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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Emilia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MANNI PIA, Presidente MANFREDINI ROMANO, Relatore ROMITELLI BRUNO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 105/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. THSIRCA0003/2023 IRPEF-ALTRO 2016
- sul ricorso n. 106/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. THSIRCA0003 2023 ISI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta alle conclusioni in atti e ne chiede integrale accoglimento. Resistente/Appellato: si riporta alle conclusioni in atti e chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 , oppone ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Emilia al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di irrogazione delle sanzioni n. THSIRCA0003/2023, il ricorso risulta incardinato al RGR n. 105/2024. Ricorrente_1Al era stato notificato un avviso di accertamento, per il 2016 n. THS04CA00568/2021, l'atto oggetto dell'odierno giudizio irroga una sanzione di € 5.104,50 per omesso versamento di ISI (imposta sugli intrattenimenti) in forza della violazione contestata nel richiamato avviso di accertamento. Ricorrente_2Il Signor ricorre contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Emilia ( RGR n. 106/2024) per l'annullamento del medesimo avviso di irrogazione di sanzioni a lui notificato nella qualità di autore delle violazioni e coobbligato solidale ex art. 38 c.c. con il Ricorrente_1. La Corte stante la stretta connessione dei due ricorsi, dispone la riunione degli stessi in capo al ricorso di cui RGR n. 105/2024.
Nel proprio ricorso il circolo in via preliminare richiede 1) di sospensione del processo ex art. 39 comma 1 bis D. Lgs. 546/92, sempre in via preliminare eccepisce 2) la nullità dell'atto di irrogazione sanzioni per violazione dell'art. 17 D.Lgs. 472/1997. In via principale deduce 3) la mancanza del presupposto ai fini ISI e della conseguente violazione sanzionata, 4) la violazione del principio comunitario di proporzionalità, 5) la illegittimità della sanzione irrogata per omessa applicazione del cumulo giuridico e della continuazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 472/1997. In via subordinata 6) l'applicazione dell'art. 7, c. 4 D.Lgs. n. 472/97 e conseguente riduzione alla metà del minimo, anche in ragione delle modifiche apportate dall'art. 16 D.Lgs. n. 158/2015 Il Sig. Ricorrente_2, oltre a quanto eccepito dal Ricorrente_1, deduceva in via preliminare l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 38 cod. civ, nonché l'illegittimità dell'accertamento per violazione dell'onere della prova ex art. 2697 cod. civ. e 2727 cod. civ. Entrambi i ricorsi concludono chiedendo in via preliminare la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 39, comma 1 bis D.Lgs. 546/1992, la nullità dell'atto impugnato per quanto esposto ed, in via subordinata, di dichiarare in parte illegittimo l'atto impugnato, e di conseguenza annullarlo per applicazione dell'art. 7, comma 4 D.Lgs. 472/1997. Con vittoria di spese diritti ed onorari.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate con proprie controdeduzioni resistendo ai ricorsi e chiedendone il rigetto integrale in quanto infondati in fatto ed in diritto con condanna a carico di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, con la maggiorazione prevista dall'art. 15, comma 2 septies, del D. Lgs. 546/1992.
Con memorie successive replicano alle controdeduzioni dell'Agenzia le Parti ricorrenti ribadendo quanto introdotto nei ricorsi introduttivi e insistendo per le specifiche conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, la richiesta di sospensione del processo ex art. 39 comma 1 bis D.Lgs. 546/92, in attesa della definizione dei giudizi relativi all'avviso di accertamento n. THS04CA00568/2021 notificato al Ricorrente_1 ed al Sig. Ricorrente_2 – RGR n. 306/2022 e n.307/2022 - risulta superata dalla sentenza n. 239/2024 depositata il 15/11/2024 di questa Corte che respingendo i ricorsi ha confermato l'avviso di accertamento in oggetto.
