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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/01/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
La giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 23597/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), (C.F. ), (C.F. P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 Parte_3
, (C.F. ), tutti con il patrocinio C.F._2 Parte_4 C.F._3 dell'avv. VALLEFUOCO VALERIO, elettivamente domiciliato in V.LE REGINA MARGHERITA, 294 00198 ROMA presso il difensore avv. VALLEFUOCO VALERIO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPI GIUSEPPE e ONroparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA BESANA 11 MILANO presso il difensore avv. CAMPI GIUSEPPE
CONVENUTO
Oggetto: Leasing- opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso all'udienza del 14.1.2025:
, , , ONroparte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, acclarati i fatti così come descritti in narrativa, in accoglimento della presente opposizione:
1) in via preliminare, dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 7245/2023 del 20/04/2023 (NRG 6623/2023), emesso dall'intestato Tribunale per i motivi sub punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e, per l'effetto, revocare il medesimo decreto;
2) in via preliminare, in tutti i casi, revocare la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, mancando la prova della certezza dell'asserito credito e della effettiva pagina 1 di 5 avvenuta prestazione degli asseriti servizi e trattandosi di opposizione fondata su prova scritta che dimostra icto oculi l'insussistenza dei presupposti del credito certo liquido ed esigibile;
3) nel merito, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 7245/2023 del
20/04/2023 (NRG 6623/2023), emesso dall'intestato Tribunale siccome errato, ingiusto ed illegittimo per le causali come indicate nel presente atto;
4) nel merito, accertare e dichiarare che, a fronte della somma di Euro
33.936,87 come richiesta nel decreto opposto, la e i ONroparte_2
SI.ri , e nulla devono in Parte_2 Parte_3 Parte_4 favore della in ragione di tutte le argomentazioni indicate ONroparte_1 nel presente atto e, per l'effetto, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n.
7245/2023 del 20/04/2023 (NRG 6623/2023), emesso dall'intestato Tribunale;
5) in via istruttoria, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia disporre la nomina di CTU.
6) in via istruttoria, si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore di nonché, eventualmente ONroparte_1 all'esito, prova per testi, sulle circostanze riassunte in atti, così come esattamente individuate nella premessa in fatto ai punti da 1) a 5);
Con riserva di indicare i nominativi dei testi sui sopraccitati capitoli.
Si richiede, altresì, la prova contraria a quella ex adverso eventualmente richiesta, con riserva di indicare i nominativi dei relativi testi.
Il tutto con conseguente vittoria delle spese di lite oltre le spese generali, CAP ed IVA.
ONroparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contraris reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
A) - respingere l'opposizione e tutte le domande proposte da e dai signori CP
, e siccome infondate in fatto e in Parte_2 Parte_3 Parte_4
diritto
B) - condannare in ogni caso gli opponenti ed i signori , CP Parte_2
e a pagare in via tra loro solidale, in favore di Parte_3 Parte_4 CP_1
pagina 2 di 5 , per i titoli dedotti in giudizio, la somma di € 33.936,87, o quei diversi CP_1 importi che dovessero risultare di giustizia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso di questo Tribunale ha emesso decreto ingiuntivo a carico della società ONroparte_1
e dei signori e per il pagamento, in CP Parte_2 Parte_3 Parte_4
solido, della somma di € 33.936,87, oltre interessi e spese del procedimento, per canoni scaduti e rimasti insoluti sino alla intimazione della risoluzione per inadempimento del 18.10.2017 di un contratto di locazione finanziaria del 17.10.2012 stipulato con (doc.1 fascicolo monitorio) e CP
garantito da fideiussioni specifiche rilasciate in pari data da e Parte_2 Parte_3 [...]
(doc.10 fascicolo monitorio;
domanda monitoria respinta per la ulteriori somma di € 64.506,78 Pt_4
indicata come pari alla attualizzazione delle rate a scadere e prezzo pattuito per esercizio opzione).
Hanno tempestivamente proposto opposizione tutti i soggetti ingiunti e hanno chiesto di dichiarare la nullità e comunque di revocare e/o annullare il decreto opposto allegando (in estrema sintesi) che: il credito di non può ritenersi provato dalle fatture unilateralmente emesse dalla società CP_1
concedente; ha tenuto una condotta contraria ai principi di correttezza e buona fede per CP_1
ON non aver mai cercato con di concordare un piano di rientro compatibile con l'operatività della utilizzatrice provocando a quest'ultima un ingiusto danno anche alla sua immagine e affidabilità commerciale;
il recesso del 18.10.2017 costituisce abuso che ha provocato danno alla società anche in considerazione della congiuntura economica negativa.
