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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/12/2025, n. 3924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3924 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE TERZA
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6602/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: “Opposizione all'ordinanza- ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689-1981 relative a sa”
TRA
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Generoso Parte_1 C.F._1
Santarpia, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Aversa (CE) alla via A.
Diaz n. 91.
- Ricorrente -
E
già in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante p.t., C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Foglia P.IVA_1
Manzillo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Napoli alla via F. Crispi n.
31.
- Resistente –
NONCHE'
, in persona del Direttore dell' Controparte_3 Controparte_4
nella sua qualità di legale rappresentante p.t., C.F.: , domiciliata presso la sede
[...] P.IVA_2 in , rappresentata e difesa dall'avv. Giulia de Vincentis. CP_3
- Resistente –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall'art. 58 della legge n. 69/09.
Ai fini della decisione è sufficiente rappresentare che - con ricorso originariamente depositato in via telematica il 01.08.2019 presso la Sezione Lavoro dell'adito Tribunale di S. Maria C.V., contraddistinto al R.G. n. 7397/19, successivamente assegnato alla Terza Sezione Civile con provvedimento del 26.07.2021 del Presidente del Tribunale - il sig. proponeva Parte_1 opposizione al ruolo n. 00003167/2008, limitatamente alla correlata Cartella di pagamento n.
02820080014147536, pari ad euro 3.977,51 ed afferente a sanzioni amministrative irrogate dall' ai sensi della legge n. 689/81, eccependo l'omessa Controparte_3 notifica dell'anzidetta Cartella e la prescrizione del credito esattoriale, con vittoria delle spese di lite.
Con rituali memorie difensive si costituivano in giudizio gli enti resistenti, i quali, sulla base di varie ed articolate argomentazioni, instavano per l'inammissibilità e per il rigetto dell'opposizione, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 20.10.20025, come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini appresso esplicitati.
Va premesso che il ricorrente asserisce di aver avuto contezza, per la prima volta, dell'imposizione fiscale a suo carico solamente in data 24.06.2019, allorquando si recava presso gli uffici dell'
[...]
di Capri per controllare la propria posizione. Controparte_5
Altresì, non ha allegato alcun atto del procedimento della riscossione, posto in essere dall'amministrazione nei suoi confronti, avverso il quale, in funzione recuperatoria del diritto di contestare nel merito la pretesa, ha inteso agire.
Pertanto, l'azione esperita dal ricorrente va qualificata come opposizione avverso estratto di ruolo.
Ciò posto, in ordine alla possibilità per il contribuente di promuovere il giudizio di accertamento negativo della pretesa sulla scorta degli estratti di ruolo, ha inciso il disposto dell'articolo 3-bis del
Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 ed inserito dopo il comma 4 dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, il quale prevede che “l'estratto di ruolo non
è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che il legislatore ordinario, collocando la norma in parola nel corpus della disciplina tributaria (comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973), ha inteso ribadire, ed anzi, ponendosi in una più rigorosa prospettiva, i principi già affermati da Cass. 10 novembre
2016, n. 22946 (secondo cui “l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile… soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria;
diversamente, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità d'impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza”), aggiungendo che resta ferma l'impugnabilità del “ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” in specificate e tassative eccezioni, legate alle procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione (Cfr. Cass. 7 marzo 2022 n. 7353).
Tale indirizzo è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno evidenziato come l'interesse ad agire deve essere sempre dimostrato dalla parte ricorrente e, avendo esso “…natura dinamica, rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione…”, con la conseguenza che la disciplina sopravvenuta si applica anche ai processi pendenti “perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione” (Cass. Sez. Unite 6 settembre 2022 n.
26283, così massimata: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n.
146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”). Orbene l'esponente non ha provato di trovarsi in nessuna delle situazioni in presenza delle quali il legislatore ha positivizzato la ricorrenza di un interesse ad agire.
Sicché, esclusi nella specie “i casi specifici di “azione diretta” e considerato che il ricorrente ha impugnato gli estratti di ruolo senza prospettare che l'agente della riscossione avesse posto in essere, in suo danno, atti del procedimento della riscossione avverso i quali egli aveva inteso reagire in funzione recuperatoria del diritto di contestare il merito della pretesa, la proposta impugnazione va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite, attesa la novità normativa incidente sulla definizione del giudizio con una pronuncia in rito di inammissibilità per difetto di interesse, possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibile la spiegata opposizione;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 04.12.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE TERZA
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6602/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: “Opposizione all'ordinanza- ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689-1981 relative a sa”
TRA
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Generoso Parte_1 C.F._1
Santarpia, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Aversa (CE) alla via A.