La Corte ritiene viceversa fondato il secondo gravame opposto in via preliminare per violazione dell'art. 17 D.Lgs. 472/1997. In ricorso e nelle successive memorie le Parti ricorrenti lamentano che l'Agenzia non avrebbe applicato correttamente l'art 17 D.Lgs. 471/1997 che, in deroga alle previsioni dell'art. 16 dello stesso D.Lgs. n. 472/1997, prevede che “le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento,
o di rettifica motivato a pena di nullità”. Ricorrente_1L'Agenzia controdeduce che il ha omesso di considerare che lo stesso art. 17, comma 3, ultimo capoverso, prevede che “per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'art. 16, comma 3”. L'esclusione normativa ha ad oggetto “le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli artt. 36 bis e 36 ter del D.P.R. 29 settembre n. 600 (…) e ai sensi dell'art. 54 bis e 60, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1973 n. 633”. Con riferimento al trattamento sanzionatorio da riservare alle fattispecie nelle quali è esclusa per legge la definizione agevolata delle sanzioni richiama giurisprudenza della Corte di Cassazione in particolare l'ordinanza n. 12645/2017, depositata il 19 maggio 2017, che ha statuito che l'emissione di un separato atto di irrogazione sanzioni “(…) non è idoneo a determinare pregiudizio alcuno alla società, la quale in nessun caso si sarebbe potuta giovare della definizione agevolata della sanzione, sulla quale, invece, essa punta a fondamento della deduzione d'illegittimità dell'avviso di recupero” e conclude “Nessun concreto pregiudizio è dunque derivato alla contribuente dalla scelta della modalità d'irrogazione della sanzione, essendo ad essa comunque inibito accedere alla definizione agevolata della sanzione oggetto dell'avviso di recupero”. Circa la corretta applicazione dell'articolo 17 del D.Lgs. 472/1997 il Collegio si riconosce nella recente ordinanza n. 13873/2025 del 25/05/2025 della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria che ha ribadito il principio, consolidato in giurisprudenza, che il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni e quello di accertamento del tributo sono del tutto autonomi e soggetti a discipline differenti e non sovrapponibili. Pertanto l'Agenzia delle Entrate ha due possibilità: Irrogare le sanzioni “unitamente” all'avviso di accertamento, ovvero emettere un distinto e autonomo atto di irrogazione purché questo sia emesso “contestualmente” all'avviso di accertamento o, comunque, nello stesso contesto temporale. Questa ordinanza rafforza il principio di autonomia tra l'accertamento del tributo e l'atto di irrogazione della sanzione, a condizione che lo stesso sia stato notificato in un arco temporale contestuale a quello dell'accertamento. Scrive infatti la Corte DI Cassazione nella sopracitata ordinanza: “invero, va rilevato che il procedimento per irrogazione sanzioni e il procedimento di accertamento del tributo sono del tutto autonomi (Cass. n. 17529 del 12/10/2012; Cass. n. 10778 del 25/05/2015), tanto che il primo non postula affatto la definitività del secondo (Cass. n. 20938 del 2013, cit.), e sono soggetti, pertanto, ad una disciplina del tutto differente e non sovrapponibile (Cass. n. 20864 del 2020; tutte le ridette pronunce sono richiamate in motivazione da Cass. n. 11026 del 2024, che vi aderisce);
-ne deriva conseguenzialmente, allora, che le sanzioni amministrative e quelle accessorie possono essere irrogate “unitamente” all'avviso di accertamento, a norma dell'art. 16 del d. Lgs. n. 472 del 1997, ovvero con distinto ed autonomo atto di irrogazione, a norma dell'art.17, (cfr. Cass. n. 27315 del 2016), purché emesso “contestualmente” all'avviso di accertamento, ovvero nello stesso contesto temporale. E tanto si ricava anche dall'ultima parte della disposizione da ultimo citata, che prevede che tale atto sia motivato a pena di nullità; si tratta di una specificazione niente affatto necessaria, infatti, se le sanzioni dovessero essere applicate nello stesso avviso di accertamento, come erroneamente hanno postulato i giudici di appello (in termini, si veda Cass. Sez. 6 5, Ordinanza n. 30398 del 2021);” Rileva il Collegio che nella odierna fattispecie il necessario requisito della “contestualità” tra l'avviso di accertamento e l'atto di irrogazione sanzioni non è stato rispettato. Invero l'Agenzia delle Entrate ha notificato alle Parti Ricorrenti l'avviso di accertamento in data 10/06/2022, mentre l'atto di irrogazione sanzioni (oggetto di questo giudizio) in data 5/11/2022 quindi circa cinque mesi dopo. Ritiene la Corte che la mancata contestualità sia motivo di annullamento dell'atto impugnato che assorbe ogni altra doglianza. La Corte pertanto accoglie i ricorsi riuniti, la peculiarità del giudizio giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MANNI PIA, Presidente MANFREDINI ROMANO, Relatore ROMITELLI BRUNO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 105/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. THSIRCA0003/2023 IRPEF-ALTRO 2016
- sul ricorso n. 106/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. THSIRCA0003 2023 ISI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta alle conclusioni in atti e ne chiede integrale accoglimento. Resistente/Appellato: si riporta alle conclusioni in atti e chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 , oppone ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Emilia al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di irrogazione delle sanzioni n. THSIRCA0003/2023, il ricorso risulta incardinato al RGR n. 105/2024. Ricorrente_1Al era stato notificato un avviso di accertamento, per il 2016 n. THS04CA00568/2021, l'atto oggetto dell'odierno giudizio irroga una sanzione di € 5.104,50 per omesso versamento di ISI (imposta sugli intrattenimenti) in forza della violazione contestata nel richiamato avviso di accertamento. Ricorrente_2Il Signor ricorre contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Emilia ( RGR n. 106/2024) per l'annullamento del medesimo avviso di irrogazione di sanzioni a lui notificato nella qualità di autore delle violazioni e coobbligato solidale ex art. 38 c.c. con il Ricorrente_1. La Corte stante la stretta connessione dei due ricorsi, dispone la riunione degli stessi in capo al ricorso di cui RGR n. 105/2024.
Nel proprio ricorso il circolo in via preliminare richiede 1) di sospensione del processo ex art. 39 comma 1 bis D. Lgs. 546/92, sempre in via preliminare eccepisce 2) la nullità dell'atto di irrogazione sanzioni per violazione dell'art. 17 D.Lgs. 472/1997. In via principale deduce 3) la mancanza del presupposto ai fini ISI e della conseguente violazione sanzionata, 4) la violazione del principio comunitario di proporzionalità, 5) la illegittimità della sanzione irrogata per omessa applicazione del cumulo giuridico e della continuazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 472/1997. In via subordinata 6) l'applicazione dell'art. 7, c. 4 D.Lgs. n. 472/97 e conseguente riduzione alla metà del minimo, anche in ragione delle modifiche apportate dall'art. 16 D.Lgs. n. 158/2015 Il Sig. Ricorrente_2, oltre a quanto eccepito dal Ricorrente_1, deduceva in via preliminare l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 38 cod. civ, nonché l'illegittimità dell'accertamento per violazione dell'onere della prova ex art. 2697 cod. civ. e 2727 cod. civ. Entrambi i ricorsi concludono chiedendo in via preliminare la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 39, comma 1 bis D.Lgs. 546/1992, la nullità dell'atto impugnato per quanto esposto ed, in via subordinata, di dichiarare in parte illegittimo l'atto impugnato, e di conseguenza annullarlo per applicazione dell'art. 7, comma 4 D.Lgs. 472/1997. Con vittoria di spese diritti ed onorari.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate con proprie controdeduzioni resistendo ai ricorsi e chiedendone il rigetto integrale in quanto infondati in fatto ed in diritto con condanna a carico di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, con la maggiorazione prevista dall'art. 15, comma 2 septies, del D. Lgs. 546/1992.
Con memorie successive replicano alle controdeduzioni dell'Agenzia le Parti ricorrenti ribadendo quanto introdotto nei ricorsi introduttivi e insistendo per le specifiche conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, la richiesta di sospensione del processo ex art. 39 comma 1 bis D.Lgs. 546/92, in attesa della definizione dei giudizi relativi all'avviso di accertamento n. THS04CA00568/2021 notificato al Ricorrente_1 ed al Sig. Ricorrente_2 – RGR n. 306/2022 e n.307/2022 - risulta superata dalla sentenza n. 239/2024 depositata il 15/11/2024 di questa Corte che respingendo i ricorsi ha confermato l'avviso di accertamento in oggetto.