Si è costituita che in via preliminare ha chiesto concedersi la provvisoria ONroparte_1
esecuzione del decreto opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, rilevando che: il proprio
ON credito è dimostrato dal contratto di locazione finanziaria stipulato con , dal verbale di consegna dei beni e dalle garanzie prestate dai fideiussori, documenti tutti già prodotti in sede monitoria;
il mancato pagamento dei canoni è già stato dedotto nel ricorso monitorio per ottenere la riconsegna dei beni dopo la risoluzione per inadempimento (doc.7 fascicolo monitorio), decreto non opposto;
la sua condotta è sempre stata corretta.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, sono stati assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c. e, dopo un primo rinvio ex art.309 c.p.c., respinte le istanze istruttorie degli attori pagina 3 di 5 (“inammissibilità della istanza di prova orale per non corretta articolazione dei capitoli di prova e la finalità esplorativa della richiesta di consulenza tecnica non meglio precisata”), la causa è stata rinviata all'udienza del 14.1.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'esito della quale questa giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni di cui all'art.281 sexies comma 3 c.p.c..
L'opposizione non è fondata.
Preliminarmente va ribadito che il presente giudizio si è svolto secondo le disposizioni processuali anteriori alle modifiche di cui al D.L.vo n.149/2022, salvo quanto espressamente dichiarato applicabile anche ai giudizi proposti anteriormente al 28.2.2023. Infatti, nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, come la presente, ai fini dell'individuazione della disciplina processuale da applicare, si deve considerare il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione nell'ordinanza n.
20596/2007 secondo cui gli effetti della pendenza della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione retroagiscono al momento del deposito del ricorso monitorio, avvenuto in data antecedente il 1 marzo 2023.
Né l'assegnazione a parte convenuta del termine di 70 giorni per la sua costituzione ha comportato alcuna lesione del suo diritto di difesa. ON
e la società in data 17.10.2012 hanno concluso un contratto di locazione finanziaria CP_1
avente ad oggetto un impianto fotovoltaico, del quale la società concedente ha intimato la risoluzione per inadempimento con lettera del 18.10.2017 per omesso pagamento dei canoni a partire dal 1.4.2016.
Nonostante il decreto ingiuntivo ottenuto per la riconsegna dei beni (doc.7 fascicolo monitorio), i beni non sono stati recuperati in ragione dei costi di smontaggio e di trasporto superiori al valore commerciale.
Ricordato che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SU 13533/2001; Cass. n 3373/2010; Cass. 25584/2018), il credito di CP_1
pagina 4 di 5 è dimostrato dal contratto di locazione finanziaria sottoscritto dalle parti, dalla consegna del bene e dalla intimata risoluzione per inadempimento della utilizzatrice al pagamento dei canoni.
La legittimità della pretesa nei confronti dei signori è provata dal rilascio, da parte di ciascuno, Pt_2
di una fideiussione specifica a garanzia dell'adempimento di ogni obbligazione derivante dal contratto
ON di locazione finanziaria stipulato con .
Invero gli opponenti non hanno contestato l'inadempimento al pagamento dei canoni ma si sono limitati ad eccepire, da un lato, la insufficienza delle fatture a comprovare il credito, argomentazione non rilevante per quanto sopra detto, dall'altro allegando generiche censure alla condotta di
[...]
senza alcuna spiegazione di come esse -anche ove dimostrate- potrebbero incidere sulla pretesa CP_1
azionata in via monitoria. In particolare, deducono gli attori che avrebbe 'sottaciuto' al CP_1
giudice del monitorio elementi importanti “al solo fine di ottenere un decreto ingiuntivo ingiusto nei
ON confronti di ” e dei garanti senza tuttavia neppure precisare quali elementi sarebbero stati sottaciuti e, soprattutto, quale utilità avrebbero avuto nel dimostrare l'esistenza di un fatto estintivo o impeditivo dell'altrui pretesa.
L'opposizione deve essere interamente rigettata e al rigetto consegue, per il principio della soccombenza, la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo secondo le tariffe forensi nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e nei valori minimi per la fase istruttoria limitata al deposito delle memorie e per la fase decisoria semplificata.
P.Q.M.
il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
-rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.7245/2023 del 20.4.2023 – n.6623/2023 R.G. che per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo;
-condanna gli attori al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% Cpa
e Iva.
