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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 2845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2845 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.SA Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.SA Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.SA Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 26 giugno 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2667/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Napoli alla via Francesco Giordani, 30, presso lo studio degli avv.ti Antonio Daniele, C.F.: C.F._2 pec: e Paola Fraconte, C.F.: Email_1
, pec: che la C.F._3 Email_2 rappresentano e difendono sia unitamente che disgiuntamente;
- Appellante
E
(P. IVA ) con sede legale in Pozzuoli Controparte_1 P.IVA_1
(NA), Via Severini n. 8, in persona dell'Amministratore e legale rapp.te Prof.
rappresentato e difeso, anche separatamente, dagli avv.ti Controparte_2
Nunzio Rizzo (C.F. – PEC e C.F._4 Email_3
Amalia Rizzo (C.F. – PEC CodiceFiscale_5 Email_4
- Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.10.2022 presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, , ha convenuto in giudizio la società Parte_1 datrice di lavoro esponendo di aver lavorato alle sue dipendenze in CP_1 qualità di farmacista collaboratore a tempo indeterminato full-time, dal 08.08.2019 al 29.05.2021, data in cui si dimetteva per giusta causa. Deduceva di aver subito
1 in data 30.01.2020 un intervento chirurgico alla spalla e di essere stata assente per malattia sino al 01.07.2020, periodo durante il quale trasmetteva regolari certificazioni mediche al datore di lavoro;
che al termine della malattia veniva posta in caSA integrazione covid dal 02.07.2020 fino a maggio 2021 senza possibilità di rientrare in servizio nonostante la presenza di un'altra farmacista collaboratrice - Dott.SA - con medesima qualifica e mansioni, ma mai intereSAta Persona_1 Part dalla;
che la reiterata collocazione in CIG appariva illegittima e discriminatoria per non avere attuato una rotazione con l'altra dipendente e ledeva indiscutibilmente il vincolo fiduciario tra parte datoriale e lavoratrice spingendola in data 29.05.2021 a rassegnare dimissioni per giusta causa;
che a causa del danno economico subito, quale lavoratrice madre divorziata con figlia convivente non autosufficiente, aveva diritto a un risarcimento del danno quantificato in € 12.906,58 oltre che al risarcimento del danno alla professionalità da determinarsi in via equitativa nonché al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 7.618,12 ed alle competenze di fine rapporto, quali permessi ex festività non goduti, ratei quattordicesima e TFR per l' importo complessivo di € 4.696,89.
Ritualmente instaurato il contradditorio si costituiva la che chiedeva CP_1 il rigetto del ricorso sostenendo la legittimità della propria condotta. Ha evidenziato che a seguito del lungo periodo di malattia la ricorrente non aveva mai manifestato alcuna reale intenzione di rientrare al lavoro come dimostrato dalla copiosa meSAggistica WhatsApp prodotta in atti;
ha sostenuto che la collocazione in CIG Covid della ricorrente è avvenuta per oggettive esigenze aziendali, a causa del drastico calo del fatturato e delle difficoltà operative determinate dalla pandemia, nonché per tutelare la salute della dipendente steSA reduce da un lungo periodo di convalescenza. Ha precisato che l'altra farmacista in organico (dott.SA
) era assunta in orario part-time, e quindi con contratto meno Persona_1 oneroso, risultando del tutto sufficiente a garantire la continuità del servizio durante la crisi sanitaria;
ha rilevato che nessun obbligo di rotazione tra dipendenti era previsto dalla normativa emergenziale vigente per la fruizione dell'ammortizzatore sociale e che la sospensione della era stata adottata Pt_1 nel pieno rispetto dei criteri di buona fede e correttezza. Considerata l'assenza di giusta causa delle dimissioni, ha proposto domanda riconvenzionale chiedendo corrispondersi il residuo dell'indennità sostitutiva del preavviso pari a € 4.999,27 evidenziando che il TFR e le competenze maturate non erano sufficienti a coprire tale debito;
vinte le spese.