La Corte ritiene viceversa fondato il secondo gravame opposto in via preliminare per violazione dell'art. 17 D.Lgs. 472/1997. In ricorso e nelle successive memorie le Parti ricorrenti lamentano che l'Agenzia non avrebbe applicato correttamente l'art 17 D.Lgs. 471/1997 che, in deroga alle previsioni dell'art. 16 dello stesso D.Lgs. n. 472/1997, prevede che “le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento,
o di rettifica motivato a pena di nullità”. Ricorrente_1L'Agenzia controdeduce che il ha omesso di considerare che lo stesso art. 17, comma 3, ultimo capoverso, prevede che “per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'art. 16, comma 3”. L'esclusione normativa ha ad oggetto “le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli artt. 36 bis e 36 ter del D.P.R. 29 settembre n. 600 (…) e ai sensi dell'art. 54 bis e 60, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1973 n. 633”. Con riferimento al trattamento sanzionatorio da riservare alle fattispecie nelle quali è esclusa per legge la definizione agevolata delle sanzioni richiama giurisprudenza della Corte di Cassazione in particolare l'ordinanza n. 12645/2017, depositata il 19 maggio 2017, che ha statuito che l'emissione di un separato atto di irrogazione sanzioni “(…) non è idoneo a determinare pregiudizio alcuno alla società, la quale in nessun caso si sarebbe potuta giovare della definizione agevolata della sanzione, sulla quale, invece, essa punta a fondamento della deduzione d'illegittimità dell'avviso di recupero” e conclude “Nessun concreto pregiudizio è dunque derivato alla contribuente dalla scelta della modalità d'irrogazione della sanzione, essendo ad essa comunque inibito accedere alla definizione agevolata della sanzione oggetto dell'avviso di recupero”. Circa la corretta applicazione dell'articolo 17 del D.Lgs. 472/1997 il Collegio si riconosce nella recente ordinanza n. 13873/2025 del 25/05/2025 della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria che ha ribadito il principio, consolidato in giurisprudenza, che il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni e quello di accertamento del tributo sono del tutto autonomi e soggetti a discipline differenti e non sovrapponibili. Pertanto l'Agenzia delle Entrate ha due possibilità: Irrogare le sanzioni “unitamente” all'avviso di accertamento, ovvero emettere un distinto e autonomo atto di irrogazione purché questo sia emesso “contestualmente” all'avviso di accertamento o, comunque, nello stesso contesto temporale. Questa ordinanza rafforza il principio di autonomia tra l'accertamento del tributo e l'atto di irrogazione della sanzione, a condizione che lo stesso sia stato notificato in un arco temporale contestuale a quello dell'accertamento. Scrive infatti la Corte DI Cassazione nella sopracitata ordinanza: “invero, va rilevato che il procedimento per irrogazione sanzioni e il procedimento di accertamento del tributo sono del tutto autonomi (Cass. n. 17529 del 12/10/2012; Cass. n. 10778 del 25/05/2015), tanto che il primo non postula affatto la definitività del secondo (Cass. n. 20938 del 2013, cit.), e sono soggetti, pertanto, ad una disciplina del tutto differente e non sovrapponibile (Cass. n. 20864 del 2020; tutte le ridette pronunce sono richiamate in motivazione da Cass. n. 11026 del 2024, che vi aderisce);
-ne deriva conseguenzialmente, allora, che le sanzioni amministrative e quelle accessorie possono essere irrogate “unitamente” all'avviso di accertamento, a norma dell'art. 16 del d. Lgs. n. 472 del 1997, ovvero con distinto ed autonomo atto di irrogazione, a norma dell'art.17, (cfr. Cass. n. 27315 del 2016), purché emesso “contestualmente” all'avviso di accertamento, ovvero nello stesso contesto temporale. E tanto si ricava anche dall'ultima parte della disposizione da ultimo citata, che prevede che tale atto sia motivato a pena di nullità; si tratta di una specificazione niente affatto necessaria, infatti, se le sanzioni dovessero essere applicate nello stesso avviso di accertamento, come erroneamente hanno postulato i giudici di appello (in termini, si veda Cass. Sez. 6 5, Ordinanza n. 30398 del 2021);” Rileva il Collegio che nella odierna fattispecie il necessario requisito della “contestualità” tra l'avviso di accertamento e l'atto di irrogazione sanzioni non è stato rispettato. Invero l'Agenzia delle Entrate ha notificato alle Parti Ricorrenti l'avviso di accertamento in data 10/06/2022, mentre l'atto di irrogazione sanzioni (oggetto di questo giudizio) in data 5/11/2022 quindi circa cinque mesi dopo. Ritiene la Corte che la mancata contestualità sia motivo di annullamento dell'atto impugnato che assorbe ogni altra doglianza. La Corte pertanto accoglie i ricorsi riuniti, la peculiarità del giudizio giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.