Milano, 15 gennaio 2025
La giudice
Laura Massari
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
La giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 23597/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), (C.F. ), (C.F. P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 Parte_3
, (C.F. ), tutti con il patrocinio C.F._2 Parte_4 C.F._3 dell'avv. VALLEFUOCO VALERIO, elettivamente domiciliato in V.LE REGINA MARGHERITA, 294 00198 ROMA presso il difensore avv. VALLEFUOCO VALERIO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPI GIUSEPPE e ONroparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA BESANA 11 MILANO presso il difensore avv. CAMPI GIUSEPPE
CONVENUTO
Oggetto: Leasing- opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso all'udienza del 14.1.2025:
, , , ONroparte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, acclarati i fatti così come descritti in narrativa, in accoglimento della presente opposizione:
1) in via preliminare, dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 7245/2023 del 20/04/2023 (NRG 6623/2023), emesso dall'intestato Tribunale per i motivi sub punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e, per l'effetto, revocare il medesimo decreto;
2) in via preliminare, in tutti i casi, revocare la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, mancando la prova della certezza dell'asserito credito e della effettiva pagina 1 di 5 avvenuta prestazione degli asseriti servizi e trattandosi di opposizione fondata su prova scritta che dimostra icto oculi l'insussistenza dei presupposti del credito certo liquido ed esigibile;
3) nel merito, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 7245/2023 del
20/04/2023 (NRG 6623/2023), emesso dall'intestato Tribunale siccome errato, ingiusto ed illegittimo per le causali come indicate nel presente atto;
4) nel merito, accertare e dichiarare che, a fronte della somma di Euro
33.936,87 come richiesta nel decreto opposto, la e i ONroparte_2
SI.ri , e nulla devono in Parte_2 Parte_3 Parte_4 favore della in ragione di tutte le argomentazioni indicate ONroparte_1 nel presente atto e, per l'effetto, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n.
7245/2023 del 20/04/2023 (NRG 6623/2023), emesso dall'intestato Tribunale;
5) in via istruttoria, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia disporre la nomina di CTU.
6) in via istruttoria, si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore di nonché, eventualmente ONroparte_1 all'esito, prova per testi, sulle circostanze riassunte in atti, così come esattamente individuate nella premessa in fatto ai punti da 1) a 5);
Con riserva di indicare i nominativi dei testi sui sopraccitati capitoli.
Si richiede, altresì, la prova contraria a quella ex adverso eventualmente richiesta, con riserva di indicare i nominativi dei relativi testi.
Il tutto con conseguente vittoria delle spese di lite oltre le spese generali, CAP ed IVA.
ONroparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contraris reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
A) - respingere l'opposizione e tutte le domande proposte da e dai signori CP
, e siccome infondate in fatto e in Parte_2 Parte_3 Parte_4
diritto
B) - condannare in ogni caso gli opponenti ed i signori , CP Parte_2
e a pagare in via tra loro solidale, in favore di Parte_3 Parte_4 CP_1
pagina 2 di 5 , per i titoli dedotti in giudizio, la somma di € 33.936,87, o quei diversi CP_1 importi che dovessero risultare di giustizia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso di questo Tribunale ha emesso decreto ingiuntivo a carico della società ONroparte_1
e dei signori e per il pagamento, in CP Parte_2 Parte_3 Parte_4
solido, della somma di € 33.936,87, oltre interessi e spese del procedimento, per canoni scaduti e rimasti insoluti sino alla intimazione della risoluzione per inadempimento del 18.10.2017 di un contratto di locazione finanziaria del 17.10.2012 stipulato con (doc.1 fascicolo monitorio) e CP
garantito da fideiussioni specifiche rilasciate in pari data da e Parte_2 Parte_3 [...]
(doc.10 fascicolo monitorio;
domanda monitoria respinta per la ulteriori somma di € 64.506,78 Pt_4
indicata come pari alla attualizzazione delle rate a scadere e prezzo pattuito per esercizio opzione).
Hanno tempestivamente proposto opposizione tutti i soggetti ingiunti e hanno chiesto di dichiarare la nullità e comunque di revocare e/o annullare il decreto opposto allegando (in estrema sintesi) che: il credito di non può ritenersi provato dalle fatture unilateralmente emesse dalla società CP_1
concedente; ha tenuto una condotta contraria ai principi di correttezza e buona fede per CP_1
ON non aver mai cercato con di concordare un piano di rientro compatibile con l'operatività della utilizzatrice provocando a quest'ultima un ingiusto danno anche alla sua immagine e affidabilità commerciale;
il recesso del 18.10.2017 costituisce abuso che ha provocato danno alla società anche in considerazione della congiuntura economica negativa.