Con sentenza n. 3155/2024, pubbl. il 30.04.2024, il Giudice adito ha parzialmente accolto il ricorso dichiarando il diritto della ricorrente a percepire dalla resistente la somma di € 4.696,89 a titolo di permessi ex festività non goduti, ratei quattordicesima e TFR e, ritenendo infondata la dedotta giusta causa delle dimissioni, ha rigettato per il resto il ricorso. Ha poi accolto la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta e condannato la al pagamento Pt_1 dell'importo lordo di euro 4.999,27 oltre interessi, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, operata la compensazione tra credito e controcredito con spese di lite compensate tra le parti.
Avverso la suindicata sentenza con ricorso depositato in data 11.10.2024 ha proposto tempestivo appello censurando la sentenza nella Parte_1
2 parte in cui ha ritenuto legittima la scelta datoriale, fondata sul diverso orario di lavoro delle due farmaciste (full-time la , part-time la ), Pt_1 Persona_1 affermando che tale differenza non impediva l'adozione di una rotazione proporzionale, in grado di equamente ripartire il sacrificio economico e l'inattività forzata. Ha sostenuto che la avrebbe potuto collocare entrambe le CP_1 Part dipendenti in , modulando i periodi di sospensione secondo criteri proporzionali all'orario di lavoro, nel rispetto dei principi di equità, buona fede e non discriminazione. Ha inoltre contestato l'affermazione del Tribunale circa l'oggettiva riduzione dell'attività lavorativa a causa della pandemia, osservando che le farmacie non avevano subito chiusure né restrizioni sostanziali, e che i dati economici prodotti dalla convenuta non erano conferenti al periodo del collocamento in CIG. Ha dunque richiesto la riforma parziale della sentenza impugnata, con: 1) condanna della società al risarcimento del danno economico e professionale;
2) riconoscimento della giusta causa delle dimissioni;
3) rigetto della domanda riconvenzionale;
4) condanna della resistente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e delle competenze di fine rapporto;
5) vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Costituitasi, l'appellata ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
1. Sono pacifiche le circostanze di fatto relative allo stato di assenza dal lavoro per malattia della ricorrente a decorrere dal 29/01/2020 e fino al 1/7/2020, nonché ai periodi di collocazione in Cig da parte del datore di lavoro, così come indicati in ricorso.
La caSA integrazione applicata alla ricorrente è pacificamente quella stabilita in via emergenziale dal D.L. 18/2020. Ai sensi dell'art. 19, D.L. n. 18/2020 “I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”.
Si tratta di una normativa dettata da una situazione emergenziale: lo strumento della in deroga- come evidenziato dal primo Giudice - è di carattere Pt_3 eccezionale, dotato di flessibilità applicativa conseguenziale alla situazione pandemica dell'epoca. La normativa in materia non ne prevede l'obbligatorietà né indica criteri di scelta o rotazione, soccorrendo quindi soltanto la clausola generale della correttezza e buona fede.
Nel ricorso di primo grado la aveva avanzato il sospetto che la decisione Pt_1 aziendale rappresentasse una “ripicca” per il periodo di malattia osservato a seguito dell'intervento chirurgico del 30/01/2020; non aveva quindi messo in discussione l'utilizzabilità – nella contingenza emergenziale pandemica – dello strumento, ma soltanto la concreta applicazione nella scelta di eSA dipendente. 3 Ed infatti la doglianza – come formulata - riguardava l'avere posto in caSA integrazione Covid, per l'intero periodo dal luglio 2020 al maggio 2021, solo ed unicamente la dott.SA , nonostante la presenza in organico di un'altra Pt_1 unità lavorativa, con la qualifica e le mansioni di farmacista collaboratore, nella persona della dott.SA . Persona_2
2.Con riferimento al primo motivo di censura, relativo alla pretesa illegittimità della reiterata collocazione in CIG cd. Covid della lavoratrice, senza rotazione con l'altra dipendente adibita a mansioni equivalenti, osserva il Collegio che le sollevate doglianze non colgono nel segno.