Diaz n. 91.
- Ricorrente -
E
già in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante p.t., C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Foglia P.IVA_1
Manzillo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Napoli alla via F. Crispi n.
31.
- Resistente –
NONCHE'
, in persona del Direttore dell' Controparte_3 Controparte_4
nella sua qualità di legale rappresentante p.t., C.F.: , domiciliata presso la sede
[...] P.IVA_2 in , rappresentata e difesa dall'avv. Giulia de Vincentis. CP_3
- Resistente –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall'art. 58 della legge n. 69/09.
Ai fini della decisione è sufficiente rappresentare che - con ricorso originariamente depositato in via telematica il 01.08.2019 presso la Sezione Lavoro dell'adito Tribunale di S. Maria C.V., contraddistinto al R.G. n. 7397/19, successivamente assegnato alla Terza Sezione Civile con provvedimento del 26.07.2021 del Presidente del Tribunale - il sig. proponeva Parte_1 opposizione al ruolo n. 00003167/2008, limitatamente alla correlata Cartella di pagamento n.
02820080014147536, pari ad euro 3.977,51 ed afferente a sanzioni amministrative irrogate dall' ai sensi della legge n. 689/81, eccependo l'omessa Controparte_3 notifica dell'anzidetta Cartella e la prescrizione del credito esattoriale, con vittoria delle spese di lite.
Con rituali memorie difensive si costituivano in giudizio gli enti resistenti, i quali, sulla base di varie ed articolate argomentazioni, instavano per l'inammissibilità e per il rigetto dell'opposizione, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 20.10.20025, come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini appresso esplicitati.
Va premesso che il ricorrente asserisce di aver avuto contezza, per la prima volta, dell'imposizione fiscale a suo carico solamente in data 24.06.2019, allorquando si recava presso gli uffici dell'
[...]
di Capri per controllare la propria posizione. Controparte_5
Altresì, non ha allegato alcun atto del procedimento della riscossione, posto in essere dall'amministrazione nei suoi confronti, avverso il quale, in funzione recuperatoria del diritto di contestare nel merito la pretesa, ha inteso agire.
Pertanto, l'azione esperita dal ricorrente va qualificata come opposizione avverso estratto di ruolo.
Ciò posto, in ordine alla possibilità per il contribuente di promuovere il giudizio di accertamento negativo della pretesa sulla scorta degli estratti di ruolo, ha inciso il disposto dell'articolo 3-bis del
Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 ed inserito dopo il comma 4 dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, il quale prevede che “l'estratto di ruolo non
è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che il legislatore ordinario, collocando la norma in parola nel corpus della disciplina tributaria (comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973), ha inteso ribadire, ed anzi, ponendosi in una più rigorosa prospettiva, i principi già affermati da Cass. 10 novembre
2016, n. 22946 (secondo cui “l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile… soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria;
diversamente, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità d'impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza”), aggiungendo che resta ferma l'impugnabilità del “ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” in specificate e tassative eccezioni, legate alle procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione (Cfr. Cass. 7 marzo 2022 n. 7353).
Tale indirizzo è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno evidenziato come l'interesse ad agire deve essere sempre dimostrato dalla parte ricorrente e, avendo esso “…natura dinamica, rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione…”, con la conseguenza che la disciplina sopravvenuta si applica anche ai processi pendenti “perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione” (Cass. Sez. Unite 6 settembre 2022 n.
26283, così massimata: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n.
146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”). Orbene l'esponente non ha provato di trovarsi in nessuna delle situazioni in presenza delle quali il legislatore ha positivizzato la ricorrenza di un interesse ad agire.
Sicché, esclusi nella specie “i casi specifici di “azione diretta” e considerato che il ricorrente ha impugnato gli estratti di ruolo senza prospettare che l'agente della riscossione avesse posto in essere, in suo danno, atti del procedimento della riscossione avverso i quali egli aveva inteso reagire in funzione recuperatoria del diritto di contestare il merito della pretesa, la proposta impugnazione va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite, attesa la novità normativa incidente sulla definizione del giudizio con una pronuncia in rito di inammissibilità per difetto di interesse, possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibile la spiegata opposizione;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 04.12.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente