamente la sentenza impugnata ha esaminato, anche sotto questo profilo ora non più in discussione, le contestazioni della parte opponente. Non è, poi, in discussione la regolarità dell'atto di pignoramento presso terzi e della sua notificazione.
5.1. Ciò posto, venendo al tema dell'eccepito omesso deposito dell'originale del titolo esecutivo notificato al debitore opponente odierno appellante (cioè del ricorso monitorio
44861/1998 RG, del pedissequo decreto 4621/1998 emesso dal Tribunale di Roma in pag. 5/13 data 12.12.1998 con la relazione di notificazione nei confronti dell'appellante) si evidenzia che la creditrice opposta (oltre ad avere notificato il 19/10/2020 una seconda copia esecutiva del decreto ingiuntivo rilasciata previa autorizzazione del Presidente del
Tribunale di Roma) ha depositato telematicamente anche copia del ricorso monitorio
44861/1998 RG proposto dinanzi al Tribunale di Roma dalla nei Controparte_6
confronti della debitrice soc. coop. e di Controparte_9
alcuni fidejussori della stessa, tra cui l'odierno appellante;
del decreto 4621 in data
12.12.1998 con il quale il presidente del Tribunale di Roma accoglieva il ricorso, per l'effetto ordinando alla debitrice ed ai suoi fidejussori di pagare la somma richiesta dalla banca ricorrente;
della formula esecutiva rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di
Roma in relazione all'anzidetto ricorso e decreto monitorio iscritto al n. 44861/1998; della notificazione del decreto ingiuntivo eseguita il 12/1/1999 nei confronti di
[...]
mediante consegna del plico postale nelle mani di persona Parte_1
qualificatasi come fratello convivente.
5.2. La circostanza che tale documentazione sia stata prodotta in copia informatica (più che fotostatica) e la sua eventuale non conformità all'originale non è stata eccepita dal debitore esecutato, come era suo onere trattandosi di contestazione della irregolarità formale del titolo e/o della sua notificazione cioè delle modalità (quomodo) dell'azione esecutiva e non del diritto a promuoverla (an), mediante opposizione agli atti esecutivi proposta entro il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto di precetto o dell'atto di pignoramento presso terzi (cfr. ex multis Cass. 1096/2021). Invero, risulta che l'atto di precetto è stato notificato il 19/10/2020, quello di pignoramento il 14/12/2020, mentre il ricorso oppositivo è stato depositato solo il 25/1/2021. E' anche chiaro che, dovendo qualificarsi l'opposizione, in parte qua, come opposizione agli atti esecutivi, la decisione di primo grado, ex art. 618, ultimo comma, c.p.c., non è appellabile ma soltanto ricorribile per cassazione.
5.3. Per mera completezza e ad abundantiam, si deve constatare l'irrilevanza in questa sede della asseritamente mancata prova dello smarrimento dell'originale del titolo esecutivo e delle relative notificazioni, che condusse all'autorizzazione al rilascio della seconda copia esecutiva da parte del Presidente del Tribunale di Roma, la cui eventuale pag. 6/13 erroneità, ove pure sindacabile in questa sede, si risolverebbe comunque in una opposizione agli atti esecutivi, con le conseguenze appena esposte.
5.4. Anche per tali ragioni va constatata la impossibilità di produzione o acquisizione della documentazione originale invocata dall'appellante, dovendosi comunque rilevare che è stata prodotta copia della documentazione concernente la notificazione (con numero cronologico 605/4) del decreto ingiuntivo a tutti i debitori ingiunti (tali temi sono stati affrontati diffusamente e condivisibilmente, in senso sfavorevole all'opponente, dal Tribunale di Roma nella sentenza – prodotta da parte opposta - n.
2646/2020 del 5/2/2020 nel giudizio sull'opposizione di altro condebitore solidale,
il quale, peraltro, tempestivamente, aveva eccepito l'omessa CP_10
notificazione del titolo esecutivo), incluso l'odierno appellante (avviso di ricevimento della raccomandata spedita il 12/1/1999 recante numero di repertorio 4/605, attestante la consegna del plico al fratello del destinatario) e che la mancanza dell'originale di tale documentazione non avrebbe impedito all'odierno appellante (il quale si è limitato a contestarne la conformità all'originale con modalità peraltro inidonee ad integrare il disconoscimento ex art. 2719 c.c., il quale impone una contestazione chiara ed univoca, che evidenzi sia il documento contestato, sia gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essendo insufficienti “generiche asserzioni o clausole di stile”: tra le più recenti Cass. 14945/2025), non solo di eccepire (peraltro mediante opposizione ex art. 650c.p.c.) eventuali profili di invalidità di tale notificazione, ma anche di proporre querela di falso contro il suddetto avviso di ricevimento (Cass. 8718/2023).
6. Le considerazioni appena esposte danno ragione della infondatezza anche del terzo motivo di appello, poiché la inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, che ne determina l'inefficacia ai sensi dell'art. 644 c.p.c., è smentita dalla documentazione prodotta in copia (e non più producibile in originale) dall'opposta, che attesta come la notificazione del provvedimento monitorio nei confronti del abbia avuto Parte_1
luogo.
7. Con il quarto motivo di gravame l'appellante contesta il rigetto dell'eccezione di prescrizione non nel merito – profilo sotto il quale essa è, del resto, ineccepibile – bensì unicamente poiché basata sulla documentazione prodotta dall'opposta costituita da
“mere copie fotostatiche di atti, o provvedimenti, relativi a procedimenti esecutivi pag. 7/13 proposti nei confronti di alcuni condebitori in solido” e perciò non avente “alcun valore legale” ed essendo, invece, “onere dell'opposta, per superare l'eccezione di prescrizione dimostrare, mediante copie conformi, o altrimenti certificazioni di cancelleria,
l'effettiva esistenza di detti procedimenti e che gli stessi avessero, in effetti, ad oggetto il credito derivante dal d.i. ottenuto, nel 1998, dalla contro la soc. coop. CP_6
ed i fidejussori della stessa”. CP_9
7.1. La contestazione dell'avversa produzione documentale – al pari, di quelle analoghe sopra stigmatizzate – è generica e si risolve in una immotivata e generalizzata critica, oltre tutto priva di costrutto giuridico in quanto formulata, da un lato, come se il promovimento di una azione esecutiva, il compimento di attività processuale interruttive della prescrizione e l'adozione di provvedimenti che presuppongano l'uno o l'altro dovessero essere necessariamente provati mediante certificazioni di cancelleria o con atti autenticati, e, dall'altro lato, come se non esistesse il processo civile telematico (e bastasse una generica contestazione con richiesta di produzione del documento cartaceo per privare di valore processuale l'avversa produzione, il che evidentemente svuoterebbe completamente di portata il processo civile telematico).
7.2. Ad ogni buon conto, l'opposta ha prodotto copia degli atti del procedimento di divisione endoesecutiva instaurato – su disposizione del G.E. della espropriazione immobiliare n. 60/2002 promossa nei confronti di in forza del decreto Parte_2
ingiuntivo n. 4621del 12/12/1998 – da srl Capitalia Service J.V. quale mandataria della spa con atto di citazione notificato (peraltro anche a CP_7 Parte_1
) il 2/7/2005 e conclusosi con provvedimento del 9/12/2013 a seguito della
[...]
assegnazione delle quote da parte del notaio delegato. Ha poi prodotto copia degli atti con cui tervenne, nel settembre 2016, nelle procedure esecutive Controparte_4
immobiliari iscritte al n. 44/2002 RGE (promossa dalla nei confronti di CP_6
per la realizzazione coattiva del credito portato dal decreto Controparte_11
ingiuntivo più volte ricordato) ed al n. 11/2008 RGE (promossa dalla CP_6
nei confronti di er la realizzazione coattiva del credito portato dal Parte_3
decreto ingiuntivo più volte ricordato). Tali ultime procedure esecutive vennero dichiarate chiuse per impossibilità di conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese creditorie, con decreti depositati dal GE il 19/3/2018 ed il 24/3/2018. CE
pag. 8/13 seguito, come già detto, la notificazione a el precetto in data Parte_1
19/10/2020 e quella del pignoramento presso terzi in data 14/12/2020. Tenuto conto degli effetti interruttivi e sospensivi degli atti di introduzione delle esecuzioni iniziate nel 2002 e nel 2008 ed estinte (per cause non addebitabili ai creditori procedenti e intervenuti) nel 2018 nei confronti di condebitori solidali dell'odierno appellante e dell'opponibilità a quest'ultimo, ex art. 1310 c.c., di tali effetti, la prescrizione decennale non può ritenersi maturata e il rigetto della relativa eccezione non può che essere qui confermato.
8. Anche il primo motivo di appello è infondato. La prima cessione di crediti in blocco ex artt. 1 e 4 L. 130/99 del 30.6.1999 dal primo originario creditore dell'appellante,
(successivamente fusa per incorporazione in , a Controparte_6 Controparte_8
è adeguatamente dimostrata alla stregua delle attestazioni del Controparte_7
3/6/2021 da parte sia della cedente (già sia della cessionaria CP_8 CP_6
e facenti riferimento, tra l'altro, alla posizione specifica Controparte_12
dell'appellante (garante insieme ad altri, in qualità di fideiussore, delle obbligazioni della Soc. Coop. Gran Sasso Costruzioni Edili Stradali e Ferroviarie a r.l. verso la
[...]
e all'avvenuta pubblicazione della cessione sulla G.U. del 19.08.1999 n. CP_6
194 (cfr. docc. 10 e 11 nel fascicolo di primo grado di parte opposta;
peraltro, deve darsi atto che la predetta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è stata prodotta soltanto nel presente giudizio di secondo grado con la memoria conclusionale di replica e, quindi, tardivamente). Riguardo a tali attestazioni, l'appellante, nel corso del giudizio di primo grado, ha formulato una vaga contestazione chiedendo che fosse “ordinato alla parte convenuta di esibire in giudizio gli originali analogici delle 'dichiarazioni di cessione' prodotte telematicamente dalla difesa avversaria, riservando all'esito ogni ulteriore iniziativa, ribadendo comunque che le stesse non hanno alcun valore probatorio”. Tale contestazione – riprendendo quanto si è già innanzi stigmatizzato – è, innanzitutto, priva di senso attesa la natura telematica del processo civile;
in secondo luogo, la parte opponente aveva l'onere di disconoscere tempestivamente la conformità all'originale dei documenti telematicamente depositati ai sensi dell'art. 2719 c.c. evidenziando in modo puntuale e preciso le asserite difformità tra l'originale e la copia.
pag. 9/13 8.1. Riguardo la prova della cessione del credito, si richiama l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale essa, anche nel caso di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 t.u.b., può essere data con ogni mezzo di prova incluse le presunzioni, dovendo pertanto il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze istruttorie anche di carattere indiziario (così, tra le più recenti, cfr. Cass. 17944/2023).
Orbene, proprio l'attestazione della provenendo dal creditore originario Controparte_8
cedente – che non ha certo un interesse a rendere una dichiarazione contra se –, costituisce un elemento assolutamente inequivoco dell'avvenuta cessione del credito in favore della (nel senso che la dichiarazione del cedente, poi notiziata dal CP_7
cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, ai fini della prova della cessione, cfr.
Cass. 10200/2021).
8.2. Il successivo atto di cessione di crediti in blocco ex artt. 1 e 4 L. 130/99 del
19.6.2014 da ad è, parimenti, dimostrato Controparte_7 CP_4
dall'attestazione datata 3/6/2021 da parte della cedente facente Controparte_12
proprio riferimento, tra l'altro, alla posizione specifica dell'appellante e all'avvenuta pubblicazione della cessione in blocco sulla G.U. del 26/6/2014 n. 75 (v. doc. 11 citato e doc. 6 ibidem). Quanto all'attestazione della cedente valgono le considerazioni innanzi esposte a cui è sufficiente rinviare. In tal caso, la prova è inoltre corroborata dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale (tempestivamente allegata in giudizio) tenendo presente che l'appellante, nell'atto di opposizione e pure successivamente nel corso del giudizio di primo grado, non ha mai specificamente contestato che tra i crediti oggetto dell'avviso vi fosse quello azionato dal creditore procedente, essendosi limitato ad eccepire tout court la mancata prova della titolarità del credito. Nello stesso senso depone anche la già ricordata documentazione da cui emerge come (e prima ancora abbia intentato, sulla base del CP_4 CP_7
medesimo titolo esecutivo per cui è causa, altri procedimenti esecutivi nei confronti di altri condebitori solidali dell'appellante.
8.3. Infine, in corso di causa ex art. 111 c.p.c., interveniva la (e, per essa, CP_1
quale mandataria la cessionaria in blocco dei crediti di Controparte_13
Tale cessione risulta inequivocabilmente sia dalla dichiarazione della CP_4
pag. 10/13 cedente prodotta in data 20/12/2022 all'atto di costituzione in giudizio della CP_1
(alleg. 4 ove si fa preciso riferimento alla posizione dell'appellante) che dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21/7/2022.
8.4. Peraltro, gli avvisi pubblicati in GU della seconda e della terza delle cessioni appena ricordate fanno riferimento, tra i criteri di individuazione dei crediti ceduti, alla prima cessione ed al numero di direzione generale (NDG) 70316 che, come risulta dalle attestazioni ricordate e non è contestato, identificava la posizione della debitrice principale . Parte_4
8.5. Dunque, sia la effettività delle cessioni, sia la titolarità del credito in capo all'appellata al momento della notificazione del pignoramento presso terzi CP_4
ed ora in capo alla devono . CP_1 Parte_5
9. Infine, è infondato pure il quinto ed ultimo motivo di appello. Invero, il giudice di prime cure ha condivisibilmente ritenuto generica la contestazione del quantum basata sull'errato computo delle somme incassate a detrazione del debito, con vago riferimento al fatto che si sarebbero dovuti ridurre prima gli interessi e poi il capitale, ma senza alcuna indicazione del calcolo alternativo asseritamente corretto. Inoltre, malgrado, in sede di costituzione in giudizio, la creditrice opposta avesse replicato alla predetta contestazione allegando un analitico conteggio del credito maturato – riportante, per tutte le frazioni di tempo, i tassi d'interesse applicati, quelli maturati, quelli residui, il capitale residuo e soprattutto le somme via via incassate con le relative imputazioni a deconto (v. alleg. 21 in fasc. parte opposta di primo grado) e da cui, peraltro, parrebbe evincersi proprio l'esatto contrario di quanto affermato dall'appellante – il debitore opposto non ha mai replicato alcunché, ciò ad ulteriore dimostrazione della non rimediata vaghezza della contestazione.
9.1. Per completezza, l'ulteriore contestazione concernente le spese esposte in precetto,
a cui l'opposta aveva pure puntualmente replicato, non è stata più riproposta con l'appello.
10. In conclusione, l'appello deve essere respinto, mentre va dichiarata inammissibile l'istanza di correzione di errore materiale proposta dall'appellata costituita. Infatti, al di là della sua proponibilità nel presente grado del giudizio (Cass. 13269/2021), il punto è che il giudice di primo grado, riportando nell'epigrafe, nella motivazione e nel pag. 11/13 dispositivo della sentenza la opposta società anziché, a dire dell'appellata, la CP_4 [...
(costituitasi in giudizio ex art. 111 c.p.c. con la memoria ex art. 183, comma 6, CP_1
n. 2 c.p.c.), avrebbe commesso (ove la tesi dell'appellata fosse fondata) un errore di giudizio e non certamente un errore materiale suscettibile di correzione. Quest'ultimo, come è noto, è quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma l'atto di formazione del provvedimento risolvendosi in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi (tra tante, Cass. 19601/2011), ipotesi estranea a quella dedotta nel caso in esame.
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della parte appellante (la istanza di correzione di errore materiale non integra un motivo di gravame e, di conseguenza, il suo accoglimento o il suo rigetto è irrilevante ai fini della regolazione delle spese processuali;
v. Cass. 6701/2018). Va da sé che nulla deve disporsi nel rapporto tra l'appellante e le controparti rimaste contumaci. Le spese si liquidano, in favore dell'appellata costituita, come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al D.M. 55/2022 come aggiornate con D.M. 147/2022, ed in base al valore della controversia (valore che, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., è commisurato all'entità del credito per cui si procede, pari nel caso di specie, ad € 1.726.050,94 come da precetto), secondo i valori medi per tutte le fasi esclusa quella di trattazione ed istruttoria, per la quale, essendo stata la causa rimessa direttamente in decisione senza affrontare altre questioni, appaio appropriati i valori minimi.
11.1. L'esito del giudizio comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater dpr 115/2002. la dichiarazione di sussistenza dell'obbligo dell'appellante di versamento di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per l'appello interamente rigettato.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente CP_1
grado del giudizio liquidate in complessivi € 29.033,00 oltre rimborso forfettario del
15% ed iva e cpa come per legge;
pag. 12/13 3) ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater dpr 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 21/10/2025.
Il Presidente estensore
Francesco S. Filocamo)
pag. 13/13