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, pur trattandosi di caSA in deroga, il cui utilizzo -data la sua natura emergenziale- non è formalmente vincolato all'adozione del criterio di rotazione tra i dipendenti, in assenza di un'espreSA previsione normativa, devono comunque richiamarsi i principi generali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il potere del datore di lavoro di scegliere i lavoratori da sospendere, attraverso l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, pur discendendo direttamente dall'art. 41, 1° comma, della Costituzione, deve essere sempre esercitato individuando criteri oggettivi, razionali e coerenti con le finalità del trattamento di integrazione salariale, nonché nel rispetto dei principi di non discriminazione, di correttezza e buona fede ( cfr. Cass. SS. UU. n. 302/2000).
Nel caso di specie tali criteri appaiono soddisfatti.
Dall'istruttoria svolta in primo grado, confermata dagli elementi documentali acquisiti e dalle allegazioni difensive dell'appellata, emerge che la scelta datoriale di sospendere la dal servizio e mantenerla in caSA integrazione per un Pt_1 prolungato periodo sia stata determinata da specifiche ragioni economiche e organizzative, legate alla crisi pandemica e alla necessità di contenere i costi aziendali.
In particolare, la società ha evidenziato che la farmacista rimasta in servizio, la
, risultava assunta con contratto part-time, e dunque, con un impatto Persona_1 economico significativamente inferiore rispetto alla , inquadrata invece a Pt_1 tempo pieno. La soluzione adottata, secondo la prospettazione datoriale, risultava adeguata e pienamente sufficiente a sopperire alle esigenze aziendali e a garantire la continuità operativa minima dell'esercizio in un periodo storico connotato da note criticità.
3.In questo contesto, pertanto, la richiamata esigenza di equità tra i lavoratori nell'applicazione dell'ammortizzatore sociale non può essere invocata al fine di sindacare discrezionalità imprenditoriali supportate da criteri di scelta oggettivi, funzionali-organizzativi e non discriminatori.
Non aveva la società l'obbligo di collocare entrambe le dipendenti in CIG con riduzione proporzionale dell'orario lavorativo di ciascuna di esse. Non si tratta del resto soltanto di comparare le conseguenze economiche di una siffatta opzione, ma di valutare anche le ricadute organizzative (in termini di rimodulazione proporzionale degli orari di entrambe le dipendenti parzialmente sospese ed 4 organizzazione dei turni di presenza, con alternanza tra le stesse, e correlata ripartizione dei compiti).
4.Parimenti infondata è la seconda censura relativa all'effettiva sussistenza di una crisi aziendale nel biennio 2020-2021 tale da giustificare il collocamento in CIG della sola . Specificamente, parte appellante ha sostenuto che le farmacie Pt_1 non avevano subito restrizioni durante il periodo Covid e che la società appellata aveva dedotto in sede difensiva un calo del fatturato, richiamando dati riferiti a soggetto giuridico distinto (“la ditta Bianca IE) oltre che non attuali con Part riferimento al momento dell'attivazione della .
Deve ribadirsi – come già esposto in premeSA – che la questione non era stata introdotta con il ricorso di primo grado, essendo emersa soltanto dalle difese della società: quindi la ricorrente non aveva contestato i presupposti di utilizzabilità – nella contingenza emergenziale pandemica – dello strumento da parte della datrice.
In ogni caso tali argomentazioni non sono condivisibili. La società ha prodotto documentazione contabile – sia il bilancio anno 2021 che quello inerente all'anno di esercizio 2018 riferito alla ditta individuale “Bianca IE, cedente dell'azienda alla - attestanti un oggettivo decremento del fatturato per CP_1 gli anni dal 2018 al 2021 (da € 900.654,02 del 2018 ad € 643.351,00 del 2020, con ulteriore diminuzione nel 2021 fino ad € 594.862,00).
Il riferimento al fatturato dell'anno 2018 della ditta conferente (“Bianca IE), diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, non è improprio, in quanto integra un parametro oggettivo, comunque, utile per valutare l'andamento economico dell'azienda ceduta, ora gestita da che ne CP_1 aveva ricevuto le passività.
Inoltre, privo di pregio è anche l'ulteriore rilievo secondo cui la CP_1 avrebbe potuto percepire la contrazione solo a consuntivo del 2021. Occorre considerare che la normativa emergenziale non richiedeva quale presupposto per Part la concessione della la prova del calo di ricavi, ma ne consentiva l'accesso in presenza di difficoltà economico-produttive legate alla pandemia.
Pertanto, il fatto che la riduzione si sia pienamente evidenziata solo a consuntivo dell'anno 2021 non esclude la legittimità delle scelte adottate nel corso del 2020.
Infine, non assume alcun rilievo determinante, ai fini della legittimità della sospensione, il fatto che l'attività di farmacia fosse formalmente ricompresa tra quelle essenziali, atteso che la medesima normativa emergenziale subordinava Part l'accesso alla in deroga ad una mera diminuzione dell'attività lavorativa e non alla chiusura integrale dell'esercizio. Durante la pandemia, pur essendo attivo il servizio delle farmacie, le richieste dell'utenza erano attinenti alle urgenze o comunque a situazioni di stretta necessità, posto che la circolazione dei cittadini era molto limitata.
In definitiva, la scelta datoriale non risulta connotata dai denunciati profili di illegittimità e le dimissioni della dott.SA non possono essere qualificate Pt_1
5 come rassegnate per giusta causa, difettando il presupposto oggettivo della lesione grave e immediata del vincolo fiduciario.
Per le suesposte ragioni l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Al rigetto, secondo soccombenza, segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio di impugnazione che si liquidano come da dispositivo.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
PQM
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore della liquidate in euro 1.984,00 oltre rimborso forfettario nella CP_1 misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit., se dovuto.
Così deciso in Napoli il 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.SA Francesca Romana Amarelli Dr. Anna Carla Catalano
6
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.SA Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.SA Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.SA Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 26 giugno 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2667/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Napoli alla via Francesco Giordani, 30, presso lo studio degli avv.ti Antonio Daniele, C.F.: C.F._2 pec: e Paola Fraconte, C.F.: Email_1
, pec: che la C.F._3 Email_2 rappresentano e difendono sia unitamente che disgiuntamente;
- Appellante
E
(P. IVA ) con sede legale in Pozzuoli Controparte_1 P.IVA_1
(NA), Via Severini n. 8, in persona dell'Amministratore e legale rapp.te Prof.
rappresentato e difeso, anche separatamente, dagli avv.ti Controparte_2
Nunzio Rizzo (C.F. – PEC e C.F._4 Email_3
Amalia Rizzo (C.F. – PEC CodiceFiscale_5 Email_4
- Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.10.2022 presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, , ha convenuto in giudizio la società Parte_1 datrice di lavoro esponendo di aver lavorato alle sue dipendenze in CP_1 qualità di farmacista collaboratore a tempo indeterminato full-time, dal 08.08.2019 al 29.05.2021, data in cui si dimetteva per giusta causa. Deduceva di aver subito
1 in data 30.01.2020 un intervento chirurgico alla spalla e di essere stata assente per malattia sino al 01.07.2020, periodo durante il quale trasmetteva regolari certificazioni mediche al datore di lavoro;
che al termine della malattia veniva posta in caSA integrazione covid dal 02.07.2020 fino a maggio 2021 senza possibilità di rientrare in servizio nonostante la presenza di un'altra farmacista collaboratrice - Dott.SA - con medesima qualifica e mansioni, ma mai intereSAta Persona_1 Part dalla;
che la reiterata collocazione in CIG appariva illegittima e discriminatoria per non avere attuato una rotazione con l'altra dipendente e ledeva indiscutibilmente il vincolo fiduciario tra parte datoriale e lavoratrice spingendola in data 29.05.2021 a rassegnare dimissioni per giusta causa;
che a causa del danno economico subito, quale lavoratrice madre divorziata con figlia convivente non autosufficiente, aveva diritto a un risarcimento del danno quantificato in € 12.906,58 oltre che al risarcimento del danno alla professionalità da determinarsi in via equitativa nonché al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 7.618,12 ed alle competenze di fine rapporto, quali permessi ex festività non goduti, ratei quattordicesima e TFR per l' importo complessivo di € 4.696,89.
Ritualmente instaurato il contradditorio si costituiva la che chiedeva CP_1 il rigetto del ricorso sostenendo la legittimità della propria condotta. Ha evidenziato che a seguito del lungo periodo di malattia la ricorrente non aveva mai manifestato alcuna reale intenzione di rientrare al lavoro come dimostrato dalla copiosa meSAggistica WhatsApp prodotta in atti;
ha sostenuto che la collocazione in CIG Covid della ricorrente è avvenuta per oggettive esigenze aziendali, a causa del drastico calo del fatturato e delle difficoltà operative determinate dalla pandemia, nonché per tutelare la salute della dipendente steSA reduce da un lungo periodo di convalescenza. Ha precisato che l'altra farmacista in organico (dott.SA
) era assunta in orario part-time, e quindi con contratto meno Persona_1 oneroso, risultando del tutto sufficiente a garantire la continuità del servizio durante la crisi sanitaria;
ha rilevato che nessun obbligo di rotazione tra dipendenti era previsto dalla normativa emergenziale vigente per la fruizione dell'ammortizzatore sociale e che la sospensione della era stata adottata Pt_1 nel pieno rispetto dei criteri di buona fede e correttezza. Considerata l'assenza di giusta causa delle dimissioni, ha proposto domanda riconvenzionale chiedendo corrispondersi il residuo dell'indennità sostitutiva del preavviso pari a € 4.999,27 evidenziando che il TFR e le competenze maturate non erano sufficienti a coprire tale debito;
vinte le spese.
Con sentenza n. 3155/2024, pubbl. il 30.04.2024, il Giudice adito ha parzialmente accolto il ricorso dichiarando il diritto della ricorrente a percepire dalla resistente la somma di € 4.696,89 a titolo di permessi ex festività non goduti, ratei quattordicesima e TFR e, ritenendo infondata la dedotta giusta causa delle dimissioni, ha rigettato per il resto il ricorso. Ha poi accolto la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta e condannato la al pagamento Pt_1 dell'importo lordo di euro 4.999,27 oltre interessi, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, operata la compensazione tra credito e controcredito con spese di lite compensate tra le parti.
Avverso la suindicata sentenza con ricorso depositato in data 11.10.2024 ha proposto tempestivo appello censurando la sentenza nella Parte_1
2 parte in cui ha ritenuto legittima la scelta datoriale, fondata sul diverso orario di lavoro delle due farmaciste (full-time la , part-time la ), Pt_1 Persona_1 affermando che tale differenza non impediva l'adozione di una rotazione proporzionale, in grado di equamente ripartire il sacrificio economico e l'inattività forzata. Ha sostenuto che la avrebbe potuto collocare entrambe le CP_1 Part dipendenti in , modulando i periodi di sospensione secondo criteri proporzionali all'orario di lavoro, nel rispetto dei principi di equità, buona fede e non discriminazione. Ha inoltre contestato l'affermazione del Tribunale circa l'oggettiva riduzione dell'attività lavorativa a causa della pandemia, osservando che le farmacie non avevano subito chiusure né restrizioni sostanziali, e che i dati economici prodotti dalla convenuta non erano conferenti al periodo del collocamento in CIG. Ha dunque richiesto la riforma parziale della sentenza impugnata, con: 1) condanna della società al risarcimento del danno economico e professionale;
2) riconoscimento della giusta causa delle dimissioni;
3) rigetto della domanda riconvenzionale;
4) condanna della resistente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e delle competenze di fine rapporto;
5) vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Costituitasi, l'appellata ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
1. Sono pacifiche le circostanze di fatto relative allo stato di assenza dal lavoro per malattia della ricorrente a decorrere dal 29/01/2020 e fino al 1/7/2020, nonché ai periodi di collocazione in Cig da parte del datore di lavoro, così come indicati in ricorso.
La caSA integrazione applicata alla ricorrente è pacificamente quella stabilita in via emergenziale dal D.L. 18/2020. Ai sensi dell'art. 19, D.L. n. 18/2020 “I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”.
Si tratta di una normativa dettata da una situazione emergenziale: lo strumento della in deroga- come evidenziato dal primo Giudice - è di carattere Pt_3 eccezionale, dotato di flessibilità applicativa conseguenziale alla situazione pandemica dell'epoca. La normativa in materia non ne prevede l'obbligatorietà né indica criteri di scelta o rotazione, soccorrendo quindi soltanto la clausola generale della correttezza e buona fede.
Nel ricorso di primo grado la aveva avanzato il sospetto che la decisione Pt_1 aziendale rappresentasse una “ripicca” per il periodo di malattia osservato a seguito dell'intervento chirurgico del 30/01/2020; non aveva quindi messo in discussione l'utilizzabilità – nella contingenza emergenziale pandemica – dello strumento, ma soltanto la concreta applicazione nella scelta di eSA dipendente. 3 Ed infatti la doglianza – come formulata - riguardava l'avere posto in caSA integrazione Covid, per l'intero periodo dal luglio 2020 al maggio 2021, solo ed unicamente la dott.SA , nonostante la presenza in organico di un'altra Pt_1 unità lavorativa, con la qualifica e le mansioni di farmacista collaboratore, nella persona della dott.SA . Persona_2
2.Con riferimento al primo motivo di censura, relativo alla pretesa illegittimità della reiterata collocazione in CIG cd. Covid della lavoratrice, senza rotazione con l'altra dipendente adibita a mansioni equivalenti, osserva il Collegio che le sollevate doglianze non colgono nel segno.
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, pur trattandosi di caSA in deroga, il cui utilizzo -data la sua natura emergenziale- non è formalmente vincolato all'adozione del criterio di rotazione tra i dipendenti, in assenza di un'espreSA previsione normativa, devono comunque richiamarsi i principi generali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il potere del datore di lavoro di scegliere i lavoratori da sospendere, attraverso l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, pur discendendo direttamente dall'art. 41, 1° comma, della Costituzione, deve essere sempre esercitato individuando criteri oggettivi, razionali e coerenti con le finalità del trattamento di integrazione salariale, nonché nel rispetto dei principi di non discriminazione, di correttezza e buona fede ( cfr. Cass. SS. UU. n. 302/2000).
Nel caso di specie tali criteri appaiono soddisfatti.
Dall'istruttoria svolta in primo grado, confermata dagli elementi documentali acquisiti e dalle allegazioni difensive dell'appellata, emerge che la scelta datoriale di sospendere la dal servizio e mantenerla in caSA integrazione per un Pt_1 prolungato periodo sia stata determinata da specifiche ragioni economiche e organizzative, legate alla crisi pandemica e alla necessità di contenere i costi aziendali.
In particolare, la società ha evidenziato che la farmacista rimasta in servizio, la
, risultava assunta con contratto part-time, e dunque, con un impatto Persona_1 economico significativamente inferiore rispetto alla , inquadrata invece a Pt_1 tempo pieno. La soluzione adottata, secondo la prospettazione datoriale, risultava adeguata e pienamente sufficiente a sopperire alle esigenze aziendali e a garantire la continuità operativa minima dell'esercizio in un periodo storico connotato da note criticità.
3.In questo contesto, pertanto, la richiamata esigenza di equità tra i lavoratori nell'applicazione dell'ammortizzatore sociale non può essere invocata al fine di sindacare discrezionalità imprenditoriali supportate da criteri di scelta oggettivi, funzionali-organizzativi e non discriminatori.
Non aveva la società l'obbligo di collocare entrambe le dipendenti in CIG con riduzione proporzionale dell'orario lavorativo di ciascuna di esse. Non si tratta del resto soltanto di comparare le conseguenze economiche di una siffatta opzione, ma di valutare anche le ricadute organizzative (in termini di rimodulazione proporzionale degli orari di entrambe le dipendenti parzialmente sospese ed 4 organizzazione dei turni di presenza, con alternanza tra le stesse, e correlata ripartizione dei compiti).
4.Parimenti infondata è la seconda censura relativa all'effettiva sussistenza di una crisi aziendale nel biennio 2020-2021 tale da giustificare il collocamento in CIG della sola . Specificamente, parte appellante ha sostenuto che le farmacie Pt_1 non avevano subito restrizioni durante il periodo Covid e che la società appellata aveva dedotto in sede difensiva un calo del fatturato, richiamando dati riferiti a soggetto giuridico distinto (“la ditta Bianca IE) oltre che non attuali con Part riferimento al momento dell'attivazione della .
Deve ribadirsi – come già esposto in premeSA – che la questione non era stata introdotta con il ricorso di primo grado, essendo emersa soltanto dalle difese della società: quindi la ricorrente non aveva contestato i presupposti di utilizzabilità – nella contingenza emergenziale pandemica – dello strumento da parte della datrice.
In ogni caso tali argomentazioni non sono condivisibili. La società ha prodotto documentazione contabile – sia il bilancio anno 2021 che quello inerente all'anno di esercizio 2018 riferito alla ditta individuale “Bianca IE, cedente dell'azienda alla - attestanti un oggettivo decremento del fatturato per CP_1 gli anni dal 2018 al 2021 (da € 900.654,02 del 2018 ad € 643.351,00 del 2020, con ulteriore diminuzione nel 2021 fino ad € 594.862,00).
Il riferimento al fatturato dell'anno 2018 della ditta conferente (“Bianca IE), diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, non è improprio, in quanto integra un parametro oggettivo, comunque, utile per valutare l'andamento economico dell'azienda ceduta, ora gestita da che ne CP_1 aveva ricevuto le passività.
Inoltre, privo di pregio è anche l'ulteriore rilievo secondo cui la CP_1 avrebbe potuto percepire la contrazione solo a consuntivo del 2021. Occorre considerare che la normativa emergenziale non richiedeva quale presupposto per Part la concessione della la prova del calo di ricavi, ma ne consentiva l'accesso in presenza di difficoltà economico-produttive legate alla pandemia.
Pertanto, il fatto che la riduzione si sia pienamente evidenziata solo a consuntivo dell'anno 2021 non esclude la legittimità delle scelte adottate nel corso del 2020.
Infine, non assume alcun rilievo determinante, ai fini della legittimità della sospensione, il fatto che l'attività di farmacia fosse formalmente ricompresa tra quelle essenziali, atteso che la medesima normativa emergenziale subordinava Part l'accesso alla in deroga ad una mera diminuzione dell'attività lavorativa e non alla chiusura integrale dell'esercizio. Durante la pandemia, pur essendo attivo il servizio delle farmacie, le richieste dell'utenza erano attinenti alle urgenze o comunque a situazioni di stretta necessità, posto che la circolazione dei cittadini era molto limitata.
In definitiva, la scelta datoriale non risulta connotata dai denunciati profili di illegittimità e le dimissioni della dott.SA non possono essere qualificate Pt_1
5 come rassegnate per giusta causa, difettando il presupposto oggettivo della lesione grave e immediata del vincolo fiduciario.
Per le suesposte ragioni l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Al rigetto, secondo soccombenza, segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio di impugnazione che si liquidano come da dispositivo.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
PQM
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore della liquidate in euro 1.984,00 oltre rimborso forfettario nella CP_1 misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit., se dovuto.
Così deciso in Napoli il 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.SA Francesca Romana Amarelli Dr. Anna Carla Catalano
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