Si è costituita che in via preliminare ha chiesto concedersi la provvisoria ONroparte_1
esecuzione del decreto opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, rilevando che: il proprio
ON credito è dimostrato dal contratto di locazione finanziaria stipulato con , dal verbale di consegna dei beni e dalle garanzie prestate dai fideiussori, documenti tutti già prodotti in sede monitoria;
il mancato pagamento dei canoni è già stato dedotto nel ricorso monitorio per ottenere la riconsegna dei beni dopo la risoluzione per inadempimento (doc.7 fascicolo monitorio), decreto non opposto;
la sua condotta è sempre stata corretta.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, sono stati assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c. e, dopo un primo rinvio ex art.309 c.p.c., respinte le istanze istruttorie degli attori pagina 3 di 5 (“inammissibilità della istanza di prova orale per non corretta articolazione dei capitoli di prova e la finalità esplorativa della richiesta di consulenza tecnica non meglio precisata”), la causa è stata rinviata all'udienza del 14.1.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'esito della quale questa giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni di cui all'art.281 sexies comma 3 c.p.c..
L'opposizione non è fondata.
Preliminarmente va ribadito che il presente giudizio si è svolto secondo le disposizioni processuali anteriori alle modifiche di cui al D.L.vo n.149/2022, salvo quanto espressamente dichiarato applicabile anche ai giudizi proposti anteriormente al 28.2.2023. Infatti, nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, come la presente, ai fini dell'individuazione della disciplina processuale da applicare, si deve considerare il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione nell'ordinanza n.
20596/2007 secondo cui gli effetti della pendenza della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione retroagiscono al momento del deposito del ricorso monitorio, avvenuto in data antecedente il 1 marzo 2023.
Né l'assegnazione a parte convenuta del termine di 70 giorni per la sua costituzione ha comportato alcuna lesione del suo diritto di difesa. ON
e la società in data 17.10.2012 hanno concluso un contratto di locazione finanziaria CP_1
avente ad oggetto un impianto fotovoltaico, del quale la società concedente ha intimato la risoluzione per inadempimento con lettera del 18.10.2017 per omesso pagamento dei canoni a partire dal 1.4.2016.
Nonostante il decreto ingiuntivo ottenuto per la riconsegna dei beni (doc.7 fascicolo monitorio), i beni non sono stati recuperati in ragione dei costi di smontaggio e di trasporto superiori al valore commerciale.
Ricordato che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SU 13533/2001; Cass. n 3373/2010; Cass. 25584/2018), il credito di CP_1
pagina 4 di 5 è dimostrato dal contratto di locazione finanziaria sottoscritto dalle parti, dalla consegna del bene e dalla intimata risoluzione per inadempimento della utilizzatrice al pagamento dei canoni.
La legittimità della pretesa nei confronti dei signori è provata dal rilascio, da parte di ciascuno, Pt_2
di una fideiussione specifica a garanzia dell'adempimento di ogni obbligazione derivante dal contratto
ON di locazione finanziaria stipulato con .
Invero gli opponenti non hanno contestato l'inadempimento al pagamento dei canoni ma si sono limitati ad eccepire, da un lato, la insufficienza delle fatture a comprovare il credito, argomentazione non rilevante per quanto sopra detto, dall'altro allegando generiche censure alla condotta di
[...]
senza alcuna spiegazione di come esse -anche ove dimostrate- potrebbero incidere sulla pretesa CP_1
azionata in via monitoria. In particolare, deducono gli attori che avrebbe 'sottaciuto' al CP_1
giudice del monitorio elementi importanti “al solo fine di ottenere un decreto ingiuntivo ingiusto nei
ON confronti di ” e dei garanti senza tuttavia neppure precisare quali elementi sarebbero stati sottaciuti e, soprattutto, quale utilità avrebbero avuto nel dimostrare l'esistenza di un fatto estintivo o impeditivo dell'altrui pretesa.
L'opposizione deve essere interamente rigettata e al rigetto consegue, per il principio della soccombenza, la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo secondo le tariffe forensi nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e nei valori minimi per la fase istruttoria limitata al deposito delle memorie e per la fase decisoria semplificata.
P.Q.M.
il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
-rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.7245/2023 del 20.4.2023 – n.6623/2023 R.G. che per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo;
-condanna gli attori al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% Cpa
e Iva.
Milano, 15 gennaio 2025
La giudice
Laura Massari
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